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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 790/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il Parte_1
5/6/1971 (C.F. ), con l'avvocato ROSETO ANDREA C.F._1
ANTONIO
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato TUCCINO PASQUALE C.F._2
SALVATORE, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto del
26/3/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 9/4/2024, con il quale le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione ed il divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
vista la separazione dei coniugi dichiarata nel presente procedimento con sentenza n. 72/2024 pubblicata il 5/7/2024, passata in giudicato;
vista l'ordinanza di pari data con la quale il Collegio ordinava rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della figlia , maggiorenne non autonoma Per_1
economicamente;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e l'espressa previsione di cui al punto 7) del ricorso, le spese dell'intero giudizio debbano essere compensate, sia relativamente alla fase di separazione che relativamente alla fase di divorzio;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9/4/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il Parte_1 Controparte_1
29/10/1998 in PISTICCI, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per separazione consensuale e divorzio del
26/3/2024, depositato il 9/4/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PISTICCI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, Parte II, serie A, numero 65;
3) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco