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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ttivame TO SAN GIORGIO, VIA A. COSTA, n.2, presso lo studio dell'avv. GERMANO NICOLINI, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
C.F. ) e, per essa, la in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con dell'avv. ALE RBARO e dell'avv. MARIO ANZA', elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA, n. 24. presso lo studio dell'avv. GUIDO SOLLINI, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17, legge n. 69 del 2009, deve darsi atto che Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
[...] di Fermo, la proponendo opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e Controparte_1
1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come da ultimo rassegnate all'udienza del
14.11.2024:
“
1. in via istruttoria (per le ragioni già espresse nella 2° memoria ex art. 183 c.p.c., in atti con cui sono state avanzate tali istanze):
a. si chiede disporsi C.T.U. tecnico-estimativa al fine di accertare il reale valore economico-commerciale dei beni oggetto della garanzia fondiaria, inclusi i precedenti gravami ipotecari enunciati nel titolo (doc. n. 3 fasc. parte attrice), quale quello determinabile all'epoca della costituzione di detta garanzia (dicembre 2004);
b. si chiede disporsi C.T.U. contabile, al fine di:
- verificare se nel contratto di mutuo fondiario oggetto di causa si rilevano indicazioni circa il TAEG o
ISC e, nel caso positivo, se l'ISC dichiarato nel contratto sia inferiore all'ISC verificato, utilizzando sia il metodo di calcolo del TAEG fornito dalle istruzioni Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, sia il metodo di calcolo della matematica finanziaria, in ogni caso con inclusione di ogni onere e spesa pattuiti;
Par
- provvedere, in caso di verificato diverso e superiore rispetto a quello pattuito, alla rideterminazione degli interessi del piano di ammortamento al Tasso Minimo BOT più favorevole alla cliente, ai sensi dell'art.
117 comma 7 TUB, quantificando gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che il cliente avrebbe dovuto corrispondere in base al tasso bot;
- verificare se il tasso corrispettivo, anche con l'aggiunta di oneri, spese, competenze e pagamento di premi assicurativi per polizze collegate al mutuo, abbia travalicato il tasso soglia e se il superamento di detto limite sia avvenuto anche in riferimento alla previsione del tasso moratorio come pattuito in contratto;
- provvedere, in caso positivo, a calcolare tutti gli interessi corrisposti a qualunque titolo dal cliente alla banca durante il rapporto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., anche sulla base del piano di ammortamento ricostruito contabilmente c. si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e nei confronti di parte convenuta, nonché del terzo Sede sociale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Codice Controparte_3
Fiscale: , ordine di esibizione in giudizio della seguente documentazione rilevante ai fini P.IVA_2 dell'accertamento peritale contabile, non in possesso di parte attrice: - piano di ammortamento del mutuo fondiario di cui al doc. n. 3 fasc. di parte convenuta;
- estratti del c/c bancario n. 536.78 acceso presso la filiale di Fermo di n. 5770, già intestato alle parti mutuatarie (vedi doc. n. 12 fascicolo parte convenuta) di CP_4 cui al contratto di mutuo fondiario, dal dicembre 2004 sino alla chiusura del rapporto per “giro” contabile a sofferenza di esso.
2. nel merito
“Piaccia al Tribunale Civile di Fermo, contrariis reiectis, sospesa in via cautelare ex art. 615 c.p.c. la efficacia esecutiva del titolo e del precetto, per i motivi dedotti in atto di citazione in giudizio da parte opponente,
- accertare e dichiarare l'assenza di titolarità del rapporto di credito in capo a parte intimante,
2 - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte intimante di agire in via esecutiva alla luce della nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità previsto ex lege,
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte intimante di agire in via esecutiva alla luce della nullità dell'atto negoziale stragiudiziale per inidoneità dello stesso a possedere efficacia di titolo esecutivo per difetto della natura reale del contratto di mutuo,
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte intimante di agire in via esecutiva alla luce della nullità dell'atto negoziale stragiudiziale stante la usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, avuto riguardo anche all'interesse moratorio e alla commissione di estinzione anticipata del mutuo oltre che a tutte le ulteriori spese ed oneri collegati al credito;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte intimante di agire in via esecutiva alla luce dell'inesistenza del credito nei confronti di parte opponente e comunque la nullità dell'atto di precetto per indeterminabilità di esso e l'erroneità nella misura o quantità dello stesso, come enunciata in atto di precetto.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente deduceva che, con atto di precetto, notificato in data 4 novembre 2021 unitamente al titolo esecutivo, la e, per Controparte_1 essa, la propria mandataria intimava a il pagamento, entro 10 CP_2 Parte_1 giorni, della complessiva somma di euro 163.497,89, quale residuo del maggior credito di euro
419.523,58 - ridottosi di euro 258.578,83 in virtù del riparto ottenuto in una esecuzione immobiliare promossa dall'originario titolare del rapporto di credito ( nei CP_5 confronti del preteso condebitore mutuatario – derivante dal contratto di Parte_3 mutuo ipotecario, successivamente, oggetto di plurime cessioni: da ad CP_5 [...]
da questa a Credito Fondiario S.p.A., da questa a da questa di CP_6 Controparte_1 nuovo a Credito Fondiario S.p.A., da questa a e, infine, da questa a Controparte_7 [...]
CP_1
In ordine a dette operazioni di cessione, tuttavia, l'attuale cessionaria provava solo in parte gli estremi dell'asserita pubblicazione in G.U., omettendo le fonti contrattuali.
Ancora, l'intimante, nell'atto di precetto, aveva omesso di avvisare il preteso debitore della facoltà di avvalersi di un organismo di composizione della crisi, come previsto imperativamente dall'art. 480, comma 2, c.p.c., novellato dal D.L. n. 83/2015 come convertito dalla L. 6 agosto
2015 n. 132, con conseguente nullità dell'atto di precetto.
Quanto al contratto di mutuo fondiario, l'efficacia dello stesso a valere quale titolo esecutivo, doveva essere negata tenuto conto della sua natura di mutuo condizionato e, pertanto, del difetto di realità.
In effetti, la parte mutuataria aveva incaricato la Banca di custodire la somma in un
3 deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, fino a quando, a giudizio della banca, la parte mutuataria non avesse fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistessero precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative ad eccezione di quelle indicate all'art. 6 del medesimo contratto, che la detta iscrizione fosse stata operata regolarmente ed utilmente e che fossero state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel contratto con particolare riferimento a quelle indicate nel successivo art. 6 e, comunque, non prima del termine di 10 giorni previsto dal comma 4, dell'art. 39 del D.LGS 385/93.
Nel caso di specie, dalla lettura delle clausole contrattuali, risultava una dichiarazione di quietanza, meramente formale e la natura reale del contratto era smentita da molteplici elementi fattuali contrastanti con detta formale dichiarazione, quali la previsione dell'inizio dell'ammortamento in epoca successiva indeterminata e cioè al primo giorno del mese immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarebbe stata resa immediatamente disponibile a favore della parte mutuataria (art. 1, III cpv.); la mancata indicazione di qualsivoglia elemento utile ad identificare il rapporto di conto, l'intestatario e il deposito infruttifero per la somma fittiziamente erogata;
da ultimo, la condizione prevista per lo svincolo della somma mutuata (periodo successivo del detto cpv. dell'art. 3) appariva essere meramente potestativa, generica e collegata ad aventi futuri sottoposti alla mera valutazione soggettiva da parte della banca erogatrice.
In questi termini, emergeva che le somme mai erano uscite dalla disponibilità della banca mutuante, stante l'assenza di qualsivoglia indicazione anche solo del flusso finanziario creato, chiaramente accompagnata dalla specificazione dei relativi rapporti bancari, debitamente individuati.
