Articolo 2475 bis del Codice civile
Articolo 2475Articolo 2475 ter
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
Art. 2475-bis.

(( (Rappresentanza della societa'). )) ((Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.))


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AGGIORNAMENTO (91)
Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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