Articolo 790 del Codice civile
Articolo 789Articolo 791
Versione
19 aprile 1942
Art. 790.

(Riserva di disporre di cose determinate).

Quando il donante si e' riservata la facolta' di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta' non puo' essere esercitata dagli eredi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente