a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata; b) reati per i quali non sussistono particolari difficolta' interpretative o non ricorre, di regola, la necessita' di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali e' possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno; c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell' articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell' art. 581 del codice penale :
"Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato".
- Si trascrive il testo dell' art. 582 del codice penale :
"Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non occorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
- Si trascrive il testo dell' art. 590 del codice penale :
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due milioni e quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
- Si riporta il testo dell' art. 593, primo e secondo comma, del codice penale :
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorita' e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di dame immediato avviso all'autorita'".
- Si riporta il testo dell' art. 594 del codice penale :
"Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone".
- Si trascrive il testo dell' art. 595, primo e secondo comma, del codice penale :
"Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
- Si riporta il testo dell' art. 612, primo comma, del codice penale :
"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 626 del codice penale :
"Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita;
2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente".
- Si riporta il testo dell' art. 627 del codice penale :
"Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il comproprietario (c.c. 1100), socio (c.c. 2247) o coerede (c.c. 588) che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito (c.p. 649), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante".
- Si trascrive il testo dell' art. 631 del codice penale :
"Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 639-bis del codice penale :
"Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
- Si riporta il testo dell' art. 632 del codice penale :
"Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 633, primo comma, del codice penale :
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni".
- Si riporta il testo dell' art. 635, primo comma, del codice penale :
"Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 636 del codice penale :
"Art. 636. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo). - Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui e' punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
- Si riporta il testo dell' art. 637 del codice penale :
"Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). - Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila".
- Si riporta il testo dell' art. 638, primo comma, del codice penale :
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila".
- Si riporta il testo dell' art. 639 del codice penale :
"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio".
- Si riporta il testo dell' art. 647 del codice penale :
"Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito). - E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire seicentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 689 del codice penale :
"Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
- Si riporta il testo dell' art. 690 del codice penale :
"Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza). - Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 691 del codice penale :
"Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza). - Chiunque somministra bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente una osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".
- Si trascrive il testo dell' art. 726, primo comma, del codice penale :
"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza.
Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila".
- Si riporta il testo dell' art. 731 del codice penale :
"Art. 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire sessantamila".
- Si riporta il testo dell' art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall' art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall' art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall' art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia elettorale".