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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2326/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2326/2021 promossa da:
P.IVA_ C.F.: ) con sede in Roma (RM) Viale Ippocrate, n. 97, C.A.P. Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Luigi
Battagliese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano (MI) via Archimede
n. 56, C.A.P. 20129, giusta delega posta a corredo dell'atto introduttivo del giudizio
ATTRICE OPPONENTE contro
P. I.V.A.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede _1 P.IVA_3
P.IVA_ in Jesi (AN), viale Don Minzoni n. 6, C.A.P. rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Jesi (AN), via Pasquinelli n. 2/a, giusta delega posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così giudicare: pagina 1 di 15
Nel merito e in via principale
- In accoglimento della presente opposizione, Revocare e/o dichiarare nullo o annullabile l'impugnato
Decreto Ingiuntivo n. 449/2021 (R.G. 1046/2021), emesso dal Tribunale di Ancona, in persona della
Dott.ssa Ercolini Francesca, in data 19/03/2021, e notificato il giorno 23.03.2021, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per l'assenza dei presupposti di legge, in particolare per carenza di idonea prova scritta;
- In ogni caso, Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società Parte_1 _1
per i titoli dedotti in via monitoria, e comunque respingere le domande avversarie, perché
[...] infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, mandando l'opponente assolta da ogni domanda nei suoi confronti.
In via istruttoria
Nel denegato caso di ammissione di ulteriori e diversi capitoli di prova avversaria, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
- con condanna della società al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex _1 art.96 c.p.c.”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Pregiudizialmente, si eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione in quanto riferita al decreto
n.4491/2021 emesso dal Tribunale di Ancona in data 19.3.21 in luogo del corretto numero n.449/2021; in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.449/2021 (r.g. 1046/2021), emesso dal
Tribunale di Ancona il 19.03.21 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e diritto, rigettare
l'opposizione proposta da (p.i. ), in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.449/2021
(R.G. 1046/2021), emesso dal Tribunale di Ancona il 19.03.21 dichiarandolo definitivamente esecutivo con condanna della (p.i. ), in persona del proprio legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in ROMA, Viale Ippocrate n.97 – cap 00161 –, al pagamento in favore della (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a _1 P.IVA_3
pagina 2 di 15
Jesi (An), Viale Don Minzoni n.6, della somma di euro 405.040,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori (ex D.lgs 9.11.2012 n. 192 e successive modifiche) maturati dal dovuto al saldo, oltre alle competenze, spese e compensi professionali come in esso già liquidati e/o comunque, in subordine, della eventuale diversa somma accertata e riconosciuta;
in via istruttoria: si allegano i documenti sotto specificati con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni ed allegazioni nonché di ulteriori deduzioni e richieste istruttorie sui fatti sopra descritti da articolarsi in separati capitoli ai sensi e nei termini di cui all'art.183 co. VI c.p.c..
Rigettare, in quanto infondata la richiesta di condanna della società al risarcimento dei _1 danni non sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso / onorario, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%,
c.p.a., i.v.a. di legge, e successive spese occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 449/2021 (R.G. n. 1046/2021) emesso dal Tribunale di Ancona su ricorso della _1
mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 405.040,00
[...] oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione (liquidate in € 3.000,00 per onorari e in € 634,00 per esborsi, oltre accessori di legge).
A sostegno dell'opposizione parte attrice opponente deduceva ed eccepiva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di non avere commissionato le lavorazioni di cui alle fatture azionate;
-che i relativi contratti, prodotti in sede monitoria: “sono delle offerte predisposte dalla sedicente creditrice, su propria carta intestata, prive di data certa, e che non riportano alcuna sottoscrizione della società che non le ha mai firmate”; Parte_1
-che tali offerte non recavano né il timbro della né la firma della legale rappresentante in Parte_1 qualità di amministratrice unica della società, SInora risultando, di contro, sottoscritte Parte_2 da un soggetto terzo ed estraneo alla società opponente;
-che non vi erano altri soggetti, oltre all'A.U. , muniti del potere di firma;
Parte_2
-la carenza di prova circa l'intervenuta esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate;
pagina 3 di 15 -che, in particolare, quanto alla fattura n. 161 del 2020 (relativa alle attività in favore del cliente finale
Mercitalia OG s.p.a.) il software ivi indicato non era stato consegnato dall'opposta;
-che, quanto alle fatture n. 113 del 2020, n. 132 del 2020, n. 139 del 2020 e n. 183 del 28.12.2020
(relative al cliente finale Toyota OT LI s.p.a.), le relative attività sarebbero state effettuate dalla opponente “direttamente con proprio personale dipendente e/o collaborazioni esterne, diverse dalla convenuta opposta”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le avverse deduzioni e pretese e _1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della relativa provvisoria esecuzione.
La società opposta eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di avere intrattenuto rapporti commerciali con sin dal momento della sua costituzione Parte_1 avvenuta nel 2015;
-che la faceva capo alla SI.ra la quale, per ragioni di carattere formale Parte_1 CP_2 legate alla partecipazione della medesima ad altre società, aveva intestato le proprie quote, solo temporaneamente e a titolo fiduciario, alle SI.re e , quest'ultima Parte_3 Parte_2 risultando anche legale rappresentante della società opponente;
-che, tuttavia, la SI.ra si era sempre occupata, in via esclusiva, della gestione della CP_2 Pt_1
[...]
-che da sempre era stata la SI.ra a intrattenere i rapporti con la società opposta e a CP_2 sottoscrivere tutti i contratti e/o proposte di acquisto quale amministratrice effettiva;
-che la pretesa creditoria azionata risultava provata e che le relative prestazioni erano state integralmente eseguite;
-che, con specifico riferimento alla fattura n. 161 del 10.12.2020 la piattaforma/software era stata regolarmente consegnata come attestato dal relativo verbale di consegna/collaudo;
-che nessuna contestazione era mai stata avanzata dalla se non dopo aver ricevuto i Parte_1 solleciti di pagamento da parte del legale della società opposta.
