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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 383 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, quale erede di , l'Avv. Gaetano Bruni Parte_1 Persona_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Rendita ai superstiti e assegno funerario ex art. 85 Dpr 1124/65. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
Pa 1) Con ricorso del 30.7.21 esponeva: a) che il marito Giudice Antonio era titolare Persona_1 di rendita IN per essergli stata riconosciuta quale malattia professionale una silicosi nella misura del 40%; b) che il marito era deceduto il 2.4.20 a causa della silicosi di origine professionale da cui era affetto.
2) Chiedeva dunque il riconoscimento del suo diritto a percepire la rendita ai superstiti e l'assegno funerario con condanna dell'IN ad erogarle le relative prestazioni. 3) Nella resistenza dell'IN, con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto, aderendo alla consulenza espletata in corso di causa che aveva escluso la sussistenza del nesso di causa tra la silicosi e il decesso di . Persona_2
4) In particolare, il tribunale ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“Nel merito il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. Si osserva che il consulente medico – legale, svolte le necessarie indagini peritali, dopo un'attenta valutazione dei documenti in atti, ha diagnosticato che il coniuge della ricorrente era affetto dalle seguenti patologie: “polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE;
insufficienza respiratoria acuta;
BPCO; cardiopatia ischemica, portatore di PM bicamerale;
esiti di ematoma subdurale cronico a sx trattato chirurgicamente, residua sindrome da allettamento e decadimento cognitivo vascolare;
insufficienza renale cronica;
silicosi polmonare e restrizione ventilatoria lieve;
insufficienza mitralica lieve;
pregressa prostatectomia;
pregressa gastrectomia parziale;
lieve ipertiroidismo;
ateromasia arteria iliaca comune di destra;
esiti di adenoma villoso della giunzione retto-sigmoidea in paziente con embolia polmonare di probabile significato paraneoplastico;
ipertrofia prostatica benigna”. Ha evidenziato, inoltre, sulla base del certificato di dimissioni per decesso del reparto di “geriatria” dell' che la causa la diagnosi principale di morte è stata: “polmonite Controparte_2 da HI coli” con indicazione di una serie di diagnosi secondarie: polmonite dovuta a stafilococco aureo;
insufficienza respiratoria;
emorragia subdurale;
condizione di allettamento;
demenza vascolare non complicata Dunque la causa del decesso è stata una “polmonite da HI coli”, quindi da una polmonite batterica, non ricollegabile alla tecnopatia da cui il Sig. era affetto. Persona_2
Ha, quindi, concluso nel senso che “In base alla documentazione in atti, non è possibile valutare la patologia lavorativa (silicosi) come causa o concausa determinante ed efficiente per il decesso del Sig. ”. Persona_2 La silicosi, pertanto, in ragione dei dati documentali disponibili, non può considerarsi eziologicamente correlata al decesso, neanche in termini di mera probabilità concausale. Le conclusioni del CTU sono conformi ai principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a norma dell'art. 85 T.U. n. 1124 del 1965 la rendita spetta ai superstiti solo ove il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio oppure quando la tecnopatia si ponga quale fattore accelerante per l'exitus determinato da altra causa” (cfr. Sez. L, n. 29451/2022). Il CTU, pertanto, per le anzidette ragioni non ha potuto stabilire, con il dovuto rigore medico-legale, una chiara correlazione fra l'attività lavorativa svolta, il quadro clinico per il quale il ricorrente era titolare di una rendita ed il suo decesso. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritano di essere condivise, in quanto sorrette da adeguate e motivate argomentazioni di carattere scientifico e riscontrate dalla documentazione medica in atti.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello Lo Giudice , quale erede di , Pt_1 Persona_1 denunciando l'insufficienza delle motivazioni sulla cui base il Ctu aveva escluso il nesso di causa tra la silicosi e decesso e sostenendo che, essendo pacifico che il decesso era derivato da una polmonite batterica, sulla stessa non poteva che aver avuto incidenza, quanto meno come concausa, la silicosi Pa nella misura del 40% da cui Giudice Antonio era affetto. L'ausiliare, inoltre, non aveva tenuto conto delle critiche sollevate dal consulente di parte, secondo cui: “La polmonite a focolai multipli indotta da e è sicuramente espressione di patologia flogistica Persona_3 Persona_4 sopravvenuta, divenendo un elemento importante con riferimento all'art. 145 TU 1124/65 sostituito dall'art. 4 L. 780/75. Con criterio di fondata probabilità la patologia silicotica interagendo concasualmente, come concausa determinante e prevalente nell'accelerazione del decorso letale, con la sopraggiunta flogosi da polmonite a focolai multipli da e ST RE con Persona_3 insufficienza respiratoria acuta, ha determinato un'accelerazione del decorso letale del lavoratore, soggetto gravato da concomitante recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare e cardiopatia isceemica”. L'appellante ha poi aggiunto quanto segue: “consegue, pertanto, contrariamente a quanto statuito per relationem dal Tribunale, che: le conseguenze morbose della silicosi – malgrado la intervenuta polmonite batterica quale patologia sopravvenuta ed indipendente - hanno comunque aggravato il quadro clinico degli organi polmonari, concorrendo alla determinazione acceleratoria dell'exitus finale”.
6) La ricorrente ha quindi concluso, previo rinnovo delle operazioni peritali, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
7) IN si è costituito concludendo per il rigetto del gravame, assumendolo infondato.
8) Con ordinanza del 28.1.25 il Collegio ha disposto consulenza medico-legale, demandando al perito di dire “se il decesso di sia da collegarsi alla patologia silicotica da cui questi Persona_2 era affetto in via di causa o di concausa”.
9) Depositato l'elaborato peritale, le parti hanno depositato note di trattazione scritta insistendo nelle rispettive conclusioni, tra cui, l'appellante, per un ulteriore rinnovo della consulenza, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello è infondato.
11) Il Ctu nominato in questo grado di giudizio, previo esame della copiosa documentazione medica in atti, ha escluso, analogamente a quanto fatto dall'ausiliare di primo grado, la sussistenza del nesso di causa e di concausa tra la silicosi e il decesso del 2020 attraverso complete argomentazioni medico- legali.
11.1) In particolare, il consulente ha rilevato dalla documentazione in atti che nel 2013 il Per_2 era affetto da restrizione polmonare lieve e all'esame radiologico del torace erano evidenziate strie epifreniche di verosimile significato disventilatorio con cuore non ingrandito e nei vari esami elettrocardiografici (nella norma eccetto per un episodio di Tachicardia sinusale ed ecocardiogramma), non erano presenti segni elettrocardiografici ed ecografici di Cuore polmonare cronico.
