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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1313/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5280/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240024661174000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 settembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria,
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. n. 09420240024661174000, notificata in data 17 giugno 2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2021 autoveicolo targato Targa_1
Parte ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto impositivo, la prescrizione del credito e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previo sospensione, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In data 6 novembre 2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'ente creditore e chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
In data 1.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione oltre il termine di cui all'art.21 D.lgs 546/1992, la mancata attestazione di conformità della procura alle liti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13 gennaio 2026 la Corte, ritenuto che il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall'art.83 c.p.c., manca o è invalida – nel rispetto delle speciali norme degli artt.12, comma
5, e 18, commi 3 e 4 del dlgs 546 del 1992, secondo l'interpretazione della Corte Cost. n.189 del 2000, ed anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) – invita la parte a regolarizzare la situazione, invitava parte ricorrente a produrre in atti la procura alle liti, con termini di giorni 10 dalla comunicazione.
In data 19 gennaio 2026 parte ricorrente depositava in atti la procura alle liti, ed insisteva, con memorie in cui controdeduceva sulle opposizioni delle parti resistenti, sull'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Deve essere preliminarmente dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di intempestività della proposizione del ricorso, atteso che la prova della avvenuta notifica della cartella in data 17.06.2025, a fronte della notifica del ricorso introduttivo in data 2 settembre 2025, è stata prodotta in atti da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso risulta pertanto tempestivamente proposto nei termini di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato.
Parte ricorrente ha altresì regolarizzato la procura alle liti.
Invero, nella menzionata procura l'oggetto viene indicato con riferimento alla opposizione a cartelle esattoriali aventi ad oggetto tasse automobilistiche, pur non espressamente ed analiticamente individuate. La procura difetta altresì della data. Diversamente è correttamente individuata la Corte Tributaria di Primo grado di
Reggio Calabria come l'autorità dinanzi alla quale promuovere il giudizio. Ritiene il giudicante che la collocazione materiale della procura, che risulta indicata tra gli allegati in calce e inoltrata congiuntamente al ricorso alle parti resistenti, fa ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l'introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito.
Quanto all'attestazione di conformità all'originale, tale adempimento è prescritto, in relazione ai giudizi introdotti dopo il 1° settembre 2024, per effetto dell'innesto nel comma 7 dell'art. 12 d.lgs. n. 546/92, ad opera del d.lgs. n. 220/2023, di un ultimo periodo, a tenore del quale “Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione”.
A completamento, il successivo nuovo comma 7 bis della norma sopra citata afferma che “la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata insieme all'atto cui la stessa si riferisce”.
Orbene nel caso di specie la procura è stata notificata in formato .eml congiuntamente al ricorso, talchè essa deve considerarsi apposta in calce all'atto cui si riferisce. L'atto è completo dell'attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, talchè essa deve intendersi estesa anche alla procura alle liti contestualmente notificata e da intendersi apposta in calce.
Ciò premesso nel merito risulta fondata l'eccezione di prescrizione. In relazione alla tassa automobilistica annualità 2021, il termine triennale risulta essere decorso al 31 dicembre 2024, in difetto di previa notifica di atti impositivi.
L'atto risulta infatti emesso ai sensi della Legge Regionale 56 del 2023.
La norma regionale, ed in particolare l'art.6 della L.R.56 del 27 dicembre 2023, costituisce norma sia di ordine processuale che sostanziale.
Essa, per un verso, è una norma di azione, perché disciplina esclusivamente una modalità di esercizio del potere di accertamento dell'ufficio; per altro verso, però, essa è anche una norma di relazione, perché il risultato dell'esercizio del potere di accertamento dev'essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalle norme generali in materia tributaria (principio già affermato in tema di imposta di successione da Sez. 5, Sentenza n. 13494 del 11/06/2009).
Ne consegue che, in base al primo profilo, la norma giuridica regolatrice del termine per l'esercizio del potere di accertamento ha l'efficacia temporale che deriva dal principio tempus regit actum. In base al secondo profilo, che investe indirettamente lo stesso rapporto oggetto dell'accertamento, tuttavia, la procedura mediante iscrizione a ruolo è consentita solo se il termine inizialmente previsto non è ancora scaduto, ossia se il potere di accertamento non si è esaurito.
Orbene, è pacifico che in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983.
Nel caso di specie, atteso che l'annualità di riferimento è il 2021, alla data di notifica della cartella impugnata era decorso il termine di accertamento, talchè appare illegittimo l'impiego dell'accertamento mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento deve pertanto essere annullata. Le spese di giudizio, liquidate in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge, devono essere corrisposte dai resistenti al procuratore distrattario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09420240024661174000 che per l'effetto dichiara nulla.
