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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4405/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello - Via Napoli 1 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificatole in data 17.07.2025 dal Comune di San Felice a Cancello per omesso pagamento dell'IMU
2020, deducendo a motivi: 1) l'insussistenza del presupposto impositivo atteso che l'imposta aveva ad oggetto un terreno catastalmente indicato come seminativo;
2) il giudicato esterno derivante da due sentenze nn. 5555/15/2016 e 4635/47/2016 della CTR Campania, che per l'Imu 2014 e 2015 aveva ritenuto vincolante il fatto che il terreno oggetto di imposizione fosse indicato in catasto come seminativo;
3) la mancata applicazione da parte dell'ente impositore della propria delibera comunale n. 50 del
5/4/2019 che aveva disposto l'abbattimento dell'imponibile del 50% per le aree fabbricabili con concreta impossibilità edificatoria.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Felice a Cancello, il quale rilevava che le sentenze citate e prodotte dalla ricorrente facevano riferimento alla Ici 2008 e 2009 e che erano state superate dalla sentenza n. 1479/2020 di questa Corte Tributaria di Primo Grado di Caserta, la quale aveva ritenuto l'imposizione legittima, respingendo il ricorso della ricorrente per l'Imu relativa al medesimo terreno, sentenza confermata in appello dalla Corte di Secondo Grado con decisione n. 5664/2022. Rilevava, inoltre, che il terreno, avente destinazione urbanistica D2 in base al PUC vigente, era stato oggetto di imposta con abbattimento dell'imponibile del 65% in applicazione della delibera comunale n. 50/2019.
All'esito dell'udienza di trattazione, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero l'IMU si applica sui terreni edificatori in base alla pianificazione urbanistica vigente al tempo dell'imposizione e nel caso in esame il terreno della ricorrente rientra in zona D2 del PUC, quindi edificabile e con una valore base attribuito di euro 28,00 a mq.
Non ha alcuna rilevanza la classificazione che al fondo viene data in catasto, che non ha nulla a che fare sulle norme che disciplinano l'IMU, che fanno riferimento al valore del bene in libero mercato. sulla base della destinazione urbanistica vigente.
Nel caso in esame il bene ha vocazione e classificazione edificatoria (zona D2) ed il valore imponibile dato dall'ente impositore appare corretto oltre che sottoposto ad un abbattimento di circa il 65% in applicazione della delibera comunale citata, che attiene ad ulcune zone a destinazione edificatoria ma che in concreto risultano difficilmente utilizzabili in tutto o in parte a fini di costruzione di edifici.
Sul punto questa Corte si è già prounciata con sentenza n. 1619/2024, che questo giudice condivide e qui richiama per la motivazione.
Gli oscillamenti giurisprudenziali inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4405/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello - Via Napoli 1 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificatole in data 17.07.2025 dal Comune di San Felice a Cancello per omesso pagamento dell'IMU
2020, deducendo a motivi: 1) l'insussistenza del presupposto impositivo atteso che l'imposta aveva ad oggetto un terreno catastalmente indicato come seminativo;
2) il giudicato esterno derivante da due sentenze nn. 5555/15/2016 e 4635/47/2016 della CTR Campania, che per l'Imu 2014 e 2015 aveva ritenuto vincolante il fatto che il terreno oggetto di imposizione fosse indicato in catasto come seminativo;
3) la mancata applicazione da parte dell'ente impositore della propria delibera comunale n. 50 del
5/4/2019 che aveva disposto l'abbattimento dell'imponibile del 50% per le aree fabbricabili con concreta impossibilità edificatoria.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Felice a Cancello, il quale rilevava che le sentenze citate e prodotte dalla ricorrente facevano riferimento alla Ici 2008 e 2009 e che erano state superate dalla sentenza n. 1479/2020 di questa Corte Tributaria di Primo Grado di Caserta, la quale aveva ritenuto l'imposizione legittima, respingendo il ricorso della ricorrente per l'Imu relativa al medesimo terreno, sentenza confermata in appello dalla Corte di Secondo Grado con decisione n. 5664/2022. Rilevava, inoltre, che il terreno, avente destinazione urbanistica D2 in base al PUC vigente, era stato oggetto di imposta con abbattimento dell'imponibile del 65% in applicazione della delibera comunale n. 50/2019.
All'esito dell'udienza di trattazione, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero l'IMU si applica sui terreni edificatori in base alla pianificazione urbanistica vigente al tempo dell'imposizione e nel caso in esame il terreno della ricorrente rientra in zona D2 del PUC, quindi edificabile e con una valore base attribuito di euro 28,00 a mq.
Non ha alcuna rilevanza la classificazione che al fondo viene data in catasto, che non ha nulla a che fare sulle norme che disciplinano l'IMU, che fanno riferimento al valore del bene in libero mercato. sulla base della destinazione urbanistica vigente.
Nel caso in esame il bene ha vocazione e classificazione edificatoria (zona D2) ed il valore imponibile dato dall'ente impositore appare corretto oltre che sottoposto ad un abbattimento di circa il 65% in applicazione della delibera comunale citata, che attiene ad ulcune zone a destinazione edificatoria ma che in concreto risultano difficilmente utilizzabili in tutto o in parte a fini di costruzione di edifici.
Sul punto questa Corte si è già prounciata con sentenza n. 1619/2024, che questo giudice condivide e qui richiama per la motivazione.
Gli oscillamenti giurisprudenziali inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.