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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15234/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 15234/2023
tra
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_1
RESPONSABILITA' GENITORIALE LA OR , Persona_1
, Parte_2
Parte_3
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' Parte_4
GENITORIALE SU OR Persona_2
Parte_5
, Parte_6
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 10.23 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_7 RESPONSABILITA' GENITORIALE LA OR LIVEIRA Persona_1
Per , Parte_2 Pt_1
pagina 1 di 8 Per Parte_3
Per IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' Parte_4
GENITORIALE SU OR Persona_2
Per Parte_5
Per Parte_6
l'avv. BRAZZINI SA, oggi sostituito dall'avv. Fabio Govoni;
Per nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15234/2023 promossa da:
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_1
RESPONSABILITA' GENITORIALE LA OR , Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA , elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11
PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SA
NA LA EN IO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA, elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA , elettivamente Parte_3 domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SA
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' Parte_4
SU OR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 Persona_2
BRAZZINI SA, elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA , elettivamente domiciliato Parte_5 in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA, Parte_6 elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI
SA
pagina 3 di 8 RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti sia in proprio e sia in rappresentanza dei figli minori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il [...], a [...] Persona_3
Bolognese BO), emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva sicchè va dichiarato contumace;
In data 27.10.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di decreto n. 83/2025;
Con decreto datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 17.12.2025. pagina 4 di 8 All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_3 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 5 di 8 Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 28 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con l'indicazione di una lunga lista d'attesa.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
pagina 6 di 8 Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_1 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadini italiani di:
pagina 7 di 8 nata il [...] in Brasile, in [...] e nell'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il 23 maggio Persona_1
2023 in Brasile;
, nata il [...] in [...]; Parte_2
(da sposata ) nata il [...] in Parte_3 Parte_8
Brasile; nato il [...] in Brasile, in [...] e nell'esercizio della responsabilità Parte_4 genitoriale sul figlio minore nato il [...] in [...]; Persona_2
(da sposata ) nata il 06 Parte_5 Persona_4 ottobre 1964 in Brasile;
nato il [...] in [...]; Parte_6
- ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 15234/2023
tra
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_1
RESPONSABILITA' GENITORIALE LA OR , Persona_1
, Parte_2
Parte_3
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' Parte_4
GENITORIALE SU OR Persona_2
Parte_5
, Parte_6
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 10.23 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_7 RESPONSABILITA' GENITORIALE LA OR LIVEIRA Persona_1
Per , Parte_2 Pt_1
pagina 1 di 8 Per Parte_3
Per IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' Parte_4
GENITORIALE SU OR Persona_2
Per Parte_5
Per Parte_6
l'avv. BRAZZINI SA, oggi sostituito dall'avv. Fabio Govoni;
Per nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15234/2023 promossa da:
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_1
RESPONSABILITA' GENITORIALE LA OR , Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA , elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11
PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SA
NA LA EN IO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA, elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA , elettivamente Parte_3 domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SA
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' Parte_4
SU OR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 Persona_2
BRAZZINI SA, elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA , elettivamente domiciliato Parte_5 in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SA, Parte_6 elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI
SA
pagina 3 di 8 RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti sia in proprio e sia in rappresentanza dei figli minori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il [...], a [...] Persona_3
Bolognese BO), emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva sicchè va dichiarato contumace;
In data 27.10.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di decreto n. 83/2025;
Con decreto datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 17.12.2025. pagina 4 di 8 All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_3 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 5 di 8 Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 28 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con l'indicazione di una lunga lista d'attesa.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
pagina 6 di 8 Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_1 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadini italiani di:
pagina 7 di 8 nata il [...] in Brasile, in [...] e nell'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il 23 maggio Persona_1
2023 in Brasile;
, nata il [...] in [...]; Parte_2
(da sposata ) nata il [...] in Parte_3 Parte_8
Brasile; nato il [...] in Brasile, in [...] e nell'esercizio della responsabilità Parte_4 genitoriale sul figlio minore nato il [...] in [...]; Persona_2
(da sposata ) nata il 06 Parte_5 Persona_4 ottobre 1964 in Brasile;
nato il [...] in [...]; Parte_6
- ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8