La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l' art. 122 c.p.c. , nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte." ------------- AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto 8con l'art.97 comma 1) che:" L' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"." ------------- AGGIORNAMENTO (32a)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 marzo 2004, n.98 (in G.U. 1a s.s. 24/3/2004, n.12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione". ------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 13 agosto 2010, n. 136 , come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981 , l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione".
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."