Versione
15 dicembre 1981
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Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 14. (Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' esse effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. ((Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.))
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' esse effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. ((Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.))
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Commentari • 235
- 1. Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative per inadempimento contributivoDi : Loredana Salis · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 19 ottobre 2023 · 32.057446
[…] La novella normativa al comma 2 dell'art. 23 del D.l. n.48/2023, prende poi in esame il termine temporale in cui gli illeciti debbono essere contestati e notificati al trasgressore, in ossequio all'articolo 14 della legge n. 689/1981, che lo ricordiamo prevede (in generale), un tempo di novanta giorni per la notifica dell'accertamento della violazione. […] Accertamento e comunicazione della violazione: tempestività della notifica Come noto, a norma dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente, al trasgressore e all'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta a seguito della violazione stessa. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12257Provvedimento: […] L'opponente contestava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione per effetto della dell'adesione alla definizione agevolata cd Rottamazione quater, eccependo altresì la de- cadenza dal potere sanzionatorio ex art.14 legge 689/1981. […] 2 L'art. 14 della legge 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve esse- re contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. […]Leggi di più...
- sanzioni amministrative pecuniarie·
- opposizione ordinanza ingiunzione·
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- UNIEMENS·
- art. 14 legge 689/1981·
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