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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 20.01.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 3066 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F./P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Guerrisi, appellante nei confronti di
, nato a [...] [...] (C.F. CP_1 Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Tringali, C.F._1
appellato
Sono presenti l'avv. Anna Guerrisi per parte appellante e l'avv. Eleonora
Tringali per l'appellato.
L'avv. Guerrisi si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa e chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e competenze di causa.
L'avv. Tringali si riporta a tutti gli scritti difensivi ed insiste nella tardività
e comunque nell'infondatezza dell'appello, di cui chiede il rigetto.
1 I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 14.50, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3066/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e decisa all'udienza del 20.01.2025, promossa da
(C.F./P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Guerrisi, appellante nei confronti di
, nato a [...] [...] (C.F. CP_1 Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Tringali, C.F._1
appellato
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 679/2023 del 19.04-03.05.2023 il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione proposta da e, per Parte_1 CP_1
3 l'effetto, ha annullato il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n.
V/22004A/2022 prot. 7345/2022, notificato il 08.03.2022, elevato il
13.02.2022 dalla Polizia Municipale di per violazione Parte_1
dell'art. 142/9 del C.d.S., accertata sulla strada Sopraelevata Porto in
[...]
, e le relative sanzioni della sospensione della patente di guida e Pt_1
della decurtazione di sei punti dalla patente ed ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con ricorso del
28.11.2023, il , affidandosi sostanzialmente a tre Parte_1
motivi e chiedendo: «1) In via preliminare e principale, accogliere l'appello
e annullare/riformare la sentenza n. 679/2023 del Giudice di Pace di
[...]
, Dott.ssa Lucia Spinella, emessa in data 19.04.2023, pubblicata in Pt_1
data 03.05.2023 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n.
1434/2022 del Ruolo Generali Affari Civili Contenziosi, confermando la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/22004A/2022 prot. 7345/2022, notificato il 08.03.2022, elevato il 13.02.2022 dalla Polizia Municipale di e delle Parte_1
sanzioni comminate al trasgressore;
2) Confermare, in ogni caso, la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/22004A/2022 prot. 7345/2022, notificato il 08.03.2022, elevato il 13.02.2022 dalla Polizia Municipale di e delle Parte_1
sanzioni comminate al trasgressore, anche sotto i diversi aspetti contestati in primo grado da parte ricorrente;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio».
§3. Notificato il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è costituito , eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Parte_2
[...]
[...] in quanto tardiva, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità
[...]
dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e deducendo nel merito l'infondatezza del gravame.
L'appellato ha dunque concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di «Rigettare per tutte le ragioni … esposte l'appello … e dire inammissibile e/o improcedibile il proposto appello perché tardivamente depositato e definire il giudizio con ordinanza ex art 348 ter c.p.c.”; nel merito: “a) Respingere il gravame proposto dal , Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando - di converso - la pronuncia resa dal Giudice di Pace;
b) per
l'effetto, confermare la condanna emessa dal Giudice di prime cure nei confronti del ”; c) di condannare, infine, Parte_1
l'appellante al pagamento di spese e competenze anche del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore.
§4. Discussa la causa all'udienza del 20 gennaio 2025, la stessa viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi.
§5. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello per tardività, deducendo che, in mancanza della notifica della sentenza di primo grado, il ricorso doveva essere depositato entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione, termine non rispettato.
L'eccezione è infondata.
Ora, come è noto, il D.lgs. n. 150 del 2011 ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), sono regolati
5 dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo D.lgs.
Precisamente, l'art. 2 del citato D.lgs. dispone, al comma 1, che nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (rubricato “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., l'art. 415 c.p.c., comma 7, gli artt. 417, 417-bis e
420-bis c.p.c., l'art. 421 c.p.c., comma 3, gli artt. 425, 426 e 427 c.p.c., l'art. 429 c.p.c., comma 3, l'art. 431 c.p.c., commi dal 1° al 4 e comma 6, l'art. 433 c.p.c., l'art. 438 c.p.c., comma 2, e l'art. 439 c.p.c.; il che comporta che alle medesime controversie sono invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del “giudice d'appello”, all'art. 438, comma 2, contenente il rinvio all'art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello.
In particolare, l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 c.p.c. che, sotto la rubrica “Deposito del ricorso in appello”, individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, implica non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150 del 2011 siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti (cfr Cass. n. 22390 del 2015, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.”; conf., ex multis, Cass. n. 21153 del 2021, secondo cui
“Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del
6 d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove
l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che
l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”).
Tanto premesso, essendo la sentenza del giudice di pace stata pubblicata il 3 maggio 2023, il deposito telematico del ricorso in appello, avvenuto il 28 novembre 2023, nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., è sufficiente ad incardinare un ammissibile e tempestivo giudizio di secondo grado.
Opera difatti la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del
1969, nel testo applicabile ratione temporis (D.L. n. 132 del 2014, art. 16, commi 1 e 3, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014), posto che in materia civile (v. art. 3) la sospensione feriale dei termini processuali non vale per le controversie in materia di lavoro e previdenza/assistenza (ora artt.
409 e 442 c.p.c.).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni messo in evidenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4652 del 2017; Cass. n. 22839 del 2015, ord.) che l'esclusione della sospensione feriale dei termini per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione o, più in generale, di opposizione a sanzione amministrativa, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n.
150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini.
7 Deve ribadirsi allora che l'appello proposto dal Parte_1
nei confronti del è tempestivo, poiché il termine c.d. lungo
[...] CP_1
scadeva il 04.12.2023.
§6. L'appellato ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, in quanto, a suo dire, l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta, nonché ex art. 342 c.p.c. (rectius, art. 434 c.p.c.).
La prima eccezione è superata dall'esito del giudizio (v. infra).
La seconda eccezione è palesemente infondata.
Ed invero, l'art. 434 c.p.c., al pari dell'omologo art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, dispone al primo comma: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1. le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2. le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Occorre, dunque, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati i capi della decisione investiti dal gravame, nonché le ragioni, in fatto ed in diritto, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente.
Se queste sono le guide-lines interpretative dei requisiti di forma- contenuto dell'atto di appello, nel caso in esame l'impugnazione risulta costruita in maniera conforme all'art. 434 c.p.c. nel testo vigente, poiché il
8 individua in modo chiaro ed esauriente il Parte_1
"quantum appellatum", riportando testualmente la parte della sentenza oggetto di impugnazione, compresi i passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso, in fatto ed in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
L'appello è, pertanto, ammissibile anche sotto tale profilo.
§7. Venendo ora al merito dell'impugnazione, con i motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante censura l'intera sentenza, in cui si legge: «Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Nel caso di specie la norma risulta violata in quanto l'apparecchio rilevatore, per come indicato negli scritti difensivi, era collocato in un punto poco visibile ed impossibile da scorgersi tempestivamente (rientranza – piazzola della Sopraelevata Porto) dall'utente, se non al momento dell'attraversamento del tratto di strada, attesa la presenza di barriera metallica di grandi dimensioni. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata in merito e, ex multis con ordinanza n. 25392/2017
e conforme ordinanza n. 6407 del 15.03.2019 la Corte di Cassazione ha sancito la nullità delle infrazioni elevate a mezzo di apparecchiature mobili non visibili, per violazione dell'art. 142, comma 6 bis, del C.d.S. Invero, la norma di cui all'art. 142, comma 6 bis, del C.d.S. specifica che “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili” e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito. Secondo la Cassazione, pertanto, la visibilità del cartello con l'avviso del controllo
9 elettronico della velocità non può essere, da solo, sufficiente per ritenere valida la multa. Ciò perché il Codice della Strada specifica che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili” e aggiunge che “la loro necessaria visibilità” costituisce
“condizione di legittimità dell'accertamento”. Con conseguente nullità della multa in difetto di detto requisito. Le suindicate conclusioni assorbono gli altri profili o motivi di censura dedotti. Tanto premesso, l'opposizione va accolta, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e della relativa sanzione della decurtazione di sei punti della patente di guida.
Poiché le spese seguono la soccombenza, il deve Parte_1
essere condannato al pagamento delle stesse che si liquidano forfettariamente in € 150,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.».
Dinanzi a tali argomentazioni, l'ente territoriale si duole:
-che il primo giudice abbia deciso (in violazione, tra l'altro, dell'art. 112
c.p.c.) sulla scorta di un unico motivo (la non visibilità della postazione dell'autovelox) non presente nei motivi di ricorso e solo accennato per la prima volta dal ricorrente nel verbale dell'udienza del 09.02.2023, senza fornirne prova;
-che la sentenza sia solo “apparentemente motivata”, atteso che “il ricorrente ha esposto motivi nel ricorso che non sono stati esaminati dal giudicante che ha oltretutto ignorato de plano le difese del ; Pt_1
-che il giudice di pace abbia errato nel valutare i fatti oggetto della decisione e che non abbia considerato “la copiosa documentazione fidefacente fornita dal ”. Parte_1
§8. Le doglianze sono meritevoli di accoglimento.
10 Si è già detto che l'opposizione a verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada soggiace alle regole del rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del D.lgs. n. 150 del 2011,
e che, tra l'altro, valgono (v. art. 2), per un verso, i limiti posti dall'art. 420
c.p.c. alla modificazione della causa petendi, la quale resta definita sulla base dei motivi di opposizione, e per altro verso i divieti di proporre nuove domande ed eccezioni contenuti nell'art. 437 comma 2, c.p.c..
Ne deriva che nel giudizio in esame “tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo” (Cass. n. 27909 del 2018), di talché la decisione non può fondarsi su un motivo d'illegittimità del verbale di accertamento-contestazione diverso da quelli fatti valere con l'atto introduttivo ed è preclusa in grado d'appello dal disposto dell'art. 437 c.p.c. la deduzione di un nuovo ed inedito motivo di opposizione.
Tanto chiarito, nella specie non può sottacersi che nel ricorso originario il ha formulato i seguenti motivi di opposizione: a) la “mancata CP_1
segnalazione e/o visibilità della segnaletica che preannunzia il controllo”;
b) il difetto di motivazione e l'assenza del decreto prefettizio.
Ebbene, il primo motivo di opposizione (che è quello che interessa in questa sede) afferisce ad un profilo diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza del 9 febbraio 2023, in cui il difensore del ricorrente, dopo aver ribadito la doglianza inerente alla mancata regolare apposizione della segnaletica, anzi alla non visibilità della segnaletica medesima, ha aggiunto che il , “stante la posizione dell'autovelox, non visibile anzi piuttosto CP_1
occulta per il tratto di strada di cui ai fatti di causa, non avrebbe in alcun modo [potuto: NDR] vedere la postazione”.
11 Che si tratti di aspetti differenti si evince chiaramente dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato che “L'art.
142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”
(Cass. n. 9556 del 2023; conf. Cass. n. 4007 del 2022; Cass. n. 6407 del
2019).
Ed infatti, il primo profilo, che è stato ritualmente fatto valere dal CP_1
nel ricorso originario, concerne la necessità della preventiva segnalazione, univoca e adeguata, della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità [v. art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del
2022, secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva “informazione agli automobilisti”, nonché D.M. del 15/08/2007, citato dal ricorrente, secondo cui “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante” e che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi...” (art. 2, comma 1)].
L'altro aspetto, invece, riguarda la visibilità della postazione di controllo, che è sicuramente condizione di legittimità dell'accertamento in questione,
12 ma che assume rilievo soltanto laddove venga ritualmente dedotta, il che nel caso in esame non è accaduto.
§9. L'appello deve essere per l'effetto accolto, con l'integrale riforma della sentenza impugnata, senza che si debbano riesaminare i motivi dell'originario ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di pace, non avendoli l'appellato espressamente reiterati.
§10. Atteso l'esito del giudizio, il deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre
2022. Nulla va disposto per le spese del giudizio davanti al giudice di pace, poiché l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario e nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le “spese vive” - esborsi - di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 28870 del 2021, secondo cui “Quando una pubblica amministrazione si costituisce in giudizio a mezzo di funzionario, quindi di difesa non tecnica, la sentenza che condanni la controparte non può addebitare anche le spese per la difesa ma soltanto quelle vive eventualmente sopportate e documentate”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e CP_1
conferma il verbale di contestazione n. V/22004A/2022 prot. 7345/2022, elevato il 13.02.2022 dalla Polizia Municipale di;
Parte_1
b) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte in €64,50 per esborsi ed €297,00 per compensi, oltre
13 rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA;
nulla per le spese di primo grado.
Reggio Calabria, 20 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
14
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 20.01.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 3066 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F./P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Guerrisi, appellante nei confronti di
, nato a [...] [...] (C.F. CP_1 Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Tringali, C.F._1
appellato
Sono presenti l'avv. Anna Guerrisi per parte appellante e l'avv. Eleonora
Tringali per l'appellato.
L'avv. Guerrisi si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa e chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e competenze di causa.
L'avv. Tringali si riporta a tutti gli scritti difensivi ed insiste nella tardività
e comunque nell'infondatezza dell'appello, di cui chiede il rigetto.
1 I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 14.50, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3066/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e decisa all'udienza del 20.01.2025, promossa da
(C.F./P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Guerrisi, appellante nei confronti di
, nato a [...] [...] (C.F. CP_1 Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Tringali, C.F._1
appellato
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 679/2023 del 19.04-03.05.2023 il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione proposta da e, per Parte_1 CP_1
3 l'effetto, ha annullato il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n.
V/22004A/2022 prot. 7345/2022, notificato il 08.03.2022, elevato il
13.02.2022 dalla Polizia Municipale di per violazione Parte_1
dell'art. 142/9 del C.d.S., accertata sulla strada Sopraelevata Porto in
[...]
, e le relative sanzioni della sospensione della patente di guida e Pt_1
della decurtazione di sei punti dalla patente ed ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con ricorso del
28.11.2023, il , affidandosi sostanzialmente a tre Parte_1
motivi e chiedendo: «1) In via preliminare e principale, accogliere l'appello
e annullare/riformare la sentenza n. 679/2023 del Giudice di Pace di
[...]
, Dott.ssa Lucia Spinella, emessa in data 19.04.2023, pubblicata in Pt_1
data 03.05.2023 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n.
1434/2022 del Ruolo Generali Affari Civili Contenziosi, confermando la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/22004A/2022 prot. 7345/2022, notificato il 08.03.2022, elevato il 13.02.2022 dalla Polizia Municipale di e delle Parte_1
sanzioni comminate al trasgressore;
2) Confermare, in ogni caso, la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/22004A/2022 prot. 7345/2022, notificato il 08.03.2022, elevato il 13.02.2022 dalla Polizia Municipale di e delle Parte_1
sanzioni comminate al trasgressore, anche sotto i diversi aspetti contestati in primo grado da parte ricorrente;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio».
§3. Notificato il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è costituito , eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Parte_2
[...]
[...] in quanto tardiva, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità
[...]
dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e deducendo nel merito l'infondatezza del gravame.
L'appellato ha dunque concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di «Rigettare per tutte le ragioni … esposte l'appello … e dire inammissibile e/o improcedibile il proposto appello perché tardivamente depositato e definire il giudizio con ordinanza ex art 348 ter c.p.c.”; nel merito: “a) Respingere il gravame proposto dal , Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando - di converso - la pronuncia resa dal Giudice di Pace;
b) per
l'effetto, confermare la condanna emessa dal Giudice di prime cure nei confronti del ”; c) di condannare, infine, Parte_1
l'appellante al pagamento di spese e competenze anche del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore.
§4. Discussa la causa all'udienza del 20 gennaio 2025, la stessa viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi.
§5. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello per tardività, deducendo che, in mancanza della notifica della sentenza di primo grado, il ricorso doveva essere depositato entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione, termine non rispettato.
L'eccezione è infondata.
Ora, come è noto, il D.lgs. n. 150 del 2011 ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), sono regolati
5 dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo D.lgs.
Precisamente, l'art. 2 del citato D.lgs. dispone, al comma 1, che nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (rubricato “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., l'art. 415 c.p.c., comma 7, gli artt. 417, 417-bis e
420-bis c.p.c., l'art. 421 c.p.c., comma 3, gli artt. 425, 426 e 427 c.p.c., l'art. 429 c.p.c., comma 3, l'art. 431 c.p.c., commi dal 1° al 4 e comma 6, l'art. 433 c.p.c., l'art. 438 c.p.c., comma 2, e l'art. 439 c.p.c.; il che comporta che alle medesime controversie sono invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del “giudice d'appello”, all'art. 438, comma 2, contenente il rinvio all'art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello.
In particolare, l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 c.p.c. che, sotto la rubrica “Deposito del ricorso in appello”, individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, implica non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150 del 2011 siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti (cfr Cass. n. 22390 del 2015, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.”; conf., ex multis, Cass. n. 21153 del 2021, secondo cui
“Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del
6 d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove
l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che
l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”).
Tanto premesso, essendo la sentenza del giudice di pace stata pubblicata il 3 maggio 2023, il deposito telematico del ricorso in appello, avvenuto il 28 novembre 2023, nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., è sufficiente ad incardinare un ammissibile e tempestivo giudizio di secondo grado.
Opera difatti la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del
1969, nel testo applicabile ratione temporis (D.L. n. 132 del 2014, art. 16, commi 1 e 3, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014), posto che in materia civile (v. art. 3) la sospensione feriale dei termini processuali non vale per le controversie in materia di lavoro e previdenza/assistenza (ora artt.
409 e 442 c.p.c.).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni messo in evidenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4652 del 2017; Cass. n. 22839 del 2015, ord.) che l'esclusione della sospensione feriale dei termini per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione o, più in generale, di opposizione a sanzione amministrativa, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n.
150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini.
7 Deve ribadirsi allora che l'appello proposto dal Parte_1
nei confronti del è tempestivo, poiché il termine c.d. lungo
[...] CP_1
scadeva il 04.12.2023.
§6. L'appellato ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, in quanto, a suo dire, l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta, nonché ex art. 342 c.p.c. (rectius, art. 434 c.p.c.).
La prima eccezione è superata dall'esito del giudizio (v. infra).
La seconda eccezione è palesemente infondata.
Ed invero, l'art. 434 c.p.c., al pari dell'omologo art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, dispone al primo comma: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1. le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2. le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Occorre, dunque, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati i capi della decisione investiti dal gravame, nonché le ragioni, in fatto ed in diritto, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente.
Se queste sono le guide-lines interpretative dei requisiti di forma- contenuto dell'atto di appello, nel caso in esame l'impugnazione risulta costruita in maniera conforme all'art. 434 c.p.c. nel testo vigente, poiché il
8 individua in modo chiaro ed esauriente il Parte_1
"quantum appellatum", riportando testualmente la parte della sentenza oggetto di impugnazione, compresi i passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso, in fatto ed in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
L'appello è, pertanto, ammissibile anche sotto tale profilo.
§7. Venendo ora al merito dell'impugnazione, con i motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante censura l'intera sentenza, in cui si legge: «Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Nel caso di specie la norma risulta violata in quanto l'apparecchio rilevatore, per come indicato negli scritti difensivi, era collocato in un punto poco visibile ed impossibile da scorgersi tempestivamente (rientranza – piazzola della Sopraelevata Porto) dall'utente, se non al momento dell'attraversamento del tratto di strada, attesa la presenza di barriera metallica di grandi dimensioni. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata in merito e, ex multis con ordinanza n. 25392/2017
e conforme ordinanza n. 6407 del 15.03.2019 la Corte di Cassazione ha sancito la nullità delle infrazioni elevate a mezzo di apparecchiature mobili non visibili, per violazione dell'art. 142, comma 6 bis, del C.d.S. Invero, la norma di cui all'art. 142, comma 6 bis, del C.d.S. specifica che “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili” e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito. Secondo la Cassazione, pertanto, la visibilità del cartello con l'avviso del controllo
9 elettronico della velocità non può essere, da solo, sufficiente per ritenere valida la multa. Ciò perché il Codice della Strada specifica che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili” e aggiunge che “la loro necessaria visibilità” costituisce
“condizione di legittimità dell'accertamento”. Con conseguente nullità della multa in difetto di detto requisito. Le suindicate conclusioni assorbono gli altri profili o motivi di censura dedotti. Tanto premesso, l'opposizione va accolta, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e della relativa sanzione della decurtazione di sei punti della patente di guida.
Poiché le spese seguono la soccombenza, il deve Parte_1
essere condannato al pagamento delle stesse che si liquidano forfettariamente in € 150,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.».
Dinanzi a tali argomentazioni, l'ente territoriale si duole:
-che il primo giudice abbia deciso (in violazione, tra l'altro, dell'art. 112
c.p.c.) sulla scorta di un unico motivo (la non visibilità della postazione dell'autovelox) non presente nei motivi di ricorso e solo accennato per la prima volta dal ricorrente nel verbale dell'udienza del 09.02.2023, senza fornirne prova;
-che la sentenza sia solo “apparentemente motivata”, atteso che “il ricorrente ha esposto motivi nel ricorso che non sono stati esaminati dal giudicante che ha oltretutto ignorato de plano le difese del ; Pt_1
-che il giudice di pace abbia errato nel valutare i fatti oggetto della decisione e che non abbia considerato “la copiosa documentazione fidefacente fornita dal ”. Parte_1
§8. Le doglianze sono meritevoli di accoglimento.
10 Si è già detto che l'opposizione a verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada soggiace alle regole del rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del D.lgs. n. 150 del 2011,
e che, tra l'altro, valgono (v. art. 2), per un verso, i limiti posti dall'art. 420
c.p.c. alla modificazione della causa petendi, la quale resta definita sulla base dei motivi di opposizione, e per altro verso i divieti di proporre nuove domande ed eccezioni contenuti nell'art. 437 comma 2, c.p.c..
Ne deriva che nel giudizio in esame “tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo” (Cass. n. 27909 del 2018), di talché la decisione non può fondarsi su un motivo d'illegittimità del verbale di accertamento-contestazione diverso da quelli fatti valere con l'atto introduttivo ed è preclusa in grado d'appello dal disposto dell'art. 437 c.p.c. la deduzione di un nuovo ed inedito motivo di opposizione.
Tanto chiarito, nella specie non può sottacersi che nel ricorso originario il ha formulato i seguenti motivi di opposizione: a) la “mancata CP_1
segnalazione e/o visibilità della segnaletica che preannunzia il controllo”;
b) il difetto di motivazione e l'assenza del decreto prefettizio.
Ebbene, il primo motivo di opposizione (che è quello che interessa in questa sede) afferisce ad un profilo diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza del 9 febbraio 2023, in cui il difensore del ricorrente, dopo aver ribadito la doglianza inerente alla mancata regolare apposizione della segnaletica, anzi alla non visibilità della segnaletica medesima, ha aggiunto che il , “stante la posizione dell'autovelox, non visibile anzi piuttosto CP_1
occulta per il tratto di strada di cui ai fatti di causa, non avrebbe in alcun modo [potuto: NDR] vedere la postazione”.
11 Che si tratti di aspetti differenti si evince chiaramente dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato che “L'art.
142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”
(Cass. n. 9556 del 2023; conf. Cass. n. 4007 del 2022; Cass. n. 6407 del
2019).
Ed infatti, il primo profilo, che è stato ritualmente fatto valere dal CP_1
nel ricorso originario, concerne la necessità della preventiva segnalazione, univoca e adeguata, della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità [v. art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del
2022, secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva “informazione agli automobilisti”, nonché D.M. del 15/08/2007, citato dal ricorrente, secondo cui “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante” e che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi...” (art. 2, comma 1)].
L'altro aspetto, invece, riguarda la visibilità della postazione di controllo, che è sicuramente condizione di legittimità dell'accertamento in questione,
12 ma che assume rilievo soltanto laddove venga ritualmente dedotta, il che nel caso in esame non è accaduto.
§9. L'appello deve essere per l'effetto accolto, con l'integrale riforma della sentenza impugnata, senza che si debbano riesaminare i motivi dell'originario ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di pace, non avendoli l'appellato espressamente reiterati.
§10. Atteso l'esito del giudizio, il deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre
2022. Nulla va disposto per le spese del giudizio davanti al giudice di pace, poiché l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario e nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le “spese vive” - esborsi - di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 28870 del 2021, secondo cui “Quando una pubblica amministrazione si costituisce in giudizio a mezzo di funzionario, quindi di difesa non tecnica, la sentenza che condanni la controparte non può addebitare anche le spese per la difesa ma soltanto quelle vive eventualmente sopportate e documentate”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e CP_1
conferma il verbale di contestazione n. V/22004A/2022 prot. 7345/2022, elevato il 13.02.2022 dalla Polizia Municipale di;
Parte_1
b) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte in €64,50 per esborsi ed €297,00 per compensi, oltre
13 rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA;
nulla per le spese di primo grado.
Reggio Calabria, 20 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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