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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6207 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 40749/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 29/1/2025 e promosso da:
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/12/1980, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Brescia, Via dei Mille n. 2, presso lo studio dell'Avv. Michele Rondinelli, (C.F.
), del Foro di Livorno, che lo rappresenta e difende come da procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, elettivamente domiciliata in Trento, Via del
Brennero n. 139, presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi, (C.F. , che C.F._3 la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “NEL MERITO: a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'Attore di ottenere dalla Convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione al contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di , per l'effetto condannare la CP_2 Convenuta a pagare all'Attore la somma di € 27.640,42 o che risulterà accertata in corso
1 di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010”
per la convenuta: “in via preliminare: rigettare le domande proposte nei confronti di CP_1 stante l'intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa invocata da controparte anche ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., per i motivi meglio precisati nel paragrafo n. 1 della narrativa del presente atto;
in via principale, nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6/6/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la
[...] condanna al pagamento diretto in favore della casa di cura ” o al rimborso in CP_4
proprio favore somma di € 27.640,42, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, pari alle spese sostenute per il contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti della Controparte_5
L'attore esponeva:
- di aver stipulato in data 13/7/2006 con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., cui era poi succeduta la il contratto di finanziamento fondiario n. 017-30106975, Controparte_5
per la cui analisi contabile aveva concluso il 28/4/2015 con la il Controparte_6
“Contratto per l'emissione per perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing – CONTRATTO GOLD”, con adesione alla formula denominata “Gold”, comprensiva di copertura tutela legale totale, ossia di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di insuccesso dell'attività legale;
- che, ai sensi dell'art. 14 del contratto di assicurazione di cui sopra, il aveva assunto la Pt_1
qualità di assicurato per effetto della polizza Tutela legale n. 91/M10282700, che aveva come contraente e come compagnia di assicurazione la a copertura Controparte_6 CP_1
delle spese legali fino al massimale di € 100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza, relativamente alle “controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per
2 anatocismo e/o usura bancaria (per prodotti bancari, finanziari e tributari Es. Conto Corrente,
Mutuo, Leasing, Derivati, Cartelle Esattoriali, ecc.) promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Cliente”, con assunzione, da parte Controparte_6
dell'assicuratrice, del rischio derivante dalla soccombenza del Pt_1
- che la suddetta polizza conteneva due appendici in calce, decorrenti dal 1°/3/2014, di cui la prima prevedeva che per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considerava anche il mancato accesso alla c.t.u. per decisione del giudice, mentre la seconda appendice precisava che il massimale della polizza n. 91/m10282700 di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per CP_7
cliente poteva essere utilizzato dall'assicurato, a scalare, sino al completamento eventuale dei tre gradi di giudizio;
- che, in esecuzione dell'art. 2 del contratto del 28/4/2015, la aveva Controparte_6
conferito al consulente di fiducia abilitato ing. l'incarico di redigere una perizia Persona_1
contabile in relazione al contratto di finanziamento fondiario n. 017-30106975 del 13/7/2006, da cui erano emerse le seguenti anomalie: il tasso di mora contrattuale (8,565%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il tasso effettivo di estinzione anticipata (18,151%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il tasso complessivo (5,565% + 8,565%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il TAEG (6,987%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il tasso effettivo di mora (19,698%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il tasso nominale di mora effettivo (57,811%) superiore alla soglia di usura (6,630%);
l'ISC (6,143%) dichiarato nel contratto inferiore al TAEG verificato (6,243%), pertanto, a fronte di un capitale erogato di € 190.000,00 era stato calcolato che avrebbe dovuto essere stornata la seguente somma a titolo di interessi usurari: € 67.151,77 nell'ipotesi di gratuità del finanziamento, € 38.497,05 in caso di applicazione del piano di ammortamento al tasso legale, ovvero € 44.769,56 in caso di ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 del D.Lgs.
