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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/06/2024, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1071/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1071 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio FIORE, presso il Parte_2 quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso disgiuntamente Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter BONALDI e dall'Avv. Marilena Macera, presso i quali è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
c.f.: CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Materia: Revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 20.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato la società come rappresentata, Parte_1 ha premesso di essere creditrice di della somma di € 324.014,20 oltre Controparte_1
Part accessori per essersi lo stesso costituito fideiussore del debitore principale, società . CP_3 della quale lo stesso convenuto è socio e fu anche amministratore, in relazione ad alcune operazioni di credito, per le quali è stato emesso dallo stesso Tribunale adito un decreto ingiuntivo.
1 A seguito di inadempimenti, con comunicazione datata 29.10.2018 la banca attrice avrebbe, quindi, intimato a unitamente agli altri garanti, l'adempimento. Controparte_1
L'attore ha, quindi, allegato come il 19.9.2019 unitamente al coniuge, Controparte_1 ebbe a trasferire a titolo gratuito al figlio convivente, la proprietà dell'appartamento CP_2 censito al NCEU di Avezzano al Fol.8 Part. 1140 Sub. 3 e garage Sub. 2 riservando in suo favore il diritto di abitazione vitalizio.
Ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. l'attore ha quindi concluso domandando pronunziarsi l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di disposizione sopra descritto.
B. Si è costituito in giudizio il solo Questi ha, in sostanza, dedotto come: Controparte_1
- al tempo dell'atto oggetto di revocatoria, la fideiussione fosse nulla o inefficace in quanto riproduttiva dello schema ABI, da considerarsi atto a valle di una intesa anticoncorrenziale vietata, per come accertato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- detto atto fosse stato compiuto in adempimento di un obbligo assunto in sede di accordi di separazione, omologati con decreto n. 3866/2019 del 23.7.2019.
Il convenuto in questione ha, quindi, domandato il rigetto dell'avversa domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
1.a. Come noto, il codice civile del 1942 ha ricomposto ad unità l'azione revocatoria pauliana, cui il codice del 1865 aveva data frammentaria disciplina, dando luogo pure a dubbi circa natura ed effetti.
La collocazione topografica degli artt. 2901-2904 c.c. vale a porre in evidenza come l'azione revocatoria sia un istituto rimediale, la cui funzione si risolve nella conservazione della garanzia patrimoniale generica che la legge (art. 2740 c.c.) assicura al creditore. Pur condividendo, quindi, la medesima finalità dell'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e del sequestro conservativo (artt. 2905 e 2906 c.c.; art. 671
c.p.c.), l'azione revocatoria si distingue per il modo specifico in cui lo scopo viene assicurato che, a sua volta, trova delineata la sua essenza dall'atto di disposizione contro il quale è rivolto.
L'azione surrogatoria ha, infatti, per fine evitare il pregiudizio che alla garanzia patrimoniale potrebbe arrecare l'ingiustificata inerzia del debitore consentendo, perciò, al creditore di sostituirsi a lui entro certi limiti. Il sequestro conservativo vale a scongiurare ex ante che nei riguardi del creditore sequestrante producano effetti pregiudizievoli gli atti di disposizione o sottrazione che si abbia fondato motivo di ritenere che il debitore stia per compiere.
L'azione revocatoria tende ad assicurare che atti di disposizione già compiuti non rechino pregiudizio al creditore che la esercita: minimo mezzo giuridico per perseguire tale finalità è quello di far conseguire all'accoglimento della domanda effetti di accertamento costitutivo in termini di inefficacia relativa dell'atto medesimo. Così, passata in cosa giudicata la sentenza di accoglimento, il creditore potrà esercitare l'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto come ancora facenti parti del patrimonio del suo debitore,
2 pur se essi siano nella titolarità d'altri che subiranno, quindi, l'esecuzione quali terzi proprietari (art. 602
c.c.): si tratterà, insomma, di una responsabilità patrimoniale senza debito.
Per raggiungere tale finalità, quindi, non si ha bisogno di ricorrere alla categoria della nullità poiché:
- la c.d. “frode ai creditori” è cosa ben diversa dalla frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. in quanto il risultato materiale (es.: trasferimento di proprietà) che si compie con l'atto dispositivo non è, in sé considerato, vietato da norme imperative
- il movente che sta alla base dell'atto di disposizione revocato quasi mai si traduce in un motivo illecito, comune ad entrambe le parti, rilevante ai sensi dell'art. 1345 c.c. Invero, ai fini dell'azione revocatoria, neppure si richiede in genere il dolo specifico, rilevante solo in relazione agli atti compiuti anteriormente al sorgere del credito (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord. 16092).
1.b. La tutela fornita dall'azione revocatoria è, poi, assicurata a tutti i creditori, in essi inclusi quelli condizionali (per i quali si l'esperimento dell'azione è atto conservativo a tutela dell'aspettativa di diritto pendente la condizione) e quelli a termine, così essendo svincolato il suo esercizio dalla liquidità ed esigibilità del credito (Cass. Sez. 4, 3.6.2020, Ord. 10522).
