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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7297/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7297/2025 tra rappresentato e difeso dagli avvocati Dirutigliano Diego e Dirutigliano Parte_1
Luca in forza di procura alle liti ATTORE e
, (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 30 giugno 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Per l'avv. DIRUTIGLIANO LUCA Parte_1
Per nessuno compare. CP_1
Il Giudice rilevato che parte attrice per mero disguido, ha depositato la memoria integrativa e i documenti nel procedimento n. 5339/25 di convalida e non nel presente giudizio cui a seguito del mutamento è stato assegnato numero di ruolo 7297/25; rilevato, peraltro, che la memoria e la documentazione sono conoscibili e conosciute da questo giudice che può accedere al procedimento di convalida RG n. 5339/25; invita parte ricorrente a depositare memoria e documenti anche nel presente procedimento;
vista la regolare notifica dell'ordinanza di mutamento del rito, dichiara la contumacia di . CP_1
L'avv. Dirutigliano ribadisce che il locale commerciale è stato restituito in data 23.4.2025. Chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti del contratto per risoluzione per inadempimento della conduttrice, cessazione della materia del contendere sul rilascio e condanna della convenuta al pagamento di € 8.401,52 pari alla somma dovuta a dicembre 2024 e riconosciuta di € 5201,52 oltre a € 3.200,00 per i canoni da gennaio ad aprile 2025, oltre alla liquidazione delle spese. Il Giudice dopo breve discussione orale si ritira in camera di consiglio previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7297/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Dirutigliano Diego e Dirutigliano Parte_1
Luca in forza di procura alle liti ATTORE contro
, (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Per : Parte_1
“dichiararsi la cessazione degli effetti del contratto per risoluzione per inadempimento della conduttrice, cessazione della materia del contendere sul rilascio e condanna della convenuta al pagamento di € 8.401,52 pari alla somma dovuta a dicembre 2024 e riconosciuta di € 5201,52 oltre a € 3200,00 per i canoni da gennaio a aprile 2025, oltre alla liquidazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il ricorrente premesso di aver locato a un immobile a uso commerciale sito in Torino, via CP_1
Vigevano n. 8, con contratto sottoscritto il 10.3.2015 e registrato in data 13.3.2015 per un canone originario di € 740,00 aggiornato ex art. 5 del contratto a € 800,00, rappresentava come la conduttrice si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione a partire dall'anno 2023 rendendosi morosa nel pagamento di complessivi € 5.462,00 per canoni e oneri di riscaldamento e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità e l'emissione di pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo per l'importo di € 5.462,00, oltre alle mensilità successivamente maturate sino all'effettivo rilascio.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c., disposto il mutamento del rito con ordinanza regolarmente notificata al convenuto ed esperito il procedimento di mediazione, all'udienza odierna la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Parte ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 1 depositato unitamente all'intimazione di sfratto) da cui si evince l'obbligo della conduttrice di corrispondere un canone mensile di €
740,00 da aggiornarsi annualmente in relazione alla variazione dell'indice ISTAT nella misura del 75% e ha allegato l'inadempimento della controparte per € 5.462,00.
La convenuta sulla quale grava, in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
Sez. Un. 13533/2001), l'onere della prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, rimanendo contumace, non ha assolto tale obbligo.
Al contempo, l'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. avuto riguardo all'interesse del creditore, tenuto conto della risalenza e dell'entità della morosità maturata da e, pertanto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di CP_1 risoluzione.
Deve, invece, dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile avendo l'attore dato atto che lo stesso è stato consegnato in data 23.4.2025.
va inoltre condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.401,52 CP_1 pari a quanto riconosciuto come dovuto dalla conduttrice alla data del 4.10.2024 (doc. 5 depositato unitamente all'intimazione di sfratto) di € 5201,52 oltre a € 3200,00 per i canoni maturati da gennaio ad aprile 2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ivi compreso il compenso per la fase della convalida e di attivazione della mediazione e considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo e così per € 1.886,00 per compensi oltre a € 183,42 per esborsi.
pagina 3 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione stipulato tra le parti in CP_1 data 10.3.2015, relativo all'immobile a uso commerciale sito in Torino, via Vigevano n.
