Sentenza 7 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 13 maggio 2021
Ordinanza collegiale 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 27 maggio 2022
Ordinanza collegiale 7 luglio 2023
Ordinanza collegiale 16 settembre 2024
Decreto presidenziale 5 novembre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2020, proposto da
PP MB, MA SO MB, EL NA, NI RO, AR RO, AN EL NO, RA MB e AR MB, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato RA Amalfa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio serbato dall''''amministrazione sull'istanza del 21 agosto 2019 con la quale i ricorrenti, comproprietari dell'area sita nel Comune di Milazzo tra le Vie Spiaggia di Ponente e Guido, identificata catastalmente dalle particelle nn. 136, 256 (parziale), 564, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 del foglio di mappa n. 14, inserita nel vigente P.R.G. 2 in z.t.o. “CT1”, hanno richiesto l'approvazione di un piano di lottizzazione finalizzato all'insediamento di unità residenziali nel lotto indicato.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con istanza notificata e depositata in data 7 ottobre 2024 i ricorrenti hanno esposto, in sintesi, quanto segue: a) la presente controversia riguarda l’approvazione di un piano di lottizzazione in zona "CT1", ubicata tra le Vie Spiaggia di Ponente e Guido; b) l’approvazione del piano consentirebbe di effettuare un’operazione immobiliare dal valore di centinaia di migliaia di euro; c) con sentenza n. 49/2021 il Tribunale ha ordinato al Comune di Milazzo di approvare il piano di lottizzazione entro centoventi giorni e ha nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza dell’Amministrazione, condannando, altresì, il Comune alla rifusione delle spese di lite; d) il Comune non ha provveduto all’approvazione del piano e il commissario ad acta designato dal Tribunale ha riscontrato difficoltà nell’eseguire la decisione; e) in particolare, si sono avvicendati nell’incarico diversi commissari ad acta; sono stati richiesti pareri e integrazioni documentali e si è svolta con esito positivo una apposita conferenza dei servizi; f) la questione è stata, quindi, sottoposta all’Amministrazione regionale per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica; g) si richiede, quindi, al Collegio di: - condannare il Comune di Milazzo per i danni subiti a causa delle omissioni dell’Amministrazione e per il ritardo nell’esecuzione della pronuncia giurisdizionale ai sensi dell’art. 114, primo comma, lettera e , c.p.a. (€ 2.000,00 euro per ogni mese di ritardo, ovvero altra cifra ritenuta equa dal Tribunale).
Con istanza depositata in data 4 novembre 2024 i ricorrenti hanno rappresentato che erano in corso trattative di bonario componimento e hanno chiesto un rinvio sine die della decisione o la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Con decreto presidenziale n. 592 in data 5 novembre 2024 è stata revocata la camera di consiglio in data 21 novembre 2024 ed è stata fissata per la decisione della causa la nuova camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Con memoria in data 20 gennaio 2025 il Comune di Milazzo ha esposto, in sintesi, quanto segue: a) in data 21 agosto 2019 i ricorrenti hanno presentato istanza per l’approvazione di un piano di lottizzazione su area interclusa, situata tra le Vie Spiaggia di Ponente e Guido, in zona "CT1", destinata a insediamenti residenziali; b) non avendo il Comune provveduto, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio amministrativo e il Tribunale, con sentenza n. 49 in data 7 gennaio 2021, ha ordinato al Comune di Milazzo di provvedere nel termine di centoventi giorni e ha nominato, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta ; c) il successivo iter procedimentale è stato lungo e complesso e il piano è stato, infine, approvato in data 10 luglio 2024, ma esso è ancora soggetto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale; d) i ritardi che si sono registrati non sono imputabili al Comune, posto che la competenza a provvedere è transitata in capo ai commissari ad acta ; e) l’Amministrazione non ha assunto comportamenti ostruzionistici o dilatori e ha collaborato con i commissari; f) occorre aggiungere che il ritardo è in parte imputabile agli stessi ricorrenti, i quali integrato tardivamente la necessaria documentazione; g) la richiesta relativa alla penalità di mora non può esser accolta, in quanto, una volta nominato il commissario ad acta , l’esecuzione della sentenza non è più di competenza dell’Amministrazione; h) in ogni caso, una pronuncia di accoglimento risulterebbe iniqua, tenuto conto della complessità della vicenda e dell’assenza di comportamenti dilatori imputabili al Comune.
Nella camera di consiglio in data odierna il difensore dei ricorrenti ha rinunciato all’istanza notificata e depositata in data 7 ottobre 2024 e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, tenuto conto dell’intervenuta rinuncia all’istanza notificata e depositata in data 7 ottobre 2024, deve dichiarare l’estinzione della presente fase processuale.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite relative alla presente fase possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara l’estinzione della presente fase processuale; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio relative alla presente fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO