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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°706 \2024 Reg.Gen. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
e nato a [...] l'[...] C.F.: C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi come in atti dall'avv. MAZZEO C.F._2
LUCIA;
- ricorrenti -
CONTRO
, c.f. , nato il Controparte_1 C.F._3
09/10/1981 a ZO;
- resistente contumace-
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile;
CONCLUSIONI: all'udienza del 4 aprile 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato e Parte_1
hanno convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
, affermando di essere proprietari del fabbricato sito in ZO, via
[...]
Spiaggia di Ponente, angolo via Procida, al catasto fg.6, part. 934, sub 1 e fg 6 part. 934 sub 2, così composto: appartamento a piano terra con annessa corte antistante e retrostante di pertinenza esclusiva e porzione di terrazza, in virtù di atto di donazione del 9.5.2002 in AR , con cui zia dei suddetti, aveva Per_1 Persona_2
liberamente trasferito loro la nuda proprietà dell'immobile, riservando per sé
l'usufrutto, vita natural durante;
che in seguito alla morte della donante, avvenuta in data 2/6/2019, l'usufrutto era cessato, divenendo i coniugi pieni CP_2
proprietari dell'immobile; che con testamento pubblico del 22/1/2016, registrato in data 27/6/19, era stato nominato erede universale di Controparte_1 [...]
che l' , che coabitava con era rimasto nel possesso Per_2 CP_1 Persona_2
dell'immobile e non aveva inteso consegnare loro le chiavi, nonostante le diffide al rilascio. Hanno concluso chiedendo: di ritenere e dichiarare illegittima l'occupazione dell'immobile perpetrata da e/o da chiunque altro alloggi Controparte_1
su suo consenso espresso o tacito, e ciò a far data dalla morte della donante;
di ordinare l'immediato rilascio dell'immobile in loro favore, quali legittimi proprietari con sgombero di cose o persone che ivi si trovano.
sebbene ritualmente citato non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 4 aprile 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Si premette che le azioni vanno qualificate dal giudice in base al contenuto effettivo della domanda, inteso come scopo a cui tende e le ragioni addotte per perseguirlo, a nulla rilevando un'eventuale erronea definizione giuridica che di essa abbia dato l'attore, spettando tale compito al giudice che, pur vincolato ai fatti allegati ed alla pretesa concretamente formulata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è tuttavia investito del potere/dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico, quale essenziale presupposto, unitamente all'accertamento delle circostanze rilevanti, per procedere alla pronuncia richiestagli.
Nel caso in esame la domanda formulata deve essere qualificata quale azione di rivendicazione.
Tale azione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è esperibile dal proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”.
L'azione di rivendicazione presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
Tale azione va distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio.
Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (es. alla scadenza del termine prefissato).
Ne deriva, nel caso in esame, che la domanda per come formulata, in assenza di contratto tra le parti non possa configurarsi come azione di restituzione. Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile" (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013, Rv. 624971; negli stessi termini, cfr. anche Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 14135 del 04/07/2005, Rv. 582491, secondo cui "Il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa").
La prima indagine che il giudice deve compiere concerne, quindi, l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Ciò posto, nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio, consistente nel dover provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico. Infatti, colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene;
pertanto, dovrà dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà. Dunque, l'attore che agisce in rivendica deve dimostrare il suo diritto di proprietà, provando di aver acquistato la proprietà a titolo originario.
Non è, invece, sufficiente dimostrare l'esistenza in proprio favore di un titolo di acquisto a titolo derivativo (Cass. 21940/18) che potrebbe essere viziato dal difetto di legittimazione a disporre in capo al dante causa che, in applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, avrebbe tolto efficacia all'acquisto.
Dunque, l'azione di rivendicazione richiede in capo all'attore l'assolvimento di un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se, invece, si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione in giudizio del titolo di acquisto, in quanto l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi legittimato a trasferirne la titolarità all'acquirente (cfr. Corte di Cassazione civile, 9 settembre 2013, n. 20641).
Ne deriva che colui il quale agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario (cd. probatio diabolica) o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sostenuto di essere proprietari dell'immobile oggetto di causa, sito in ZO, via Spiaggia di Ponente in virtù di atto di donazione del 9.5.2002 in notar , con cui la zia lo ha trasferito loro. Per_1 Persona_2
Trattandosi di atto a titolo derivativo, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire dimostrazione dei passaggi di proprietà a titolo derivativo fino a giungere all'ultimo acquisto a titolo originario oppure dimostrare l'avvenuta maturazione del diritto di proprietà mediante usucapione, anche col beneficio dell'istituto dell'accessione nel possesso. Invece, essi non hanno fornito alcuna prova sul punto e non hanno chiesto, nemmeno in via subordinata, l'acquisito del bene per usucapione.
Pertanto, da quanto suddetto deriva che non può ritenersi soddisfatto il rigoroso onere della prova a carico dei ricorrenti, che non può dirsi nemmeno attenuato in ragione della contumacia dell' . CP_1
L'azione esperita, a differenza di quella volta alla restituzione non attiene ai soli rapporti tra le parti, ma è volta ad accertare con efficacia erga omnes il diritto di proprietà in capo a chi agisce e necessita di una prova rigorosa che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda di rivendicazione deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Nulla va disposto in ordine alle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate, in ragione dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona P.G., in data 8 maggio 2025
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo