Ordinanza presidenziale 9 marzo 2021
Decreto decisorio 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 09/03/2021, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2021
N. 01911/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2011, proposto da
UC BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato, Franco Stivanello Gussoni e Francesca Francescutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
contro
il Comune di Villorba in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ve Bl Pd Ro, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
IA LL non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Villorba del 20.6.2011 prot. n. 20532, con cui è stato negato l'accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente alla realizzazione dell'opera "platea in calcestruzzo, muratura portante di tamponamento in laterizio con pilastri in cemento armato e tetto in legno;
della nota della Soprintendenza prot. n. 16245 dell'11.8.2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ve Bl Pd Ro e del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Considerato che, ai fini del decidere, occorre acquisire dalla parte ricorrente una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti, con allegati tutti gli atti del procedimento;
P.Q.M.
Invita
parte ricorrente a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione sopra richiesta.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 9 marzo 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO