Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12217/2019 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex art. 2051c.c.”;
TRA
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. n.q. di Parte_2 C.F._2
eredi di c.f. , entrambi Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Guliti, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Perez, giusta P.IVA_1
procura in atti;
PARTE CONVENUTA
all'udienza del 26 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2019, Parte_1
e quali eredi legittimi di
[...] Parte_2 Per_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
dell'art. 2051 c.c., in relazione al sinistro occorso al padre, in data
23.2.2016, alle ore 10.00, lungo la via Barriera del Bosco, altezza civico
409, in , con conseguente condanna al risarcimento iure CP_1
haereditatis dei danni dallo stesso subiti.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 2 dicembre 2019,
si è costituito il il quale ha insistito per il rigetto Controparte_1
della domanda ritenuta infondata, generica e priva di alcun riscontro probatorio oltreché eccessiva nella quantificazione;
in subordine, ha dedotto la concorrente responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, rigettata la richiesta di c.t.u. medico-legale, all'udienza del 26 novembre 2024,
le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione del termine di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionale ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, può dirsi in diritto che la domanda attorea è infondata e, conseguentemente, va rigettata.
Rispetto alla normativa invocata dagli attori, va osservato che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e si fonda sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno, potendosi escludere con la prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023). Riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è
tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia) e, solo dopo che egli abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III,
ord. n. 6651 del 09/03/2020).
«La condotta colposa della vittima in caso di caduta in una buca
stradale non è considerata un caso fortuito nella responsabilità da cose
in custodia. Ciononostante, tale condotta può influire sulla riduzione o
l'esclusione del risarcimento, secondo l'articolo 1227 del codice civile.
Per considerare un evento come caso fortuito, la condotta della vittima
deve presentare caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità,
interrompendo il nesso causale tra l'oggetto in custodia e il danno»
(Cass. n.2376/2024).
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227
c.c., comma 1, non concretando un'eccezione in senso proprio ma attenendo all'eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, dovendosi escludere la responsabilità
del custode solo nel caso che esso fosse stato la causa esclusiva dell'incidente. Con specifico riferimento al dissesto stradale, ancora, la Suprema
Corte ha precisato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità
è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr. Cass. n. 2660/13; cfr. in questo senso anche Cass. n.15608/2022, secondo cui «È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo
stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale
da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca
pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di
possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile
mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello
stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato
dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi,
per contro, integrato il caso fortuito »).
In questi casi, dunque, rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dagli attori nella spiegata qualità, nel caso di specie, manca la prova dello stesso sinistro o, comunque, delle sue modalità.
e eredi del padre, Parte_1 Parte_2
invero, nell'atto introduttivo del giudizio hanno riferito di un sinistro occorso al proprio padre, in data 23.2.2016, alle ore 10:00 circa,
allorquando, mentre si trovava a transitare sul marciapiede della via
Barriera del Bosco, in , era incorso in un dislivello dei conci CP_1
lavici, tipici della pavimentazione stradale, non visibile e non preventivamente segnalato. Per tale ragione, cadendo rovinosamente a terra, il de cuius riportava, così come riscontrato dai Persona_1
sanitari del P.S. del P.O. “ di “frattura epifisi distale CP_2 CP_1
radio sinistro”.
La detta ricostruzione appare, tuttavia, generica e incompleta giacché omette di evidenziare la direzione di percorrenza e le condizioni spazio- temporali utili ad una corretta descrizione della dinamica del sinistro che, in realtà, non risulta provato in alcun modo.
I fatti asseriti in domanda, invero, non trovano riscontro nelle prove acquisite in giudizio.
In particolare, occorre evidenziare come dalla documentazione prodotta da parte attrice, sub. allegato 2 all'atto di citazione, emerge un primo accesso effettuato presso il P.S. del P.O. di , CP_2 CP_1
da in data 22 febbraio 2016, quindi, il giorno prima Persona_1
rispetto a quello indicato in citazione.
In tale occasione – cioè il giorno prima – i sanitari diagnosticarono:
“frattura chiusa di radio e ulna”. Tale circostanza, senza alcun dubbio, depone a sfavore della tesi attorea che ha sempre sostenuto la verificazione di un sinistro avvenuto il giorno seguente, ossia il 23 febbraio 2016 (cfr. atto di citazione).
Contrariamente a quanto prospettato, appare certamente più
plausibile, per quanto si evince dagli atti, che il de cuius Per_1
abbia subito un danno fisico in data 22.2.2016 e che in tale data
[...]
si sia recato immediatamente in ospedale, ove i sanitari preposti, dopo le prime cure del caso, abbiano programmato un ricovero per il giorno seguente, intervento, quest'ultimo, documentato anch'esso mediante la produzione documentale della cartella clinica n. 2016623381 (all. 3 atto di citazione).
Anche la prova testimoniale assunta in data 24 novembre 2023
risulta non dirimente.
Innanzitutto, la testimone conferma la data Testimone_1
dell'incidente (il 23 febbraio 2016), indiscutibilmente contrastante con il verbale di P.S. in atti;
sulla dinamica si limita ad affermare che il danneggiato percorreva il marciapiede della via Barriera nell'unico tratto danneggiato: “in effetti solo in quel tratto il pavimento era traballante;
in effetti era quella l'unica parte del marciapiedi in cui vi era difficoltà nel passare. È vera la circostanza di cui al n. 3; io mi
trovavo ad una distanza di circa tre metri e ho visto il signore che nel
tentativo di recuperare, si è girato e, poi, cadeva sbattendo il braccio
sinistro. Mi sono avvicinata per aiutarlo;
ho chiesto se voleva chiamare
l'ambulanza e mi ha detto di no. Io ho accompagnato il signore fino al portone di casa in via Mascalucia;
io, infatti, conosco il come Per_1
vicino di casa, in particolare all'epoca abitava nel mio stesso palazzo”. Orbene, dalle predette dichiarazioni non risultano chiarite né la direzione né le modalità della caduta verificatasi, peraltro, nei pressi dell'abitazione del danneggiato, in ora mattutina, in condizioni di piena visibilità ed in assenza di avverse condizioni metereologiche.
Inoltre, la testimone si trovava a distanza di circa tre metri dal luogo della caduta e dice di aver visto il cadere sbattendo il braccio Per_1
sinistro, ma, tenuto conto della distanza, di certo non poteva vedere il motivo della caduta.
Ed ancora, i tempi indicati dalla testimone non coincidono con i tempi di entrata del in ospedale;
infatti, anche a volere credere Pt_3
che l'incidente sia avvenuto il 22 febbraio e che “tutti” erroneamente abbiano indicato il 23 febbraio, la riferisce che l'incidente Tes_1
avveniva intorno alle 10.00, che soccorreva il signore e lo accompagnava a casa: quindi, si allontanavano dal luogo della caduta
(via Barriera del Bosco), molto dopo le ore 10.00 (il signore, un uomo di 85 anni, si doveva alzare ovviamente lentamente data l'età); entrambi si portavano in via Mascalucia;
una volta giunto a casa, il Per_1
chiamava qualcuno, riscendeva da casa, e raggiungeva l'
[...]
, posto da un'altra parte del luogo di residenza, e Controparte_3
veniva registrato alle ore 11.17.
In definitiva, appare quanto mai inverosimile che in un'ora – peraltro, di punta – il dolorante nel braccio, possa aver fatto Pt_3
tutto questo in un lasso di tempo così ridotto.
Anche la stessa consulenza tecnica di parte è molto dubbiosa sulla data dell'incidente: al paragrafo 1.0., il consulente afferma che “viene riferito dallo stesso che in data 23.02.2016 veniva coinvolto in un incidente del traffico”, ma poi lo stesso consulente aggiunge che dal carteggio sanitario risulta la data del “22 febbraio…” (cfr. relazione depositata dalla parte attrice).
In definitiva, tutta la ricostruzione del sinistro è molto confusa e,
pertanto, si deve concludere affermando che non sussiste la prova del fatto così come allegato in atto di citazione.
D'altra parte, non sussistono riproduzioni fotografiche dei luoghi al fine di verificare l'effettiva condizione dei luoghi e la diligenza richiesta al pedone dal caso concreto ad avvedersi con maggiore o minore facilità della asserita insidia.
Infatti, giova ribadire che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. In particolare, è pacifico ritenere che, nonostante la Pubblica
Amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile.
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore del secondo i parametri di Controparte_1 cui al D.M. 147/2022, valore della causa pari al quantum di risarcimento del danno richiesto, importi medi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
12217/2019 R.G.:
rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1
e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Per_1
[...]
Condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore del
[...]
, delle spese processuali, che liquida, in complessivi euro CP_1
5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio della controversia, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 31 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Grazia Longo)