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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 3032/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. C. Graffagnino e R. Rossini
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Vietti
in punto a: vendita, pagamento somma in opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 6/5/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta: in via preliminare accertata la carenza di preventiva diffida di pagamento da parte della società Controparte_1 prima di intraprendere la procedura monitoria, dichiarare la irregolarità del decreto ingiuntivo
[...] opposto e disporne, conseguentemente, la revoca.
In via principale: dichiarare illegittimo, nullo, annullabile, inefficace o come meglio e, di tal guisa, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 737/2024 D.I. rubricato al n. 1722/2024 rg. per la ragioni di cui in narrativa In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di lite”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
In via principale: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di DE n. 737/2024 del 5/4/2024; In via subordinata: dichiarare tenuta e condannare all'immediato pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 72.775,94, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza Controparte_1 delle singole fatture sino al saldo e alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge e la condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1, 3 e 4 c.p.c.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. L'opponente contesta il decreto n. 737, emesso in data 5/4/2024 dal Tribunale di
DE, che ingiunge il pagamento della somma capitale di € 72.775,00, oltre accessori, dovuta quale corrispettivo delle prestazioni professionali di consulenza, allegando l'inadempimento di parte convenuta, consistente nel mancato rispetto delle regole dell'arte, con esposizione a potenziale grave rischio di essa opponente.
4. Nel merito, parte attrice in opposizione allega profili di inadempimento, consistenti nel rischio di essere accusati di plagio da altro rinomato produttore, che non sono, da un lato, riscontrati dalle produzioni documentali effettuate e, d'altro lato, contestati da parte convenuta sulla base delle medesime produzioni documentali, allegando l'assenza di alcun nesso logico, prima che giuridico, tra la consulenza prestata da parte convenuta di cui alle fatture azionate e la violazione del marchio accertata dal Tribunale di Bologna.
In particolare, parte attrice non ha contestato l'insufficienza della prova del credito da parte del creditore procedente, ed ha, invece, allegato profili di inadempimento in ipotesi idonei a determinare ragioni di controcredito da inadempimento, peraltro meramente ipotetici.
A fronte, inoltre, della genericità della contestazione di parte opponente, gli assunti difensivi non sono stati sviluppati sul piano istruttorio. Risulta, invece, che,
2 all'atto della richiesta ed emissione dell'ingiunzione, il credito azionato dal fornitore risultava certo, liquido ed esigibile e documentato per iscritto.
5. Anzitutto, il credito è provato in base alla documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, sia relativamente all'esistenza, che relativamente al suo ammontare. La documentazione prodotta sull'esistenza e validità del rapporto costituitosi tra le parti consiste, essenzialmente, nelle prestazioni esposte nelle fatture emesse dalla convenuta, non contestate da parte attrice, e nell'estratto autentico notarile del registro Iva fatture (doc. n. 3 fasc. monitorio). Per il resto, è prodotta documentazione attestante lo scambio di comunicazioni commerciali tra le parti, contenente riconoscimento di debito.
Infatti, da un lato l'opponente non ha contestato di avere conferito Pt_1 incarico di consulenza a parte convenuta in materia di marchi in ambito nazionale e
UE, e nemmeno lo svolgimento dell'incarico stesso, come risulta, appunto, dalla contestazione di inadempimento svolta.
D'altro lato, risulta che parte attrice, con messaggio di posta elettronica del proprio direttore finanziario, di martedì 05/12/2023, ad ore 12:55 (doc. n. 161), ha riconosciuto il debito, comunicando quanto segue: <Buongiorno ing. Pt_2 innanzitutto ci scusiamo per il ritardo accusato nel procedere con il rientro dello scaduto. In vista di ulteriori finanziamenti da parte del nostro socio, ed al fine di poter continuare ad avere il Vs supporto per le importanti tematiche da voi seguite, quanto prima vi formalizzerò un piani di rientro del Vs scaduto. Cordiali saluti,
-> Controparte_2
6. Sul piano documentale, invece, non è stata fornita prova di pagamenti estintivi:
d'altronde parte attrice fonda l'opposizione non sull'avvenuto adempimento ma sull'eccezione di inadempimento. L'inadempimento dell'obbligazione di pagamento
è, invece, incontestato.
Nella descritta situazione probatoria, va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, anche da questo ufficio, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento -come per la risoluzione o per il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le
3 molte: Trib. DE (Cividali), 17/10/17, n. 1826; Trib. DE (Cividali), 22/11/17,
n. 2054; Trib. DE (Grandi), 10/4/18, n. 628; Trib. DE (Grandi), 31/5/18, n.
994; Trib. DE (Rovatti), 3/5/18, n. 776; Trib. DE (Grandi), 7/6/18, n. 1048;
Trib. DE (Rovatti), 28/6/18, n. 1209; Trib. DE (Rovatti), 12/9/18, n. 1509;
Trib. DE (Rovatti), 12/9/18, n. 1516; Trib. DE (Pagliani), 18/9/18, n. 1544;
Trib. DE (Ramacciotti), 26/9/18, n. 1582; Trib. DE (Cortelloni), 28/9/18,
n. 1593; Trib. DE (Rovatti), 14/12/18, n. 2047; Trib. DE (Grandi), 7/3/19,
n. 311; Trib. DE (Rovatti), 21/3/19, n. 410; Trib. DE (Pagliani), 3/1/20, n.
7; Trib. DE (Pagliani), 1/7/20, n. 743; Trib. DE (Cifarelli), 3/11/20, n. 1316;
Trib. DE (Cifarelli), 23/3/21, n. 501; Trib. DE (Pagliani), 30/3/21, n. 542;
Trib. DE (Pagliani), 27/4/21, n.691; Trib. DE (Grandi), 27/4/21, n. 693;
Trib. DE (Grandi), 20/5/21, n. 865; Trib. DE (Grandi), 14/6/21, n. 959;
Trib. DE (Siracusano), 10/6/21, n. 954; Trib. DE (Pagliani), 15/10/21, n.
1384; Trib. DE (Pagliani), 7/12/21, n. 1656; Trib. DE (Bagnoli), 21/11/22,
n. 1406; Trib. DE (Primiceri), 1/12/22, n. 1480); mentre grava sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte (Trib. DE -Del Borrello- 4/9/17, n. 1490; Trib. DE -Del
Borrello- 18/9/17, n. 1603; Trib. DE -Del Borrello- 16/2/18, n. 277; Trib.
DE -Del Borrello- 16/2/18, n. 278; Trib. DE -Pagliani- 18/9/18, n. 1544;
Trib. DE -Pagliani- 17/1/19, n. 89; Trib. DE -Pagliani- 22/1/19, n.121; Trib.
DE -Pagliani- 22/3/19, n. 412; Trib. DE -Primiceri- 25/3/19, n. 505;
Trib. DE -Primiceri- 11/3/20, n. 355; Trib. DE -Pagliani- 1/7/20, n. 743;
Trib. DE -Pagliani- 9/7/20, n. 779; Trib. DE -Primiceri- 8/10/20, n. 1137;
Trib. DE -Pagliani- 3/1/20, n. 1316; Trib. DE (Bagnoli), 21/10/22, n. 1196).
7. Premesso quanto precede, nel caso di specie il creditore -procedente in via monitoria- ha fornito, sia in via documentale che per mancata contestazione dell'opponente- la prova dell'esecuzione della prestazione e del mancato pagamento da parte del committente e, quindi, il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa di pagamento azionata.
Spettava, a questo punto, al debitore ingiunto fornire prova dell'eccepito inadempimento del fornitore;
parte attrice non ha, tuttavia, fornito, come già accennato, alcuna prova.
4 Anzi, lo scambio di comunicazioni dà conto di un riconoscimento di debito che ha, oltretutto, l'effetto di invertire l'onere probatorio caricandolo ancor più decisamente in capo a parte attrice opponente.
8. A fronte, quindi, della prova documentale fornita dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, al quale l'attore oppone soltanto non provate contestazioni.
L'opposizione appare esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità, senza fase istruttoria- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 737 Parte_1 del 5/4/2024 del Tribunale fetto conferma il predetto decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € Controparte_1
623,55 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge. Così deciso in DE, il giorno 6/5/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 3032/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. C. Graffagnino e R. Rossini
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Vietti
in punto a: vendita, pagamento somma in opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 6/5/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta: in via preliminare accertata la carenza di preventiva diffida di pagamento da parte della società Controparte_1 prima di intraprendere la procedura monitoria, dichiarare la irregolarità del decreto ingiuntivo
[...] opposto e disporne, conseguentemente, la revoca.
In via principale: dichiarare illegittimo, nullo, annullabile, inefficace o come meglio e, di tal guisa, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 737/2024 D.I. rubricato al n. 1722/2024 rg. per la ragioni di cui in narrativa In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di lite”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
In via principale: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di DE n. 737/2024 del 5/4/2024; In via subordinata: dichiarare tenuta e condannare all'immediato pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 72.775,94, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza Controparte_1 delle singole fatture sino al saldo e alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge e la condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1, 3 e 4 c.p.c.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. L'opponente contesta il decreto n. 737, emesso in data 5/4/2024 dal Tribunale di
DE, che ingiunge il pagamento della somma capitale di € 72.775,00, oltre accessori, dovuta quale corrispettivo delle prestazioni professionali di consulenza, allegando l'inadempimento di parte convenuta, consistente nel mancato rispetto delle regole dell'arte, con esposizione a potenziale grave rischio di essa opponente.
4. Nel merito, parte attrice in opposizione allega profili di inadempimento, consistenti nel rischio di essere accusati di plagio da altro rinomato produttore, che non sono, da un lato, riscontrati dalle produzioni documentali effettuate e, d'altro lato, contestati da parte convenuta sulla base delle medesime produzioni documentali, allegando l'assenza di alcun nesso logico, prima che giuridico, tra la consulenza prestata da parte convenuta di cui alle fatture azionate e la violazione del marchio accertata dal Tribunale di Bologna.
In particolare, parte attrice non ha contestato l'insufficienza della prova del credito da parte del creditore procedente, ed ha, invece, allegato profili di inadempimento in ipotesi idonei a determinare ragioni di controcredito da inadempimento, peraltro meramente ipotetici.
A fronte, inoltre, della genericità della contestazione di parte opponente, gli assunti difensivi non sono stati sviluppati sul piano istruttorio. Risulta, invece, che,
2 all'atto della richiesta ed emissione dell'ingiunzione, il credito azionato dal fornitore risultava certo, liquido ed esigibile e documentato per iscritto.
5. Anzitutto, il credito è provato in base alla documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, sia relativamente all'esistenza, che relativamente al suo ammontare. La documentazione prodotta sull'esistenza e validità del rapporto costituitosi tra le parti consiste, essenzialmente, nelle prestazioni esposte nelle fatture emesse dalla convenuta, non contestate da parte attrice, e nell'estratto autentico notarile del registro Iva fatture (doc. n. 3 fasc. monitorio). Per il resto, è prodotta documentazione attestante lo scambio di comunicazioni commerciali tra le parti, contenente riconoscimento di debito.
Infatti, da un lato l'opponente non ha contestato di avere conferito Pt_1 incarico di consulenza a parte convenuta in materia di marchi in ambito nazionale e
UE, e nemmeno lo svolgimento dell'incarico stesso, come risulta, appunto, dalla contestazione di inadempimento svolta.
D'altro lato, risulta che parte attrice, con messaggio di posta elettronica del proprio direttore finanziario, di martedì 05/12/2023, ad ore 12:55 (doc. n. 161), ha riconosciuto il debito, comunicando quanto segue: <Buongiorno ing. Pt_2 innanzitutto ci scusiamo per il ritardo accusato nel procedere con il rientro dello scaduto. In vista di ulteriori finanziamenti da parte del nostro socio, ed al fine di poter continuare ad avere il Vs supporto per le importanti tematiche da voi seguite, quanto prima vi formalizzerò un piani di rientro del Vs scaduto. Cordiali saluti,
-> Controparte_2
6. Sul piano documentale, invece, non è stata fornita prova di pagamenti estintivi:
d'altronde parte attrice fonda l'opposizione non sull'avvenuto adempimento ma sull'eccezione di inadempimento. L'inadempimento dell'obbligazione di pagamento
è, invece, incontestato.
Nella descritta situazione probatoria, va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, anche da questo ufficio, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento -come per la risoluzione o per il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le
3 molte: Trib. DE (Cividali), 17/10/17, n. 1826; Trib. DE (Cividali), 22/11/17,
n. 2054; Trib. DE (Grandi), 10/4/18, n. 628; Trib. DE (Grandi), 31/5/18, n.
994; Trib. DE (Rovatti), 3/5/18, n. 776; Trib. DE (Grandi), 7/6/18, n. 1048;
Trib. DE (Rovatti), 28/6/18, n. 1209; Trib. DE (Rovatti), 12/9/18, n. 1509;
Trib. DE (Rovatti), 12/9/18, n. 1516; Trib. DE (Pagliani), 18/9/18, n. 1544;
Trib. DE (Ramacciotti), 26/9/18, n. 1582; Trib. DE (Cortelloni), 28/9/18,
n. 1593; Trib. DE (Rovatti), 14/12/18, n. 2047; Trib. DE (Grandi), 7/3/19,
n. 311; Trib. DE (Rovatti), 21/3/19, n. 410; Trib. DE (Pagliani), 3/1/20, n.
7; Trib. DE (Pagliani), 1/7/20, n. 743; Trib. DE (Cifarelli), 3/11/20, n. 1316;
Trib. DE (Cifarelli), 23/3/21, n. 501; Trib. DE (Pagliani), 30/3/21, n. 542;
Trib. DE (Pagliani), 27/4/21, n.691; Trib. DE (Grandi), 27/4/21, n. 693;
Trib. DE (Grandi), 20/5/21, n. 865; Trib. DE (Grandi), 14/6/21, n. 959;
Trib. DE (Siracusano), 10/6/21, n. 954; Trib. DE (Pagliani), 15/10/21, n.
1384; Trib. DE (Pagliani), 7/12/21, n. 1656; Trib. DE (Bagnoli), 21/11/22,
n. 1406; Trib. DE (Primiceri), 1/12/22, n. 1480); mentre grava sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte (Trib. DE -Del Borrello- 4/9/17, n. 1490; Trib. DE -Del
Borrello- 18/9/17, n. 1603; Trib. DE -Del Borrello- 16/2/18, n. 277; Trib.
DE -Del Borrello- 16/2/18, n. 278; Trib. DE -Pagliani- 18/9/18, n. 1544;
Trib. DE -Pagliani- 17/1/19, n. 89; Trib. DE -Pagliani- 22/1/19, n.121; Trib.
DE -Pagliani- 22/3/19, n. 412; Trib. DE -Primiceri- 25/3/19, n. 505;
Trib. DE -Primiceri- 11/3/20, n. 355; Trib. DE -Pagliani- 1/7/20, n. 743;
Trib. DE -Pagliani- 9/7/20, n. 779; Trib. DE -Primiceri- 8/10/20, n. 1137;
Trib. DE -Pagliani- 3/1/20, n. 1316; Trib. DE (Bagnoli), 21/10/22, n. 1196).
7. Premesso quanto precede, nel caso di specie il creditore -procedente in via monitoria- ha fornito, sia in via documentale che per mancata contestazione dell'opponente- la prova dell'esecuzione della prestazione e del mancato pagamento da parte del committente e, quindi, il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa di pagamento azionata.
Spettava, a questo punto, al debitore ingiunto fornire prova dell'eccepito inadempimento del fornitore;
parte attrice non ha, tuttavia, fornito, come già accennato, alcuna prova.
4 Anzi, lo scambio di comunicazioni dà conto di un riconoscimento di debito che ha, oltretutto, l'effetto di invertire l'onere probatorio caricandolo ancor più decisamente in capo a parte attrice opponente.
8. A fronte, quindi, della prova documentale fornita dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, al quale l'attore oppone soltanto non provate contestazioni.
L'opposizione appare esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità, senza fase istruttoria- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 737 Parte_1 del 5/4/2024 del Tribunale fetto conferma il predetto decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € Controparte_1
623,55 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge. Così deciso in DE, il giorno 6/5/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
5