Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13938 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA della “ Parte_1 Parte_2
e dei singoli soci illimitatamente responsabili” (n. 37/2002 Trib PA)
[...]
(P.I. ), di (n. 38/2002 Trib PA) e di P.IVA_1 Parte_3 [...]
(n. 39/2002 Trib PA), in persona del Curatore Avv. Parte_2 Parte_4
, elettivamente domiciliata, in Palermo, via Dante n. 58/A, presso lo
[...] studio dell'Avv. Calogero Pisciotta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti ed autorizzazione del G.D. rilasciata in data 21/07/2021;
– parte attrice –
CONTRO
nato a [...], in data [...] (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Messina, C.F._1
n. 7/D presso lo studio dell'Avv. Antonio Coppola, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_2 P.IVA_2 sentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Virgilio,
n. 15 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Gentile, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Gentile Alletto per mandato in atti;
– terzo chiamato –
1
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05/11/2024 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rin- via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la CU dei Falli- menti riuniti della “ e dei singoli Parte_2 soci illimitatamente responsabili (n. 37/2002 Trib PA), di (n. Parte_3
38/2002 Trib PA) e di (n. 39/2002 Trib PA) ha conve- Parte_2 nuto in giudizio il dott. al fine di ottenere la sua condanna al CP_1 risarcimento del danno cagionato e quantificato in euro 163.710,27, costi- tuente la somma degli emolumenti percepiti dalla fallita Parte_2
, a titolo di pensione INPS, dal mese di agosto 2002 al mese di aprile
[...]
2019, e di spettanza della procedura fallimentare de qua, in forza del decreto del G.D. dei 25-29/07/2002.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto che, con sentenza del
18/03/2002 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il fallimento della
[...]
e dei singoli soci illimitatamente re- Parte_2 sponsabili, e , nominando Curatore il Parte_3 Parte_2 convenuto dott. . CP_1
Con successivo decreto del 04/06/2002 il Tribunale aveva, altresì, dispo- sto la riunione alla procedura dei fallimenti delle ditte individuali riferibili a ed a , dichiarati in data 18/03/2002, Parte_3 Parte_2 in cui era stato nominato Curatore il medesimo dott. . CP_1
Quest'ultimo aveva mantenuto l'incarico fino al 27/02/2019, data in cui il
Tribunale, a seguito della rinunzia formalizzata il 20/02/2019, ne aveva di- sposto la sostituzione con l'Avv. . Parte_4
Al fine di ricostruire lo stato attuale della procedura, il nuovo Curatore aveva effettuato la ricognizione del fascicolo fallimentare, rinvenendo agli atti un'istanza depositata, in data 04/06/2002, dall'Avv. Cristina Bonomonte
2 nell'interesse della propria rappresentata, la fallita signora Parte_2
, volta a richiedere al G.D. l'autorizzazione “a farsi accreditare la pen-
[...] sione sul conto corrente da lei intrattenuto presso la Banca Naziona- CP_3 le del Lavoro e/o, comunque, a ritirare alle scadenze gli importi versatogli dall' e dall' a titolo di pensione”. CP_3 CP_4
Con successivo provvedimento dei 25-29/07/2002 annotato in calce alla predetta istanza, il G.D., dopo aver acquisito il parere favorevole del Curato- re, dott. , aveva autorizzato, in virtù del disposto dell'art. 46 CP_1 comma primo n. 3) L.F., la fallita “a trattenere la Parte_2 somma corrisposta dall' a titolo di pensione”, stabilendo, conte- CP_3 stualmente, che “le ulteriori somme versate dall' andranno corrisposte CP_4 dalla stessa fallita, non appena percepite, alla CU” (all.8).