L'udienza di comparizione delle parti fissata in citazione al 3.10.2021 veniva differita con decreto ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., al 12.10.2021 e sostituita con lo scambio di note scritte. pagina 4 di 15 Con successiva ordinanza del 15.01.2022, resa a scioglimento della riserva assunta, il precedente G.I. così provvedeva: “Letti gli atti e i documenti di causa, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione in quanto, allo stato, non vi è piena prova del credito di oltre euro 400.000,00 azionato in via monitoria posto che i documenti prodotti dall'opposta sono stati disconosciuti dall'opponente siccome non provenienti dalla società ed in quanto, comunque, tali documenti a fronte della contestazione dell'an e del quantum debeatur non sarebbero comunque idonei
a fondare la pretesa azionata, in assenza della prova della esecuzione delle prestazioni indicate e consegna dei prodotti relativi”; rigettava, quindi, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 5.07.2022.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato a seguito di immissione in possesso presso l'Ufficio (in data 1.06.2022) sicché l'udienza del 5.07.2022, stante la necessità di procedere all'esame e alla conseguente riorganizzazione del ruolo, veniva posticipata al 17.11.2022 - in modalità di trattazione scritta - con assegnazione alle parti di termine fino a cinque giorni antecedenti per il deposito di sintetiche note di trattazione.
Depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.11.2022, in data 30.05.2023, il G.I.: “letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, lette le rispettive note di trattazione depositate dai procuratori delle parti ed avuto riguardo ai relativi contenuti ed alle richieste in esse formulate” formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art.185-bis c.p.c., e proponeva alle parti la “definizione della presente vertenza mediante pagamento, ad opera della parte opponente ed in favore di quella opposta, della omnicomprensiva somma di € 227.000,00. Spese di lite integralmente compensate” rinviando per la verifica in merito all'eventuale accettazione della proposta all'udienza del 4.07.2023 delegandone la trattazione al G.O.P. dott.ssa Gemma Pirro.
La proposta conciliativa veniva accettata dalla sola _1
All'udienza del 4.07.2023 parte opponente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non necessitante di ulteriore istruttoria e, contestualmente, chiedeva rigettarsi le relative istanze avversarie. pagina 5 di 15 La convenuta opposta insisteva, di contro, per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie e
“rilevato inoltre che rispetto alla precedente ordinanza del 15.01.2022 di diniego della provvisoria esecuzione, risulta dai successivi atti depositati sia il fumus boni iuris che il periculum in mora” reiterava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. “atteso che nel bilancio di esercizio della società del 2020 (doc. 21 allegato alle note scritte del 17.11.2022) risulta di fatto la contabilizzazione del credito vantato da e del debito a carico di …” _1 Pt_1 contabilizzazione da considerarsi - secondo la prospettazione difensiva della - Parte_1
“confessione del credito e/o riconoscimento del debito nei confronti di . _1
Il G.O.P. rimetteva quindi il fascicolo al Giudice titolare, il quale, con ordinanza dell'8.04.2024,
“ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) dedotte dalla parte convenuta opposta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (capitoli e testi ivi indicati) e della prova contraria richiesta dalla parte opponente” ammetteva le prove orali, autorizzava l'opposta a produrre il bilancio 2021 della (salva e impregiudicata ogni successiva valutazione in Parte_1 termini di ammissibilità e rilevanza) e fissava, per l'espletamento dell'interrogatorio formale, l'udienza del 9.05.2024, delegando per l'incombente il G.O.P. dott.ssa Gemma Pirro.
La causa proseguiva con l'assunzione delle prove orali all'udienza del 9.05.2024 (interrogatorio formale di quale amministratrice unica della , del 27.06.2024 (escussione Parte_2 Parte_1 dei testi di parte opposta , , _1 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
) e del 15.10.2024 (escussione della teste .
[...] CP_2
Esaurita l'attività istruttoria delegata, il fascicolo veniva rimesso nuovamente al Giudice titolare, il quale, con ordinanza dell'11.03.2025 “esaminati i verbali delle udienze tenute dal GOP delegato e avuto riguardo alle relative risultanze;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle complessive risultanze processuali acquisite, salvo e impregiudicato ogni approfondimento che dovesse appalesarsi necessario in sede decisoria” fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.05.2025 contestualmente disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte entro la medesima data.
pagina 6 di 15 Con ordinanza resa ex art. 127-ter, comma terzo, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento (8.5.2025), dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità avanzata in via pregiudiziale da parte opposta in quanto nell'atto di opposizione sarebbe stato indicato il decreto n. 4491/2021 in luogo del n. 449/2021.
L'eccezione è infondata.
Si osserva, in proposito, che il decreto ingiuntivo opposto, ritualmente prodotto in atti, risulta correttamente identificato in relazione a ogni ulteriore estremo identificativo (data di deposito, numero di ruolo generale, data di emissione, Tribunale e Giudice persona fisica emittenti) sicché la presenza di una cifra aggiuntiva nel relativo numero costituisce, all'evidenza, mero refuso in alcun modo inficiante la corretta identificazione del provvedimento gravato.
Transitando, quindi, all'esame del merito, l'opposizione proposta risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Il presente contenzioso trae origine dall'ingiunzione di pagamento emessa dall' intestato Tribunale in favore della la quale ha azionato, nei confronti della 5 fatture emesse nel _1 Parte_1 periodo compreso tra ottobre e dicembre 2020, e, in particolare, le fatture n.113 del 15.10.2020, n.132 del 31.10.2020, n.139 del 30.11.2020, n.183 del 28.12.2020, tutte relative ad “attività per lavori Toyota
OT LI”, e la n. 161 del 10.12.2020, relativa ad “attività per lavori Mercitalia OG”.
Come si è visto nella superiore ricostruzione in fatto, a fronte della pretesa monitoria la difesa dell'opponente risulta sostanzialmente articolata in un duplice ordine di contestazioni, avendo la stessa, per un verso, negato di avere commissionato le relative prestazioni e, per altro verso, eccepito di non averle neppure ricevute e di avere, di contro, impiegato il proprio personale per l'effettuazione delle pagina 7 di 15 lavorazioni richieste dai sopra citati clienti finali (Toyota OT LI s.p.a. e Mercitalia OG
s.p.a.).
In ordine al primo profilo di contestazione si osserva quanto segue.
Come si è già visto supra, parte attrice opponente ha eccepito l'inopponibilità a sé dell'attività negoziale, asseritamente posta in essere da un soggetto terzo, estraneo e privo della legale rappresentanza della Parte_1
A fronte di tali contestazioni parte convenuta opposta ha dedotto di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta sin dalla sua costituzione (avvenuta nell'anno 2015) e di essersi, sin da allora, interfacciata unicamente con la SI.ra avendo, pertanto, anche in relazione ai CP_2 contratti in contestazione, fatto affidamento circa l'effettiva sussistenza, in capo alla stessa, del potere di impegnarsi e obbligarsi validamente in nome e per conto della Parte_1
Ritiene il Tribunale che l'attività negoziale posta in essere dalla SI.ra (con specifico CP_2 riferimento ai contratti oggetto di causa) risulti idonea a impegnare la società odierna opponente in applicazione dei chiari principi giurisprudenziali in tema di rappresentanza apparente.
La giurisprudenza è, infatti, univoca nell'affermare che: “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27349 del 26/09/2023).
Il richiamo al fatto che il convincimento del soggetto contraente debba essere “ragionevole” implica che l'opinione circa la sussistenza dei poteri rappresentativi non derivi da un atteggiamento colpevole.
pagina 8 di 15 E infatti, il principio della c.d. apparenza del diritto si ha quando una situazione giuridica, in realtà inesistente, appare esistente ad un soggetto, non già a causa di un suo comportamento colposo, ma a causa del comportamento colposo del soggetto, nei cui confronti l'apparenza è invocata.
Il principio dell'apparenza del diritto, infatti, deriva da quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole del terzo, per cui risulta necessario accertare l'esistenza di elementi oggettivi idonei a giustificare nel terzo la ragionevole convinzione della corrispondenza, a quella reale, della situazione apparente (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18519 del 13/07/2018, in motivazione).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità: “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile
a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1383 c.c., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo - non meramente omissivo - del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
L'accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale - e, cioè, degli elementi richiesti perché si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente - è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (cfr. Cass. 408/2006).
I richiamati principi generali operano anche in relazione alla materia societaria, nel cui ambito la S.C. ha chiarito come, ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto di una società, sia sufficiente l'accertamento del suo inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Cass. 2586 del 2014, nonché
Cass. n. 28819/08; n. 6719/08 e Cass. n. 9795/99).
Pertanto, pur in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile individuare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto tutte le volte in cui vi sia la prova che le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, si concretino in atti che, per la loro natura e la relativa pagina 9 di 15 non occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle funzioni (cfr. Cass. 9795/1999; Cass. n.
4045/2016; Cass. 16184/2016 e Cass. 1546/2022).
Venendo, quindi, al caso in esame, l'istruttoria espletata ha pienamente confermato, per un verso, il ruolo rivestito dalla nell'ambito della società opponente e, conseguentemente, la buona fede CP_2 della società opposta e, per altro verso, il comportamento colposo della formale legale rappresentante della società opponente idoneo a ingenerare l'ambiguità tra le due diverse figure di riferimento.
Le prove testimoniali espletate hanno, infatti, corroborato le allegazioni di parte opposta secondo cui la SI.ra si era sempre comportata come amministratrice della attraverso una CP_2 Parte_1 SInificativa e continua attività gestoria svolta negli anni.
Il teste dipendente della ha riferito di aver svolto, al tempo dei fatti, Testimone_1 Parte_1
l'attività di analista sviluppatore e di essere “stato assunto da che è sempre stata il CP_2 mio unico referente”; lo stesso ha confermato che “l'unica referente aziendale di nei Parte_1 confronti di per tutte le attività dalla stessa offerte e prestate è stata da sempre la SI.ra _1
; ancora, in risposta a specifica domanda formulata ad integrazione del capitolo 23, il CP_2 teste ha dichiarato: “preciso che quando faccio riferimento a mi riferisco a Pt_1 CP_2 mio unico referente. Sia datore di lavoro che responsabile”.
Il teste dipendente della in risposta al capitolo 1, ha dichiarato: “è vero Testimone_2 _1 quanto riportato nel capitolo. In tutti i rapporti commerciali ho sempre trattato solo con la SI.ra
; a specifica domanda integrativa lo stesso ha dichiarato: “non ho mai visto una CP_2 visura del Registro Imprese della in virtù del lungo rapporto con la predetta società nella Pt_1 quale il referente è sempre stata solamente che io mi ricordi dal 2016 circa”; in CP_2 risposta al capito 2 ha ribadito: “…che nel corso degli anni noi abbiamo interagito solo ed esclusivamente con e non abbiamo avuto rapporto e/o contatti con altri soggetti che CP_2 sono qualificati come soci o amministratori della società, e questo fin dal 2016”.
pagina 10 di 15 Analoga risposta è stata fornita anche dal teste , il quale ha altresì precisato, in risposta Testimone_3 al capitolo 1: “… In tutte le attività ho sempre trattato solo con la SI.ra anche per CP_2 gli aspetti tecnici.”….“non ricordo la data precisa ma faccio riferimento ad un periodo di 8/10 anni”.
Il teste che svolgeva attività di progettazione software presso la società in Tes_5 _1 risposta a specifica domanda formulata ad integrazione del capitolo 10, ha dichiarato: “per il Pt_1 mio riferimento era la per me il cliente era lei. Si trattava di un software che abbiamo CP_2 realizzato per ”. Pt_1
Il teste ha dichiarato, in risposta al capitolo 1: “… Posso precisare che la SI.ra CP_2
aveva un ruolo solo formale nella società e firmava gli atti che era indispensabile che Parte_2 venissero firmati da lei. Le SI.re e non sono mai venute negli uffici Parte_3 Parte_2 della società ”; in risposta al capitolo 2: “posso dire di essere stata sempre unico interlocutore Pt_1 di e riconosco i contratti che mi vengono esibiti per averli sottoscritti personalmente, come _1 tutti gli altri contratti anche con altri clienti”.
La circostanza che la svolgesse attività negoziale spendendo il nome della CP_2 Parte_1 emerge, peraltro, dallo stesso documento n. 7 prodotto dalla parte opponente.
Le risultanze istruttorie, sia documentali che relative alle prove costituende, mostrano, altresì, il colposo contributo dell'effettivo rappresentante della società opposta nell'ingenerare la situazione di apparenza in esame.
Risulta, infatti, comprovato (cfr. docc. nn. 3 e 11 di parte convenuta opposta) che l'amministratrice unica si occupava della contabilità della e che, pertanto, tutti i pagamenti Parte_2 Parte_1 avvenivano per il suo tramite, ivi compresi quelli effettuati e da effettuarsi in favore di _1
Ne deriva che la era senz'altro a conoscenza dei rapporti commerciali tra le due società Parte_2
e, in particolare, degli incarichi conferiti alla CP_3
pagina 11 di 15 In sede testimoniale ha trovato conferma anche la specifica circostanza che i mandati di pagamento in favore di venivano emessi proprio dalla _1 Pt_2
Il teste (business manager presso la nel confermare la circostanza ha Testimone_2 _1 ulteriormente dichiarato: “preciso che la SInora era per noi referente contabile della Pt_2 Pt_1 per lo scambio di mail intercorso con la parte contabile amministrativa della ; “le prestazioni _1
e le attività delle risorse compresi i report delle riunioni e delle call svolte venivano _1 comunicate da a e al cliente Toyota insieme all'invio dello stato progressivo dei Parte_4 Pt_1 lavori e delle specifiche dei progetti con relativa documentazione” (cap. di prova n. 35); la circostanza
è stata confermata anche dai testi , , e Testimone_3 Testimone_1 Testimone_2 CP_2
In particolare, come risulta dai citati docc. nn. 3 e 11 di parte opposta, nello svolgimento delle predette mansioni, l'amministratrice unica della società opponente ha ricevuto e pagato la fattura n. 95 del 2020
(relativa al “Supporto Data Platform” e riferita al consuntivo delle attività aprile 2020 - settembre
2020) dell'importo di € 85.000,00 (oltre I.V.A.) e la fattura n. 131 del 2020, entrambe riferite a parte delle attività convenute tra e senza sollevare eccezioni o contestazioni di Parte_1 _1 sorta.
Peraltro, la fattura 95 è relativa anche a importi riferiti a prestazioni pattuite con altri contratti (cfr. docc. 17 e 17a) e che sono stati regolarmente pagati, senza eccezione alcuna, nonostante i relativi contratti fossero stati redatti e sottoscritti, per la proprio dalla SI.ra Parte_1 CP_2
Deve parimenti osservarsi come, prima della notifica del provvedimento monitorio, non vi fosse mai stata alcuna eccezione e/o contestazione da parte della società opponente circa l'operato di _1
e ciò nonostante quest'ultima avesse già inviato alla ripetuti solleciti di pagamento
[...] Parte_1 indirizzati, non solo a ma anche alle stesse e . CP_2 Parte_3 Parte_2
In particolare, con la mail del 2.12.2020 veniva sollecitato il pagamento del saldo (indicato come residuo nel corpo della mail) della fattura n. 95 del 15.09.2020 pari a € 11.780,00, della fattura n. 131 del 31.10.2020 di € 12.000,00 e della fattura n. 132 del 31.10.2020 di € 62.220,00. Seguiva mail di riscontro della del 10.12.2020 a firma di e inviata, per conoscenza, anche a Parte_1 Parte_3
pagina 12 di 15 , del seguente tenore letterale: “Buonasera, le comunico di aver provveduto al saldo Parte_2 della fattura 95/2020, pianificheremo quanto prima il pagamento delle fatture in scadenza. Saluti
”. Con mail dell'11.12.2020 indirizzata a e, per conoscenza, anche a Pt_3 Parte_3 Pt_2
e la - nel ringraziare per il saldo della fattura n. 95 del 2020 –
[...] CP_2 _1 chiedeva di conoscere la data di regolazione del pagamento delle fatture scadute in data 30.11.2020
(fatture nn. 131 e 132 del 31.10.2020 rispettivamente dell'importo di € 12.200,00 e di € 62.000,00).
Con mail del 16.12.2020, nella persona di comunicava a “di Parte_1 Parte_3 _1 aver provveduto al saldo della fattura 131 del 2020” e, in merito ai restanti importi, aggiungeva:
“pianificheremo quanto prima il pagamento (n.d.r.: delle) partite in scadenza”.
Le due ultime comunicazioni e-mail sopra riportate non solo confermano che la legale rappresentante della era a conoscenza dell'esistenza di una posizione debitoria, che non contestava, ma Parte_1 anche che era intenzionata al relativo pagamento.
Tale circostanza non può che presupporre la consapevolezza circa i rapporti contrattuali in essere nonché delle attività realizzate dalla società convenuta opposta e sottese alle fatture scadute.
In proposito si ricorda che la giurisprudenza ammette, quale forma che integra pur sempre apparenza, anche la così detta “rappresentanza tollerata”: “riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza”; trattasi di
“un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l'operazione del “falsus procurator” è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, mai avendo la prima sollevato contestazioni, per un periodo di due anni, malgrado la regolare ricezione degli estratti conto)” (cfr. Cass. 4113/2016).
A fronte delle sopra richiamate risultanze non vi è alcun margine per addebitare alla società opposta una presunta negligenza per non essersi “peritata di verificare i poteri del soggetto - - con il CP_2 quale contrattava” in quanto il soggetto in questione ha operato per anni come rappresentante, ha pagina 13 di 15 firmato documenti ufficiali della società senza contestazioni da parte del formale rappresentante di quest'ultima; non sussisteva, pertanto, ragione alcuna per dubitare circa i poteri della CP_2
In ordine, quindi, al secondo profilo di contestazione, vale a dire quello concernente l'intervenuta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate e relative ai contratti di cui ai documenti 5a,
5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8, 15a, 17 e 17a, le risultanze istruttorie sono chiare.
In particolare, dai docc. nn. 18 e 19 posti a corredo della prima memoria istruttoria della parte convenuta opposta risulta l'intervenuta consegna e relativo collaudo del software di cui alla fattura n.
161/2020.
Le prove testimoniali hanno, poi, confermato l'intervenuta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto delle fatture azionate, come analiticamente specificate e precisate dalla convenuta opposta in sede di prima memoria istruttoria.
Parte opponente non ha, di contro, fornito alcuna prova contraria circa l'esecuzione di dette prestazioni in autonomia tramite proprio personale o differenti collaboratori.
Non si è reso necessario l'espletamento di CTU tecnica, pur richiesta dalla parte opposta, non essendo stato sollevato alcun tipo di censura di carattere strettamente tecnico ad opera dell'opponente, la quale, come si è detto, si è limitata a contestare, in radice, la stessa esecuzione delle prestazioni.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rilevato e ritenuto l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Non si ritengono, tuttavia, sussistenti gli estremi per una condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte convenuta opposta, in assenza della prova che la stessa abbia subito un danno ascrivibile all'iniziativa giudiziaria della controparte.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente, la quale, pertanto, deve essere condannata a rimborsare alla parte opposta le spese processuali da pagina 14 di 15 quest'ultima anticipate che vengono liquidate, in applicazione del vigente DM 147/2022 - e in conformità alla nota spese depositata dalla difesa della parte vittoriosa - secondo i parametri medi previsti per le cause di valore pari al disputatum, scaglione compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, in complessivi € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, €
10.411,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisoria) oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e
I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, spese di registrazione e successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 449/2021 emesso in data 19.03.2021 dal Tribunale di
Ancona dichiarandone la esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
CONDANNA parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A.
22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, nonché spese di registrazione e successive occorrende.
Ancona, 23.9.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2326/2021 promossa da:
P.IVA_ C.F.: ) con sede in Roma (RM) Viale Ippocrate, n. 97, C.A.P. Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Luigi
Battagliese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano (MI) via Archimede
n. 56, C.A.P. 20129, giusta delega posta a corredo dell'atto introduttivo del giudizio
ATTRICE OPPONENTE contro
P. I.V.A.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede _1 P.IVA_3
P.IVA_ in Jesi (AN), viale Don Minzoni n. 6, C.A.P. rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Jesi (AN), via Pasquinelli n. 2/a, giusta delega posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così giudicare: pagina 1 di 15
Nel merito e in via principale
- In accoglimento della presente opposizione, Revocare e/o dichiarare nullo o annullabile l'impugnato
Decreto Ingiuntivo n. 449/2021 (R.G. 1046/2021), emesso dal Tribunale di Ancona, in persona della
Dott.ssa Ercolini Francesca, in data 19/03/2021, e notificato il giorno 23.03.2021, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per l'assenza dei presupposti di legge, in particolare per carenza di idonea prova scritta;
- In ogni caso, Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società Parte_1 _1
per i titoli dedotti in via monitoria, e comunque respingere le domande avversarie, perché
[...] infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, mandando l'opponente assolta da ogni domanda nei suoi confronti.
In via istruttoria
Nel denegato caso di ammissione di ulteriori e diversi capitoli di prova avversaria, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
- con condanna della società al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex _1 art.96 c.p.c.”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Pregiudizialmente, si eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione in quanto riferita al decreto
n.4491/2021 emesso dal Tribunale di Ancona in data 19.3.21 in luogo del corretto numero n.449/2021; in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.449/2021 (r.g. 1046/2021), emesso dal
Tribunale di Ancona il 19.03.21 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e diritto, rigettare
l'opposizione proposta da (p.i. ), in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.449/2021
(R.G. 1046/2021), emesso dal Tribunale di Ancona il 19.03.21 dichiarandolo definitivamente esecutivo con condanna della (p.i. ), in persona del proprio legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in ROMA, Viale Ippocrate n.97 – cap 00161 –, al pagamento in favore della (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a _1 P.IVA_3
pagina 2 di 15
Jesi (An), Viale Don Minzoni n.6, della somma di euro 405.040,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori (ex D.lgs 9.11.2012 n. 192 e successive modifiche) maturati dal dovuto al saldo, oltre alle competenze, spese e compensi professionali come in esso già liquidati e/o comunque, in subordine, della eventuale diversa somma accertata e riconosciuta;
in via istruttoria: si allegano i documenti sotto specificati con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni ed allegazioni nonché di ulteriori deduzioni e richieste istruttorie sui fatti sopra descritti da articolarsi in separati capitoli ai sensi e nei termini di cui all'art.183 co. VI c.p.c..
Rigettare, in quanto infondata la richiesta di condanna della società al risarcimento dei _1 danni non sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso / onorario, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%,
c.p.a., i.v.a. di legge, e successive spese occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 449/2021 (R.G. n. 1046/2021) emesso dal Tribunale di Ancona su ricorso della _1
mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 405.040,00
[...] oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione (liquidate in € 3.000,00 per onorari e in € 634,00 per esborsi, oltre accessori di legge).
A sostegno dell'opposizione parte attrice opponente deduceva ed eccepiva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di non avere commissionato le lavorazioni di cui alle fatture azionate;
-che i relativi contratti, prodotti in sede monitoria: “sono delle offerte predisposte dalla sedicente creditrice, su propria carta intestata, prive di data certa, e che non riportano alcuna sottoscrizione della società che non le ha mai firmate”; Parte_1
-che tali offerte non recavano né il timbro della né la firma della legale rappresentante in Parte_1 qualità di amministratrice unica della società, SInora risultando, di contro, sottoscritte Parte_2 da un soggetto terzo ed estraneo alla società opponente;
-che non vi erano altri soggetti, oltre all'A.U. , muniti del potere di firma;
Parte_2
-la carenza di prova circa l'intervenuta esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate;
pagina 3 di 15 -che, in particolare, quanto alla fattura n. 161 del 2020 (relativa alle attività in favore del cliente finale
Mercitalia OG s.p.a.) il software ivi indicato non era stato consegnato dall'opposta;
-che, quanto alle fatture n. 113 del 2020, n. 132 del 2020, n. 139 del 2020 e n. 183 del 28.12.2020
(relative al cliente finale Toyota OT LI s.p.a.), le relative attività sarebbero state effettuate dalla opponente “direttamente con proprio personale dipendente e/o collaborazioni esterne, diverse dalla convenuta opposta”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le avverse deduzioni e pretese e _1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della relativa provvisoria esecuzione.
La società opposta eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di avere intrattenuto rapporti commerciali con sin dal momento della sua costituzione Parte_1 avvenuta nel 2015;
-che la faceva capo alla SI.ra la quale, per ragioni di carattere formale Parte_1 CP_2 legate alla partecipazione della medesima ad altre società, aveva intestato le proprie quote, solo temporaneamente e a titolo fiduciario, alle SI.re e , quest'ultima Parte_3 Parte_2 risultando anche legale rappresentante della società opponente;
-che, tuttavia, la SI.ra si era sempre occupata, in via esclusiva, della gestione della CP_2 Pt_1
[...]
-che da sempre era stata la SI.ra a intrattenere i rapporti con la società opposta e a CP_2 sottoscrivere tutti i contratti e/o proposte di acquisto quale amministratrice effettiva;
-che la pretesa creditoria azionata risultava provata e che le relative prestazioni erano state integralmente eseguite;
-che, con specifico riferimento alla fattura n. 161 del 10.12.2020 la piattaforma/software era stata regolarmente consegnata come attestato dal relativo verbale di consegna/collaudo;
-che nessuna contestazione era mai stata avanzata dalla se non dopo aver ricevuto i Parte_1 solleciti di pagamento da parte del legale della società opposta.
L'udienza di comparizione delle parti fissata in citazione al 3.10.2021 veniva differita con decreto ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., al 12.10.2021 e sostituita con lo scambio di note scritte. pagina 4 di 15 Con successiva ordinanza del 15.01.2022, resa a scioglimento della riserva assunta, il precedente G.I. così provvedeva: “Letti gli atti e i documenti di causa, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione in quanto, allo stato, non vi è piena prova del credito di oltre euro 400.000,00 azionato in via monitoria posto che i documenti prodotti dall'opposta sono stati disconosciuti dall'opponente siccome non provenienti dalla società ed in quanto, comunque, tali documenti a fronte della contestazione dell'an e del quantum debeatur non sarebbero comunque idonei
a fondare la pretesa azionata, in assenza della prova della esecuzione delle prestazioni indicate e consegna dei prodotti relativi”; rigettava, quindi, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 5.07.2022.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato a seguito di immissione in possesso presso l'Ufficio (in data 1.06.2022) sicché l'udienza del 5.07.2022, stante la necessità di procedere all'esame e alla conseguente riorganizzazione del ruolo, veniva posticipata al 17.11.2022 - in modalità di trattazione scritta - con assegnazione alle parti di termine fino a cinque giorni antecedenti per il deposito di sintetiche note di trattazione.
Depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.11.2022, in data 30.05.2023, il G.I.: “letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, lette le rispettive note di trattazione depositate dai procuratori delle parti ed avuto riguardo ai relativi contenuti ed alle richieste in esse formulate” formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art.185-bis c.p.c., e proponeva alle parti la “definizione della presente vertenza mediante pagamento, ad opera della parte opponente ed in favore di quella opposta, della omnicomprensiva somma di € 227.000,00. Spese di lite integralmente compensate” rinviando per la verifica in merito all'eventuale accettazione della proposta all'udienza del 4.07.2023 delegandone la trattazione al G.O.P. dott.ssa Gemma Pirro.
La proposta conciliativa veniva accettata dalla sola _1
All'udienza del 4.07.2023 parte opponente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non necessitante di ulteriore istruttoria e, contestualmente, chiedeva rigettarsi le relative istanze avversarie. pagina 5 di 15 La convenuta opposta insisteva, di contro, per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie e
“rilevato inoltre che rispetto alla precedente ordinanza del 15.01.2022 di diniego della provvisoria esecuzione, risulta dai successivi atti depositati sia il fumus boni iuris che il periculum in mora” reiterava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. “atteso che nel bilancio di esercizio della società del 2020 (doc. 21 allegato alle note scritte del 17.11.2022) risulta di fatto la contabilizzazione del credito vantato da e del debito a carico di …” _1 Pt_1 contabilizzazione da considerarsi - secondo la prospettazione difensiva della - Parte_1
“confessione del credito e/o riconoscimento del debito nei confronti di . _1
Il G.O.P. rimetteva quindi il fascicolo al Giudice titolare, il quale, con ordinanza dell'8.04.2024,
“ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) dedotte dalla parte convenuta opposta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (capitoli e testi ivi indicati) e della prova contraria richiesta dalla parte opponente” ammetteva le prove orali, autorizzava l'opposta a produrre il bilancio 2021 della (salva e impregiudicata ogni successiva valutazione in Parte_1 termini di ammissibilità e rilevanza) e fissava, per l'espletamento dell'interrogatorio formale, l'udienza del 9.05.2024, delegando per l'incombente il G.O.P. dott.ssa Gemma Pirro.
La causa proseguiva con l'assunzione delle prove orali all'udienza del 9.05.2024 (interrogatorio formale di quale amministratrice unica della , del 27.06.2024 (escussione Parte_2 Parte_1 dei testi di parte opposta , , _1 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
) e del 15.10.2024 (escussione della teste .
[...] CP_2
Esaurita l'attività istruttoria delegata, il fascicolo veniva rimesso nuovamente al Giudice titolare, il quale, con ordinanza dell'11.03.2025 “esaminati i verbali delle udienze tenute dal GOP delegato e avuto riguardo alle relative risultanze;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle complessive risultanze processuali acquisite, salvo e impregiudicato ogni approfondimento che dovesse appalesarsi necessario in sede decisoria” fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.05.2025 contestualmente disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte entro la medesima data.
pagina 6 di 15 Con ordinanza resa ex art. 127-ter, comma terzo, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento (8.5.2025), dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità avanzata in via pregiudiziale da parte opposta in quanto nell'atto di opposizione sarebbe stato indicato il decreto n. 4491/2021 in luogo del n. 449/2021.
L'eccezione è infondata.
Si osserva, in proposito, che il decreto ingiuntivo opposto, ritualmente prodotto in atti, risulta correttamente identificato in relazione a ogni ulteriore estremo identificativo (data di deposito, numero di ruolo generale, data di emissione, Tribunale e Giudice persona fisica emittenti) sicché la presenza di una cifra aggiuntiva nel relativo numero costituisce, all'evidenza, mero refuso in alcun modo inficiante la corretta identificazione del provvedimento gravato.
Transitando, quindi, all'esame del merito, l'opposizione proposta risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Il presente contenzioso trae origine dall'ingiunzione di pagamento emessa dall' intestato Tribunale in favore della la quale ha azionato, nei confronti della 5 fatture emesse nel _1 Parte_1 periodo compreso tra ottobre e dicembre 2020, e, in particolare, le fatture n.113 del 15.10.2020, n.132 del 31.10.2020, n.139 del 30.11.2020, n.183 del 28.12.2020, tutte relative ad “attività per lavori Toyota
OT LI”, e la n. 161 del 10.12.2020, relativa ad “attività per lavori Mercitalia OG”.
Come si è visto nella superiore ricostruzione in fatto, a fronte della pretesa monitoria la difesa dell'opponente risulta sostanzialmente articolata in un duplice ordine di contestazioni, avendo la stessa, per un verso, negato di avere commissionato le relative prestazioni e, per altro verso, eccepito di non averle neppure ricevute e di avere, di contro, impiegato il proprio personale per l'effettuazione delle pagina 7 di 15 lavorazioni richieste dai sopra citati clienti finali (Toyota OT LI s.p.a. e Mercitalia OG
s.p.a.).
In ordine al primo profilo di contestazione si osserva quanto segue.
Come si è già visto supra, parte attrice opponente ha eccepito l'inopponibilità a sé dell'attività negoziale, asseritamente posta in essere da un soggetto terzo, estraneo e privo della legale rappresentanza della Parte_1
A fronte di tali contestazioni parte convenuta opposta ha dedotto di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta sin dalla sua costituzione (avvenuta nell'anno 2015) e di essersi, sin da allora, interfacciata unicamente con la SI.ra avendo, pertanto, anche in relazione ai CP_2 contratti in contestazione, fatto affidamento circa l'effettiva sussistenza, in capo alla stessa, del potere di impegnarsi e obbligarsi validamente in nome e per conto della Parte_1
Ritiene il Tribunale che l'attività negoziale posta in essere dalla SI.ra (con specifico CP_2 riferimento ai contratti oggetto di causa) risulti idonea a impegnare la società odierna opponente in applicazione dei chiari principi giurisprudenziali in tema di rappresentanza apparente.