Ancora, ricorreva un motivo di nullità del contratto di mutuo in quanto, stante la natura fondiaria del rapporto, era necessario che, alla luce dei limiti di finanziabilità stabiliti dall'art. 38
T.U.B., il valore dei beni ipotecati, cioè l'appartamento A/2 di via Angeli in Sant'Elpidio a Mare
(individuato al Foglio 60 part. 356 sub 3 r.c. euro 483,40) ed il laboratorio C/3 posto al piano T
e S1 del medesimo fabbricato dell'appartamento (individuato al Foglio 60 part. 356 sub 2 r.c. euro 794,83), descritti in calce al contratto, possedessero un valore di almeno euro 375.000,00
(euro 300.000,00 quale infatti 80% di euro 375.000,00).
In realtà, sia all'epoca dell'operazione sia successivamente, il valore dei cespiti cauzionali era di molto inferiore all'importo di euro 375.000,00.
Inoltre, all'epoca della stipula del mutuo, la parte mutuante prendeva atto che il reale valore del cespite cauzionale era pregiudicato, fino ad essere quasi azzerato, dall'esistenza di due ipoteche volontarie già iscritte.
4 Doveva, pertanto, essere accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità.
Infine, doveva essere contestata l'esistenza stessa del credito in quanto neppure vi era certezza sulla entità della pretesa creditoria attuale, sub specie di formazione dell'importo oggetto di intimazione, quale sorte, accessori ed interessi ex art. 2855 c.c. dichiarati in precetto. In questi termini, l'opponente riservava di specificare la proposta domanda di nullità del contratto e/o di clausole dello stesso per superamento del limite usurario del tasso e/o dei tassi convenuti originariamente.
Si costituiva in giudizio la e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla controparte.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta specificava che l'avviso relativo alla possibilità di avvalersi degli organismi di mediazione per la risoluzione della controversia, così come previsto dall'art. 480 c.p.c., risultava regolarmente riportato in calce all'atto di precetto notificato. In ogni caso, l'eccezione era infondata in quanto l'omesso inserimento dell'avviso previsto dal secondo inciso del comma 2 dell'art 480 c.p.c. costituiva, al più, una mera irregolarità formale.
Altresì infondata era l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
Se da un lato, non era revocabile in dubbio che il mutuo fondiario fosse soggetto a tale limite, d'altro canto, nella specie non ricorreva alcun superamento, tenuto conto della circostanza per la quale la determinazione del valore c.d. cauzionale doveva essere coeva alla sottoscrizione del contratto.
Ebbene, all'epoca di sottoscrizione del contratto (anno 2004) il mercato immobiliare era ancora in piena espansione, senza che fosse minimamente prevedibile l'improvviso cedimento legato ad eventi internazionali assolutamente straordinari, tali da portare ad una rapida e costante svalutazione immobiliare dall'anno 2009 sino ad oggi.
Conseguentemente il mutuo concesso si attestava ben al di sotto dell'80% del valore effettivo del bene.
L'art. 38 T.U.B. al secondo comma, poi, non escludeva la finanziabilità del mutuo in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie note e valutate dalla banca mutuante, ma più semplicemente richiedeva la conoscenza di tale circostanza, ampiamente documentata nel caso di specie.
Parimenti da rigettare era l'eccezione di inidoneità del titolo azionato a valere quale titolo esecutivo.
5 La prova della traditio della somma erogata emergeva dall'atto notarile che indicava esattamente i beneficiari, conteneva la dichiarazione di consegna della somma erogata alla parte mutuataria che, a sua volta, sottoscriveva l'atto anche per ampia e liberatoria quietanza.
L'accredito della somma non era stato rimandato ad un momento successivo ma la stessa somma era stata messa a disposizione del beneficiario su un deposito cauzionale infruttifero, in attesa del perfezionarsi delle condizioni contrattuali, con piena disponibilità del mutuatario.
Quanto al difetto di titolarità del credito azionato, l'opposta aveva indicato nel relativo atto di precetto le diverse cessioni al fine di individuare la propria titolarità all'azione, per poi allegare i relativi titoli in sede esecutiva e/o nell'odierno giudizio di opposizione.
Infondati erano, altresì, gli ulteriori motivi di opposizione per inesistenza del credito, avendo la controparte ricevuto la somma mutuata, per indeterminatezza e per usurarietà dei tassi applicati, risultando le condizioni espressamente pattuite e regolate dal contratto ed essendo le stesse conformi al dettato normativo.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Emerge ex actis come la presente opposizione abbia preso le mosse dall'atto di precetto notificato alla parte opponente, quale co-debitore, in data 04.11.2021, in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato, in data 15.12.2004, tra gli altri, da con la e per una somma, poi, Parte_1 Controparte_3 rideterminata all'esito dell'incardinata procedura esecutiva.
Dagli atti di causa, invero, deve ritenersi documentalmente provato che, nella suddetta data del 15.12.2004, tra gli altri, si determinava a stipulare con l'istituto di Parte_1 credito citato un contratto di finanziamento a medio lungo termine, garantito da ipoteca, per euro 300.000,00, a rogito del Notaio dott. (Repertorio N. 65931 – Raccolta n. Persona_1
6649 – registrato a Fermo il 17.12.2004 al n. 2774, serie 1T -cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
Precisato quanto sopra, preliminarmente e invertendo l'ordine delle questioni, in modo da seguire un ordine logico, deve essere affrontata la questione relativa al difetto di legittimazione ad agire/difetto di titolarità del credito in capo all'odierna opposta svolta dalla parte opponente.
Ebbene, in primo luogo, mette conto rilevare come il motivo di opposizione in questione sia stato svolto in termini generici dall'opponente il quale, nell'atto di citazione, ha lamentato
“che nessuna specifica indicazione ha fornito [la controparte] dei contratti se non (peraltro pure con l'eccezione costituita dall'ultimo dei passaggi allegati, quello della pretesa cessione del 6/5/2021 per la quale manca anche
l'indicazione della G.U.) quanto pubblicato in G.U.: elemento questo che, ex lege, può consentire la omissione della notifica al debitore ceduto senza però che, da sé, in caso di omessa specifica indicazione dei relativi
6 documenti contrattuali, si possa consentire raggiunta la prova dell'effettiva titolarità del credito o del rapporto bancario oggetto di cessione” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione), salvo, poi, specificare, in sede di comparsa conclusionale che “la produzione delle pure e semplici copie delle pubblicazioni in Gazzetta
Ufficiale, in assenza di individuazione specifica di quel credito nascente dal contratto di mutuo del
15/12/2004 per atti notar di Fermo, non soddisfa l'onere probatorio gravante sul (sedicente) Per_1 cessionario ultimo del credito stesso” (cfr. pagina 3 della comparsa conclusionale della parte opponente).
In questi termini, osserva il Tribunale che, con l'eccezione in esame, l'opponente abbia, più che altro, inteso dolersi dell'asserita mancata prova dell'inclusione del credito, posto alla base della pretesa creditoria per cui è causa, nel perimetro dei contratti di cessione che hanno coinvolto l'odierna opposta, non essendosi mai appuntate le contestazioni attoree sull'effettiva ricorrenza, quale fatto storico, di vicende traslative, sub specie di conclusione dei contratti di cessione a monte della pubblicazione dei relativi avvisi.
Ebbene, l'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema
Corte, osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Ribadito che l'opponente in questa sede ha contestato, più che altro, la possibilità di includere il credito vantato nei loro confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto del deposito da parte dell'opposta:
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.1 del 03.01.2019, relativo alla cessione intervenuta, in data 28 dicembre 2018 e con efficacia economica dal 30 giugno 2018, tra la e la società avente ad oggetto Controparte_3 Controparte_6 crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. Nell'ambito dello stesso, l'oggetto della cessione è stato così individuato: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme
7 tecniche, e, per quanto riguarda MPSL&F anche da contratti di leasing, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 e il 2018. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Cedenti e di sul sito internet www.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno Controparte_6 disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ogni debitore potrà, ai fini di ottenere conferma della propria cessione, rivolgersi al seguente indirizzo mail: fino all'estinzione Email_1 del relativo credito ceduto” (cfr. allegato C1 fascicolo parte opposta);
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.84 del 18.07.2020, relativo alla cessione intervenuta, in data 15 luglio 2020, tra società e la Credito Fondiario S.p.A., Controparte_6 avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. Nell'ambito dello stesso,
l'oggetto della cessione, per quanto di rilievo in questa sede, è stato così individuato: “Ai sensi del Contratto di Cessione, l'Acquirente ha riacquistato pro soluto:
(i) da i crediti di titolarita' di che alle 00.01 del 1° luglio 2020 (la "Data di CP_6 CP_6
Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri (i "Crediti ): CP_6
(a) sono stati precedentemente ceduti ad e di tale cessione e' stato dato avviso in Gazzetta CP_6
Ufficiale della Repubblica Italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 3 gennaio 2019, Parte II;
(b) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e
(c) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)” (cfr. allegato C2 fascicolo parte opposta);
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.87 del 25.07.2020, relativo alla cessione intervenuta, in data 20 luglio 2020 e con efficacia giuridica 20 luglio 2020, tra la Credito
Fondiario S.p.A. e la avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in Controparte_1 blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario. Nell'ambito dello stesso, l'oggetto della cessione è stato così individuato: “tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento chirografari e ipotecari concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attivita' finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i
"Crediti").
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne
8 faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.” (cfr. allegato D fascicolo parte opposta);
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.161 del 10.12.2020, relativo alla cessione intervenuta, in data 3 dicembre 2020, nuovamente tra la quale cedente e la Controparte_1
Credito Fondiario S.p.A., quale cessionaria, avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario. Nell'ambito dello stesso avviso, l'oggetto della cessione è stato così individuato:
“crediti di titolarità del Cedente che alle 00.01 del 1° agosto 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi (i “Crediti”):
(a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti). con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri:
(i) il relativo immobile a garanzia del Credito è stato acquistato da Controparte_8
(ii) il relativo debitore sia residente all'estero; e
(iii) facciano riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio Per_2 nei suoi uffici in Via Barberini n.50 (Roma), Repertorio numero 14575 Raccolta numero 7135 e
[...] pubblicata sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/..” (cfr. allegato E fascicolo parte opposta);
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.146 del 15.12.2020, relativo alla cessione intervenuta, in data 11 dicembre 2020 e con efficacia giuridica a partire dall'11 dicembre 2020, tra la Credito Fondiario S.p.A., quale cedente e la quale cessionaria, avente Controparte_7 ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. Nell'ambito dello stesso avviso,
l'oggetto della cessione è stato così individuato: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo
2019, qualificati come attivita' finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
9 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica- cessioni/ fino all'estinzione del relativo Credito ceduto.” (cfr. allegato F fascicolo parte opposta);
- da ultimo, dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.56 del 13.05.2021, relativo alla cessione intervenuta, in data 6 maggio 2021, tra la quale cedente e la Controparte_7
quale cessionaria, avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco Controparte_1 ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario. Nell'ambito dello stesso avviso, l'oggetto della cessione è stato così individuato: “i crediti di titolarita' del Cedente che alle 23.59 del 31 marzo 2021 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"):
(a) sono stati precedentemente ceduti a e di tale cessione e' stato dato avviso in Controparte_7
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 15 dicembre 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto originario di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(e) fanno riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio Per_2 nei suoi uffici in Via Barberini n.50, Roma, Repertorio numero 15558 Raccolta numero 7613 e
[...] pubblicata sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/”(cfr. allegato G fascicolo parte opposta).
In questi termini, allora, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla CP_1
e, per essa, alla mandataria dell'odierna opposta per via di un'operazione di
[...] cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l.
n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4, T.U.B.
Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della
10 pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio;
cosicché, ben potrà ritenere “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v., ex multis, Cass. n. 4277 del 10/02/2023, n. 31188/2017 e n.
15884/2019).
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa
Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già
11 espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui:
"l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr.
Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto
12 di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari – come avviene nel caso di specie –
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum; il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024)).
Diverso è, però, il caso– non ricorrente nel caso di specie – in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e,
a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di
13 quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Tanto detto, deve rilevarsi come, nella specie, avendo la parte opponente contestato specificamente solo l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle cessioni di cui ai citati avvisi in G.U., mai contestate altrettanto specificamente nella loro esistenza e ricorrenza, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria, già e proprio sulla scorta della specificità dei criteri di individuazione dei crediti presente nell'avviso di cessione sopra riportati per esteso.
A fronte di quanto specificato negli avvisi di cessione la difesa dell'opponente non ha operato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito, portato dal titolo stipulato con il cedente originario
[...]
poi, oggetto del precetto qui opposto tra quelli oggetto di cessione. Controparte_3
Del resto, dalla lettura del titolo esecutivo azionato col precetto opposto, al contrario, emerge la suddetta inclusione, tenuto conto, in primo luogo, della certa posizione di “sofferenza” del credito derivante da contratto di finanziamento ipotecario, stipulato in data 15.12.2004, tra gli altri dall'odierno opponente (elementi questi da valutare proprio alla stregua dei criteri indicati nei singoli avvisi esaminati), tanto da essere stata incardinata dalla stessa
[...] procedura esecutiva n. 112/2008 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Fermo, Controparte_3 nell'ambito della quale gli immobili, ipotecati proprio nell'ambito della vicenda contrattuale di mutuo ipotecario, venivano staggiti, con successiva precisazione del credito ed estinzione della procedura, previa approvazione del piano di riparto e di riconoscimento del credito in capo a
(cfr. docc. 2 e 3 fascicolo parte opponente). CP_5
Da ultimo, la posizione debitoria alla data della cartolarizzazione non può essere revocata in dubbio proprio sulla scorta della mancata eccezione della parte opponente in merito a vicende modificative o estintive della pretesa creditoria.
In ogni caso, non è irrilevante evidenziare come la parte opposta ha allegato ulteriori elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
Sul punto, infatti, è stata versata in atti la copia del titolo esecutivo, rilevante tenuto conto che – come detto – la prova della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo e che,
14 a tal fine, ben può considerarsi idoneo anche il possesso del suddetto titolo esecutivo e che esso assume particolare pregnanza qualora le contestazioni avvengano in situazioni processuali in cui le procedure di soddisfazione del credito siano state incardinate o proseguite proprio dall'originaria cedente.
Passando agli ulteriori motivi di opposizione, deve darsi atto, a questo punto, della sostanziale rinuncia da parte di dell'eccezione di nullità del precetto per Parte_1
l'asserita mancata menzione nell'atto de quo, dell'avviso della facoltà, riconosciuta al debitore, di avvalersi di un organismo di composizione della crisi, come previsto imperativamente dall'art. 480, comma 2, c.p.c., novellato dal D.L. n. 83/2015 come convertito dalla L. 6 agosto 2015 n.
132, avendo l'opposta fornito la prova della presenza del predetto avviso nell'atto di precetto, con conseguente superamento, anche nel merito, del motivo in esame.
Deve essere, a questo punto, esaminato il motivo afferente alla pretesa nullità del contratto di mutuo per il superamento del limite di finanziabilità.
Sul punto, deve darsi atto di come, nel corso del presente giudizio, sulla questione sia intervenuta la pronuncia della Corte Cassazione, n. 33719 del 16.11.2022.
Con la sentenza in questione le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto sorto sulla questione, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca
e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
In questi termini, è stata chiaramente esclusa qualsivoglia ipotesi di nullità del contratto di mutuo anche in ipotesi di effettivo superamento del limite di finanziabilità e, pertanto, deve rilevarsi l'assoluta irrilevanza della questione in punto di validità, dovendosi confermare il provvedimento con il quale, nel corso di giudizio, non è stata ammessa la C.T.U. estimativa del valore del compendio immobiliare oggetto del contratto per cui è causa.
Sempre nel recente arresto, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri
15 del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (cfr. S.U. , n. 33719 del 16.11.2022). Nel giudizio che ci occupa mai è stato contestata la volontà delle parti di addivenire alla stipula di un contratto secondo il modello legale del mutuo fondiario.
La parte opponente ha poi lamentato l'inesistenza del credito, allegando – come meglio si vedrà nel prosieguo – di non aver ricevuto l'erogazione a proprio favore della somma mutuata, in mancanza di accredito nei propri conti correnti, nonché l'assenza di prova sull'effettività entità della pretesa restitutoria, in quanto nessuna specificazione era stata allegata relativamente alla formazione dell'importo, poi, oggetto dell'atto di precetto richiesta a titolo di sorte capitale, accessori ed interessi ex art. 2855 c.c. dichiarati in precetto, anche tenuto conto della superiorità del detto importo rispetto a quello mutuato.
Ancora, ha svolto l'eccezione di nullità del titolo esecutivo sostenendo Parte_1 la natura usuraria del tasso di interesse previsto, tenuto conto anche della previsione del tasso di mora (art. 4 del contratto di mutuo) e della previsione della commissione per estinzione anticipata (art. 9 del contratto di mutuo), nonché di tutti i costi, diretti ed indiretti, relativi alla erogazione creditizia, quali esemplificativamente commissioni e spese amministrative, anche per comunicazioni ed incasso rate periodiche.
Ebbene, quanto alla mancata erogazione della somma mutuata si rimanda al seguito della trattazione, rilevando, peraltro, sin da ora, come la dedotta circostanza del mancato accredito delle somme su conto corrente intestato al non sia sufficiente a negare la percezione Pt_1 delle somme anche tenuto conto sia della motivazione addotta nello stesso contratto di mutuo, stipulato per “rimborso e conferimento soci a favore della società con sede Parte_4 in Sant'Edipio a Mare”, sia della contestuale presenza di più parti quali mutuatarie e, dunque, della non univoca destinazione delle somme su conti intestati all'odierno opponente.
Con riguardo alle ulteriori doglianze appena elencate, è opportuno premettere che nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all'attore in senso sostanziale – e, pertanto, in questa sede, alla creditrice opposta – esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n.
3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
16 In questi termini, vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Corollario normativo è la necessità del debitore – nel caso di specie dell'opponente – della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004;
6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 2003).
La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ebbene, nella presente fase a cognizione piena, la parte opposta ha provato sia il titolo da cui deriva il proprio credito - risultando in atti il contratto concluso tra la cedente – CP_5 sia l'ammontare dello stesso allegando l'inadempimento della controparte in ordine al pagamento delle rate del per cui è causa;
sarebbe spettato, pertanto, al debitore di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n. 3373.2010;
Cass. n. 9351.2007).
In punto di fatto, come già premesso, invero, emerge ex actis, che nella suddetta data del
15.12.2004, tra gli altri, si determinava a stipulare con la banca Parte_1 [...] un contratto di finanziamento a medio lungo termine, ex art. 38 T.U.B. e Controparte_3 ss. (mutuo fondiario), garantito da ipoteca, per euro 300.000,00, a rogito del Notaio dott.
(Repertorio N. 65931 – Raccolta n. 6649 – registrato a Fermo il 17.12.2004 al Persona_1
n. 2774, serie 1T -cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
Sono state, ancora, documentate le condizioni applicate al rapporto bancario, a mezzo del documento di sintesi, nonché l'andamento del rapporto, a mezzo del piano di ammortamento.
Sul punto, va innanzitutto rilevato che la parte opponente ha formulato le proprie contestazioni e richieste, relative alle condizioni asseritamente illegittime del rapporto bancario per cui è causa, in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la l'istituto di credito
17 avrebbe applicato interessi usurari e avrebbe violato norme imperative da cui deriverebbe la nullità del finanziamento, nonché l'applicazione di oneri, costi e commissioni non pattuiti.
Invero, nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la cedente della parte opposta. Le deduzioni dell'opponente neppure sono state supportate da alcun accertamento peritale di parte il quale, nonostante, la riserva di produzione, mai è stato depositato in atti.
Tanto detto, è sufficiente esaminare la documentazione contrattuale agli atti, unitamente al documento di sintesi e al piano di ammortamento, per verificare la puntuale individuazione delle condizioni applicate ai rapporti bancari per cui è causa.
Con riferimento ai tassi di interessi applicati, il contratto di mutuo fondiario, espressamente determina il numero di rate costanti, secondo lo schema dell'ammortamento c.d.
“alla francese”, a cadenza mensile (n. 120) e individua l'interesse nominale annuo (TAN) sia per il periodo di preammortamento sia per quello di ammortamento. Gli interessi di mora, parimenti, sono stati esplicitamente pattuiti, in ipotesi di inesatto o ritardato pagamento, ed è stato individuato il TAEG (cfr. contratto, documento di sintesi e piano di ammortamento in atti).
Quanto a detto ultimo parametro si deve ricordare che, nei contratti quali quello in questione, l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale
(TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_5 piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (cfr. Tribunale di Salerno,
31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742; Tribunale Palermo sez. V,
03/06/2020, n.1605).
Le affermazioni che precedono valgono a chiarire, da un lato, la determinatezza e, pertanto, la prevedibilità dell'andamento delle rate del piano di ammortamento, anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimono valori oggettivi e agevolmente accertabili e le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso da applicare in
18 riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire, dall'altro l'assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico, dedotto in termini del tutto generici.
Ancora, la determinatezza delle condizioni – anche in assenza di concrete evidenze che depongano in senso opposto – consente di concludere per l'applicazione in maniera corretta le condizioni contrattuali pattuite.
Ancora, quanto alla doglianza riguardante l'applicazione di un tasso di interessi superiore alla soglia usuraria, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il
Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020 n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto di citazione, in difetto di
19 qualsivoglia perizia di parte, senza che l'opponente abbia richiamato le condizioni economiche applicate dalla banca né l'ammontare del tasso-soglia asseritamente superato.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio - che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass.
Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Analoga genericità e comunque infondatezza caratterizza, per il vero, le contestazioni relative all'incidenza delle varie commissioni e degli ulteriori costi previsti contrattualmente ai fini del calcolo dell'usura, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli opponenti.
In ogni caso, dalla consultazione del Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il IV trimestre del 2004, emerge che il tasso soglia usurario stabilito alla data di stipula del mutuo (15.12.2004) era pari a 5,43, mentre il tasso di interesse pattuito era pari a, quanto a quello nominale, 4,00%, e quello di mora era pari al tasso contrattualmente pattuito sulle singole rate da aumentare nella misura di 1,76 punti (cfr. contratto di mutuo e documento di sintesi).
Inoltre, il medesimo decreto prevedeva che, ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.
Ancora, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle
20 stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso
Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass.
12965/2016).
Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla
Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.
619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non
21 rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In questi termini, alla luce delle emergenze documentali di cui sopra, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a quelli di mora e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta, a fortiori, inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione in esame.
Ancora, l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo e, in generale,
l'inefficacia dello stesso quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
In particolare, ha eccepito il difetto di realità del mutuo c,d, Parte_1
condizionato, facendone discendere, da un lato, la nullità del contratto stesso per difetto di causa e, dall'altro, l'inidoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Sul punto, osserva il Tribunale, come, in accoglimento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Siracusa, con provvedimento del 10.10.2024, sia stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione interpretativa: “se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all'art. 474, comma I, c.p.c. – imponga inderogabilmente che l'importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio
Conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto cosi stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato
22 lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3,c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo”.
Proprio alla luce dell'imminente decisione sul punto da parte delle Sezioni Unite, la causa deve essere rimessa sul ruolo, limitatamente al motivo di opposizione in esame, in attesa della pronuncia sul contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione.
Quanto alle spese di lite, la regolamentazione delle stesse deve essere rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, non definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 2010/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta il motivo di opposizione relativo alla dedotta assenza di titolarità del rapporto di credito in capo alla parte opposta,
❖ rigetta il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario del 15.12.2004 per superamento del limite di finanziabilità,
❖ rigetta il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi di interesse pattuiti;
❖ rigetta il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario del 15.12.2004 per inesistenza del credito nei confronti dell'opponente e per indeterminabilità ed erroneità dello stesso;
❖ spese al definitivo;
❖ rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo il 03.03.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ttivame TO SAN GIORGIO, VIA A. COSTA, n.2, presso lo studio dell'avv. GERMANO NICOLINI, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
C.F. ) e, per essa, la in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con dell'avv. ALE RBARO e dell'avv. MARIO ANZA', elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA, n. 24. presso lo studio dell'avv. GUIDO SOLLINI, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17, legge n. 69 del 2009, deve darsi atto che Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
[...] di Fermo, la proponendo opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e Controparte_1
1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come da ultimo rassegnate all'udienza del
14.11.2024:
“
1. in via istruttoria (per le ragioni già espresse nella 2° memoria ex art. 183 c.p.c., in atti con cui sono state avanzate tali istanze):
a. si chiede disporsi C.T.U. tecnico-estimativa al fine di accertare il reale valore economico-commerciale dei beni oggetto della garanzia fondiaria, inclusi i precedenti gravami ipotecari enunciati nel titolo (doc. n. 3 fasc. parte attrice), quale quello determinabile all'epoca della costituzione di detta garanzia (dicembre 2004);
b. si chiede disporsi C.T.U. contabile, al fine di:
- verificare se nel contratto di mutuo fondiario oggetto di causa si rilevano indicazioni circa il TAEG o
ISC e, nel caso positivo, se l'ISC dichiarato nel contratto sia inferiore all'ISC verificato, utilizzando sia il metodo di calcolo del TAEG fornito dalle istruzioni Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, sia il metodo di calcolo della matematica finanziaria, in ogni caso con inclusione di ogni onere e spesa pattuiti;
Par
- provvedere, in caso di verificato diverso e superiore rispetto a quello pattuito, alla rideterminazione degli interessi del piano di ammortamento al Tasso Minimo BOT più favorevole alla cliente, ai sensi dell'art.
117 comma 7 TUB, quantificando gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che il cliente avrebbe dovuto corrispondere in base al tasso bot;
- verificare se il tasso corrispettivo, anche con l'aggiunta di oneri, spese, competenze e pagamento di premi assicurativi per polizze collegate al mutuo, abbia travalicato il tasso soglia e se il superamento di detto limite sia avvenuto anche in riferimento alla previsione del tasso moratorio come pattuito in contratto;
- provvedere, in caso positivo, a calcolare tutti gli interessi corrisposti a qualunque titolo dal cliente alla banca durante il rapporto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., anche sulla base del piano di ammortamento ricostruito contabilmente c. si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e nei confronti di parte convenuta, nonché del terzo Sede sociale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Codice Controparte_3
Fiscale: , ordine di esibizione in giudizio della seguente documentazione rilevante ai fini P.IVA_2 dell'accertamento peritale contabile, non in possesso di parte attrice: - piano di ammortamento del mutuo fondiario di cui al doc. n. 3 fasc. di parte convenuta;
- estratti del c/c bancario n. 536.78 acceso presso la filiale di Fermo di n. 5770, già intestato alle parti mutuatarie (vedi doc. n. 12 fascicolo parte convenuta) di CP_4 cui al contratto di mutuo fondiario, dal dicembre 2004 sino alla chiusura del rapporto per “giro” contabile a sofferenza di esso.
2. nel merito
“Piaccia al Tribunale Civile di Fermo, contrariis reiectis, sospesa in via cautelare ex art. 615 c.p.c. la efficacia esecutiva del titolo e del precetto, per i motivi dedotti in atto di citazione in giudizio da parte opponente,
- accertare e dichiarare l'assenza di titolarità del rapporto di credito in capo a parte intimante,
2 - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte intimante di agire in via esecutiva alla luce della nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità previsto ex lege,
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte intimante di agire in via esecutiva alla luce della nullità dell'atto negoziale stragiudiziale per inidoneità dello stesso a possedere efficacia di titolo esecutivo per difetto della natura reale del contratto di mutuo,
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte intimante di agire in via esecutiva alla luce della nullità dell'atto negoziale stragiudiziale stante la usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, avuto riguardo anche all'interesse moratorio e alla commissione di estinzione anticipata del mutuo oltre che a tutte le ulteriori spese ed oneri collegati al credito;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte intimante di agire in via esecutiva alla luce dell'inesistenza del credito nei confronti di parte opponente e comunque la nullità dell'atto di precetto per indeterminabilità di esso e l'erroneità nella misura o quantità dello stesso, come enunciata in atto di precetto.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente deduceva che, con atto di precetto, notificato in data 4 novembre 2021 unitamente al titolo esecutivo, la e, per Controparte_1 essa, la propria mandataria intimava a il pagamento, entro 10 CP_2 Parte_1 giorni, della complessiva somma di euro 163.497,89, quale residuo del maggior credito di euro
419.523,58 - ridottosi di euro 258.578,83 in virtù del riparto ottenuto in una esecuzione immobiliare promossa dall'originario titolare del rapporto di credito ( nei CP_5 confronti del preteso condebitore mutuatario – derivante dal contratto di Parte_3 mutuo ipotecario, successivamente, oggetto di plurime cessioni: da ad CP_5 [...]
da questa a Credito Fondiario S.p.A., da questa a da questa di CP_6 Controparte_1 nuovo a Credito Fondiario S.p.A., da questa a e, infine, da questa a Controparte_7 [...]
CP_1
In ordine a dette operazioni di cessione, tuttavia, l'attuale cessionaria provava solo in parte gli estremi dell'asserita pubblicazione in G.U., omettendo le fonti contrattuali.
Ancora, l'intimante, nell'atto di precetto, aveva omesso di avvisare il preteso debitore della facoltà di avvalersi di un organismo di composizione della crisi, come previsto imperativamente dall'art. 480, comma 2, c.p.c., novellato dal D.L. n. 83/2015 come convertito dalla L. 6 agosto
2015 n. 132, con conseguente nullità dell'atto di precetto.
Quanto al contratto di mutuo fondiario, l'efficacia dello stesso a valere quale titolo esecutivo, doveva essere negata tenuto conto della sua natura di mutuo condizionato e, pertanto, del difetto di realità.
In effetti, la parte mutuataria aveva incaricato la Banca di custodire la somma in un
3 deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, fino a quando, a giudizio della banca, la parte mutuataria non avesse fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistessero precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative ad eccezione di quelle indicate all'art. 6 del medesimo contratto, che la detta iscrizione fosse stata operata regolarmente ed utilmente e che fossero state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel contratto con particolare riferimento a quelle indicate nel successivo art. 6 e, comunque, non prima del termine di 10 giorni previsto dal comma 4, dell'art. 39 del D.LGS 385/93.
Nel caso di specie, dalla lettura delle clausole contrattuali, risultava una dichiarazione di quietanza, meramente formale e la natura reale del contratto era smentita da molteplici elementi fattuali contrastanti con detta formale dichiarazione, quali la previsione dell'inizio dell'ammortamento in epoca successiva indeterminata e cioè al primo giorno del mese immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarebbe stata resa immediatamente disponibile a favore della parte mutuataria (art. 1, III cpv.); la mancata indicazione di qualsivoglia elemento utile ad identificare il rapporto di conto, l'intestatario e il deposito infruttifero per la somma fittiziamente erogata;
da ultimo, la condizione prevista per lo svincolo della somma mutuata (periodo successivo del detto cpv. dell'art. 3) appariva essere meramente potestativa, generica e collegata ad aventi futuri sottoposti alla mera valutazione soggettiva da parte della banca erogatrice.
In questi termini, emergeva che le somme mai erano uscite dalla disponibilità della banca mutuante, stante l'assenza di qualsivoglia indicazione anche solo del flusso finanziario creato, chiaramente accompagnata dalla specificazione dei relativi rapporti bancari, debitamente individuati.
Ancora, ricorreva un motivo di nullità del contratto di mutuo in quanto, stante la natura fondiaria del rapporto, era necessario che, alla luce dei limiti di finanziabilità stabiliti dall'art. 38
T.U.B., il valore dei beni ipotecati, cioè l'appartamento A/2 di via Angeli in Sant'Elpidio a Mare
(individuato al Foglio 60 part. 356 sub 3 r.c. euro 483,40) ed il laboratorio C/3 posto al piano T
e S1 del medesimo fabbricato dell'appartamento (individuato al Foglio 60 part. 356 sub 2 r.c. euro 794,83), descritti in calce al contratto, possedessero un valore di almeno euro 375.000,00
(euro 300.000,00 quale infatti 80% di euro 375.000,00).
In realtà, sia all'epoca dell'operazione sia successivamente, il valore dei cespiti cauzionali era di molto inferiore all'importo di euro 375.000,00.
Inoltre, all'epoca della stipula del mutuo, la parte mutuante prendeva atto che il reale valore del cespite cauzionale era pregiudicato, fino ad essere quasi azzerato, dall'esistenza di due ipoteche volontarie già iscritte.
4 Doveva, pertanto, essere accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità.
Infine, doveva essere contestata l'esistenza stessa del credito in quanto neppure vi era certezza sulla entità della pretesa creditoria attuale, sub specie di formazione dell'importo oggetto di intimazione, quale sorte, accessori ed interessi ex art. 2855 c.c. dichiarati in precetto. In questi termini, l'opponente riservava di specificare la proposta domanda di nullità del contratto e/o di clausole dello stesso per superamento del limite usurario del tasso e/o dei tassi convenuti originariamente.
Si costituiva in giudizio la e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla controparte.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta specificava che l'avviso relativo alla possibilità di avvalersi degli organismi di mediazione per la risoluzione della controversia, così come previsto dall'art. 480 c.p.c., risultava regolarmente riportato in calce all'atto di precetto notificato. In ogni caso, l'eccezione era infondata in quanto l'omesso inserimento dell'avviso previsto dal secondo inciso del comma 2 dell'art 480 c.p.c. costituiva, al più, una mera irregolarità formale.
Altresì infondata era l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
Se da un lato, non era revocabile in dubbio che il mutuo fondiario fosse soggetto a tale limite, d'altro canto, nella specie non ricorreva alcun superamento, tenuto conto della circostanza per la quale la determinazione del valore c.d. cauzionale doveva essere coeva alla sottoscrizione del contratto.
Ebbene, all'epoca di sottoscrizione del contratto (anno 2004) il mercato immobiliare era ancora in piena espansione, senza che fosse minimamente prevedibile l'improvviso cedimento legato ad eventi internazionali assolutamente straordinari, tali da portare ad una rapida e costante svalutazione immobiliare dall'anno 2009 sino ad oggi.
Conseguentemente il mutuo concesso si attestava ben al di sotto dell'80% del valore effettivo del bene.
L'art. 38 T.U.B. al secondo comma, poi, non escludeva la finanziabilità del mutuo in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie note e valutate dalla banca mutuante, ma più semplicemente richiedeva la conoscenza di tale circostanza, ampiamente documentata nel caso di specie.
Parimenti da rigettare era l'eccezione di inidoneità del titolo azionato a valere quale titolo esecutivo.
5 La prova della traditio della somma erogata emergeva dall'atto notarile che indicava esattamente i beneficiari, conteneva la dichiarazione di consegna della somma erogata alla parte mutuataria che, a sua volta, sottoscriveva l'atto anche per ampia e liberatoria quietanza.
L'accredito della somma non era stato rimandato ad un momento successivo ma la stessa somma era stata messa a disposizione del beneficiario su un deposito cauzionale infruttifero, in attesa del perfezionarsi delle condizioni contrattuali, con piena disponibilità del mutuatario.
Quanto al difetto di titolarità del credito azionato, l'opposta aveva indicato nel relativo atto di precetto le diverse cessioni al fine di individuare la propria titolarità all'azione, per poi allegare i relativi titoli in sede esecutiva e/o nell'odierno giudizio di opposizione.
Infondati erano, altresì, gli ulteriori motivi di opposizione per inesistenza del credito, avendo la controparte ricevuto la somma mutuata, per indeterminatezza e per usurarietà dei tassi applicati, risultando le condizioni espressamente pattuite e regolate dal contratto ed essendo le stesse conformi al dettato normativo.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Emerge ex actis come la presente opposizione abbia preso le mosse dall'atto di precetto notificato alla parte opponente, quale co-debitore, in data 04.11.2021, in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato, in data 15.12.2004, tra gli altri, da con la e per una somma, poi, Parte_1 Controparte_3 rideterminata all'esito dell'incardinata procedura esecutiva.
Dagli atti di causa, invero, deve ritenersi documentalmente provato che, nella suddetta data del 15.12.2004, tra gli altri, si determinava a stipulare con l'istituto di Parte_1 credito citato un contratto di finanziamento a medio lungo termine, garantito da ipoteca, per euro 300.000,00, a rogito del Notaio dott. (Repertorio N. 65931 – Raccolta n. Persona_1
6649 – registrato a Fermo il 17.12.2004 al n. 2774, serie 1T -cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
Precisato quanto sopra, preliminarmente e invertendo l'ordine delle questioni, in modo da seguire un ordine logico, deve essere affrontata la questione relativa al difetto di legittimazione ad agire/difetto di titolarità del credito in capo all'odierna opposta svolta dalla parte opponente.
Ebbene, in primo luogo, mette conto rilevare come il motivo di opposizione in questione sia stato svolto in termini generici dall'opponente il quale, nell'atto di citazione, ha lamentato
“che nessuna specifica indicazione ha fornito [la controparte] dei contratti se non (peraltro pure con l'eccezione costituita dall'ultimo dei passaggi allegati, quello della pretesa cessione del 6/5/2021 per la quale manca anche
l'indicazione della G.U.) quanto pubblicato in G.U.: elemento questo che, ex lege, può consentire la omissione della notifica al debitore ceduto senza però che, da sé, in caso di omessa specifica indicazione dei relativi
6 documenti contrattuali, si possa consentire raggiunta la prova dell'effettiva titolarità del credito o del rapporto bancario oggetto di cessione” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione), salvo, poi, specificare, in sede di comparsa conclusionale che “la produzione delle pure e semplici copie delle pubblicazioni in Gazzetta
Ufficiale, in assenza di individuazione specifica di quel credito nascente dal contratto di mutuo del
15/12/2004 per atti notar di Fermo, non soddisfa l'onere probatorio gravante sul (sedicente) Per_1 cessionario ultimo del credito stesso” (cfr. pagina 3 della comparsa conclusionale della parte opponente).
In questi termini, osserva il Tribunale che, con l'eccezione in esame, l'opponente abbia, più che altro, inteso dolersi dell'asserita mancata prova dell'inclusione del credito, posto alla base della pretesa creditoria per cui è causa, nel perimetro dei contratti di cessione che hanno coinvolto l'odierna opposta, non essendosi mai appuntate le contestazioni attoree sull'effettiva ricorrenza, quale fatto storico, di vicende traslative, sub specie di conclusione dei contratti di cessione a monte della pubblicazione dei relativi avvisi.
Ebbene, l'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema
Corte, osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Ribadito che l'opponente in questa sede ha contestato, più che altro, la possibilità di includere il credito vantato nei loro confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto del deposito da parte dell'opposta:
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.1 del 03.01.2019, relativo alla cessione intervenuta, in data 28 dicembre 2018 e con efficacia economica dal 30 giugno 2018, tra la e la società avente ad oggetto Controparte_3 Controparte_6 crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. Nell'ambito dello stesso, l'oggetto della cessione è stato così individuato: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme
7 tecniche, e, per quanto riguarda MPSL&F anche da contratti di leasing, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 e il 2018. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Cedenti e di sul sito internet www.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno Controparte_6 disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ogni debitore potrà, ai fini di ottenere conferma della propria cessione, rivolgersi al seguente indirizzo mail: fino all'estinzione Email_1 del relativo credito ceduto” (cfr. allegato C1 fascicolo parte opposta);
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.84 del 18.07.2020, relativo alla cessione intervenuta, in data 15 luglio 2020, tra società e la Credito Fondiario S.p.A., Controparte_6 avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. Nell'ambito dello stesso,
l'oggetto della cessione, per quanto di rilievo in questa sede, è stato così individuato: “Ai sensi del Contratto di Cessione, l'Acquirente ha riacquistato pro soluto:
(i) da i crediti di titolarita' di che alle 00.01 del 1° luglio 2020 (la "Data di CP_6 CP_6
Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri (i "Crediti ): CP_6
(a) sono stati precedentemente ceduti ad e di tale cessione e' stato dato avviso in Gazzetta CP_6
Ufficiale della Repubblica Italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 3 gennaio 2019, Parte II;
(b) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e
(c) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)” (cfr. allegato C2 fascicolo parte opposta);
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.87 del 25.07.2020, relativo alla cessione intervenuta, in data 20 luglio 2020 e con efficacia giuridica 20 luglio 2020, tra la Credito
Fondiario S.p.A. e la avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in Controparte_1 blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario. Nell'ambito dello stesso, l'oggetto della cessione è stato così individuato: “tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento chirografari e ipotecari concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attivita' finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i
"Crediti").
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne
8 faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.” (cfr. allegato D fascicolo parte opposta);
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.161 del 10.12.2020, relativo alla cessione intervenuta, in data 3 dicembre 2020, nuovamente tra la quale cedente e la Controparte_1
Credito Fondiario S.p.A., quale cessionaria, avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario. Nell'ambito dello stesso avviso, l'oggetto della cessione è stato così individuato:
“crediti di titolarità del Cedente che alle 00.01 del 1° agosto 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi (i “Crediti”):
(a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti). con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri:
(i) il relativo immobile a garanzia del Credito è stato acquistato da Controparte_8
(ii) il relativo debitore sia residente all'estero; e
(iii) facciano riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio Per_2 nei suoi uffici in Via Barberini n.50 (Roma), Repertorio numero 14575 Raccolta numero 7135 e
[...] pubblicata sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/..” (cfr. allegato E fascicolo parte opposta);
- dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.146 del 15.12.2020, relativo alla cessione intervenuta, in data 11 dicembre 2020 e con efficacia giuridica a partire dall'11 dicembre 2020, tra la Credito Fondiario S.p.A., quale cedente e la quale cessionaria, avente Controparte_7 ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. Nell'ambito dello stesso avviso,
l'oggetto della cessione è stato così individuato: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo
2019, qualificati come attivita' finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
9 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica- cessioni/ fino all'estinzione del relativo Credito ceduto.” (cfr. allegato F fascicolo parte opposta);
- da ultimo, dell'avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n.56 del 13.05.2021, relativo alla cessione intervenuta, in data 6 maggio 2021, tra la quale cedente e la Controparte_7
quale cessionaria, avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco Controparte_1 ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario. Nell'ambito dello stesso avviso, l'oggetto della cessione è stato così individuato: “i crediti di titolarita' del Cedente che alle 23.59 del 31 marzo 2021 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"):
(a) sono stati precedentemente ceduti a e di tale cessione e' stato dato avviso in Controparte_7
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 15 dicembre 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto originario di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(e) fanno riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio Per_2 nei suoi uffici in Via Barberini n.50, Roma, Repertorio numero 15558 Raccolta numero 7613 e
[...] pubblicata sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/”(cfr. allegato G fascicolo parte opposta).
In questi termini, allora, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla CP_1
e, per essa, alla mandataria dell'odierna opposta per via di un'operazione di
[...] cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l.
n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4, T.U.B.
Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della
10 pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio;
cosicché, ben potrà ritenere “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v., ex multis, Cass. n. 4277 del 10/02/2023, n. 31188/2017 e n.
15884/2019).
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa
Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già
11 espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui:
"l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr.
Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto
12 di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari – come avviene nel caso di specie –
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum; il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024)).
Diverso è, però, il caso– non ricorrente nel caso di specie – in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e,
a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di
13 quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Tanto detto, deve rilevarsi come, nella specie, avendo la parte opponente contestato specificamente solo l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle cessioni di cui ai citati avvisi in G.U., mai contestate altrettanto specificamente nella loro esistenza e ricorrenza, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria, già e proprio sulla scorta della specificità dei criteri di individuazione dei crediti presente nell'avviso di cessione sopra riportati per esteso.
A fronte di quanto specificato negli avvisi di cessione la difesa dell'opponente non ha operato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito, portato dal titolo stipulato con il cedente originario
[...]
poi, oggetto del precetto qui opposto tra quelli oggetto di cessione. Controparte_3
Del resto, dalla lettura del titolo esecutivo azionato col precetto opposto, al contrario, emerge la suddetta inclusione, tenuto conto, in primo luogo, della certa posizione di “sofferenza” del credito derivante da contratto di finanziamento ipotecario, stipulato in data 15.12.2004, tra gli altri dall'odierno opponente (elementi questi da valutare proprio alla stregua dei criteri indicati nei singoli avvisi esaminati), tanto da essere stata incardinata dalla stessa
[...] procedura esecutiva n. 112/2008 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Fermo, Controparte_3 nell'ambito della quale gli immobili, ipotecati proprio nell'ambito della vicenda contrattuale di mutuo ipotecario, venivano staggiti, con successiva precisazione del credito ed estinzione della procedura, previa approvazione del piano di riparto e di riconoscimento del credito in capo a
(cfr. docc. 2 e 3 fascicolo parte opponente). CP_5
Da ultimo, la posizione debitoria alla data della cartolarizzazione non può essere revocata in dubbio proprio sulla scorta della mancata eccezione della parte opponente in merito a vicende modificative o estintive della pretesa creditoria.
In ogni caso, non è irrilevante evidenziare come la parte opposta ha allegato ulteriori elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
Sul punto, infatti, è stata versata in atti la copia del titolo esecutivo, rilevante tenuto conto che – come detto – la prova della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo e che,
14 a tal fine, ben può considerarsi idoneo anche il possesso del suddetto titolo esecutivo e che esso assume particolare pregnanza qualora le contestazioni avvengano in situazioni processuali in cui le procedure di soddisfazione del credito siano state incardinate o proseguite proprio dall'originaria cedente.
Passando agli ulteriori motivi di opposizione, deve darsi atto, a questo punto, della sostanziale rinuncia da parte di dell'eccezione di nullità del precetto per Parte_1
l'asserita mancata menzione nell'atto de quo, dell'avviso della facoltà, riconosciuta al debitore, di avvalersi di un organismo di composizione della crisi, come previsto imperativamente dall'art. 480, comma 2, c.p.c., novellato dal D.L. n. 83/2015 come convertito dalla L. 6 agosto 2015 n.
132, avendo l'opposta fornito la prova della presenza del predetto avviso nell'atto di precetto, con conseguente superamento, anche nel merito, del motivo in esame.
Deve essere, a questo punto, esaminato il motivo afferente alla pretesa nullità del contratto di mutuo per il superamento del limite di finanziabilità.
Sul punto, deve darsi atto di come, nel corso del presente giudizio, sulla questione sia intervenuta la pronuncia della Corte Cassazione, n. 33719 del 16.11.2022.
Con la sentenza in questione le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto sorto sulla questione, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca
e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
In questi termini, è stata chiaramente esclusa qualsivoglia ipotesi di nullità del contratto di mutuo anche in ipotesi di effettivo superamento del limite di finanziabilità e, pertanto, deve rilevarsi l'assoluta irrilevanza della questione in punto di validità, dovendosi confermare il provvedimento con il quale, nel corso di giudizio, non è stata ammessa la C.T.U. estimativa del valore del compendio immobiliare oggetto del contratto per cui è causa.
Sempre nel recente arresto, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri
15 del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (cfr. S.U. , n. 33719 del 16.11.2022). Nel giudizio che ci occupa mai è stato contestata la volontà delle parti di addivenire alla stipula di un contratto secondo il modello legale del mutuo fondiario.