Pertanto, in forza del superiore provvedimento, tali ultimi importi sarebbe- ro dovuti confluire, a partire dal mese di agosto 2002, nell'attivo della proce- dura in argomento e, tuttavia, stante l'assenza all'interno del fascicolo falli- mentare di riscontri comprovanti il versamento di quanto dovuto dalla signo- ra e in attesa del deposito da parte del dimissionario dott. Parte_2 CP_1 del rendiconto di gestione di cui all'art. 116 primo comma L.F, il nuovo Cu- ratore, con nota PEC del 09/05/2019, aveva richiesto delucidazioni al legale della fallita e richiesto la indicazione dettagliata degli importi corrisposti dal- la fallita dal mese di agosto 2002 sino al mese di aprile 2019, la trasmissione delle relative ricevute, nonché dei cedolini contenenti i riepiloghi dei paga- menti eseguiti, a titolo di pensione, dall' in favore della medesima Feca- CP_4
. Pt_5
Con successiva nota PEC del 13/05/2019 (all.10), l'Avv. Bonomonte aveva comunicato alla CU che, effettivamente, la signora “non hai Parte_2 mai ottemperato al disposto del Giudice Delegato del 2002; la stessa, infatti, ha, colpevolmente, sempre atteso un imput da parte della curatela e nel frat- tempo, trovandosi a dover gestire economicamente le necessità non soltanto sue, ma anche della figlia anch'essa fallita, e ad integrare quelle Per_1
3 dell'altra figlia (facente parte di un nucleo familiare di quattro persone mono- reddito), ha trattenuto quasi integralmente gli importi di entrambe le pensioni” ed aveva informato il nuovo Curatore della volontà della propria assistita di mettere sin da subito a disposizione della CU “un importo di circa €
35.000,00 che è depositato in parte presso la BNL ed in parte presso CP_5
”, precisando, altresì, che la fallita aveva proceduto, a partire dal mese
[...] di maggio 2019, all'accantonamento delle somme percepite a titolo di pen- sione , al fine di farle pervenire in tempi brevi alla CU, in ossequio CP_4
a quanto disposto dal G.D. con il provvedimento dei 25-29/07/2002.
La CU ha riferito che la misura complessiva della somma che la falli- ta avrebbe dovuto versare alla CU, ricostruita mediante accesso tele- matico al cassetto previdenziale della stessa, dal mese agosto 2002 al mese di aprile 2019, ammontava a complessivi € 199.089,85.
In data 18/05/2019, la fallita aveva consegnato al nuovo Curatore
l'originale del libretto di risparmio postale nominativo ordinario n.
000029669524, acceso presso l'ufficio postale 43190 - Mondello Valdesi (Pa), sul quale risultavano accreditate le pensioni dalla stessa percepite per i CP_4 mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, e luglio 2017 (all.12) ed il
Curatore aveva provveduto al recupero del saldo ivi presente, pari a com- plessivi € 3.933,51 nonché a riversare tale somma sul conto corrente inte- stato alla procedura fallimentare.
Inoltre, il Curatore aveva provveduto al recupero delle somme depositate sul conto corrente n. 4701/1193, acceso dalla fallita presso la BNL, Agenzia via Leonardo Da Vinci, il cui saldo corrispondeva ai risparmi accumulati dal- la signora a titolo di pensione Enasarco, per complessivi € Parte_2
31.446,07 ed a riversarle sul conto corrente intestato alla procedura.
In data 03/06/2019, il Curatore aveva richiesto al dott. di espor- CP_1 re le ragioni ostative all'acquisizione, all'attivo della procedura fallimentare, delle somme dovute dalla fallita , in forza del provve- Parte_2 dimento del G.D. risalente al mese di luglio 2002 e, con successiva pec
4 dell'08/08/2019, il convenuto aveva dichiarato che “un'attenta lettura del di- spositivo del giudice delegato del 25/07/2002 chiarisce bene che lo stesso obbligava direttamente la signora a riversare alla curatela le somme Parte_2 versatele dall' “non appena percepite”, secondo i relativi ammontari e pe- CP_4 riodicità. In tal senso, l'interessata risulta avere intenzionalmente, e non solo colposamente, violato l'ordine giudiziale, stante la consapevole reiterazione di tale comportamento per più anni e per un interesse personale” ed aggiunto che nonostante attente ricerche presso gli archivi del proprio studio non aveva, tuttavia, “rinvenuto documentazione dei solleciti … a suo tempo effettuati nella qualità di Curatore pro tempore”.
In data 06/05/2021, il professionista dimissionario aveva trasmesso al subentrato Curatore, il rendiconto della propria gestione (all.16) corredato da una relazione illustrativa avente ad oggetto l'attività dallo stesso posta in es- sere nell'ambito della procedura de qua (all.17) ove, tuttavia, non era stata rinvenuta alcuna posta attiva riconducibile a versamenti, a qualsiasi titolo, eseguiti dalla signora in favore della CU, né riscontri riferibili Parte_2 ad una qualche attività di sollecito e/o diffida posta in essere dal dott.
[...] ai fini del recupero degli emolumenti di che trattasi. Per_2
In data 25/06/2021, il nuovo Curatore aveva espresso il proprio parere sull'approvazione del suddetto rendiconto, formulando espressa riserva sulla diligenza impiegata nell'espletamento dell'incarico dal predecessore per non essersi adoperato per acquisire all'attivo della procedura i ratei di pensione in oggetto, arrecando pregiudizio alla massa dei creditori.
Con provvedimento emesso in data 23/07/2021 (all. 19), il G.D., aderendo alla giurisprudenza di legittimità in materia di approvazione del rendiconto del curatore cessato (Cass. n. 18438/2011) sull'ammissibilità della scissione del controllo più propriamente contabile da quello gestionale, aveva approva- to il rendiconto.
La CU attrice ha dedotto che, alla luce della documentazione riepilo- gativa dei pagamenti eseguiti dall' che la fallita aveva consegnato alla CP_4
5 CU, il danno arrecato alla massa creditoria, dal mese di agosto 2002 a quello di aprile 2019, ammontava ad € 199.089, 85, somma che soltanto le successive operazioni di recupero di € 35.379,58 effettuate dal nuovo Cura- tore, era stata ridotta ad € 163.710,27.
Alla luce di tutto quanto precede, la CU ha promosso il presente giu- dizio al fine di far valere la responsabilità del Curatore dimissionario, dott.
, ai sensi dell'art. 38 L.F., nel testo applicabile ratione tempo- CP_1 ris, ed ottenere la sua condanna al risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori dei Fallimenti riuniti di “ Parte_2
(n. 37/2002), (n. 38/2002) e
[...] Parte_3 Parte_2
(n. 39/2002)” per non avere diligentemente svolto l'incarico affidatogli, re- stando inerte di fronte alla mancata corresponsione, da parte della fallita, degli emolumenti alla stessa versati dall' che, giusta il provvedimento CP_4 del G.D. dei 25- 29/07/2002, sarebbero dovuti confluire nell'attivo fallimen- tare in violazione dei generali precetti che governano l'attività dei soggetti che rivestono un munus pubblicum nonché del combinato disposto degli artt. 30,
31 primo comma e 38 L.F. (nel testo applicabile ratione temporis) che impo- ne al Curatore il compimento di tutte quante le operazioni attinenti all'amministrazione del patrimonio fallimentare mediante la diligenza richie- sta dai doveri del proprio ufficio.
La CU ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e di- chiarare che il Dott. , nell'espletamento dell'incarico di Curatore CP_1 conferitogli dal Tribunale di Palermo, Sezione Fallimentare, con sentenze emesse il 18/03/2002 dichiarative dei fallimenti di “ Parte_2
e dei singoli soci illimitatamente responsabili” (n. 37/2002),
[...] di “ ” (n. 38/2002) e di “ ” (n. 39/2002), Parte_3 Parte_2 tutti riuniti con decreto del 4/6/2002, ha violato gli artt. 38, 30 e 31 comma I
L.F. (nel testo vigente ratione temporis) in relazione ai fatti contestati in pre- messa, cagionando un danno alla massa dei creditori dei succitati fallimenti riuniti, quantificato in complessivi € 163.710,27, costituente la somma degli
6 emolumenti percepiti, a titolo di pensione INPS, dal mese di agosto 2002 al mese di aprile 2019, dalla fallita e di spettanza della Parte_2 procedura fallimentare de qua, in forza del decreto del G.D. dei 25-
29/07/2002, somma, quest'ultima, detratta degli importi già recuperati dalla
CU a mezzo dei prelevamenti sopra specificati e ammontanti a comples- sivi € 35.379,58. - Condannare, per l'effetto, il Dott. a risarcire CP_1 il suddetto danno, corrispondendo alla CU odierna attrice la somma complessiva di € 163.710,27 o, in subordine, quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa anche in via equitativa. Il tutto mag- giorato di rivalutazione ed interessi legali, da calcolarsi sulle singole mensilità non riscosse, dal loro maturare fino all'effettivo pagamento. - Con vittoria di spese e compensi».
