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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7939/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7939/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Vizzolesi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 20 gennaio 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in data 4 ottobre 1997, in Castell'Arquato (PC), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 28 ottobre 2024 e premettevano di avere celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Castell'Arquato (PC), in data 4 ottobre 1997, che dalla loro unione è nato (il 14 febbraio 2000) il figlio (maggiorenne, ma privo di indipendenza economica), che la Per_1 loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 29 gennaio 2016 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dei contributi destinati al mantenimento della prole e a questioni a questa accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 20 gennaio 2025 chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano del tutto congrue, anche quanto al mantenimento della prole, alla stregua della documentazione prodotta.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Castell'Arquato (PC), il 4 ottobre 1997, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 60, Parte 2, Serie A, Anno 1997 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 28 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 25 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7939/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Vizzolesi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 20 gennaio 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in data 4 ottobre 1997, in Castell'Arquato (PC), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 28 ottobre 2024 e premettevano di avere celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Castell'Arquato (PC), in data 4 ottobre 1997, che dalla loro unione è nato (il 14 febbraio 2000) il figlio (maggiorenne, ma privo di indipendenza economica), che la Per_1 loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 29 gennaio 2016 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dei contributi destinati al mantenimento della prole e a questioni a questa accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 20 gennaio 2025 chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano del tutto congrue, anche quanto al mantenimento della prole, alla stregua della documentazione prodotta.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Castell'Arquato (PC), il 4 ottobre 1997, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 60, Parte 2, Serie A, Anno 1997 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 28 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 25 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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