11.2) Ha aggiunto che anche nell'esame TC del 2020 non erano descritte micronodulazioni tipiche di silicosi ma un quadro di polmonite sospetto ID che successivamente risultava negativo, con diagnosi di “Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE con insufficienza respiratoria acuta”. Da quanto descritto dal punto di vista radiologico non emergono segni radiologici di cuore polmonare cronico. L'evoluzione fisiopatologica della silicosi è IRC e negli stadi avanzati da ipertensione polmonare con un quadro di sovraccarico ed ipertrofia del ventricolo destro, fino all'instaurarsi di un cuore polmonare, non presente nel caso in esame. La relazione tra la silicosi polmonare e con possibile evoluzione verso uno scompenso cardiaco è acclarata e nota in letteratura. In atti è presente una certificazione con diagnosi di BPCO, microembolia polmonare e certificazione INAIL di “Silicosi polmonare allo stadio di fibrosi con bronchite cronica e lieve insufficienza respiratoria” e in atti non è presente alcuna documentazione dell'evoluzione relativa alla silicosi quale interessamento cardiaco destro con ipertensione polmonare e cuore polmonare cronico. 11.3) Il consulente ha quindi concluso nel senso che: Nel caso in esame non sussiste l'interessamento della sezione ventricolare destra cardiaca, caratterizzante e indicativo di Cuore polmonare cronico, laddove si definisce cuore polmonare l'ingrandimento del ventricolo destro secondario che porta a una patologia polmonare causante un'ipertensione arteriosa polmonare cui consegue lo scompenso ventricolare destro Il soggetto all'età di 89 anni era affetto da pluri infermità tali da comportare il decesso per Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE con insufficienza respiratoria acuta in soggetto con recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare, cardiopatia ischemica cronica trivasale”. Stante la storia clinica del caso e a quanto considerato si valuta che la silicosi di cui era affetto Persona_2
con fibrosi e restrizione respiratoria lieve, senza evoluzione con cuore polmonare cronico,
[...] in un soggetto di 89 anni affetto da gravi pluripatologie, non costituisce causa e concausa efficiente, determinante e accelerante nel determinismo del decesso di . Il decesso è avvenuto Persona_2 per Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE che ha determinato Insufficienza respiratoria acuta, in soggetto con recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento e decadimento cognitivo vascolare, cardiopatia ischemica cronica trivasale.
11.4) L'ausiliare, infine, ha adeguatamente replicato ai rilievi del consulente di parte, secondo cui la silicosi che affliggeva il aveva con “fondata probabilità” costituito concausa Per_2 determinante e prevalente e accelerante per il decesso di . Nello specifico, il Persona_2 consulente di ufficio ha chiarito quanto segue: Il CT di parte, non medico legale, confonde in modo inappropriato la metodologia medico legale laddove, insiste asserendo che in un soggetto di anni 89 deceduto per “Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE con insufficienza respiratoria acuta in soggetto con recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare, cardiopatia ischemica cronica trivasale”, la silicosi di cui era affetto con “ fondata probabilità” è concausa determinante e prevalente e accelerante per il decesso di . Innanzitutto utilizza il termine di Persona_2
“fondata Probabilità” in modo empirico privo del rigore scientifico medico legale, laddove è evidente che il soggetto era defedato per un recente intervento per ematoma subdurale con sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare e cardiopatia ischemica. Su tali condizioni cliniche gravissime, è insorta una polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE che ha comportato un'evoluzione con insufficienza respiratoria acuta e arresto cardiaco e la patologia silicotica, in tale contesto clinico gravissimo, rappresenta una patologia semplicemente coesistente e non concorrente o accelerante del decesso. Pertanto come ampiante descritto e considerato si conferma che Lo Giudice Antonio, di anni 89. è deceduto per “Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE con insufficienza respiratoria acuta e arresto cardiaco in soggetto con recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare, cardiopatia ischemica cronica trivasale”. Tali plurinfermità hanno causato il decesso di indipendentemente dalla patologia silicotica. Il decesso di Persona_2
non è da collegarsi alla patologia silicotica da cui questi era affetto, sia quale Persona_2 causa che concausa.
12) Per quanto detto, si ritiene di aderire alle esaustive argomentazioni con cui il consulente di ufficio ha motivatamente escluso che la silicosi di origine professionale possa aver rivestito ruolo di causa o di concausa nel decesso di avvenuto nell'anno 2020 all'età di circa 89 anni. Ciò Persona_2 deve dirsi anche in ragione della genericità delle critiche del consulente di parte, che ha insistito in modo apodittico per la sussistenza di un nesso di causa sol perché la silicosi era stata riconosciuta nella misura del 40%, senza spiegare in modo specifico e puntuale quale sarebbe stato l'errore diagnostico o le conclusioni scientificamente errate cui il consulente di ufficio sarebbe pervenuto.
13) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. 14) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dall'appellante. Ciò impone di porre le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'IN.
15) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 2156/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'IN;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 383 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, quale erede di , l'Avv. Gaetano Bruni Parte_1 Persona_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Rendita ai superstiti e assegno funerario ex art. 85 Dpr 1124/65. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
Pa 1) Con ricorso del 30.7.21 esponeva: a) che il marito Giudice Antonio era titolare Persona_1 di rendita IN per essergli stata riconosciuta quale malattia professionale una silicosi nella misura del 40%; b) che il marito era deceduto il 2.4.20 a causa della silicosi di origine professionale da cui era affetto.
2) Chiedeva dunque il riconoscimento del suo diritto a percepire la rendita ai superstiti e l'assegno funerario con condanna dell'IN ad erogarle le relative prestazioni. 3) Nella resistenza dell'IN, con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto, aderendo alla consulenza espletata in corso di causa che aveva escluso la sussistenza del nesso di causa tra la silicosi e il decesso di . Persona_2
4) In particolare, il tribunale ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“Nel merito il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. Si osserva che il consulente medico – legale, svolte le necessarie indagini peritali, dopo un'attenta valutazione dei documenti in atti, ha diagnosticato che il coniuge della ricorrente era affetto dalle seguenti patologie: “polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE;
insufficienza respiratoria acuta;
BPCO; cardiopatia ischemica, portatore di PM bicamerale;
esiti di ematoma subdurale cronico a sx trattato chirurgicamente, residua sindrome da allettamento e decadimento cognitivo vascolare;
insufficienza renale cronica;
silicosi polmonare e restrizione ventilatoria lieve;
insufficienza mitralica lieve;
pregressa prostatectomia;
pregressa gastrectomia parziale;
lieve ipertiroidismo;
ateromasia arteria iliaca comune di destra;
esiti di adenoma villoso della giunzione retto-sigmoidea in paziente con embolia polmonare di probabile significato paraneoplastico;
ipertrofia prostatica benigna”. Ha evidenziato, inoltre, sulla base del certificato di dimissioni per decesso del reparto di “geriatria” dell' che la causa la diagnosi principale di morte è stata: “polmonite Controparte_2 da HI coli” con indicazione di una serie di diagnosi secondarie: polmonite dovuta a stafilococco aureo;
insufficienza respiratoria;
emorragia subdurale;
condizione di allettamento;
demenza vascolare non complicata Dunque la causa del decesso è stata una “polmonite da HI coli”, quindi da una polmonite batterica, non ricollegabile alla tecnopatia da cui il Sig. era affetto. Persona_2
Ha, quindi, concluso nel senso che “In base alla documentazione in atti, non è possibile valutare la patologia lavorativa (silicosi) come causa o concausa determinante ed efficiente per il decesso del Sig. ”. Persona_2 La silicosi, pertanto, in ragione dei dati documentali disponibili, non può considerarsi eziologicamente correlata al decesso, neanche in termini di mera probabilità concausale. Le conclusioni del CTU sono conformi ai principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a norma dell'art. 85 T.U. n. 1124 del 1965 la rendita spetta ai superstiti solo ove il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio oppure quando la tecnopatia si ponga quale fattore accelerante per l'exitus determinato da altra causa” (cfr. Sez. L, n. 29451/2022). Il CTU, pertanto, per le anzidette ragioni non ha potuto stabilire, con il dovuto rigore medico-legale, una chiara correlazione fra l'attività lavorativa svolta, il quadro clinico per il quale il ricorrente era titolare di una rendita ed il suo decesso. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritano di essere condivise, in quanto sorrette da adeguate e motivate argomentazioni di carattere scientifico e riscontrate dalla documentazione medica in atti.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello Lo Giudice , quale erede di , Pt_1 Persona_1 denunciando l'insufficienza delle motivazioni sulla cui base il Ctu aveva escluso il nesso di causa tra la silicosi e decesso e sostenendo che, essendo pacifico che il decesso era derivato da una polmonite batterica, sulla stessa non poteva che aver avuto incidenza, quanto meno come concausa, la silicosi Pa nella misura del 40% da cui Giudice Antonio era affetto. L'ausiliare, inoltre, non aveva tenuto conto delle critiche sollevate dal consulente di parte, secondo cui: “La polmonite a focolai multipli indotta da e è sicuramente espressione di patologia flogistica Persona_3 Persona_4 sopravvenuta, divenendo un elemento importante con riferimento all'art. 145 TU 1124/65 sostituito dall'art. 4 L. 780/75. Con criterio di fondata probabilità la