La parte opponente ha poi lamentato l'inesistenza del credito, allegando – come meglio si vedrà nel prosieguo – di non aver ricevuto l'erogazione a proprio favore della somma mutuata, in mancanza di accredito nei propri conti correnti, nonché l'assenza di prova sull'effettività entità della pretesa restitutoria, in quanto nessuna specificazione era stata allegata relativamente alla formazione dell'importo, poi, oggetto dell'atto di precetto richiesta a titolo di sorte capitale, accessori ed interessi ex art. 2855 c.c. dichiarati in precetto, anche tenuto conto della superiorità del detto importo rispetto a quello mutuato.
Ancora, ha svolto l'eccezione di nullità del titolo esecutivo sostenendo Parte_1 la natura usuraria del tasso di interesse previsto, tenuto conto anche della previsione del tasso di mora (art. 4 del contratto di mutuo) e della previsione della commissione per estinzione anticipata (art. 9 del contratto di mutuo), nonché di tutti i costi, diretti ed indiretti, relativi alla erogazione creditizia, quali esemplificativamente commissioni e spese amministrative, anche per comunicazioni ed incasso rate periodiche.
Ebbene, quanto alla mancata erogazione della somma mutuata si rimanda al seguito della trattazione, rilevando, peraltro, sin da ora, come la dedotta circostanza del mancato accredito delle somme su conto corrente intestato al non sia sufficiente a negare la percezione Pt_1 delle somme anche tenuto conto sia della motivazione addotta nello stesso contratto di mutuo, stipulato per “rimborso e conferimento soci a favore della società con sede Parte_4 in Sant'Edipio a Mare”, sia della contestuale presenza di più parti quali mutuatarie e, dunque, della non univoca destinazione delle somme su conti intestati all'odierno opponente.
Con riguardo alle ulteriori doglianze appena elencate, è opportuno premettere che nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all'attore in senso sostanziale – e, pertanto, in questa sede, alla creditrice opposta – esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n.
3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
16 In questi termini, vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Corollario normativo è la necessità del debitore – nel caso di specie dell'opponente – della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004;
6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 2003).
La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ebbene, nella presente fase a cognizione piena, la parte opposta ha provato sia il titolo da cui deriva il proprio credito - risultando in atti il contratto concluso tra la cedente – CP_5 sia l'ammontare dello stesso allegando l'inadempimento della controparte in ordine al pagamento delle rate del per cui è causa;
sarebbe spettato, pertanto, al debitore di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n. 3373.2010;
Cass. n. 9351.2007).
In punto di fatto, come già premesso, invero, emerge ex actis, che nella suddetta data del
15.12.2004, tra gli altri, si determinava a stipulare con la banca Parte_1 [...] un contratto di finanziamento a medio lungo termine, ex art. 38 T.U.B. e Controparte_3 ss. (mutuo fondiario), garantito da ipoteca, per euro 300.000,00, a rogito del Notaio dott.
(Repertorio N. 65931 – Raccolta n. 6649 – registrato a Fermo il 17.12.2004 al Persona_1
n. 2774, serie 1T -cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
Sono state, ancora, documentate le condizioni applicate al rapporto bancario, a mezzo del documento di sintesi, nonché l'andamento del rapporto, a mezzo del piano di ammortamento.
Sul punto, va innanzitutto rilevato che la parte opponente ha formulato le proprie contestazioni e richieste, relative alle condizioni asseritamente illegittime del rapporto bancario per cui è causa, in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la l'istituto di credito
17 avrebbe applicato interessi usurari e avrebbe violato norme imperative da cui deriverebbe la nullità del finanziamento, nonché l'applicazione di oneri, costi e commissioni non pattuiti.
Invero, nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la cedente della parte opposta. Le deduzioni dell'opponente neppure sono state supportate da alcun accertamento peritale di parte il quale, nonostante, la riserva di produzione, mai è stato depositato in atti.
Tanto detto, è sufficiente esaminare la documentazione contrattuale agli atti, unitamente al documento di sintesi e al piano di ammortamento, per verificare la puntuale individuazione delle condizioni applicate ai rapporti bancari per cui è causa.
Con riferimento ai tassi di interessi applicati, il contratto di mutuo fondiario, espressamente determina il numero di rate costanti, secondo lo schema dell'ammortamento c.d.
“alla francese”, a cadenza mensile (n. 120) e individua l'interesse nominale annuo (TAN) sia per il periodo di preammortamento sia per quello di ammortamento. Gli interessi di mora, parimenti, sono stati esplicitamente pattuiti, in ipotesi di inesatto o ritardato pagamento, ed è stato individuato il TAEG (cfr. contratto, documento di sintesi e piano di ammortamento in atti).
Quanto a detto ultimo parametro si deve ricordare che, nei contratti quali quello in questione, l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale
(TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_5 piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (cfr. Tribunale di Salerno,
31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742; Tribunale Palermo sez. V,
03/06/2020, n.1605).
Le affermazioni che precedono valgono a chiarire, da un lato, la determinatezza e, pertanto, la prevedibilità dell'andamento delle rate del piano di ammortamento, anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimono valori oggettivi e agevolmente accertabili e le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso da applicare in
18 riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire, dall'altro l'assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico, dedotto in termini del tutto generici.
Ancora, la determinatezza delle condizioni – anche in assenza di concrete evidenze che depongano in senso opposto – consente di concludere per l'applicazione in maniera corretta le condizioni contrattuali pattuite.
Ancora, quanto alla doglianza riguardante l'applicazione di un tasso di interessi superiore alla soglia usuraria, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il
Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020 n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto di citazione, in difetto di
19 qualsivoglia perizia di parte, senza che l'opponente abbia richiamato le condizioni economiche applicate dalla banca né l'ammontare del tasso-soglia asseritamente superato.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio - che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass.
Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Analoga genericità e comunque infondatezza caratterizza, per il vero, le contestazioni relative all'incidenza delle varie commissioni e degli ulteriori costi previsti contrattualmente ai fini del calcolo dell'usura, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli opponenti.
In ogni caso, dalla consultazione del Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il IV trimestre del 2004, emerge che il tasso soglia usurario stabilito alla data di stipula del mutuo (15.12.2004) era pari a 5,43, mentre il tasso di interesse pattuito era pari a, quanto a quello nominale, 4,00%, e quello di mora era pari al tasso contrattualmente pattuito sulle singole rate da aumentare nella misura di 1,76 punti (cfr. contratto di mutuo e documento di sintesi).
Inoltre, il medesimo decreto prevedeva che, ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.
Ancora, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle
20 stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso
Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass.
12965/2016).
Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla
Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.
619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non
21 rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In questi termini, alla luce delle emergenze documentali di cui sopra, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a quelli di mora e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta, a fortiori, inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione in esame.
Ancora, l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo e, in generale,
l'inefficacia dello stesso quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
In particolare, ha eccepito il difetto di realità del mutuo c,d, Parte_1
condizionato, facendone discendere, da un lato, la nullità del contratto stesso per difetto di causa e, dall'altro, l'inidoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Sul punto, osserva il Tribunale, come, in accoglimento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Siracusa, con provvedimento del 10.10.2024, sia stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione interpretativa: “se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all'art. 474, comma I, c.p.c. – imponga inderogabilmente che l'importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio
Conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto cosi stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato
22 lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3,c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo”.
Proprio alla luce dell'imminente decisione sul punto da parte delle Sezioni Unite, la causa deve essere rimessa sul ruolo, limitatamente al motivo di opposizione in esame, in attesa della pronuncia sul contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione.
Quanto alle spese di lite, la regolamentazione delle stesse deve essere rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, non definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 2010/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta il motivo di opposizione relativo alla dedotta assenza di titolarità del rapporto di credito in capo alla parte opposta,
❖ rigetta il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario del 15.12.2004 per superamento del limite di finanziabilità,
❖ rigetta il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi di interesse pattuiti;
❖ rigetta il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario del 15.12.2004 per inesistenza del credito nei confronti dell'opponente e per indeterminabilità ed erroneità dello stesso;
❖ spese al definitivo;
❖ rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo il 03.03.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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