Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/1987, n. 6961
CASS
Sentenza 19 agosto 1987

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L'accertamento della soccombenza, rispetto all'esito finale della lite, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, restando in materia il Sindacato della Corte di Cassazione ammissibile solo quando sia violato il divieto, sancito dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre, anche in parte, le spese processuali a carico della parte (totalmente) vittoriosa. ( V 5557/81, mass n 416280; ( V 1769/81, mass n 412451).*

Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere ritualmente dedotto come mezzo di ricorso per Cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di gravame davanti al giudice dell'appello. ( Conf 3442/85, mass n 441097).*

Commentario1

  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 04/12/2001 n° 15277Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/1987, n. 6961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6961
Data del deposito : 19 agosto 1987

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