8. condanna a corrispondere a la somma di € 8.401,52; CP_1 Parte_1
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
1.886,00 per compensi oltre a € 183,42 per esborsi, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 30.6.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
Minuta redatta dal MMOT dr.ssa FUNICELLO Monica
pagina 4 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7297/2025 promossa da:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Torino, 30 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7297/2025 tra rappresentato e difeso dagli avvocati Dirutigliano Diego e Dirutigliano Parte_1
Luca in forza di procura alle liti ATTORE e
, (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 30 giugno 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Per l'avv. DIRUTIGLIANO LUCA Parte_1
Per nessuno compare. CP_1
Il Giudice rilevato che parte attrice per mero disguido, ha depositato la memoria integrativa e i documenti nel procedimento n. 5339/25 di convalida e non nel presente giudizio cui a seguito del mutamento è stato assegnato numero di ruolo 7297/25; rilevato, peraltro, che la memoria e la documentazione sono conoscibili e conosciute da questo giudice che può accedere al procedimento di convalida RG n. 5339/25; invita parte ricorrente a depositare memoria e documenti anche nel presente procedimento;
vista la regolare notifica dell'ordinanza di mutamento del rito, dichiara la contumacia di . CP_1
L'avv. Dirutigliano ribadisce che il locale commerciale è stato restituito in data 23.4.2025. Chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti del contratto per risoluzione per inadempimento della conduttrice, cessazione della materia del contendere sul rilascio e condanna della convenuta al pagamento di € 8.401,52 pari alla somma dovuta a dicembre 2024 e riconosciuta di € 5201,52 oltre a € 3.200,00 per i canoni da gennaio ad aprile 2025, oltre alla liquidazione delle spese. Il Giudice dopo breve discussione orale si ritira in camera di consiglio previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7297/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Dirutigliano Diego e Dirutigliano Parte_1
Luca in forza di procura alle liti ATTORE contro
, (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Per : Parte_1
“dichiararsi la cessazione degli effetti del contratto per risoluzione per inadempimento della conduttrice, cessazione della materia del contendere sul rilascio e condanna della convenuta al pagamento di € 8.401,52 pari alla somma dovuta a dicembre 2024 e riconosciuta di € 5201,52 oltre a € 3200,00 per i canoni da gennaio a aprile 2025, oltre alla liquidazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il ricorrente premesso di aver locato a un immobile a uso commerciale sito in Torino, via CP_1
Vigevano n. 8, con contratto sottoscritto il 10.3.2015 e registrato in data 13.3.2015 per un canone originario di € 740,00 aggiornato ex art. 5 del contratto a € 800,00, rappresentava come la conduttrice si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione a partire dall'anno 2023 rendendosi morosa nel pagamento di complessivi € 5.462,00 per canoni e oneri di riscaldamento e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità e l'emissione di pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo per l'importo di € 5.462,00, oltre alle mensilità successivamente maturate sino all'effettivo rilascio.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c., disposto il mutamento del rito con ordinanza regolarmente notificata al convenuto ed esperito il procedimento di mediazione, all'udienza odierna la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Parte ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 1 depositato unitamente all'intimazione di sfratto) da cui si evince l'obbligo della conduttrice di corrispondere un canone mensile di €
740,00 da aggiornarsi annualmente in relazione alla variazione dell'indice ISTAT nella misura del 75% e ha allegato l'inadempimento della controparte per € 5.462,00.
La convenuta sulla quale grava, in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
Sez. Un. 13533/2001), l'onere della prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, rimanendo contumace, non ha assolto tale obbligo.
Al contempo, l'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. avuto riguardo all'interesse del creditore, tenuto conto della risalenza e dell'entità della morosità maturata da e, pertanto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di CP_1 risoluzione.
Deve, invece, dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile avendo l'attore dato atto che lo stesso è stato consegnato in data 23.4.2025.
va inoltre condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.401,52 CP_1 pari a quanto riconosciuto come dovuto dalla conduttrice alla data del 4.10.2024 (doc. 5 depositato unitamente all'intimazione di sfratto) di € 5201,52 oltre a € 3200,00 per i canoni maturati da gennaio ad aprile 2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ivi compreso il compenso per la fase della convalida e di attivazione della mediazione e considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo e così per € 1.886,00 per compensi oltre a € 183,42 per esborsi.
pagina 3 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione stipulato tra le parti in CP_1 data 10.3.2015, relativo all'immobile a uso commerciale sito in Torino, via Vigevano n.
8. condanna a corrispondere a la somma di € 8.401,52; CP_1 Parte_1
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
1.886,00 per compensi oltre a € 183,42 per esborsi, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 30.6.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
Minuta redatta dal MMOT dr.ssa FUNICELLO Monica
pagina 4 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7297/2025 promossa da:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Torino, 30 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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