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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/04/2024, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Giovanni Piccolo , all'udienza del 18/04/2024, ha pronunciato, ex art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2687 /2016 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GULLOTTI SARA MARIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/09/2016 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2009 per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta . _1
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_1 venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_1
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici Parte_1
dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 51 giornate alle dipendenze della ditta _1
.
[...]
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in CP_1
agricoltura di per gli anni dedotti in giudizio, come da elenco pubblicato sul sito Parte_1
dell' dal 15/12/2014 al 10/01/2015 (come si evince dalla produzione documentale Org_2 CP_1 dell' resistente). CP_1
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata CP_1
di giorni 15.
Tale norma, recentemente sottoposta al vaglio della Consulta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto la modalità di pubblicazione telematica, prevista dal Legislatore, è stata ritenuta non manifestamente irragionevole alla luce delle innegabili peculiarità del contenzioso previdenziale relativo al settore lavorativo agricolo essendo, eventualmente, compito del Giudice di merito ravvisare eventuali profili di illegittimità o irragionevolezza nelle modalità applicative, concretamente stabilite dall' CP_1
con circolare n. 82 del 2012, con la quale l' ha definito, in attuazione della disposizione CP_1 censurata, le “specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui “decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili” (C. Cost. n. 45/2021). Non può trovare accoglimento la contestazione sollevata ex adverso dalla parte ricorrente, relativamente al disconoscimento della veridicità del documento informatico, asseritamente prodotto in copia analogica dall' , dal momento che, quand'anche si trattasse di copia analogica, su tale CP_1
documento è apposta la sottoscrizione del Direttore della Sede Provinciale, sicché tale documento va inteso quale atto pubblico, fidefacente sino a querela di falso.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento
dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla
[...]
che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale Organizzazione_3
termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi
amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art.
22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez.
L, n. 20086/2013).
Ora, tenuto conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione,
non ha proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni, deve ritenersi che il Parte_1
provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 09.02.2015.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, Pt_1
avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del
[...]
proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo oggetto della domanda.
Tenuto conto che ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in Parte_1
data 27/09/2016 , lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso
come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo oggetto dell'odierna domanda.
Nel caso di specie la cancellazione delle giornate per l'anno 2009 è avvenuta con il secondo elenco nominativo trimestrale di variazione 2014 (2VD2014) pubblicato sul sito dell'Istituto dal Org_2
15/09/2014 al 30/09/2014. Poiché il deposito del ricorso giudiziario è avvenuto il 23.09.16 il termine decadenziale è ampiamente decorso.
Alcuna rimessione in termini può naturalmente derivare dalla eventuale proposizione (necessariamente in via telematica, come prescritto, a pena di inammissibilità, dal D.L. n.78 del 2010 convertito in Legge
n. 122 del 2010 relativamente a tutte le domande ed i ricorsi da presentarsi all' a far data CP_1 dall'1.01.11, cfr. sul punto sentenza n. 453/15 Tribunale SMPV) al Comitato Provinciale dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di recupero dell'indebito scaturito dalla erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola risultata non dovuta alla stregua dell'accertamento ispettivo che ha disconosciuto, tra i vari, anche il rapporto di lavoro intercorso tra l'odierna ricorrente e l'asserito datore di lavoro. Per inciso, il ricorso al quale fa riferimento la ricorrente (proposto avverso il provvedimento di ripetizione dell'indebito, non avverso la cancellazione dagli elenchi) non è stato presentato alla Commissione
, unico organo competente in materia, risultando, peraltro, tardivo poiché proposto in data Org_4
03.07.15, ovvero ben oltre oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione degli elenchi, per cui in ogni caso non è idoneo a rimettere in termini la ricorrente, come diffusamente precisato alla luce dell'arresto giurisprudenziale richiamato che rende insuperabile l'eccepita decadenza sostanziale.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1
agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”. Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
Ma a fronte di tutto ciò, il ricorrente aveva l'onere di dimostrare con prova rigorosa l'esistenza del rapporto di lavoro con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta indicata. Non essendo state fornite prove sufficienti a supporto delle affermazioni del ricorrente, si giunge alla conclusione che la domanda non può essere accolta.
Tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, va disposta la compensazione delle spese processuali anche in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti sia in ordine all'onere di allegazione che all'onere probatorio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 27/09/2016 , disattesa ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 18/04/2024 .
Il Giudice
Giovanni Piccolo