Condanna la Regione Calabria ed Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 143,00 oltre accessori dovuti per legge, in favore del procuratore distrattario della parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria il 24 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5280/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240024661174000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 settembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria,
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. n. 09420240024661174000, notificata in data 17 giugno 2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2021 autoveicolo targato Targa_1
Parte ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto impositivo, la prescrizione del credito e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previo sospensione, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In data 6 novembre 2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'ente creditore e chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
In data 1.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione oltre il termine di cui all'art.21 D.lgs 546/1992, la mancata attestazione di conformità della procura alle liti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13 gennaio 2026 la Corte, ritenuto che il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall'art.83 c.p.c., manca o è invalida – nel rispetto delle speciali norme degli artt.12, comma
5, e 18, commi 3 e 4 del dlgs 546 del 1992, secondo l'interpretazione della Corte Cost. n.189 del 2000, ed anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) – invita la parte a regolarizzare la situazione, invitava parte ricorrente a produrre in atti la procura alle liti, con termini di giorni 10 dalla comunicazione.
In data 19 gennaio 2026 parte ricorrente depositava in atti la procura alle liti, ed insisteva, con memorie in cui controdeduceva sulle opposizioni delle parti resistenti, sull'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Deve essere preliminarmente dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di intempestività della proposizione del ricorso, atteso che la prova della avvenuta notifica della cartella in data 17.06.2025, a fronte della notifica del ricorso introduttivo in data 2 settembre 2025, è stata prodotta in atti da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso risulta pertanto tempestivamente proposto nei termini di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato.
Parte ricorrente ha altresì regolarizzato la procura alle liti.
Invero, nella menzionata procura l'oggetto viene indicato con riferimento alla opposizione a cartelle esattoriali aventi ad oggetto tasse automobilistiche, pur non espressamente ed analiticamente individuate. La procura difetta altresì della data. Diversamente è correttamente individuata la Corte Tributaria di Primo grado di
Reggio Calabria come l'autorità dinanzi alla quale promuovere il giudizio. Ritiene il giudicante che la collocazione materiale della procura, che risulta indicata tra gli allegati in calce e inoltrata congiuntamente al ricorso alle parti resistenti, fa ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l'introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito.
Quanto all'attestazione di conformità all'originale, tale adempimento è prescritto, in relazione ai giudizi introdotti dopo il 1° settembre 2024, per effetto dell'innesto nel comma 7 dell'art. 12 d.lgs. n. 546/92, ad opera del d.lgs. n. 220/2023, di un ultimo periodo, a tenore del quale “Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione”.
A completamento, il successivo nuovo comma 7 bis della norma sopra citata afferma che “la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata insieme all'atto cui la stessa si riferisce”.
Orbene nel caso di specie la procura è stata notificata in formato .eml congiuntamente al ricorso, talchè essa deve considerarsi apposta in calce all'atto cui si riferisce. L'atto è completo dell'attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, talchè essa deve intendersi estesa anche alla procura alle liti contestualmente notificata e da intendersi apposta in calce.
Ciò premesso nel merito risulta fondata l'eccezione di prescrizione. In relazione alla tassa automobilistica annualità 2021, il termine triennale risulta essere decorso al 31 dicembre 2024, in difetto di previa notifica di atti impositivi.
L'atto risulta infatti emesso ai sensi della Legge Regionale 56 del 2023.
La norma regionale, ed in particolare l'art.6 della L.R.56 del 27 dicembre 2023, costituisce norma sia di ordine processuale che sostanziale.
Essa, per un verso, è una norma di azione, perché disciplina esclusivamente una modalità di esercizio del potere di accertamento dell'ufficio; per altro verso, però, essa è anche una norma di relazione, perché il risultato dell'esercizio del potere di accertamento dev'essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalle norme generali in materia tributaria (principio già affermato in tema di imposta di successione da Sez. 5, Sentenza n. 13494 del 11/06/2009).
Ne consegue che, in base al primo profilo, la norma giuridica regolatrice del termine per l'esercizio del potere di accertamento ha l'efficacia temporale che deriva dal principio tempus regit actum. In base al secondo profilo, che investe indirettamente lo stesso rapporto oggetto dell'accertamento, tuttavia, la procedura mediante iscrizione a ruolo è consentita solo se il termine inizialmente previsto non è ancora scaduto, ossia se il potere di accertamento non si è esaurito.
Orbene, è pacifico che in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983.
Nel caso di specie, atteso che l'annualità di riferimento è il 2021, alla data di notifica della cartella impugnata era decorso il termine di accertamento, talchè appare illegittimo l'impiego dell'accertamento mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento deve pertanto essere annullata. Le spese di giudizio, liquidate in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge, devono essere corrisposte dai resistenti al procuratore distrattario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09420240024661174000 che per l'effetto dichiara nulla.
Condanna la Regione Calabria ed Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 143,00 oltre accessori dovuti per legge, in favore del procuratore distrattario della parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria il 24 febbraio 2026