2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all' articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all' articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all' articolo 19, comma 3, lettere a) , b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193 , della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018 :
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all' articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018 , possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 . Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all' articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater , del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , in deroga alle previsioni in essi contenute.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all' articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.