n. 385/1993;
- di avere, quindi, intrapreso la causa iscritta al numero di Ruolo Generale 3665/2017 del
Tribunale Ordinario di Padova, nel corso della quale il giudice aveva disposto c.t.u. ed all'esito, con sentenza n. 1514 del 28/10/2020, aveva rigettato le domande proposte da Parte_1
nei confronti di con condanna dell'odierno attore al pagamento delle spese Controparte_5
di lite in favore della banca, liquidate in € 10.343,00 per compensi, oltre al 15% per spese
3 generali, IVA e C.P.A., ponendo definitivamente a carico di le spese di c.t.u., Parte_1
liquidate con decreto del 18/12/2018;
- di non aver proposto appello avverso la citata sentenza e di aver attivato la polizza assicurativa con missiva inviata a mezzo p.e.c. il 30 marzo, il 7 aprile, il 13 luglio ed il 28 luglio 2021, inviando all la documentazione utile per la gestione del sinistro e di aver proposto CP_1
reclamo il 1°/10/2021 all' per il mancato riscontro alle richieste di rimborso CP_1
assicurativo, ma che l'istituto aveva respinto la richiesta di liquidazione, ritenendo tardiva la denunzia del sinistro ai sensi dell'art. 13 della polizza, essendo stata inviata la denuncia soltanto il 30/03/2021, oltre due anni dopo il deposito della c.t.u. nel corso del procedimento N.R.G.
3665/2017 del Tribunale Ordinario di Padova, con cui era stata esclusa l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti.
Tanto premesso, contestava il diniego di liquidazione del sinistro, evidenziando Parte_1
che il c.t.u. nominato nel corso del suddetto giudizio aveva ritenuto sussistenti profili di indeterminatezza del contratto di finanziamento ipotecario relativamente all'indicazione del
TAEG/ISC ed alla clausola floor, da cui era emerso un credito a favore del mutuatario pari di €
9.700,00 circa, sicché, contrariamente a quanto asserito dall' al momento del CP_1
deposito della c.t.u. non era prevedibile il rigetto della domanda attorea.
2. Con comparsa del 28/9/2022 si costituiva in giudizio l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La convenuta eccepiva la prescrizione del diritto azionato dalla controparte, deducendo che, nella fattispecie, l'insorgenza del sinistro aveva coinciso con il deposito della c.t.u. nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale Ordinario di Padova, N.R.G. 3665/17, risalente al 12/12/2018, che Cont aveva confutato le risultanze della perizia redatta dalla mentre la prima comunicazione di denuncia del sinistro alla Compagnia era avvenuta il 30/3/2021, oltre il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 13, comma II, della polizza.
L' eccepiva, inoltre, che nella fattispecie non era configurabile l'alea del giudizio CP_1
svoltosi avanti al Tribunale Ordinario di Padova, in quanto la soccombenza del era un Pt_1
evento certo e prevedibile, considerati l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia e gli errori di impostazione della causa, evidenziando che la suddetta perizia di parte era contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia da molti anni.
4 La convenuta eccepiva, altresì, la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente che aveva consegnato al una perizia inattendibile e Controparte_6 Pt_1
deduceva la mancanza di prova dell'esborso, da parte del dell'importo di € 10.200 Pt_1
relativo alle spese legali liquidate in sentenza in favore della e delle spese di c.t.u., CP_5
mentre, con riferimento al compenso dell'avv. Rondinelli, difensore del il relativo Pt_1
importo doveva essere contenuto entro la somma di € 700,00, oltre agli accessori come per
Cont legge, in virtù dell'accordo raggiunto in tal senso tra il suddetto avvocato e la ferma restando anche in questo caso la mancanza di prova del relativo esborso da parte dell'attore.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29/1/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
4. Con particolare riferimento alla causa petendi, chiede la condanna Parte_1
dell' Controparte_3
al pagamento in proprio favore della somma di € 27.640,42, o del diverso importo
[...]
ritenuto di giustizia, oltre agli accessori di legge, pari alle spese sostenute per il contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti della Controparte_5
La convenuta eccepisce la prescrizione del diritto azionato dalla controparte per la tardiva denunzia del sinistro.
L'eccezione è fondata.
Invero, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della “Polizza tutela legale” stipulata il 4/3/2014 tra la e l' cui ha aderito l'odierno attore ai sensi dell'art. 14 del Controparte_6 CP_1
“Contratto per l'emissione di “perizia pro veritate” per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing Contratto gold” concluso con la il 28/4/2015, “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura Controparte_6 dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”.
Il primo comma del medesimo articolo precisa che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CT (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la
Cont perizia econometrica) le perizie fatte redigere da .
5 L'appendice n. 1 alla polizza assicurativa disciplina il caso in cui, al contrario, il giudice non disponga c.t.u., prevedendo in tal caso che per insorgenza del sinistro si considera il mancato accesso alla c.t.u..
Nella specie, la perizia redatta dalla per conto del in relazione al Controparte_6 Pt_1
contratto di finanziamento fondiario n. 017-30106975 stipulato il 13/7/2006 da quest'ultimo con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., cui è succeduta la ha Controparte_5
rilevato l'usurarietà del tasso di mora contrattuale, del tasso effettivo di estinzione anticipata, del tasso complessivo, del TAEG, del tasso effettivo di mora e del tasso nominale di mora effettivo, elaborando vari criteri di calcolo dei presunti crediti del mutuatario a titolo di ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di interessi.
Ebbene, nel corso del giudizio intrapreso avanti al Tribunale Ordinario di Padova dal Pt_1
avverso la con atto di citazione notificato il 14/4//2017, con cui l'attore Controparte_5
aveva chiesto la condanna della banca alla ripetizione delle somme calcolate in base alla perizia di parte, che era stata interamente recepita nell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ha disposto la c.t.u. contabile, al cui esito l'ausiliario del giudice ha escluso l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti, in contrasto, dunque, con le risultanze della perizia di parte attrice;
ha riscontrato una minima difformità tra l'ISC indicato in contratto (6,143%) e quello effettivo
(6,14372%) e l'applicazione del tasso d'interesse a far tempo dalla rata n. 32 in misura inferiore alla soglia floor, pertanto ha ricalcolato l'ammortamento senza tenere conto della clausola floor.
Il Tribunale Ordinario di Padova, con sentenza n. 1514 del 28/10/2020, ha rigettato le domande proposte dal contro la ritenendo irrilevante la difformità riscontrata Pt_1 Controparte_5
Par dal c.t.u. tra l' indicato in contratto e quello applicato, ravvisata alla terza cifra decimale e ritenendo non vessatoria la clausola floor.
Ciò posto, si evidenzia che la c.t.u. disposta dal Tribunale Ordinario di Padova, che ha escluso la usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti e del TAEG e non ha riscontrato clausole indeterminate, collide con la perizia redatta dall'ing. su incarico del che aveva rilevato Persona_1 Pt_1
l'usurarietà dei tassi d'interesse sopra indicati, oltre alla indeterminatezza del contratto per effetto della previsione della clausola floor. Viene, dunque, in rilievo l'ipotesi, contemplata dal citato art. 13 della “Polizza tutela legale” stipulata il 4/3/2014 tra la e Controparte_6
l secondo cui il sinistro si verifica nel caso in cui la c.t.u. “cassi”, nel senso che CP_1
contesti i principi normativi e/o contabili su cui si fonda la perizia di parte.
6 Alla luce di quanto sopra esposto, il deposito della c.t.u. nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale
Ordinario di Padova (N.R.G. 3665/2017) costituisce la data di verificazione del sinistro, coincidente con il 12/12/2018, mentre la prima denuncia del sinistro da parte del è Pt_1
avvenuta con atto comunicato il 30/3/2021, oltre il termine previsto dall'art. 13, co. II della polizza assicurativa. Si è verificata, quindi, la perdita del diritto all'indennità da parte del che ha consapevolmente omesso la tempestiva denuncia del sinistro. Pt_1
Osserva al riguardo la giurisprudenza più recente che l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c..
In relazione, poi, ai caratteri che deve presentare il contegno dell'assicurato per potersi ritenere
“doloso”, appare assolutamente prevalente (e preferibile, per le ragioni di cui si dirà)
l'orientamento secondo cui “affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. Cass. civ. n. 26294 del 08/10/2024).
Nella specie, dalla chiara previsione contrattuale in ordine all'evento coincidente con il verificarsi del sinistro, che fa riferimento al deposito della c.t.u. contrastante con la perizia redatta dalla consegue che la sua inosservanza da parte del che Controparte_6 Pt_1
ha dato un'interpretazione alla clausola negoziale contrastante con la littera contractus, si desume la consapevolezza da parte dell'attore della effettiva decorrenza del termine per la denunzia del sinistro.
Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 6/6/2022 da avverso l Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
7 RIGETTA la domanda proposta da avverso l' Parte_1 [...]
; Controparte_8
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, Parte_1
che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 24/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 40749/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 29/1/2025 e promosso da:
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/12/1980, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Brescia, Via dei Mille n. 2, presso lo studio dell'Avv. Michele Rondinelli, (C.F.
), del Foro di Livorno, che lo rappresenta e difende come da procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, elettivamente domiciliata in Trento, Via del
Brennero n. 139, presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi, (C.F. , che C.F._3 la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “NEL MERITO: a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'Attore di ottenere dalla Convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione al contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di , per l'effetto condannare la CP_2 Convenuta a pagare all'Attore la somma di € 27.640,42 o che risulterà accertata in corso
1 di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010”
per la convenuta: “in via preliminare: rigettare le domande proposte nei confronti di CP_1 stante l'intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa invocata da controparte anche ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., per i motivi meglio precisati nel paragrafo n. 1 della narrativa del presente atto;
in via principale, nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6/6/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la
[...] condanna al pagamento diretto in favore della casa di cura ” o al rimborso in CP_4
proprio favore somma di € 27.640,42, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, pari alle spese sostenute per il contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti della Controparte_5
L'attore esponeva:
- di aver stipulato in data 13/7/2006 con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., cui era poi succeduta la il contratto di finanziamento fondiario n. 017-30106975, Controparte_5
per la cui analisi contabile aveva concluso il 28/4/2015 con la il Controparte_6
“Contratto per l'emissione per perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing – CONTRATTO GOLD”, con adesione alla formula denominata “Gold”, comprensiva di copertura tutela legale totale, ossia di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di insuccesso dell'attività legale;
- che, ai sensi dell'art. 14 del contratto di assicurazione di cui sopra, il aveva assunto la Pt_1
qualità di assicurato per effetto della polizza Tutela legale n. 91/M10282700, che aveva come contraente e come compagnia di assicurazione la a copertura Controparte_6 CP_1
delle spese legali fino al massimale di € 100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza, relativamente alle “controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per
2 anatocismo e/o usura bancaria (per prodotti bancari, finanziari e tributari Es. Conto Corrente,
Mutuo, Leasing, Derivati, Cartelle Esattoriali, ecc.) promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Cliente”, con assunzione, da parte Controparte_6
dell'assicuratrice, del rischio derivante dalla soccombenza del Pt_1
- che la suddetta polizza conteneva due appendici in calce, decorrenti dal 1°/3/2014, di cui la prima prevedeva che per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considerava anche il mancato accesso alla c.t.u. per decisione del giudice, mentre la seconda appendice precisava che il massimale della polizza n. 91/m10282700 di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per CP_7
cliente poteva essere utilizzato dall'assicurato, a scalare, sino al completamento eventuale dei tre gradi di giudizio;
- che, in esecuzione dell'art. 2 del contratto del 28/4/2015, la aveva Controparte_6
conferito al consulente di fiducia abilitato ing. l'incarico di redigere una perizia Persona_1
contabile in relazione al contratto di finanziamento fondiario n. 017-30106975 del 13/7/2006, da cui erano emerse le seguenti anomalie: il tasso di mora contrattuale (8,565%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il tasso effettivo di estinzione anticipata (18,151%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il tasso complessivo (5,565% + 8,565%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il TAEG (6,987%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il tasso effettivo di mora (19,698%) superiore alla soglia di usura (6,630%); il tasso nominale di mora effettivo (57,811%) superiore alla soglia di usura (6,630%);
l'ISC (6,143%) dichiarato nel contratto inferiore al TAEG verificato (6,243%), pertanto, a fronte di un capitale erogato di € 190.000,00 era stato calcolato che avrebbe dovuto essere stornata la seguente somma a titolo di interessi usurari: € 67.151,77 nell'ipotesi di gratuità del finanziamento, € 38.497,05 in caso di applicazione del piano di ammortamento al tasso legale, ovvero € 44.769,56 in caso di ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 del D.Lgs.
n. 385/1993;
- di avere, quindi, intrapreso la causa iscritta al numero di Ruolo Generale 3665/2017 del
Tribunale Ordinario di Padova, nel corso della quale il giudice aveva disposto c.t.u. ed all'esito, con sentenza n. 1514 del 28/10/2020, aveva rigettato le domande proposte da Parte_1
nei confronti di con condanna dell'odierno attore al pagamento delle spese Controparte_5
di lite in favore della banca, liquidate in € 10.343,00 per compensi, oltre al 15% per spese
3 generali, IVA e C.P.A., ponendo definitivamente a carico di le spese di c.t.u., Parte_1
liquidate con decreto del 18/12/2018;
- di non aver proposto appello avverso la citata sentenza e di aver attivato la polizza assicurativa con missiva inviata a mezzo p.e.c. il 30 marzo, il 7 aprile, il 13 luglio ed il 28 luglio 2021, inviando all la documentazione utile per la gestione del sinistro e di aver proposto CP_1
reclamo il 1°/10/2021 all' per il mancato riscontro alle richieste di rimborso CP_1
assicurativo, ma che l'istituto aveva respinto la richiesta di liquidazione, ritenendo tardiva la denunzia del sinistro ai sensi dell'art. 13 della polizza, essendo stata inviata la denuncia soltanto il 30/03/2021, oltre due anni dopo il deposito della c.t.u. nel corso del procedimento N.R.G.
3665/2017 del Tribunale Ordinario di Padova, con cui era stata esclusa l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti.
Tanto premesso, contestava il diniego di liquidazione del sinistro, evidenziando Parte_1
che il c.t.u. nominato nel corso del suddetto giudizio aveva ritenuto sussistenti profili di indeterminatezza del contratto di finanziamento ipotecario relativamente all'indicazione del
TAEG/ISC ed alla clausola floor, da cui era emerso un credito a favore del mutuatario pari di €
9.700,00 circa, sicché, contrariamente a quanto asserito dall' al momento del CP_1
deposito della c.t.u. non era prevedibile il rigetto della domanda attorea.
2. Con comparsa del 28/9/2022 si costituiva in giudizio l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La convenuta eccepiva la prescrizione del diritto azionato dalla controparte, deducendo che, nella fattispecie, l'insorgenza del sinistro aveva coinciso con il deposito della c.t.u. nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale Ordinario di Padova, N.R.G. 3665/17, risalente al 12/12/2018, che Cont aveva confutato le risultanze della perizia redatta dalla mentre la prima comunicazione di denuncia del sinistro alla Compagnia era avvenuta il 30/3/2021, oltre il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 13, comma II, della polizza.
L' eccepiva, inoltre, che nella fattispecie non era configurabile l'alea del giudizio CP_1
svoltosi avanti al Tribunale Ordinario di Padova, in quanto la soccombenza del era un Pt_1
evento certo e prevedibile, considerati l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia e gli errori di impostazione della causa, evidenziando che la suddetta perizia di parte era contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia da molti anni.
4 La convenuta eccepiva, altresì, la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente che aveva consegnato al una perizia inattendibile e Controparte_6 Pt_1
deduceva la mancanza di prova dell'esborso, da parte del dell'importo di € 10.200 Pt_1
relativo alle spese legali liquidate in sentenza in favore della e delle spese di c.t.u., CP_5
mentre, con riferimento al compenso dell'avv. Rondinelli, difensore del il relativo Pt_1
importo doveva essere contenuto entro la somma di € 700,00, oltre agli accessori come per
Cont legge, in virtù dell'accordo raggiunto in tal senso tra il suddetto avvocato e la ferma restando anche in questo caso la mancanza di prova del relativo esborso da parte dell'attore.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29/1/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
4. Con particolare riferimento alla causa petendi, chiede la condanna Parte_1
dell' Controparte_3
al pagamento in proprio favore della somma di € 27.640,42, o del diverso importo
[...]
ritenuto di giustizia, oltre agli accessori di legge, pari alle spese sostenute per il contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti della Controparte_5
La convenuta eccepisce la prescrizione del diritto azionato dalla controparte per la tardiva denunzia del sinistro.
L'eccezione è fondata.
Invero, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della “Polizza tutela legale” stipulata il 4/3/2014 tra la e l' cui ha aderito l'odierno attore ai sensi dell'art. 14 del Controparte_6 CP_1
“Contratto per l'emissione di “perizia pro veritate” per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing Contratto gold” concluso con la il 28/4/2015, “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura Controparte_6 dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”.
Il primo comma del medesimo articolo precisa che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CT (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la
Cont perizia econometrica) le perizie fatte redigere da .
5 L'appendice n. 1 alla polizza assicurativa disciplina il caso in cui, al contrario, il giudice non disponga c.t.u., prevedendo in tal caso che per insorgenza del sinistro si considera il mancato accesso alla c.t.u..
Nella specie, la perizia redatta dalla per conto del in relazione al Controparte_6 Pt_1
contratto di finanziamento fondiario n. 017-30106975 stipulato il 13/7/2006 da quest'ultimo con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., cui è succeduta la ha Controparte_5
rilevato l'usurarietà del tasso di mora contrattuale, del tasso effettivo di estinzione anticipata, del tasso complessivo, del TAEG, del tasso effettivo di mora e del tasso nominale di mora effettivo, elaborando vari criteri di calcolo dei presunti crediti del mutuatario a titolo di ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di interessi.
Ebbene, nel corso del giudizio intrapreso avanti al Tribunale Ordinario di Padova dal Pt_1
avverso la con atto di citazione notificato il 14/4//2017, con cui l'attore Controparte_5
aveva chiesto la condanna della banca alla ripetizione delle somme calcolate in base alla perizia di parte, che era stata interamente recepita nell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ha disposto la c.t.u. contabile, al cui esito l'ausiliario del giudice ha escluso l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti, in contrasto, dunque, con le risultanze della perizia di parte attrice;
ha riscontrato una minima difformità tra l'ISC indicato in contratto (6,143%) e quello effettivo
(6,14372%) e l'applicazione del tasso d'interesse a far tempo dalla rata n. 32 in misura inferiore alla soglia floor, pertanto ha ricalcolato l'ammortamento senza tenere conto della clausola floor.
Il Tribunale Ordinario di Padova, con sentenza n. 1514 del 28/10/2020, ha rigettato le domande proposte dal contro la ritenendo irrilevante la difformità riscontrata Pt_1 Controparte_5
Par dal c.t.u. tra l' indicato in contratto e quello applicato, ravvisata alla terza cifra decimale e ritenendo non vessatoria la clausola floor.
Ciò posto, si evidenzia che la c.t.u. disposta dal Tribunale Ordinario di Padova, che ha escluso la usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti e del TAEG e non ha riscontrato clausole indeterminate, collide con la perizia redatta dall'ing. su incarico del che aveva rilevato Persona_1 Pt_1
l'usurarietà dei tassi d'interesse sopra indicati, oltre alla indeterminatezza del contratto per effetto della previsione della clausola floor. Viene, dunque, in rilievo l'ipotesi, contemplata dal citato art. 13 della “Polizza tutela legale” stipulata il 4/3/2014 tra la e Controparte_6
l secondo cui il sinistro si verifica nel caso in cui la c.t.u. “cassi”, nel senso che CP_1
contesti i principi normativi e/o contabili su cui si fonda la perizia di parte.
6 Alla luce di quanto sopra esposto, il deposito della c.t.u. nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale
Ordinario di Padova (N.R.G. 3665/2017) costituisce la data di verificazione del sinistro, coincidente con il 12/12/2018, mentre la prima denuncia del sinistro da parte del è Pt_1
avvenuta con atto comunicato il 30/3/2021, oltre il termine previsto dall'art. 13, co. II della polizza assicurativa. Si è verificata, quindi, la perdita del diritto all'indennità da parte del che ha consapevolmente omesso la tempestiva denuncia del sinistro. Pt_1
Osserva al riguardo la giurisprudenza più recente che l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c..
In relazione, poi, ai caratteri che deve presentare il contegno dell'assicurato per potersi ritenere
“doloso”, appare assolutamente prevalente (e preferibile, per le ragioni di cui si dirà)
l'orientamento secondo cui “affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. Cass. civ. n. 26294 del 08/10/2024).
Nella specie, dalla chiara previsione contrattuale in ordine all'evento coincidente con il verificarsi del sinistro, che fa riferimento al deposito della c.t.u. contrastante con la perizia redatta dalla consegue che la sua inosservanza da parte del che Controparte_6 Pt_1
ha dato un'interpretazione alla clausola negoziale contrastante con la littera contractus, si desume la consapevolezza da parte dell'attore della effettiva decorrenza del termine per la denunzia del sinistro.
Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 6/6/2022 da avverso l Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
7 RIGETTA la domanda proposta da avverso l' Parte_1 [...]
; Controparte_8
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, Parte_1
che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 24/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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