La giurisprudenza è, infatti, univoca nell'affermare che: “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27349 del 26/09/2023).
Il richiamo al fatto che il convincimento del soggetto contraente debba essere “ragionevole” implica che l'opinione circa la sussistenza dei poteri rappresentativi non derivi da un atteggiamento colpevole.
pagina 8 di 15 E infatti, il principio della c.d. apparenza del diritto si ha quando una situazione giuridica, in realtà inesistente, appare esistente ad un soggetto, non già a causa di un suo comportamento colposo, ma a causa del comportamento colposo del soggetto, nei cui confronti l'apparenza è invocata.
Il principio dell'apparenza del diritto, infatti, deriva da quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole del terzo, per cui risulta necessario accertare l'esistenza di elementi oggettivi idonei a giustificare nel terzo la ragionevole convinzione della corrispondenza, a quella reale, della situazione apparente (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18519 del 13/07/2018, in motivazione).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità: “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile
a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1383 c.c., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo - non meramente omissivo - del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
L'accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale - e, cioè, degli elementi richiesti perché si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente - è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (cfr. Cass. 408/2006).
I richiamati principi generali operano anche in relazione alla materia societaria, nel cui ambito la S.C. ha chiarito come, ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto di una società, sia sufficiente l'accertamento del suo inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Cass. 2586 del 2014, nonché
Cass. n. 28819/08; n. 6719/08 e Cass. n. 9795/99).
Pertanto, pur in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile individuare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto tutte le volte in cui vi sia la prova che le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, si concretino in atti che, per la loro natura e la relativa pagina 9 di 15 non occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle funzioni (cfr. Cass. 9795/1999; Cass. n.
4045/2016; Cass. 16184/2016 e Cass. 1546/2022).
Venendo, quindi, al caso in esame, l'istruttoria espletata ha pienamente confermato, per un verso, il ruolo rivestito dalla nell'ambito della società opponente e, conseguentemente, la buona fede CP_2 della società opposta e, per altro verso, il comportamento colposo della formale legale rappresentante della società opponente idoneo a ingenerare l'ambiguità tra le due diverse figure di riferimento.
Le prove testimoniali espletate hanno, infatti, corroborato le allegazioni di parte opposta secondo cui la SI.ra si era sempre comportata come amministratrice della attraverso una CP_2 Parte_1 SInificativa e continua attività gestoria svolta negli anni.
Il teste dipendente della ha riferito di aver svolto, al tempo dei fatti, Testimone_1 Parte_1
l'attività di analista sviluppatore e di essere “stato assunto da che è sempre stata il CP_2 mio unico referente”; lo stesso ha confermato che “l'unica referente aziendale di nei Parte_1 confronti di per tutte le attività dalla stessa offerte e prestate è stata da sempre la SI.ra _1
; ancora, in risposta a specifica domanda formulata ad integrazione del capitolo 23, il CP_2 teste ha dichiarato: “preciso che quando faccio riferimento a mi riferisco a Pt_1 CP_2 mio unico referente. Sia datore di lavoro che responsabile”.
Il teste dipendente della in risposta al capitolo 1, ha dichiarato: “è vero Testimone_2 _1 quanto riportato nel capitolo. In tutti i rapporti commerciali ho sempre trattato solo con la SI.ra
; a specifica domanda integrativa lo stesso ha dichiarato: “non ho mai visto una CP_2 visura del Registro Imprese della in virtù del lungo rapporto con la predetta società nella Pt_1 quale il referente è sempre stata solamente che io mi ricordi dal 2016 circa”; in CP_2 risposta al capito 2 ha ribadito: “…che nel corso degli anni noi abbiamo interagito solo ed esclusivamente con e non abbiamo avuto rapporto e/o contatti con altri soggetti che CP_2 sono qualificati come soci o amministratori della società, e questo fin dal 2016”.
pagina 10 di 15 Analoga risposta è stata fornita anche dal teste , il quale ha altresì precisato, in risposta Testimone_3 al capitolo 1: “… In tutte le attività ho sempre trattato solo con la SI.ra anche per CP_2 gli aspetti tecnici.”….“non ricordo la data precisa ma faccio riferimento ad un periodo di 8/10 anni”.
Il teste che svolgeva attività di progettazione software presso la società in Tes_5 _1 risposta a specifica domanda formulata ad integrazione del capitolo 10, ha dichiarato: “per il Pt_1 mio riferimento era la per me il cliente era lei. Si trattava di un software che abbiamo CP_2 realizzato per ”. Pt_1
Il teste ha dichiarato, in risposta al capitolo 1: “… Posso precisare che la SI.ra CP_2
aveva un ruolo solo formale nella società e firmava gli atti che era indispensabile che Parte_2 venissero firmati da lei. Le SI.re e non sono mai venute negli uffici Parte_3 Parte_2 della società ”; in risposta al capitolo 2: “posso dire di essere stata sempre unico interlocutore Pt_1 di e riconosco i contratti che mi vengono esibiti per averli sottoscritti personalmente, come _1 tutti gli altri contratti anche con altri clienti”.
La circostanza che la svolgesse attività negoziale spendendo il nome della CP_2 Parte_1 emerge, peraltro, dallo stesso documento n. 7 prodotto dalla parte opponente.
Le risultanze istruttorie, sia documentali che relative alle prove costituende, mostrano, altresì, il colposo contributo dell'effettivo rappresentante della società opposta nell'ingenerare la situazione di apparenza in esame.
