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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1663/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 9.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 [...]
), Parte_2 C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Pompilio. C.F._3 attori-opponenti
contro
(CF: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., sub delegata da che a sua volta agisce quale Controparte_2 mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fera. Controparte_3 convenuta-opposta nonché
P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., quale Controparte_4 P.IVA_2 mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fera. Controparte_3 terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , Parte_1 [...]
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_2 Parte_3 ingiuntivo n. 255/2021 emesso in data 7.5.2021 dal Tribunale di Castrovillari con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, di € 358.130,40, oltre interessi
e spese, sulla scorta della fideiussione dagli stessi rilasciata con scrittura del 15.3.2013 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Femotet S.p.A. nei confronti della Banca dei Due Mari di Calabria - Credito Cooperativo. Hanno disconosciuto la conformità all'originale del menzionato documento prodotto nel fascicolo monitorio e hanno negato di aver sottoscritto in data 15.3.2013 detta lettera di fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della Femotet S.p.A., disconoscendo le relative sottoscrizioni. Hanno poi dedotto, che, in ogni caso la fideiussione omnibus sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust e hanno contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria. Hanno concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale Accertata la mancata sottoscrizione da parte della parte opponente della fideiussione del 15/03/2013, dichiarare l'insussistenza di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria dell'opposta nei confronti degli opponenti e conseguentemente annullare/revocare il decreto ingiuntivo. Vittoria di spese e competenze di lite in distrazione. In via subordinata dichiarare la nullità della fideiussione prodotta in giudizio in quanto conforme al modulo ABI del 2003 e conseguentemente annullare/revocare il decreto ingiuntivo. Vittoria di spese e competenze di lite in distrazione. In via ulteriormente subordinata Alla luce di quanto sopra chiarito al § 3 dichiarare che gli opponenti nulla devono e per l'effetto annullare/revocare il D.I. opposto. Vittoria di spese e competenze di lite in distrazione.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 preliminarmente richiesto di disporre la verificazione delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione del 15.3.2013.
Ha poi contestato le ulteriori doglianze avanzate dagli opponenti chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con comparsa del 18.7.2023 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la
[...]
in virtù del mandato ad essa medio tempore conferito dalla CP_4 [...] per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e CP_3 recupero dei crediti acquisiti. Ha fatto proprie tutte le istanze già articolate dalla Controparte_1
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4. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
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dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Tanto premesso, gli opponenti hanno contestato l'esistenza dei rapporti posti a fondamento dell'avversa pretesa creditoria e all'uopo hanno ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni a loro nome riportate sulla lettera di fideiussione azionata in sede monitoria e su quella prodotta dall'opposta nel corso del presente giudizio in allegato alle note scritte del 10.9.2022. Come noto, quando una scrittura privata prodotta in giudizio non sia o non si abbia come riconosciuta, incombe alla parte che la produce l'onere della prova dell'autenticità di essa. La parte opposta ha dunque chiesto di procedersi con la verificazione delle sottoscrizioni apposte sulle scritture disconosciute, intendendo avvalersene nel presente giudizio. Alla luce del suindicato disconoscimento e della relativa istanza di verificazione nel corso dell'istruttoria è stata disposta apposita perizia calligrafica al fine di verificare l'autenticità delle firme contestate ed è stato ordinato alla parte opposta di produrre gli originali delle scritture disconosciute. Ciò nondimeno né la né l'intervenuta Controparte_1 [...] hanno prodotto in giudizio gli originali delle fideiussioni in oggetto. CP_4
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n.33769; Cassazione civile sez. VI, 27/03/2014, n.7267; Cassazione civile sez. II, 14/05/2004, n.9202). Ancora, secondo Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35167, il deposito dell'originale “corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio.”. Tale orientamento è stato recentemente ribadito da Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8304 la quale ha osservato “D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di "cautele opportune per la custodia del documento" diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte.”.
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D'altra parte, il giudizio di accertamento sull'autenticità delle firme deve necessariamente svolgersi sull'originale in quanto solo dall'esame del documento originale possono trarsi quegli elementi la cui peculiarità o singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Non potrebbe che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare. L'omessa produzione degli originali dei documenti in oggetto precludendo la possibilità di accertare con rigore la riconducibilità agli opponenti delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni posto a base della domanda monitoria non può che andare a detrimento della posizione dell'opposta, la cui domanda, pertanto, non può che essere rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Non vi è infatti alcuna possibilità di utilizzare, in chiave istruttoria, le copie dei documenti disconosciuti che non è stato possibile sottoporre a formale verificazione. Ne consegue che sia la fideiussione del 15.3.2013 che la fideiussione dell'8.04.2010 devono ritenersi inefficaci nei confronti degli odierni opponenti, evocati in giudizio in qualità di presunti garanti. Per tali motivi l'opposizione merita di essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto
[...]
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 255/2021 emesso in data 7.5.2021 dal Tribunale di Castrovillari;
CONDANNA
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la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in complessivi € 15.634,00, di cui € 634,00 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Castrovillari, 09/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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