Peraltro nella nozione di credito eventuale, abilitante l'esercizio dell'azione revocatoria, vi è stato pure incluso il credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – evidenziandosi altresì come in tali ipotesi non sussista neppure il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che imporrebbe la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. atteso che la separata decisione non condurrebbe a contrasto pratico di giudicati (Cass. SS.UU., 18.5.2004, n. 9440).
L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia (Cass. Sez. 3, 14.9.2007, Ord. 19289). Il che è, del resto, coerente con la funzione dell'azione revocatoria che tende unicamente a riaffermare la garanzia patrimoniale generica e con la previsione di un termine ridotto per il suo esercizio (art. 2903 c.c.).
1.c. In ogni caso, il credito deve essere anteriore rispetto all'atto dispositivo e tale anteriorità si valuta con riferimento al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. Sez. 3, 18.8.2011,
3 n. 17356). Così, con riferimento al credito litigioso, per stabilire l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione del patrimonio, occorre fare riferimento alla data del negozio, ove si credito di fonte negoziale o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. Sez. 3,
10.6.2020, n. 11121).
1.c. Presupposto oggettivo imprescindibile dell'azione è l'eventus damni, il quale deve essere inteso non già quale valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità o maggiore difficoltà della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.
Sez. 3, 29.9.2021, Ord. 26310). A tal proposito deve compiersi una analisi della consistenza patrimoniale pre e post atto non tanto in base a criteri quantitativi, ma piuttosto qualitativi: così, pure l'alienazione di un immobile a giusto prezzo o anche a un prezzo più elevato del valore di mercato è atto pregiudizievole poiché provoca la fuoriuscita dal patrimonio del debitore di un bene utilmente aggredibile ed il suo rimpiazzo con altro bene (denaro o crediti) che si prestano ad essere facilmente dispersi o occultati, con maggiori incertezze o difficoltà per l'azione esecutiva (Cass. Sez. 3, 14.7.2023,
Ord. 20232).
1.d. Chiaramente, viste le finalità dell'azione, sono oggetto di possibile revocatoria i soli atti di disposizione a contenuto patrimoniale. Peraltro deve trattarsi di atti inter vivos, atteso che le ragioni dei creditori del de cuius sono tutelate con altri mezzi quali la separatio bonorum (artt. 512 ss. c.c.)
Sono esclusi dall'azione revocatoria tutti gli atti che costituiscono adempimento di un debito scaduto
(art. 2901, co. 3 c.c.) trattandosi di atto dovuto. Detta esclusione assume particolare importanza nelle ipotesi di rapporti tra contratto preliminare e definitivo o, in genere, in tutte le ipotesi di c.d. “pagamento traslativo”. Il contratto preliminare, in quanto privo di effetti traslativi, non rientra nella tassonomia degli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., ma (è ammesso) che la revocatoria investa il contratto definitivo, anche se atto compiuto in adempimento di un obbligo preesistente con la precisazione che l'eventus damni deve essere valutato al momento del definitivo (Cass. Sez. 3,
12.6.2018, Ord. 15215) mentre gli stati soggettivi rilevanti devono essere valutati al momento della stipulazione del contratto preliminare poiché è in quel momento che si forma la volontà di disporre, sebbene l'effetto non sia ancora prodotto (Cass. Sez. 3, 18.2.2020, n. 4010).
1.e. Quanto agli stati soggettivi rilevanti, la legge distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ed a seconda che esso sia compiuto a titolo gratuito o oneroso.
Il quadro complessivo che ne deriva può essere così descritto:
- non può mai mancare il consilium fraudis del debitore disponente. Tale requisito va inteso in termini di scientia damni, cioè di mera consapevolezza (dolo generico quale coscienza e volontà sub specie di dolo diretto, volendo attingere alle nozioni penalistiche) di recare pregiudizio alle ragioni del
4 creditore in caso di atti posteriori al sorgere del credito mentre va declinato in termini di dolo specifico per gli atti anteriori nel senso che l'atto deve essere stipulato al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditori (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord. 16092);
- se l'atto è a titolo oneroso si richiede, a tutela del sacrificio sopportato dal terzo, che anche questi condivida la coscienza del suddetto pregiudizio o che, in caso di atto anteriore, abbia partecipato alla dolosa preordinazione anche da parte sua. Nulla si richiede in caso di atti a titolo gratuito posto che la tutela del creditore è sempre prevalente atteso che colui che certat de damno vitando è favorito rispetto a chi, invece, certat de lucro captando;
Quanto alla natura onerosa o gratuita dell'atto si precisa che l'onerosità vada intesa in termini di sacrificio reciproco e non già di sinallagmaticità, potendo esistere contratti onerosi che però non sono a prestazioni corrispettive (si pensi al contratto di società). La gratuità, invece, è un minus rispetto alla liberalità potendo aversi atti gratuiti (es.: rinuncia, comodato …) che non sono liberalità poiché non accrescono il patrimonio altrui. Rispetto alle garanzie la onerosità o la gratuità deriva dalla contestualità
o meno in relazione al sorgere del debito (art. 2901, co. 2 c.c.).
2. Nel caso di specie, i costituì, assieme ad altri e con separati atti, garante Controparte_1
Part delle obbligazione assunte dal debitore principale nei confronti di CP_3 Parte_1 con contratti di fideiussione specifiche negli anni 2015 e 2017.
[...]
Per il recupero del credito l'attore ha proposto ricorso per in ingiunzione, ottenendone l'accoglimento
(decreto ingiuntivo n. 67/2020) e i debitori hanno proposto opposizione (proc. 411/2020).
In ragione di quanto argomentato al punto 1.b. la tutela dell'attore non è precluso dalla natura litigiosa del credito, né sussistono ragioni di sospensione del presente giudizio.
Si evidenzia come il convenuto costituito abbia affidato, in sostanza, le proprie difese alla dedotta nullità delle fideiussioni perché stipulate in conformità dello schema ABI, attuativo a valle di una intesa anticoncorrenziale, accertata dalla Banca d'Italia con la decisione n. 55/2005.
In astratto – e per quanto in questa sede necessario – va osservato come le fideiussioni rilasciate da fossero anzitutto specifiche, del che non rileva quanto dedotto dal Controparte_1 convenuto atteso che:
- l'anticoncorrenzialità risulta riferita solamente a fideiussioni omnibus;
- l'arco temporale in relazione al quale alla decisione di Banca d'Italia può riconoscersi attitudine probatoria elevata circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale va circoscritto a quello coevo alla istruttoria amministrativa (2005) mentre nel caso di specie le fideiussioni risultano stipulate a distanza di un decennio;
- l'eventuale nullità sarebbe di regolare parziale, dunque limitata alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
5 concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SS.UU. 30.12.2021, n. 41994).
Alla stregua di quanto evidenziato va, quindi, certamente riconosciuta all'attore la qualità di creditore nel senso richiesto dall'art. 2901 c.c.
3. Passando all'atto oggetto di revocatoria, dall'esame della copia dell'atto pubblico Rep. 2535 – Racc.
1909 a rogito del Notaio (doc. 10 fascicolo attore) si evince come Persona_1 Controparte_1 in data 13.9.2019, avesse provveduto a trasferire il diritto di proprietà per la quota di un
[...] mezzo (l'altro mezzo venne trasferito dal coniuge in regime di separazione dei beni) in favore del figlio, sull'appartamento censito al NCEU di Avezzano al Fol.8 Part. 1140 Sub. e sul garage CP_2 pertinenziale Sub. 2, riservando in suo favore il diritto di abitazione vitalizio.
Tale atto venne stipulato, come da apposita expressio causae, in adempimento del relativo obbligo, assunto con le condizioni di separazione personale dei coniugi, omologate con decreto del Tribunale di
Avezzano emesso il 3.7.2019.
4. Deve, anzitutto, rilevarsi come l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientri nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (anche fallimentare) non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. Sez. 3,
15.4.2019, Ord. 10443).
L'atto di trasferimento in questione, stante la scissione tra titulus e modus adquirendi deve essere inteso quale pagamento traslativo, così applicandosi i principi compendiati al punto 1.d.
5. Sussiste certamente l'eventus damni, come descritto al punto 1.c. in quanto detto atto traslativo ha avuto per effetto l'alterazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore posto che ha procurato la fuoriuscita dallo stesso della quota di proprietà sui beni immobili predetti, mantenendovi solo il diritto di abitazione, dunque un diritto personale, come tale inespropriabile e quindi impignorabile. Ne deriva, quindi, oggettivamente una maggiore difficoltà ed incertezza nella possibile realizzazione del credito dell'attore.
6 A tal riguardo si precisa come in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. Sez. 2, 3.2.2015, n. 1902). Tale onere risulta inadempiuto nel caso di specie e, perciò, i convenuti debbono sopportarne le conseguenze negative.
Peraltro si osserva come, in caso di più coobbligati in solido, la valutazione dell'eventus damni deve essere compiuta in relazione a ciascuno dei debitori (Cass. Sez. 3, 5.9.2023, Ord. 25883) cosicché è irrilevante l'esame della situazione patrimoniale degli altri condebitori.
6. L'obbligo di trasferire venne assunto, divenendo efficace con l'omologazione, in epoca successiva alla stipula dei contratti di fideiussione, del che in negozio di disposizione è certamente posteriore. L'atto compiuto ha, poi, certamente natura gratuita in quanto il beneficiario non ha sopportato alcun sacrificio per ottenere l'incremento patrimoniale conseguito. Si evidenzia come la prassi conosca ampiamente fenomeni di trasferimento di cespiti patrimoniali in favore dei figli, tanto minori che maggiorenni non autosufficienti, nell'ambito dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili. Si tratta di accordi atipici, ritenuti possibili e leciti dal tenore dell'art. 337, co. 4 c.c. e dell'art. 1322 c.c., che trovano limite nella effettiva corrispondenza delle pattuizioni all'interesse morale e materiale della prole (Cass. Sez. 1, 11.1.2022, n. 663). Tali accordi, pur avendo una causa solutorio-compensativa e non donativa (Cass. Sez. 2, 23.9.2013, n. 21736) hanno natura gratuita poiché lasciano impregiudicato il credito del figlio ove l'attribuzione si rilevi insufficiente, cosicché sono suscettibili di revocatoria in base alle norme che regolano gli atti a titolo gratuito (Cass. Sez. 1, 12.4.2006, n. 8516).
La scientia damni deve essere, perciò verificata esclusivamente con riguardo alla persona di
[...]
Sul punto si osserva come con intimazione datata 29.10.2018, ricevuta da tale Controparte_1 convenuto a mani proprie il 2.11.2018 (v. doc. 9 fascicolo parte attrice), Parte_1 avesse già avanzato richiesta di pagamento al fideiussore che, quindi, ha potuto avere contezza dell'attualità del proprio debito. Ragion per cui, al momento dell'assunzione dell'obbligazione di trasferimento gratuito del diritto sui beni, egli aveva coscienza che con l'esecuzione di tale atto obbligazione avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ad abundantiam si evidenzia, in ogni caso, come in via presuntiva, tenuto conto:
- dei rapporti tra i coniugi e del rapporto di filiazione nonché dell'età di al tempo CP_2 dell'atto;
7 - della loro convivenza come denotata dal certificato di stato di famiglia prodotto dall'attore (doc. 17) nonché come risultante dall'atto pubblico per stessa dichiarazione dei comparenti;
per comune esperienza, si debba ritenere che tutti fossero a conoscenza dell'esistenza delle ragioni di credito dell'attore e, di conseguenza, dell'eventus damni che il citato trasferimento avrebbe prodotto.
7. La domanda dell'attore, per quanto, sopra argomentato deve essere accolta.
Si precisa come, a mezzo dell'atto revocando, il disponente abbia trasferito al figlio la proprietà riservandosi il diritto d'abitazione vitalizio. Sul punto va rilevato come, nel caso di alienazione con riserva
– espressamente prevista nel caso di donazione con riserva d'usufrutto (art. 796 c.c.) - siano state prospettate una pluralità di spiegazioni. Una prima ricostruzione, partendo dall'assunto per cui l'alienante non potrebbe costituire nello stesso momento in cui dispone il diritto limitato poiché sarebbe, sia pur per un istante, titolare dei due diritti senza alcuna utilità pratica né potrebbe concepirsi la proprietà come un fascio di più diritti, ha inteso ravvisare un primo trasferimento della piena proprietà e un contestuale attribuzione, a parti inverti, del diritto minore (tesi del c.d. “doppio negozio”). Una seconda ricostruzione ha scorto nel fenomeno la scomposizione del diritto ad opera del disponente che, quindi, ben potrebbe trasferire solamente una parte del diritto di proprietà, dunque nuda perché privata delle facoltà di godimento incluse nel diritto di abitazione, del quale rimarrebbe titolare (teoria del c.d. “negozio unitario”).
Piuttosto, muovendo dal disposto dell'art. 790 c.c., per mezzo della riserva il disponente conserva il potere di disporre efficacemente di quanto attribuito, in nome e per conto proprio, del che la riserva in ogni caso non implica una ritrasferimento ad opera dell'avente causa ma piuttosto un effetto risolutivo o limitativo per effetto del suo esercizio. Tale ricostruzione ben ricalca pure la natura del diritto che è oggetto del negozio: il diritto oggetto di riserva è un diritto nuovo e non “parte staccata” della proprietà, atteso che l'acquisto è a titolo derivativo-costitutivo. Del resto, a ritenere che possa procedersi allo stralcio del diritto minore quando si è ancora titolari del diritto di proprietà significherebbe negare portata pratica alla stessa norma in materia di riserva d'usufrutto, che sarebbe dunque superflua.
Nel caso di specie, quindi, si è avuto trasferimento della piena proprietà e contestuale esercizio della riserva, del che l'inefficacia dell'atto complessivamente considerato consentirebbe al creditore di sottoporre ad esecuzione la piena proprietà facente capo a ome ancora appartenente CP_2 della garanzia patrimoniale del proprio debitore. Del resto, si evidenzia come l'eventus damni sia ulteriormente potenziato proprio dalla esistenza del diritto di abitazione, del che l'operazione quanto agli affetti ed alla inefficacia va intesa in maniera unitaria.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per fare deroga ai sensi dell'art. 92
c.p.c. a tale ordinario criterio. Esse sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii. ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria per la quale sono
8 stabilite al valore minimo, stante la mancata assunzione di prove costituende. Lo scaglione di valore è determinato in base al credito a tutela del quale l'azione è proposta (Cass. Sez. 3, 13.2.2020, Ord.
3697). E' altresì dovuto il rimborso della somma corrisposta a titolo di contributo unificato e marca da bollo.
I convenuti, stante il comune interesse ad ottenere il rigetto della domanda, sussistendo litisconsorzio necessario, devono essere condannati alla refusione delle spese di lite in via solidale ex art. 97 c.p.c. non ostandovi la contumacia di uno di essi, valorizzato pure l'elemento soggettivo in capo a
[...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di
[...] ell'atto pubblico del 13.9.2019 a rogito del Notaio Rep. 2535 – Parte_1 Persona_1
Racc. 1909 limitatamente al trasferimento del diritto di proprietà per la quota di un mezzo sui beni censiti al NCEU di Avezzano al Fol.8 Part. 1140 Sub. 2 e 3 da parte di Controparte_1 in favore di on riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore del primo;
CP_2
- condanna e in solido tra loro, alla refusione delle Controparte_1 CP_2 spese di lite in favore di che si liquidano in € 17.252,00 per onorari Parte_1 oltre spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) ed € 1.241,00 per esborsi.