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il dott. ed ha CP_1 contestato la fondatezza della domanda formulata da controparte, rilevando che la destinataria dell'“anomalo” provvedimento dell'allora G.D. del
29/7/2002, peraltro comunicato alla fallita ed al suo Difensore dallo stesso
Curatore, fosse con tutta evidenza la stessa fallita - senza che quest'ultima, da un'eventuale omissione, potesse temere alcuna azione recuperatoria pro- prio per il suo “status” fallimentare -, e non l' , che avrebbe dovuto ero- CP_4 gare l'indennità pensionistica e che per l'intero avrebbe dovuto essere rimes- sa alla CU.
Per le medesime ragioni, in caso di mancata ottemperanza a tale provve- dimento, il Curatore non avrebbe potuto intraprendere alcuna azione coerci- tiva sicchè, anche ove il convenuto dott. avesse intrapreso un'azione CP_1 recuperatoria nei confronti della fallita, certamente non avrebbe potuto otte- nere alcun risultato di natura economica e non avrebbe potuto comportare alcun vantaggio economico alla massa.
Inoltre, il convenuto ha osservato che provvedimento del luglio 2002 ri- guardava l'erogazione di un'indennità pensionistica da parte dell' , Istitu- CP_4 to che, ai tempi (ante riforma), era a conoscenza della dichiarazione di falli-
7 mento grazie alla notifica dell'estratto della sentenza dichiarativa, sicchè ne poteva (e doveva) essere a conoscenza consultando l'elenco, allora esistente ed aggiornato quotidianamente, presso la Camera di Commercio ed, invece, aveva comunque continuato ad erogare l'indennità pensionistica direttamen- te alla fallita.
Secondo la ricostruzione offerta dal convenuto, i pagamenti effettuati dall' dovevano considerarsi inefficaci nei confronti della CU e CP_4 quindi della massa, ex art. 44 L.F., comma 2 e l' avrebbe dovuto ripetere CP_4 alla CU quanto indebitamente erogato alla fallita. ha rilevato che il nuovo Curatore avrebbe ben potuto (ed CP_1 anzi poteva ancora) promuovere tale tipo di azione nei confronti dell' , CP_4 sicchè l'omissione di tale iniziativa non poteva ripercuotersi sul Curatore cessato.
In ogni caso il dott. ha dedotto di avere stipulato un con- CP_1 tratto con copertura assicurativa per eventuali responsabilità professionali, con la società dalla quale, nella ipotesi di Controparte_6 condanna, ha chiesto di essere mallevato, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di
«Preliminarmente: ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della in persona del suo legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, perché garantisca e sollevi il dott. , nell'eventualità CP_1 di condanna del medesimo nei confronti della CU attrice, con i provvedi- menti consequenziali in ordine allo spostamento della prima udienza di com- parizione delle parti. Nel merito: rigettare, perché infondate in fatto e in diritto,
e comunque carenti di prova, le domande tutte formulate dalla CU attrice nei confronti del dott. . In linea subordinata: in caso di eventua- CP_1 le condanna del convenuto, dott. , dichiarare che lo stesso ha CP_1 diritto di essere mallevato dalla compagnia , con la quale aveva CP_7 contratto una copertura assicurativa per responsabilità professionale. Con ri- serva di depositare ulteriori documentazioni e deduzioni, anche istruttorie,
8 all'esito delle difese avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio Controparte_8 ed ha dedotto l'infondatezza della domanda formulata dalla CU, avendo il G.D. formulato un ordine nei confronti della fallita e non del Curatore ed in difetto di una norma giuridica che imponesse al Curatore di tenere una con- dotta attiva per verificare l'adempimento dell'obbligo che il Giudice delegato aveva posto a carico di un terzo soggetto.
Inoltre, la Compagnia ha contestato l'esistenza del nesso causale tra il comportamento asseritamente omesso ed il danno, in quanto l'elusione del provvedimento del giudice da parte della fallita, integrante il reato di cui all'art. 388 c.p., aveva determinato l'interruzione del nesso di causalità tra il presunto danno e la presunta omissione del dott. CP_1 ha poi eccepito la non operatività della polizza stipulata, in re- CP_2 gime di claims made nell'anno 2014, ben 12 anni dopo i fatti denunciati in citazione e valevole per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a con- Parte_6 dizione che tali richieste fossero conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di effetto della copertura, ossia non oltre al giorno 27.02.2011.
In ogni caso, la terza chiamata ha eccepito il massimale di € 500.000,00 e la franchigia per sinistro di € 1.000,00 e, contestate anche nel quantum le pretese attoree ha, quindi, concluso chiedendo che il Tribunale «Ritenga e di- chiari non operante la garanzia assicurativa a favore del Dott. CP_1 prevista dalla polizza n° 103913263 stipulata il 27/2/2014; 2) Ritenga e di- chiari che la polizza di assicurazione stipulata tra il Dott. e l' CP_1 [...] ha ad oggetto la garanzia per i danni cagionati a terzi per Controparte_9 effetto di comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di effetto della copertura e, dunque successivi al 27.02.2011; 3) Conse- guentemente ritenga e dichiari che non sussiste alcuna obbligazione a carico di di tenere indenne il Dott. per i fatti descritti in cita- CP_10 CP_1
9 zione; 4) Ritenga e dichiari che la polizza assicurativa opera entro i limiti del massimale e della franchigia di € 1000,00 stabilite contrattualmente e, conse- guentemente in caso di accoglimento della domanda di garanzia, riduca la soccombenza della comparente nell'ambito delle suddette limitazioni 5) in via ulteriormente conseguenziale rigetti la domanda di manleva proposta dal Dott.
nei confronti di 6) Nel merito, ritenga e CP_1 Controparte_2 dichiari che nessuna responsabilità per condotte omissive può essere addebi- tata al Dr. 7) Ritenga e dichiari l'insussistenza del nesso di causalità CP_1 tra le condotte del Dott. e i danni lamentati in citazione 8) In CP_1 ogni caso, tenuto conto della circostanza che la fallita sta provvedendo a rim- borsare alla CU le somme da essa indebitamente trattenute per il titolo dedotto in giudizio, ritenga e dichiari che nessun pregiudizio economico ha su- bito la curatela attrice;
9) In via subordinata ritenga e dichiari eccessiva e sproporzionata la domanda attorea, oltre che sfornita di qualunque supporto probatorio 10) Rigetti tutte le domande proposte dalla CU;
11) Rigetti le domande tutte proposte contro 12) Condanni chi di do- Controparte_2 vere al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio».
All'udienza del 05/11/2024 svolta in modalità c.d. cartolare la causa è stata posta in decisione.
La domanda proposta dalla CU dei Fallimenti riuniti della “
[...]
e dei singoli soci illimitatamente respon- Parte_2 sabili, di e di è fondata e va, sulla Parte_3 Parte_2 scorta delle considerazioni che seguono, accolta.
Va evidenziato che l'incarico conferito dal Tribunale al curatore del falli- mento va equiparato, per sua natura, al rapporto contrattuale di mandato, sicché questi è tenuto a osservare la diligenza propria del mandatario, consi- stente in un'adeguata perizia e insieme prudenza e avvedutezza delle attività poste in essere.
