Art. 2903.
(Prescrizione dell'azione).
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
(Prescrizione dell'azione).
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabi... Leggi tutto... In virtù del combinato disposto degli artt. 2903 c.c. e 2935 c.c., in materia di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data p... Leggi tutto...
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