Avezzano, 18 giugno 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1071 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio FIORE, presso il Parte_2 quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso disgiuntamente Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter BONALDI e dall'Avv. Marilena Macera, presso i quali è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
c.f.: CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Materia: Revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 20.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato la società come rappresentata, Parte_1 ha premesso di essere creditrice di della somma di € 324.014,20 oltre Controparte_1
Part accessori per essersi lo stesso costituito fideiussore del debitore principale, società . CP_3 della quale lo stesso convenuto è socio e fu anche amministratore, in relazione ad alcune operazioni di credito, per le quali è stato emesso dallo stesso Tribunale adito un decreto ingiuntivo.
1 A seguito di inadempimenti, con comunicazione datata 29.10.2018 la banca attrice avrebbe, quindi, intimato a unitamente agli altri garanti, l'adempimento. Controparte_1
L'attore ha, quindi, allegato come il 19.9.2019 unitamente al coniuge, Controparte_1 ebbe a trasferire a titolo gratuito al figlio convivente, la proprietà dell'appartamento CP_2 censito al NCEU di Avezzano al Fol.8 Part. 1140 Sub. 3 e garage Sub. 2 riservando in suo favore il diritto di abitazione vitalizio.
Ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. l'attore ha quindi concluso domandando pronunziarsi l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di disposizione sopra descritto.
B. Si è costituito in giudizio il solo Questi ha, in sostanza, dedotto come: Controparte_1
- al tempo dell'atto oggetto di revocatoria, la fideiussione fosse nulla o inefficace in quanto riproduttiva dello schema ABI, da considerarsi atto a valle di una intesa anticoncorrenziale vietata, per come accertato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- detto atto fosse stato compiuto in adempimento di un obbligo assunto in sede di accordi di separazione, omologati con decreto n. 3866/2019 del 23.7.2019.
Il convenuto in questione ha, quindi, domandato il rigetto dell'avversa domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
1.a. Come noto, il codice civile del 1942 ha ricomposto ad unità l'azione revocatoria pauliana, cui il codice del 1865 aveva data frammentaria disciplina, dando luogo pure a dubbi circa natura ed effetti.
La collocazione topografica degli artt. 2901-2904 c.c. vale a porre in evidenza come l'azione revocatoria sia un istituto rimediale, la cui funzione si risolve nella conservazione della garanzia patrimoniale generica che la legge (art. 2740 c.c.) assicura al creditore. Pur condividendo, quindi, la medesima finalità dell'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e del sequestro conservativo (artt. 2905 e 2906 c.c.; art. 671
c.p.c.), l'azione revocatoria si distingue per il modo specifico in cui lo scopo viene assicurato che, a sua volta, trova delineata la sua essenza dall'atto di disposizione contro il quale è rivolto.
L'azione surrogatoria ha, infatti, per fine evitare il pregiudizio che alla garanzia patrimoniale potrebbe arrecare l'ingiustificata inerzia del debitore consentendo, perciò, al creditore di sostituirsi a lui entro certi limiti. Il sequestro conservativo vale a scongiurare ex ante che nei riguardi del creditore sequestrante producano effetti pregiudizievoli gli atti di disposizione o sottrazione che si abbia fondato motivo di ritenere che il debitore stia per compiere.
L'azione revocatoria tende ad assicurare che atti di disposizione già compiuti non rechino pregiudizio al creditore che la esercita: minimo mezzo giuridico per perseguire tale finalità è quello di far conseguire all'accoglimento della domanda effetti di accertamento costitutivo in termini di inefficacia relativa dell'atto medesimo. Così, passata in cosa giudicata la sentenza di accoglimento, il creditore potrà esercitare l'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto come ancora facenti parti del patrimonio del suo debitore,
2 pur se essi siano nella titolarità d'altri che subiranno, quindi, l'esecuzione quali terzi proprietari (art. 602
c.c.): si tratterà, insomma, di una responsabilità patrimoniale senza debito.
Per raggiungere tale finalità, quindi, non si ha bisogno di ricorrere alla categoria della nullità poiché:
- la c.d. “frode ai creditori” è cosa ben diversa dalla frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. in quanto il risultato materiale (es.: trasferimento di proprietà) che si compie con l'atto dispositivo non è, in sé considerato, vietato da norme imperative
- il movente che sta alla base dell'atto di disposizione revocato quasi mai si traduce in un motivo illecito, comune ad entrambe le parti, rilevante ai sensi dell'art. 1345 c.c. Invero, ai fini dell'azione revocatoria, neppure si richiede in genere il dolo specifico, rilevante solo in relazione agli atti compiuti anteriormente al sorgere del credito (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord. 16092).
1.b. La tutela fornita dall'azione revocatoria è, poi, assicurata a tutti i creditori, in essi inclusi quelli condizionali (per i quali si l'esperimento dell'azione è atto conservativo a tutela dell'aspettativa di diritto pendente la condizione) e quelli a termine, così essendo svincolato il suo esercizio dalla liquidità ed esigibilità del credito (Cass. Sez. 4, 3.6.2020, Ord. 10522).
Peraltro nella nozione di credito eventuale, abilitante l'esercizio dell'azione revocatoria, vi è stato pure incluso il credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – evidenziandosi altresì come in tali ipotesi non sussista neppure il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che imporrebbe la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. atteso che la separata decisione non condurrebbe a contrasto pratico di giudicati (Cass. SS.UU., 18.5.2004, n. 9440).
