Articolo 796 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 796.

(Riserva di usufrutto).

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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