patologia silicotica interagendo concasualmente, come concausa determinante e prevalente nell'accelerazione del decorso letale, con la sopraggiunta flogosi da polmonite a focolai multipli da e ST RE con Persona_3 insufficienza respiratoria acuta, ha determinato un'accelerazione del decorso letale del lavoratore, soggetto gravato da concomitante recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare e cardiopatia isceemica”. L'appellante ha poi aggiunto quanto segue: “consegue, pertanto, contrariamente a quanto statuito per relationem dal Tribunale, che: le conseguenze morbose della silicosi – malgrado la intervenuta polmonite batterica quale patologia sopravvenuta ed indipendente - hanno comunque aggravato il quadro clinico degli organi polmonari, concorrendo alla determinazione acceleratoria dell'exitus finale”.
6) La ricorrente ha quindi concluso, previo rinnovo delle operazioni peritali, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
7) IN si è costituito concludendo per il rigetto del gravame, assumendolo infondato.
8) Con ordinanza del 28.1.25 il Collegio ha disposto consulenza medico-legale, demandando al perito di dire “se il decesso di sia da collegarsi alla patologia silicotica da cui questi Persona_2 era affetto in via di causa o di concausa”.
9) Depositato l'elaborato peritale, le parti hanno depositato note di trattazione scritta insistendo nelle rispettive conclusioni, tra cui, l'appellante, per un ulteriore rinnovo della consulenza, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello è infondato.
11) Il Ctu nominato in questo grado di giudizio, previo esame della copiosa documentazione medica in atti, ha escluso, analogamente a quanto fatto dall'ausiliare di primo grado, la sussistenza del nesso di causa e di concausa tra la silicosi e il decesso del 2020 attraverso complete argomentazioni medico- legali.
11.1) In particolare, il consulente ha rilevato dalla documentazione in atti che nel 2013 il Per_2 era affetto da restrizione polmonare lieve e all'esame radiologico del torace erano evidenziate strie epifreniche di verosimile significato disventilatorio con cuore non ingrandito e nei vari esami elettrocardiografici (nella norma eccetto per un episodio di Tachicardia sinusale ed ecocardiogramma), non erano presenti segni elettrocardiografici ed ecografici di Cuore polmonare cronico.
11.2) Ha aggiunto che anche nell'esame TC del 2020 non erano descritte micronodulazioni tipiche di silicosi ma un quadro di polmonite sospetto ID che successivamente risultava negativo, con diagnosi di “Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE con insufficienza respiratoria acuta”. Da quanto descritto dal punto di vista radiologico non emergono segni radiologici di cuore polmonare cronico. L'evoluzione fisiopatologica della silicosi è IRC e negli stadi avanzati da ipertensione polmonare con un quadro di sovraccarico ed ipertrofia del ventricolo destro, fino all'instaurarsi di un cuore polmonare, non presente nel caso in esame. La relazione tra la silicosi polmonare e con possibile evoluzione verso uno scompenso cardiaco è acclarata e nota in letteratura. In atti è presente una certificazione con diagnosi di BPCO, microembolia polmonare e certificazione INAIL di “Silicosi polmonare allo stadio di fibrosi con bronchite cronica e lieve insufficienza respiratoria” e in atti non è presente alcuna documentazione dell'evoluzione relativa alla silicosi quale interessamento cardiaco destro con ipertensione polmonare e cuore polmonare cronico. 11.3) Il consulente ha quindi concluso nel senso che: Nel caso in esame non sussiste l'interessamento della sezione ventricolare destra cardiaca, caratterizzante e indicativo di Cuore polmonare cronico, laddove si definisce cuore polmonare l'ingrandimento del ventricolo destro secondario che porta a una patologia polmonare causante un'ipertensione arteriosa polmonare cui consegue lo scompenso ventricolare destro Il soggetto all'età di 89 anni era affetto da pluri infermità tali da comportare il decesso per Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE con insufficienza respiratoria acuta in soggetto con recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare, cardiopatia ischemica cronica trivasale”. Stante la storia clinica del caso e a quanto considerato si valuta che la silicosi di cui era affetto Persona_2
con fibrosi e restrizione respiratoria lieve, senza evoluzione con cuore polmonare cronico,
[...] in un soggetto di 89 anni affetto da gravi pluripatologie, non costituisce causa e concausa efficiente, determinante e accelerante nel determinismo del decesso di . Il decesso è avvenuto Persona_2 per Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE che ha determinato Insufficienza respiratoria acuta, in soggetto con recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento e decadimento cognitivo vascolare, cardiopatia ischemica cronica trivasale.