L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia (Cass. Sez. 3, 14.9.2007, Ord. 19289). Il che è, del resto, coerente con la funzione dell'azione revocatoria che tende unicamente a riaffermare la garanzia patrimoniale generica e con la previsione di un termine ridotto per il suo esercizio (art. 2903 c.c.).
1.c. In ogni caso, il credito deve essere anteriore rispetto all'atto dispositivo e tale anteriorità si valuta con riferimento al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. Sez. 3, 18.8.2011,
3 n. 17356). Così, con riferimento al credito litigioso, per stabilire l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione del patrimonio, occorre fare riferimento alla data del negozio, ove si credito di fonte negoziale o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. Sez. 3,
10.6.2020, n. 11121).
1.c. Presupposto oggettivo imprescindibile dell'azione è l'eventus damni, il quale deve essere inteso non già quale valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità o maggiore difficoltà della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.
Sez. 3, 29.9.2021, Ord. 26310). A tal proposito deve compiersi una analisi della consistenza patrimoniale pre e post atto non tanto in base a criteri quantitativi, ma piuttosto qualitativi: così, pure l'alienazione di un immobile a giusto prezzo o anche a un prezzo più elevato del valore di mercato è atto pregiudizievole poiché provoca la fuoriuscita dal patrimonio del debitore di un bene utilmente aggredibile ed il suo rimpiazzo con altro bene (denaro o crediti) che si prestano ad essere facilmente dispersi o occultati, con maggiori incertezze o difficoltà per l'azione esecutiva (Cass. Sez. 3, 14.7.2023,
Ord. 20232).
1.d. Chiaramente, viste le finalità dell'azione, sono oggetto di possibile revocatoria i soli atti di disposizione a contenuto patrimoniale. Peraltro deve trattarsi di atti inter vivos, atteso che le ragioni dei creditori del de cuius sono tutelate con altri mezzi quali la separatio bonorum (artt. 512 ss. c.c.)
Sono esclusi dall'azione revocatoria tutti gli atti che costituiscono adempimento di un debito scaduto
(art. 2901, co. 3 c.c.) trattandosi di atto dovuto. Detta esclusione assume particolare importanza nelle ipotesi di rapporti tra contratto preliminare e definitivo o, in genere, in tutte le ipotesi di c.d. “pagamento traslativo”. Il contratto preliminare, in quanto privo di effetti traslativi, non rientra nella tassonomia degli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., ma (è ammesso) che la revocatoria investa il contratto definitivo, anche se atto compiuto in adempimento di un obbligo preesistente con la precisazione che l'eventus damni deve essere valutato al momento del definitivo (Cass. Sez. 3,
12.6.2018, Ord. 15215) mentre gli stati soggettivi rilevanti devono essere valutati al momento della stipulazione del contratto preliminare poiché è in quel momento che si forma la volontà di disporre, sebbene l'effetto non sia ancora prodotto (Cass. Sez. 3, 18.2.2020, n. 4010).
1.e. Quanto agli stati soggettivi rilevanti, la legge distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ed a seconda che esso sia compiuto a titolo gratuito o oneroso.
Il quadro complessivo che ne deriva può essere così descritto:
- non può mai mancare il consilium fraudis del debitore disponente. Tale requisito va inteso in termini di scientia damni, cioè di mera consapevolezza (dolo generico quale coscienza e volontà sub specie di dolo diretto, volendo attingere alle nozioni penalistiche) di recare pregiudizio alle ragioni del
4 creditore in caso di atti posteriori al sorgere del credito mentre va declinato in termini di dolo specifico per gli atti anteriori nel senso che l'atto deve essere stipulato al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditori (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord. 16092);
- se l'atto è a titolo oneroso si richiede, a tutela del sacrificio sopportato dal terzo, che anche questi condivida la coscienza del suddetto pregiudizio o che, in caso di atto anteriore, abbia partecipato alla dolosa preordinazione anche da parte sua. Nulla si richiede in caso di atti a titolo gratuito posto che la tutela del creditore è sempre prevalente atteso che colui che certat de damno vitando è favorito rispetto a chi, invece, certat de lucro captando;
Quanto alla natura onerosa o gratuita dell'atto si precisa che l'onerosità vada intesa in termini di sacrificio reciproco e non già di sinallagmaticità, potendo esistere contratti onerosi che però non sono a prestazioni corrispettive (si pensi al contratto di società). La gratuità, invece, è un minus rispetto alla liberalità potendo aversi atti gratuiti (es.: rinuncia, comodato …) che non sono liberalità poiché non accrescono il patrimonio altrui. Rispetto alle garanzie la onerosità o la gratuità deriva dalla contestualità
o meno in relazione al sorgere del debito (art. 2901, co. 2 c.c.).
2. Nel caso di specie, i costituì, assieme ad altri e con separati atti, garante Controparte_1
Part delle obbligazione assunte dal debitore principale nei confronti di CP_3 Parte_1 con contratti di fideiussione specifiche negli anni 2015 e 2017.
[...]
Per il recupero del credito l'attore ha proposto ricorso per in ingiunzione, ottenendone l'accoglimento
(decreto ingiuntivo n. 67/2020) e i debitori hanno proposto opposizione (proc. 411/2020).
In ragione di quanto argomentato al punto 1.b. la tutela dell'attore non è precluso dalla natura litigiosa del credito, né sussistono ragioni di sospensione del presente giudizio.
Si evidenzia come il convenuto costituito abbia affidato, in sostanza, le proprie difese alla dedotta nullità delle fideiussioni perché stipulate in conformità dello schema ABI, attuativo a valle di una intesa anticoncorrenziale, accertata dalla Banca d'Italia con la decisione n. 55/2005.
In astratto – e per quanto in questa sede necessario – va osservato come le fideiussioni rilasciate da fossero anzitutto specifiche, del che non rileva quanto dedotto dal Controparte_1 convenuto atteso che:
- l'anticoncorrenzialità risulta riferita solamente a fideiussioni omnibus;
- l'arco temporale in relazione al quale alla decisione di Banca d'Italia può riconoscersi attitudine probatoria elevata circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale va circoscritto a quello coevo alla istruttoria amministrativa (2005) mentre nel caso di specie le fideiussioni risultano stipulate a distanza di un decennio;
- l'eventuale nullità sarebbe di regolare parziale, dunque limitata alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
5 concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SS.UU. 30.12.2021, n. 41994).
Alla stregua di quanto evidenziato va, quindi, certamente riconosciuta all'attore la qualità di creditore nel senso richiesto dall'art. 2901 c.c.
3. Passando all'atto oggetto di revocatoria, dall'esame della copia dell'atto pubblico Rep. 2535 – Racc.
1909 a rogito del Notaio (doc. 10 fascicolo attore) si evince come Persona_1 Controparte_1 in data 13.9.2019, avesse provveduto a trasferire il diritto di proprietà per la quota di un
[...] mezzo (l'altro mezzo venne trasferito dal coniuge in regime di separazione dei beni) in favore del figlio, sull'appartamento censito al NCEU di Avezzano al Fol.8 Part. 1140 Sub. e sul garage CP_2 pertinenziale Sub. 2, riservando in suo favore il diritto di abitazione vitalizio.
Tale atto venne stipulato, come da apposita expressio causae, in adempimento del relativo obbligo, assunto con le condizioni di separazione personale dei coniugi, omologate con decreto del Tribunale di
Avezzano emesso il 3.7.2019.
4. Deve, anzitutto, rilevarsi come l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientri nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (anche fallimentare) non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. Sez. 3,
15.4.2019, Ord. 10443).
L'atto di trasferimento in questione, stante la scissione tra titulus e modus adquirendi deve essere inteso quale pagamento traslativo, così applicandosi i principi compendiati al punto 1.d.
5. Sussiste certamente l'eventus damni, come descritto al punto 1.c. in quanto detto atto traslativo ha avuto per effetto l'alterazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore posto che ha procurato la fuoriuscita dallo stesso della quota di proprietà sui beni immobili predetti, mantenendovi solo il diritto di abitazione, dunque un diritto personale, come tale inespropriabile e quindi impignorabile. Ne deriva, quindi, oggettivamente una maggiore difficoltà ed incertezza nella possibile realizzazione del credito dell'attore.
6 A tal riguardo si precisa come in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. Sez. 2, 3.2.2015, n. 1902). Tale onere risulta inadempiuto nel caso di specie e, perciò, i convenuti debbono sopportarne le conseguenze negative.
Peraltro si osserva come, in caso di più coobbligati in solido, la valutazione dell'eventus damni deve essere compiuta in relazione a ciascuno dei debitori (Cass. Sez. 3, 5.9.2023, Ord. 25883) cosicché è irrilevante l'esame della situazione patrimoniale degli altri condebitori.
6. L'obbligo di trasferire venne assunto, divenendo efficace con l'omologazione, in epoca successiva alla stipula dei contratti di fideiussione, del che in negozio di disposizione è certamente posteriore. L'atto compiuto ha, poi, certamente natura gratuita in quanto il beneficiario non ha sopportato alcun sacrificio per ottenere l'incremento patrimoniale conseguito. Si evidenzia come la prassi conosca ampiamente fenomeni di trasferimento di cespiti patrimoniali in favore dei figli, tanto minori che maggiorenni non autosufficienti, nell'ambito dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili. Si tratta di accordi atipici, ritenuti possibili e leciti dal tenore dell'art. 337, co. 4 c.c. e dell'art. 1322 c.c., che trovano limite nella effettiva corrispondenza delle pattuizioni all'interesse morale e materiale della prole (Cass. Sez. 1, 11.1.2022, n. 663). Tali accordi, pur avendo una causa solutorio-compensativa e non donativa (Cass. Sez. 2, 23.9.2013, n. 21736) hanno natura gratuita poiché lasciano impregiudicato il credito del figlio ove l'attribuzione si rilevi insufficiente, cosicché sono suscettibili di revocatoria in base alle norme che regolano gli atti a titolo gratuito (Cass. Sez. 1, 12.4.2006, n. 8516).
La scientia damni deve essere, perciò verificata esclusivamente con riguardo alla persona di
[...]
Sul punto si osserva come con intimazione datata 29.10.2018, ricevuta da tale Controparte_1 convenuto a mani proprie il 2.11.2018 (v. doc. 9 fascicolo parte attrice), Parte_1 avesse già avanzato richiesta di pagamento al fideiussore che, quindi, ha potuto avere contezza dell'attualità del proprio debito. Ragion per cui, al momento dell'assunzione dell'obbligazione di trasferimento gratuito del diritto sui beni, egli aveva coscienza che con l'esecuzione di tale atto obbligazione avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ad abundantiam si evidenzia, in ogni caso, come in via presuntiva, tenuto conto:
- dei rapporti tra i coniugi e del rapporto di filiazione nonché dell'età di al tempo CP_2 dell'atto;
7 - della loro convivenza come denotata dal certificato di stato di famiglia prodotto dall'attore (doc. 17) nonché come risultante dall'atto pubblico per stessa dichiarazione dei comparenti;
per comune esperienza, si debba ritenere che tutti fossero a conoscenza dell'esistenza delle ragioni di credito dell'attore e, di conseguenza, dell'eventus damni che il citato trasferimento avrebbe prodotto.
7. La domanda dell'attore, per quanto, sopra argomentato deve essere accolta.
Si precisa come, a mezzo dell'atto revocando, il disponente abbia trasferito al figlio la proprietà riservandosi il diritto d'abitazione vitalizio. Sul punto va rilevato come, nel caso di alienazione con riserva
– espressamente prevista nel caso di donazione con riserva d'usufrutto (art. 796 c.c.) - siano state prospettate una pluralità di spiegazioni. Una prima ricostruzione, partendo dall'assunto per cui l'alienante non potrebbe costituire nello stesso momento in cui dispone il diritto limitato poiché sarebbe, sia pur per un istante, titolare dei due diritti senza alcuna utilità pratica né potrebbe concepirsi la proprietà come un fascio di più diritti, ha inteso ravvisare un primo trasferimento della piena proprietà e un contestuale attribuzione, a parti inverti, del diritto minore (tesi del c.d. “doppio negozio”). Una seconda ricostruzione ha scorto nel fenomeno la scomposizione del diritto ad opera del disponente che, quindi, ben potrebbe trasferire solamente una parte del diritto di proprietà, dunque nuda perché privata delle facoltà di godimento incluse nel diritto di abitazione, del quale rimarrebbe titolare (teoria del c.d. “negozio unitario”).
Piuttosto, muovendo dal disposto dell'art. 790 c.c., per mezzo della riserva il disponente conserva il potere di disporre efficacemente di quanto attribuito, in nome e per conto proprio, del che la riserva in ogni caso non implica una ritrasferimento ad opera dell'avente causa ma piuttosto un effetto risolutivo o limitativo per effetto del suo esercizio. Tale ricostruzione ben ricalca pure la natura del diritto che è oggetto del negozio: il diritto oggetto di riserva è un diritto nuovo e non “parte staccata” della proprietà, atteso che l'acquisto è a titolo derivativo-costitutivo. Del resto, a ritenere che possa procedersi allo stralcio del diritto minore quando si è ancora titolari del diritto di proprietà significherebbe negare portata pratica alla stessa norma in materia di riserva d'usufrutto, che sarebbe dunque superflua.
Nel caso di specie, quindi, si è avuto trasferimento della piena proprietà e contestuale esercizio della riserva, del che l'inefficacia dell'atto complessivamente considerato consentirebbe al creditore di sottoporre ad esecuzione la piena proprietà facente capo a ome ancora appartenente CP_2 della garanzia patrimoniale del proprio debitore. Del resto, si evidenzia come l'eventus damni sia ulteriormente potenziato proprio dalla esistenza del diritto di abitazione, del che l'operazione quanto agli affetti ed alla inefficacia va intesa in maniera unitaria.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per fare deroga ai sensi dell'art. 92
c.p.c. a tale ordinario criterio. Esse sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii. ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria per la quale sono
8 stabilite al valore minimo, stante la mancata assunzione di prove costituende. Lo scaglione di valore è determinato in base al credito a tutela del quale l'azione è proposta (Cass. Sez. 3, 13.2.2020, Ord.
3697). E' altresì dovuto il rimborso della somma corrisposta a titolo di contributo unificato e marca da bollo.
I convenuti, stante il comune interesse ad ottenere il rigetto della domanda, sussistendo litisconsorzio necessario, devono essere condannati alla refusione delle spese di lite in via solidale ex art. 97 c.p.c. non ostandovi la contumacia di uno di essi, valorizzato pure l'elemento soggettivo in capo a
[...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di
[...] ell'atto pubblico del 13.9.2019 a rogito del Notaio Rep. 2535 – Parte_1 Persona_1
Racc. 1909 limitatamente al trasferimento del diritto di proprietà per la quota di un mezzo sui beni censiti al NCEU di Avezzano al Fol.8 Part. 1140 Sub. 2 e 3 da parte di Controparte_1 in favore di on riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore del primo;
CP_2
- condanna e in solido tra loro, alla refusione delle Controparte_1 CP_2 spese di lite in favore di che si liquidano in € 17.252,00 per onorari Parte_1 oltre spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) ed € 1.241,00 per esborsi.
Avezzano, 18 giugno 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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