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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 447-25 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA
(c.f. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], in qualità di titolare dalla ditta individuale
“AUTOCONVENIENZA di FR IL, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Amoruso (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Campagna (SA), alla Via Calli, n. 131, come da procura in atti
Appellante
Contro
(c.f. nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Faenza (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._4 sito in Eboli (SA), alla Via Caduti in Russia, n. 12, come da procura in atti
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/07/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il sig. assumeva di aver acquistato il veicolo “Jeep Compass 1.6 Controparte_1
”, tg FN631SB, presso la ditta individuale “Autoconvenienza di CO CP_2
IL di Eboli (SA) e che, in data 24/09/2022, gli veniva consegnato. Parte appellata riporta che, subito dopo la consegna, il veicolo presentava diverse problematiche che riferiva al titolare della ditta di rivendita di auto usate che, a sua pagina 1 di 6 volta, interessava la la quale si faceva carico delle riparazioni dei Controparte_3 vari guasti emersi e non riconoscibili, delegando la concessionaria Jeep CP_4 in Campagna (SA). Quest'ultima, effettuate le riparazioni, formulava richieste di pagamento di ulteriori spese sostenute per l'intervento del 21/12/2022 di euro 120,00. Aggiungeva il sig. che, a seguito del lungo tempo occorso per le CP_1 riparazioni, sosteneva l'esborso di euro 610,00 per il noleggio di altra autovettura, oltre euro 150,00 per il cambio dell'olio, non programmato, poiché effettuato poco prima dell'acquisto, ma conseguenza delle sostituzioni dei pezzi in garanzia. Per tali motivi, questi conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la società “Autoconvenienza di CO IL, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir riconoscere il diritto al rimborso della somma di euro 880,00 in suo favore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, invocando la garanzia di buon funzionamento e/o garanzia legale di conformità e la somma di euro 1.000 a titolo di risarcimento del danno per i disguidi, contrattempi subiti a causa del ricovero dei veicolo appena acquistato. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e degli onorari e spese di legali. Si costituiva in giudizio il sig. , odierno appellante, in qualità della ditta Parte_1 individuale “Autoconvenienza di CO IL, il quale impugnava e contestava il contenuto della domanda chiedendone il rigetto poiché ritenuta infondata in fatto e in diritto. Con sentenza n. 505/2024, emessa in data 15/12/2024, il Giudice di Pace di Eboli, Dott.ssa Lucia Savino, accoglieva la formulata domanda di rimborso e, per l'effetto, condannava la società “Autoconvenienza” di CO Camillo alla corresponsione, in favore dell'attore, sig. , della somma di euro 730,00, oltre interessi legali CP_1 dalla domanda e sino al soddisfo con rivalutazione monetaria. La domanda di risarcimento danni presentata da parte attrice veniva, però, rigettata e si condannava parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, nonché rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. Ordunque, la società “Autoconvenienza” notificava, in data 30/04/2025, atto di appello avverso la suddetta sentenza n. 505/2024 chiedendone l'annullamento, in quanto riteneva quest'ultima ingiusta e sbagliata. Parte appellante, in via pregiudiziale e cautelare, chiedeva di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Nel merito, rappresentava che, nel giudizio di prime cure, il Giudicante avesse erroneamente applicato il codice del consumo (d.lgs. 206/2005), sulla base del fatto per cui lo stesso codice prevede che se l'autovettura usata presenta difetti di conformità, l'acquirente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del mezzo, entro tempi congrui e senza spese a carico dello stesso, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Aggiungeva che, subito dopo la comunicazione del guasto, l'odierno appellante prontamente attivava il programma di garanzia e assistenza, provvedendo a ripristinare il corretto funzionamento della vettura. pagina 2 di 6 Affermava, poi, che le spese sostenute per il noleggio dell'auto sostitutiva, a meno che non sia previsto nelle condizioni di garanzia, non spettano di diritto e che l'auto in garanzia era stata comunque riparata in tempi ragionevoli e congrui. In subordine, l'appellante chiedeva di rideterminare la somma dovuta in soli euro 120,00, per le spese ultronee della riparazione del veicolo per cui è causa. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 16/05/2025, si costituiva nel giudizio così introdotto il sig. che, in via preliminare, eccepiva l'erronea Controparte_1 scelta della modalità di introduzione del presente giudizio, incardinato con ricorso anziché con atto di citazione. Per tale motivo, invocava il rigetto dell'appello, giacché inammissibile. Inoltre, parte appellata, a sostegno della richiesta principale di rigetto, chiedeva dichiararsi la decadenza dal termine di impugnazione della sentenza sulla base della circostanza per la quale questa era stata notificata in data 28/02/2025 al procuratore di parte appellante e il termine breve per impugnare il provvedimento era di 30 giorni dalla notifica dello stesso e, precisamente, il giorno 30/03/2025. Mel merito, parte appellata invocava l'applicazione al caso de quo degli articoli 1490 c.c. e 129 del D. Lgs. n. 206/2005, Codice del Consumo. Inerentemente alla prima norma, l'appellato evidenziava come la garanzia per vizi prevista deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate e, in aggiunta, l'art. 1512 c.c. richiede che, nella compravendita di veicoli, sussiste sempre la garanzia di buon funzionamento del bene compravenduto. Relativamente alla seconda delle norme menzionate, si rappresentava che l'art 129 del Codice del consumo pone in capo al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Sulla questione del risarcimento danni, l'odierno appellato impugnava la decisione del Giudice di primo grado che aveva rigettato tale doglianza, chiedendone la riforma sulla base del motivo per cui l'auto appena comprata dal sig. era CP_1 stata ferma in concessionaria per quasi un mese. Il tutto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e degli onorari di causa. Incardinato così il giudizio e lette le note di udienza, in data 15/07/2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
- In ordine alla eccepita inammissibilità della domanda per l'introduzione del presente giudizio con ricorso anziché con atto di citazione e per decadenza dal termine di impugnazione L'eccezione va accolta e, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile. Quando la forma di esercizio dell'atto di impugnazione non è conforme a quanto prescritto normativamente, notificando un atto di citazione, là dove è previsto il deposito del ricorso, ovvero depositando un ricorso là dove è prescritto che si debba notificare un atto di citazione, l'impugnazione è da ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l'ufficio pagina 3 di 6 entro il termine prescritto e, nel secondo caso se, al deposito del ricorso segua la notifica dell'atto alla controparte entro il medesimo termine. Vero che l'art 156 c.p.c. al terzo comma prevede che la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. La norma si riferisce ai c.d. vizi formali, ovvero quei vizi che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali. Occorre, dunque, aver riguardo allo scopo dell'atto, inteso non in senso soggettivo come finalità di colui che lo compie, ma in senso oggettivo, ovvero finalità prevista dalla legge. Nello specifico si parla di funzione tipica che la legge ha assegnato all'atto all'interno del processo. Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in linea generale, pur ammettendo che l'inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo, consente tale sanatoria soltanto se l'attività successiva all'atto non rispettoso della forma prescritta assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma, entro il termine di impugnazione. Con ordinanza n. 20071 del 14 luglio 2021, la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dalla introduzione del giudizio di appello con ricorso anziché con citazione. In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte. A tal riguardo, si fa notare che tale attività non veniva praticata nella vicenda per cui è causa. Circa i termini di impugnazione, va in primis chiarito che questi sono perentori: laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato. Ciò risponde ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, al fine di tutelare i diritti dei terzi. Ai sensi dell'art 325 c.p.c. il termine per proporre appello, revocazione opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. I termini disciplinati da questa norma sono i c.d. termini brevi di impugnazione, i quali si distinguono dal c.d. termine lungo semestrale che decorre dalla pubblicazione della sentenza, in assenza di notificazione. Dunque, il termine breve per appellare una sentenza del Giudice di Pace è di trenta giorni a decorrere dalla notifica della sentenza alla controparte che voglia presentare una impugnazione. Nel caso di specie, la sentenza n. 505/2024 del Giudice di Pace veniva pubblicata in data 20/12/2024 e parte appellante depositava atto di impugnazione (ricorso) della stessa in data 20/01/2025. Tuttavia, il provvedimento decisorio veniva notificato in data 28/02/2024 al procuratore di parte appellante il quale, solo in data 30/04/2024/ e quindi dopo sessantuno giorni, pagina 4 di 6 provvedeva ad eseguire la notifica dell'atto di appello alla controparte, odierno appellato. Si ribadisce che, come esposto poc'anzi, una impugnazione presentata in forma diversa rispetto a quella ammessa può essere sanata ma a condizione che chi la presenta provveda poi non solo al deposito della stessa, ma anche alla corretta notifica alla controparte nei termini di legge. Sulla scorta della motivata inammissibilità, in ordine a tutte le questioni di merito affrontate in sede di prime cure e qui riproposte, pare logico richiamare e confermare tutto quanto già deciso dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata.
- Sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da parte appellata La richiesta va disattesa in quanto non risulta provato il danno. Si reitera in questa sede la richiesta di risarcimento danni già proposta nel grado di giudizio precedente da parte dell'odierno appellato, il quale indicava la stessa in euro 1.000,00. Si ricollegava tale richiesta allo stato di stress, ansia e frustrazione che, a detta di parte appellata, aveva colpito il sig. a seguito del sacrificio Controparte_1 economico sostenuto per acquistare la vettura di cui è causa, e poi doverla necessariamente lasciare in concessionaria per consentire la risoluzione dei problemi verificatisi. Giova evidenziare che, sebbene possa comprendersi tale situazione sul piano fattuale, una richiesta di risarcimento in tal senso deve essere supportata da validi elementi probatori da parte di chi la propone. Tale voce di danno è risarcibile solo nei casi in cui viene prodotta una lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sicché non possono ritenersi meritevoli di tutela risarcitoria quei pregiudizi consistenti in disappunti, ansie e fastidi che non siano derivanti dalla lesione specifica di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato. In sede conclusiva, sulla base degli atti depositati dalle parti, l'appello risulta inammissibile e, pertanto, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile perché intempestivo e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 505/2024 emessa in data 15/12/2024 dal Giudice di Pace di Eboli, e pubblicata in data 20/12/2024;
- rigetta la domanda di risarcimento danni presentata da parte appellata;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 662,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge. Salerno 4 Ago. 25 pagina 5 di 6 Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 447-25 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA
(c.f. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], in qualità di titolare dalla ditta individuale
“AUTOCONVENIENZA di FR IL, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Amoruso (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Campagna (SA), alla Via Calli, n. 131, come da procura in atti
Appellante
Contro
(c.f. nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Faenza (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._4 sito in Eboli (SA), alla Via Caduti in Russia, n. 12, come da procura in atti
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/07/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il sig. assumeva di aver acquistato il veicolo “Jeep Compass 1.6 Controparte_1
”, tg FN631SB, presso la ditta individuale “Autoconvenienza di CO CP_2
IL di Eboli (SA) e che, in data 24/09/2022, gli veniva consegnato. Parte appellata riporta che, subito dopo la consegna, il veicolo presentava diverse problematiche che riferiva al titolare della ditta di rivendita di auto usate che, a sua pagina 1 di 6 volta, interessava la la quale si faceva carico delle riparazioni dei Controparte_3 vari guasti emersi e non riconoscibili, delegando la concessionaria Jeep CP_4 in Campagna (SA). Quest'ultima, effettuate le riparazioni, formulava richieste di pagamento di ulteriori spese sostenute per l'intervento del 21/12/2022 di euro 120,00. Aggiungeva il sig. che, a seguito del lungo tempo occorso per le CP_1 riparazioni, sosteneva l'esborso di euro 610,00 per il noleggio di altra autovettura, oltre euro 150,00 per il cambio dell'olio, non programmato, poiché effettuato poco prima dell'acquisto, ma conseguenza delle sostituzioni dei pezzi in garanzia. Per tali motivi, questi conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la società “Autoconvenienza di CO IL, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir riconoscere il diritto al rimborso della somma di euro 880,00 in suo favore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, invocando la garanzia di buon funzionamento e/o garanzia legale di conformità e la somma di euro 1.000 a titolo di risarcimento del danno per i disguidi, contrattempi subiti a causa del ricovero dei veicolo appena acquistato. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e degli onorari e spese di legali. Si costituiva in giudizio il sig. , odierno appellante, in qualità della ditta Parte_1 individuale “Autoconvenienza di CO IL, il quale impugnava e contestava il contenuto della domanda chiedendone il rigetto poiché ritenuta infondata in fatto e in diritto. Con sentenza n. 505/2024, emessa in data 15/12/2024, il Giudice di Pace di Eboli, Dott.ssa Lucia Savino, accoglieva la formulata domanda di rimborso e, per l'effetto, condannava la società “Autoconvenienza” di CO Camillo alla corresponsione, in favore dell'attore, sig. , della somma di euro 730,00, oltre interessi legali CP_1 dalla domanda e sino al soddisfo con rivalutazione monetaria. La domanda di risarcimento danni presentata da parte attrice veniva, però, rigettata e si condannava parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, nonché rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. Ordunque, la società “Autoconvenienza” notificava, in data 30/04/2025, atto di appello avverso la suddetta sentenza n. 505/2024 chiedendone l'annullamento, in quanto riteneva quest'ultima ingiusta e sbagliata. Parte appellante, in via pregiudiziale e cautelare, chiedeva di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Nel merito, rappresentava che, nel giudizio di prime cure, il Giudicante avesse erroneamente applicato il codice del consumo (d.lgs. 206/2005), sulla base del fatto per cui lo stesso codice prevede che se l'autovettura usata presenta difetti di conformità, l'acquirente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del mezzo, entro tempi congrui e senza spese a carico dello stesso, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Aggiungeva che, subito dopo la comunicazione del guasto, l'odierno appellante prontamente attivava il programma di garanzia e assistenza, provvedendo a ripristinare il corretto funzionamento della vettura. pagina 2 di 6 Affermava, poi, che le spese sostenute per il noleggio dell'auto sostitutiva, a meno che non sia previsto nelle condizioni di garanzia, non spettano di diritto e che l'auto in garanzia era stata comunque riparata in tempi ragionevoli e congrui. In subordine, l'appellante chiedeva di rideterminare la somma dovuta in soli euro 120,00, per le spese ultronee della riparazione del veicolo per cui è causa. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 16/05/2025, si costituiva nel giudizio così introdotto il sig. che, in via preliminare, eccepiva l'erronea Controparte_1 scelta della modalità di introduzione del presente giudizio, incardinato con ricorso anziché con atto di citazione. Per tale motivo, invocava il rigetto dell'appello, giacché inammissibile. Inoltre, parte appellata, a sostegno della richiesta principale di rigetto, chiedeva dichiararsi la decadenza dal termine di impugnazione della sentenza sulla base della circostanza per la quale questa era stata notificata in data 28/02/2025 al procuratore di parte appellante e il termine breve per impugnare il provvedimento era di 30 giorni dalla notifica dello stesso e, precisamente, il giorno 30/03/2025. Mel merito, parte appellata invocava l'applicazione al caso de quo degli articoli 1490 c.c. e 129 del D. Lgs. n. 206/2005, Codice del Consumo. Inerentemente alla prima norma, l'appellato evidenziava come la garanzia per vizi prevista deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate e, in aggiunta, l'art. 1512 c.c. richiede che, nella compravendita di veicoli, sussiste sempre la garanzia di buon funzionamento del bene compravenduto. Relativamente alla seconda delle norme menzionate, si rappresentava che l'art 129 del Codice del consumo pone in capo al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Sulla questione del risarcimento danni, l'odierno appellato impugnava la decisione del Giudice di primo grado che aveva rigettato tale doglianza, chiedendone la riforma sulla base del motivo per cui l'auto appena comprata dal sig. era CP_1 stata ferma in concessionaria per quasi un mese. Il tutto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e degli onorari di causa. Incardinato così il giudizio e lette le note di udienza, in data 15/07/2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
- In ordine alla eccepita inammissibilità della domanda per l'introduzione del presente giudizio con ricorso anziché con atto di citazione e per decadenza dal termine di impugnazione L'eccezione va accolta e, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile. Quando la forma di esercizio dell'atto di impugnazione non è conforme a quanto prescritto normativamente, notificando un atto di citazione, là dove è previsto il deposito del ricorso, ovvero depositando un ricorso là dove è prescritto che si debba notificare un atto di citazione, l'impugnazione è da ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l'ufficio pagina 3 di 6 entro il termine prescritto e, nel secondo caso se, al deposito del ricorso segua la notifica dell'atto alla controparte entro il medesimo termine. Vero che l'art 156 c.p.c. al terzo comma prevede che la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. La norma si riferisce ai c.d. vizi formali, ovvero quei vizi che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali. Occorre, dunque, aver riguardo allo scopo dell'atto, inteso non in senso soggettivo come finalità di colui che lo compie, ma in senso oggettivo, ovvero finalità prevista dalla legge. Nello specifico si parla di funzione tipica che la legge ha assegnato all'atto all'interno del processo. Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in linea generale, pur ammettendo che l'inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo, consente tale sanatoria soltanto se l'attività successiva all'atto non rispettoso della forma prescritta assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma, entro il termine di impugnazione. Con ordinanza n. 20071 del 14 luglio 2021, la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dalla introduzione del giudizio di appello con ricorso anziché con citazione. In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte. A tal riguardo, si fa notare che tale attività non veniva praticata nella vicenda per cui è causa. Circa i termini di impugnazione, va in primis chiarito che questi sono perentori: laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato. Ciò risponde ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, al fine di tutelare i diritti dei terzi. Ai sensi dell'art 325 c.p.c. il termine per proporre appello, revocazione opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. I termini disciplinati da questa norma sono i c.d. termini brevi di impugnazione, i quali si distinguono dal c.d. termine lungo semestrale che decorre dalla pubblicazione della sentenza, in assenza di notificazione. Dunque, il termine breve per appellare una sentenza del Giudice di Pace è di trenta giorni a decorrere dalla notifica della sentenza alla controparte che voglia presentare una impugnazione. Nel caso di specie, la sentenza n. 505/2024 del Giudice di Pace veniva pubblicata in data 20/12/2024 e parte appellante depositava atto di impugnazione (ricorso) della stessa in data 20/01/2025. Tuttavia, il provvedimento decisorio veniva notificato in data 28/02/2024 al procuratore di parte appellante il quale, solo in data 30/04/2024/ e quindi dopo sessantuno giorni, pagina 4 di 6 provvedeva ad eseguire la notifica dell'atto di appello alla controparte, odierno appellato. Si ribadisce che, come esposto poc'anzi, una impugnazione presentata in forma diversa rispetto a quella ammessa può essere sanata ma a condizione che chi la presenta provveda poi non solo al deposito della stessa, ma anche alla corretta notifica alla controparte nei termini di legge. Sulla scorta della motivata inammissibilità, in ordine a tutte le questioni di merito affrontate in sede di prime cure e qui riproposte, pare logico richiamare e confermare tutto quanto già deciso dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata.
- Sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da parte appellata La richiesta va disattesa in quanto non risulta provato il danno. Si reitera in questa sede la richiesta di risarcimento danni già proposta nel grado di giudizio precedente da parte dell'odierno appellato, il quale indicava la stessa in euro 1.000,00. Si ricollegava tale richiesta allo stato di stress, ansia e frustrazione che, a detta di parte appellata, aveva colpito il sig. a seguito del sacrificio Controparte_1 economico sostenuto per acquistare la vettura di cui è causa, e poi doverla necessariamente lasciare in concessionaria per consentire la risoluzione dei problemi verificatisi. Giova evidenziare che, sebbene possa comprendersi tale situazione sul piano fattuale, una richiesta di risarcimento in tal senso deve essere supportata da validi elementi probatori da parte di chi la propone. Tale voce di danno è risarcibile solo nei casi in cui viene prodotta una lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sicché non possono ritenersi meritevoli di tutela risarcitoria quei pregiudizi consistenti in disappunti, ansie e fastidi che non siano derivanti dalla lesione specifica di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato. In sede conclusiva, sulla base degli atti depositati dalle parti, l'appello risulta inammissibile e, pertanto, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile perché intempestivo e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 505/2024 emessa in data 15/12/2024 dal Giudice di Pace di Eboli, e pubblicata in data 20/12/2024;
- rigetta la domanda di risarcimento danni presentata da parte appellata;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 662,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge. Salerno 4 Ago. 25 pagina 5 di 6 Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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