11.4) L'ausiliare, infine, ha adeguatamente replicato ai rilievi del consulente di parte, secondo cui la silicosi che affliggeva il aveva con “fondata probabilità” costituito concausa Per_2 determinante e prevalente e accelerante per il decesso di . Nello specifico, il Persona_2 consulente di ufficio ha chiarito quanto segue: Il CT di parte, non medico legale, confonde in modo inappropriato la metodologia medico legale laddove, insiste asserendo che in un soggetto di anni 89 deceduto per “Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE con insufficienza respiratoria acuta in soggetto con recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare, cardiopatia ischemica cronica trivasale”, la silicosi di cui era affetto con “ fondata probabilità” è concausa determinante e prevalente e accelerante per il decesso di . Innanzitutto utilizza il termine di Persona_2
“fondata Probabilità” in modo empirico privo del rigore scientifico medico legale, laddove è evidente che il soggetto era defedato per un recente intervento per ematoma subdurale con sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare e cardiopatia ischemica. Su tali condizioni cliniche gravissime, è insorta una polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE che ha comportato un'evoluzione con insufficienza respiratoria acuta e arresto cardiaco e la patologia silicotica, in tale contesto clinico gravissimo, rappresenta una patologia semplicemente coesistente e non concorrente o accelerante del decesso. Pertanto come ampiante descritto e considerato si conferma che Lo Giudice Antonio, di anni 89. è deceduto per “Polmonite a focolai multipli da HI OL e ST RE con insufficienza respiratoria acuta e arresto cardiaco in soggetto con recente intervento per ematoma sub-durale con residua sindrome da allettamento, decadimento cognitivo vascolare, cardiopatia ischemica cronica trivasale”. Tali plurinfermità hanno causato il decesso di indipendentemente dalla patologia silicotica. Il decesso di Persona_2
non è da collegarsi alla patologia silicotica da cui questi era affetto, sia quale Persona_2 causa che concausa.
12) Per quanto detto, si ritiene di aderire alle esaustive argomentazioni con cui il consulente di ufficio ha motivatamente escluso che la silicosi di origine professionale possa aver rivestito ruolo di causa o di concausa nel decesso di avvenuto nell'anno 2020 all'età di circa 89 anni. Ciò Persona_2 deve dirsi anche in ragione della genericità delle critiche del consulente di parte, che ha insistito in modo apodittico per la sussistenza di un nesso di causa sol perché la silicosi era stata riconosciuta nella misura del 40%, senza spiegare in modo specifico e puntuale quale sarebbe stato l'errore diagnostico o le conclusioni scientificamente errate cui il consulente di ufficio sarebbe pervenuto.
13) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. 14) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dall'appellante. Ciò impone di porre le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'IN.
15) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 2156/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'IN;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni