Articolo 337 del Codice civile
Articolo 336 bisArticolo 336 bis
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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7 febbraio 2014
Art. 337.

Vigilanza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) e per l'amministrazione dei beni.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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