Conseguentemente, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale in sede di azione di responsabilità ex art. 38 L. Fall. esercitata dal nuovo cura-
10 tore incombe all'attore la sola prova dell'inadempimento da parte dell'ex cu- ratore degli obblighi impostigli dalla legge, del nesso causale tra tale condot- ta e le conseguenze pregiudizievoli derivatene, nonché del danno subito, mentre, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al convenuto dimostrare che tale inadempimento non è a lui imputabile.
Pertanto, qualora il curatore non adempia ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, è possibile ravvisare nei suoi confronti una responsabilità restitutoria e risarcitoria.
Ora, nella fattispecie deve ritenersi che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
Dall'esame della documentazione depositata in giudizio, invero, emerge che il dott. nella veste di curatore dei Fallimenti riuniti, dopo CP_1
l'emissione da parte dell'allora G.D. del più volte citato provvedimento dei
25-29/07/2002, ha omesso ogni controllo in ordine all'adempimento da par- te della fallita dell'obbligo di riversare alla curatela le somme versatele dall' “non appena percepite”, nonché di porre in essere una qualche at- CP_4 tività di sollecito e/o diffida nei confronti della stessa per garantirne l'adempimento ed è rimasto inerte di fronte alla mancata corresponsione de- gli emolumenti versati dall' , omettendo altresì di informare il G.D. del CP_4 comportamento assunto dalla fallita nel corso dei diciassette anni in cui il provvedimento del G.D. è rimasto disatteso.
Tale condotta non può ritenersi giustificata, come vorrebbe il convenuto, dal fatto che la destinataria del provvedimento dell'allora G.D. fosse la fallita, permanendo in capo al Curatore un onere di controllo dell'adempimento dell'ordine del G.D.
Il convenuto, invece, si è astenuto dall'adoperarsi per verificare che la falli- ta adempisse all'obbligo impartitole.
Durante i diciassette anni in cui la fallita ha trattenuto gli emolumenti di che trattasi, il convenuto non ha posto in essere alcuna attività volta a pro- vocarne l'adempimento, attraverso l'invio di atti di diffida oppure attraverso
11 la sua convocazione periodica.
Tale circostanza è pacifica e risulta, altresì, dalla nota PEC dell'08/08/2019 in seno alla quale il dott. ha dichiarato essersi CP_1 personalmente adoperato nel compimento di “attente ricerche” presso gli ar- chivi del proprio studio senza aver, tuttavia, “rinvenuto documentazione dei solleciti … a suo tempo effettuati nella qualità di Curatore pro tempore”.
Non risulta, infine, che il dott. abbia fatto constare al G.D. il CP_1 mancato spontaneo adempimento da parte della fallita, affinchè costui po- tesse assumere le determinazioni di competenza.
Ed ancora, il Curatore non ha nemmeno tentato di porre in essere un'attività recuperatoria nei confronti della fallita.
Il convenuto ha sostenuto che, anche ove egli avesse intrapreso un'azione recuperatoria nei confronti della fallita, non avrebbe potuto ottenere alcun risultato di natura economica, per lo status fallimentare che aveva espro- priato la fallita di ogni attivo, mobiliare ed immobiliare.
L'assunto non può essere condiviso.
A differenza di quanto sostenuto dal dott. non vi è alcuna certez- CP_1 za che le somme trattenute dalla fallita fossero state immediatamente utiliz- zate o occultate dalla stessa e non invece non accantonate, sicchè è indimo- strato che il suo “status fallimentare” avrebbe impedito al Curatore di recu- perare quanto ancora disponibile quantomeno nel termine prescrizionale de- cennale.
Ritiene il Tribunale che tali omissioni, costituenti violazione del dovere di diligenza derivante dall'incarico di Curatore, abbiano determinato una grave lesione degli interessi dei creditori ammessi al passivo della procedura con- corsuale e prodotto un danno alla massa creditoria pari agli emolumenti percepiti dalla fallita ammontanti ad € 199.089,85, somma che le successive operazioni di recupero hanno consentito di ridurre ad € 163.710,27.
Tale danno sarebbe stato evitato se il convenuto, constatato il mancato spontaneo adempimento della fallita all'ordine del G.D., si fosse immediata-
12 mente adoperato ponendo in essere le attività sopra indicate, tanto più in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa della CU, a seguito dell'unica richiesta formulata dal nuovo Curatore, la fallita ha da subito as- sunto un atteggiamento collaborativo, manifestando la propria disponibilità
a rimediare, almeno parzialmente, al proprio inadempimento, mettendo a di- sposizione della CU non solo i ratei di pensione INPS percepiti dal mese di febbraio al mese di luglio 2017 ma anche le somme giacenti sul proprio conto corrente personale.
Ma anche a volere ritenere che, raggiunta da un sollecito o una diffida del
Curatore, la fallita avrebbe pervicacemente insistito nel suo inadempimento, tuttavia, il G.D., ove debitamente informato dal Curatore, sarebbe stato po- sto nelle condizioni di assumere ulteriori determinazioni, non ultima la revo- ca o modifica del precedente provvedimento dei 25-29/07/2002 al fine di impedire il prodursi del danno.
Evidente è quindi il pregiudizio derivatone alla massa fallimentare che non si è periodicamente incrementata, attraverso l'acquisizione dei ratei di pen- sione corrisposti alla fallita. CP_4
A fronte di ciò, il convenuto non ha fornito alcun elemento da cui evincere la non imputabilità a sé della suddetta condotta inadempiente.
Da ciò consegue l'obbligo di di risarcire i danni scaturenti CP_1 dal proprio inadempimento.
Tali danni vanno liquidati – conformemente alla richiesta di parte attrice – scorta della documentazione prodotta in giudizio dalla CU (cfr. all. 9,
10, 11 e 12 produzione CU) nella somma di € 163.710,27 pari alla somma degli emolumenti percepiti, a titolo di pensione INPS, dal mese di agosto 2002 al mese di aprile 2019, dalla fallita , de- Parte_2 tratti gli importi recuperati dalla CU pari ad € 35.379,58.
Essendosi in presenza di un'obbligazione risarcitoria e, pertanto, costi- tuente un tipico debito di valore (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 5843/2010), occorre le suddette somme andranno maggiorate di rivalutazione ed interessi
13 legali, da calcolarsi sulle singole mensilità non riscosse, dal loro maturare fi- no all'effettivo pagamento.
Il convenuto ha spiegato domanda nei confronti della Compagnia terza chiamata con la quale ha dedotto di avere stipulato una polizza CP_2 assicurativa per responsabilità professionale al fine di essere manlevato in caso di eventuale condanna. ha contestato l'operatività della polizza CP_2
1/2483/122/103913263 invocata dal dott. a fondamento della pre- CP_1 tesa di manleva in quanto stipulata, in regime di “claims made” nell'anno
2014, dodici anni dopo i fatti denunciati in citazione e valevole per le richie- ste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del Parte_6 periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste fossero conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di effetto della copertura, ossia non oltre il giorno 27/02/2011.
A fronte di ciò, il convenuto ha dedotto che il contratto stipulato con la
Compagnia di assicurazione sarebbe risalente al 21/01/1994 e si sarebbe protratto sino al 2021, con una sola “interruzione” di 66 giorni, avvenuta dal
21/12/2010 al 25/02/2011, per un ritardo nel pagamento del premio e, quindi, avendo il petitum della citazione ad oggetto il periodo 2002-2019, es- so dovrebbe ritenersi coperto dalle polizze assicurative vigenti.
Orbene, come è noto la clausola claims made - come già evidenziato dalla sentenze delle Sezioni Unite n. 9140 del 2016 - opera una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917 c.c., com- ma 1, poichè la copertura assicurativa viene ad operare non "in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco tempo- rale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata" (modello c.d. boss occurrence o act committed), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza in- tervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicurato-
14 re.
Lo schema essenziale del sistema c.d. "claims made" (letteralmente: "a ri- chiesta fatta"), trova poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in più varianti, ridotte pur nella complessità del fenomeno alle due categorie più generali della claims "pura" - siccome imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito - e della claims "impura" o mista - poichè operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria inter- vengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente, come nella specie.
Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, risulta che il con- venuto abbia stipulato con la Compagnia terza chiamata tre diverse polizze di assicurazione tutte in regime di “claims made”:
▪ n. 744 61 20110175 stipulata in data 21/01/1994 con scadenza
30/01/2004;
▪ n. 744 122 37893819 stipulata in data 30/01/2004 con scadenza
21/12/2010;
▪ n. 1/2483/122/103913263 stipulata in data 25/02/2014.
Quest'ultima è la polizza invocata dal convenuto in seno al presente giudi- zio e, avuto riguardo al momento della sua stipulazione - ovvero ben oltre tre anni dopo la scadenza della polizza precedente -, appare evidente vi è discon- tinuità con la precedente.
Orbene, la suddetta polizza vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di validità Parte_6 dell'assicurazione, come nel caso di specie, a condizione però che tali richie- ste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di effetto della copertura.
In altre parole, la polizza prevede una retroattività limitata al triennio pre- cedente la stipulazione e, quindi, non può valere oltre il giorno 25/02/2011.
Ciò posto, come già osservato, nel periodo di validità della suddetta polizza
15 il Curatore avrebbe ben potuto ancora compiere le attività omesse oltre che promuovere un'azione recuperatoria di quanto indebitamente trattenuto dal- la fallita, essendo ancora in corso il termine di prescrizionale decennale de- corrente dal citato decreto del G.D. dei 25-29/07/2002.
La circostanza che le somme percepite siano state immediatamente ed in- tegralmente utilizzate dalla fallita e non fossero quindi più disponibili è ri- masta del tutto indimostrata e appare vieppiù inverosimile anche tenendo conto del positivo risultato dell'attività recuperatoria posta in essere dal nuo- vo Curatore il quale è riuscito ad acquisire all'attivo della procedura falli- mentare la somma di € 31.446,07.
Pertanto, il comportamento colposo imputabile al convenuto si è prodotto nel corso del periodo di validità della polizza, ossia non oltre tre anni prima dalla data di effetto della copertura, con piena operatività della stessa in re- lazione all'intero danno prodotto.
UnipolSai va, quindi, condannata a tenere indenne il dott. CP_1 per tutto quanto sarà tenuto a corrispondere alla
[...]
e dei singoli soci illi- Controparte_11 mitatamente responsabili (n. 37/2002 Trib PA) (P.I. ), di P.IVA_1 [...]
(n. 38/2002 Trib PA) e di (n. 39/2002 CP_12 Parte_2
Trib PA) al netto della franchigia contrattuale.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spe- se del giudizio vanno poste a carico di CP_1
L'Assicuratrice va, invece, condannata a rifondere al convenuto le spese processuali sostenute per resistere all'azione risarcitoria intrapresa dalla danneggiata.
La liquidazione – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, (attua- tivo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022 con applica- zione dei parametri medi previsti per lo scaglio di riferimento in relazione alla
16 domanda accolta per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
condanna al pagamento, in favore della CP_1 Parte_7 riuniti della “ e dei singoli
[...] Parte_2 soci illimitatamente responsabili (n. 37/2002 Trib PA), di (n. Parte_3
38/2002 Trib PA) e di (n. 39/2002 Trib PA), in perso- Parte_2 na del curatore pro tempore, della somma di € 163.710,27, al netto della franchigia contrattuale, oltre rivalutazione ed interessi legali, da calcolarsi sulle singole mensilità non riscosse, dal loro maturare fino all'effettivo paga- mento;
condanna alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, CP_1 liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre C.U. marca I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a tenere indenne il dott. da tutto quanto è tenuto a CP_1 pagare all'attrice per capitale, interessi e spese, nonché a rifondergli le spese processuali, liquidate in € 5.077,00 oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 03/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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