Risulta, infatti, comprovato (cfr. docc. nn. 3 e 11 di parte convenuta opposta) che l'amministratrice unica si occupava della contabilità della e che, pertanto, tutti i pagamenti Parte_2 Parte_1 avvenivano per il suo tramite, ivi compresi quelli effettuati e da effettuarsi in favore di _1
Ne deriva che la era senz'altro a conoscenza dei rapporti commerciali tra le due società Parte_2
e, in particolare, degli incarichi conferiti alla CP_3
pagina 11 di 15 In sede testimoniale ha trovato conferma anche la specifica circostanza che i mandati di pagamento in favore di venivano emessi proprio dalla _1 Pt_2
Il teste (business manager presso la nel confermare la circostanza ha Testimone_2 _1 ulteriormente dichiarato: “preciso che la SInora era per noi referente contabile della Pt_2 Pt_1 per lo scambio di mail intercorso con la parte contabile amministrativa della ; “le prestazioni _1
e le attività delle risorse compresi i report delle riunioni e delle call svolte venivano _1 comunicate da a e al cliente Toyota insieme all'invio dello stato progressivo dei Parte_4 Pt_1 lavori e delle specifiche dei progetti con relativa documentazione” (cap. di prova n. 35); la circostanza
è stata confermata anche dai testi , , e Testimone_3 Testimone_1 Testimone_2 CP_2
In particolare, come risulta dai citati docc. nn. 3 e 11 di parte opposta, nello svolgimento delle predette mansioni, l'amministratrice unica della società opponente ha ricevuto e pagato la fattura n. 95 del 2020
(relativa al “Supporto Data Platform” e riferita al consuntivo delle attività aprile 2020 - settembre
2020) dell'importo di € 85.000,00 (oltre I.V.A.) e la fattura n. 131 del 2020, entrambe riferite a parte delle attività convenute tra e senza sollevare eccezioni o contestazioni di Parte_1 _1 sorta.
Peraltro, la fattura 95 è relativa anche a importi riferiti a prestazioni pattuite con altri contratti (cfr. docc. 17 e 17a) e che sono stati regolarmente pagati, senza eccezione alcuna, nonostante i relativi contratti fossero stati redatti e sottoscritti, per la proprio dalla SI.ra Parte_1 CP_2
Deve parimenti osservarsi come, prima della notifica del provvedimento monitorio, non vi fosse mai stata alcuna eccezione e/o contestazione da parte della società opponente circa l'operato di _1
e ciò nonostante quest'ultima avesse già inviato alla ripetuti solleciti di pagamento
[...] Parte_1 indirizzati, non solo a ma anche alle stesse e . CP_2 Parte_3 Parte_2
In particolare, con la mail del 2.12.2020 veniva sollecitato il pagamento del saldo (indicato come residuo nel corpo della mail) della fattura n. 95 del 15.09.2020 pari a € 11.780,00, della fattura n. 131 del 31.10.2020 di € 12.000,00 e della fattura n. 132 del 31.10.2020 di € 62.220,00. Seguiva mail di riscontro della del 10.12.2020 a firma di e inviata, per conoscenza, anche a Parte_1 Parte_3
pagina 12 di 15 , del seguente tenore letterale: “Buonasera, le comunico di aver provveduto al saldo Parte_2 della fattura 95/2020, pianificheremo quanto prima il pagamento delle fatture in scadenza. Saluti
”. Con mail dell'11.12.2020 indirizzata a e, per conoscenza, anche a Pt_3 Parte_3 Pt_2
e la - nel ringraziare per il saldo della fattura n. 95 del 2020 –
[...] CP_2 _1 chiedeva di conoscere la data di regolazione del pagamento delle fatture scadute in data 30.11.2020
(fatture nn. 131 e 132 del 31.10.2020 rispettivamente dell'importo di € 12.200,00 e di € 62.000,00).
Con mail del 16.12.2020, nella persona di comunicava a “di Parte_1 Parte_3 _1 aver provveduto al saldo della fattura 131 del 2020” e, in merito ai restanti importi, aggiungeva:
“pianificheremo quanto prima il pagamento (n.d.r.: delle) partite in scadenza”.
Le due ultime comunicazioni e-mail sopra riportate non solo confermano che la legale rappresentante della era a conoscenza dell'esistenza di una posizione debitoria, che non contestava, ma Parte_1 anche che era intenzionata al relativo pagamento.
Tale circostanza non può che presupporre la consapevolezza circa i rapporti contrattuali in essere nonché delle attività realizzate dalla società convenuta opposta e sottese alle fatture scadute.
In proposito si ricorda che la giurisprudenza ammette, quale forma che integra pur sempre apparenza, anche la così detta “rappresentanza tollerata”: “riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza”; trattasi di
“un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l'operazione del “falsus procurator” è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, mai avendo la prima sollevato contestazioni, per un periodo di due anni, malgrado la regolare ricezione degli estratti conto)” (cfr. Cass. 4113/2016).
A fronte delle sopra richiamate risultanze non vi è alcun margine per addebitare alla società opposta una presunta negligenza per non essersi “peritata di verificare i poteri del soggetto - - con il CP_2 quale contrattava” in quanto il soggetto in questione ha operato per anni come rappresentante, ha pagina 13 di 15 firmato documenti ufficiali della società senza contestazioni da parte del formale rappresentante di quest'ultima; non sussisteva, pertanto, ragione alcuna per dubitare circa i poteri della CP_2
In ordine, quindi, al secondo profilo di contestazione, vale a dire quello concernente l'intervenuta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate e relative ai contratti di cui ai documenti 5a,
5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8, 15a, 17 e 17a, le risultanze istruttorie sono chiare.
In particolare, dai docc. nn. 18 e 19 posti a corredo della prima memoria istruttoria della parte convenuta opposta risulta l'intervenuta consegna e relativo collaudo del software di cui alla fattura n.
161/2020.
Le prove testimoniali hanno, poi, confermato l'intervenuta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto delle fatture azionate, come analiticamente specificate e precisate dalla convenuta opposta in sede di prima memoria istruttoria.
Parte opponente non ha, di contro, fornito alcuna prova contraria circa l'esecuzione di dette prestazioni in autonomia tramite proprio personale o differenti collaboratori.
Non si è reso necessario l'espletamento di CTU tecnica, pur richiesta dalla parte opposta, non essendo stato sollevato alcun tipo di censura di carattere strettamente tecnico ad opera dell'opponente, la quale, come si è detto, si è limitata a contestare, in radice, la stessa esecuzione delle prestazioni.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rilevato e ritenuto l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Non si ritengono, tuttavia, sussistenti gli estremi per una condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte convenuta opposta, in assenza della prova che la stessa abbia subito un danno ascrivibile all'iniziativa giudiziaria della controparte.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente, la quale, pertanto, deve essere condannata a rimborsare alla parte opposta le spese processuali da pagina 14 di 15 quest'ultima anticipate che vengono liquidate, in applicazione del vigente DM 147/2022 - e in conformità alla nota spese depositata dalla difesa della parte vittoriosa - secondo i parametri medi previsti per le cause di valore pari al disputatum, scaglione compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, in complessivi € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, €
10.411,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisoria) oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e
I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, spese di registrazione e successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 449/2021 emesso in data 19.03.2021 dal Tribunale di
Ancona dichiarandone la esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
CONDANNA parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A.
22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, nonché spese di registrazione e successive occorrende.
Ancona, 23.9.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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