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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 876/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 876/2024 promosso da:
( ), con il patrocinio dell'avv. BONADIA IRENE Parte_1 C.F._1
) e dell'avvocato , elettivamente domiciliato in VIA BERNARDI, 8/12 C.F._2
40133 BOLOGNA
OPPONENTE contro
) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 5 ter l. n. 89/2001 ha proposto opposizione contro il decreto n. Parte_1
2395/2024 con il quale la Corte di Appello di Bologna, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'odierna reclamante per ottenere l'indennizzo a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio R.G. 4610/2013, R.G. APP. 924/2015, rilevandone la tardività, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, per decorso del termine semestrale dalla definitività del giudizio presupposto.
In particolare, il primo giudice affermava che la sentenza n. 2020/2023 del 04.08.2023 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 16.10.2023, di accoglimento dell'appello, fosse passata in giudicato in data 15.11.2023 per decorso del termine breve di impugnazione, mentre il deposito del ricorso ex art. 3 della L. n. 89/2001 era avvenuto in data 17 giugno 2024, oltre il termine semestrale di legge.
2. L'opponente ha impugnato il suddetto decreto, deducendo che la sentenza sopra menzionata, contrariamente a quanto affermato nel decreto di inammissibilità, risulta passata in giudicato in data
15.12.2023; invero il termine breve di impugnazione, da considerarsi decorrente dal giorno
Pagina 1 16.10.2023, quale data di notificazione (oltreché di pubblicazione) della predetta sentenza, è di giorni 60 come prescritto dall'art. 325, comma 2 c.p.c.
Pertanto il ricorso ex art. 3 della L. n. 89/2001, depositato in data 17 giugno 2024, ovverosia il primo giorno non festivo successivo, e quindi entro il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, risulterebbe tempestivamente proposto.
L'opponente ha conseguentemente chiesto di accertare il proprio diritto all'equo indennizzo ex L.
89/200 per l'ingiusta durata del processo, deducendo l'ammissibilità dell'originario ricorso nonostante il mancato esperimento dei c.d. rimedi preventivi di cui all'art. 1-ter della legge Pinto, in quanto la domanda introduttiva non avrebbe potuto essere proposta nelle forme del c.d. rito sommario, mancando il requisito della sommarietà dell'istruzione richiesta (artt. 702-bis e 702-ter
c.p.c.); d'altro canto, la proposizione dell'istanza di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. sarebbe stata inutile, a fronte del primo rinvio di sei anni per la precisazione delle conclusioni, data già di per sé successiva allo spirare del termine complessivo di ragionevole durata.
3. Il opposto è rimasto contumace. CP_1
4. All'esito dell'udienza del 7.2.2025, tenutasi con modalità cartolari, la Corte si è riservata di decidere.
***
5. La doglianza relativa al profilo della tempestività del ricorso è fondata;
l'art. 4 L.89/2001 prevede infatti che lo stesso sia proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sei mesi decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento presupposto è divenuta definitiva.
A sua volta, l'art. 325, comma 2 c.p.c. stabilisce che la sentenza passi in giudicato trascorsi 60 giorni dalla notifica della stessa alle parti.
Nel caso di specie, la sentenza n. 2020/2023 del 04.08.2023 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 16.10.2023, è divenuta definitiva il 15.12.2023, 60 giorni dopo la notifica alle parti avvenuta in data 16.10.2023 ex art. 325, comma 2 c.p.c., e non – come ritenuto nel decreto opposto
– 30 giorni dopo;
pertanto il termine ultimo di sei mesi da tale data per proporre il ricorso ex art. 4
L.89/2001 scadeva il 16 giugno 2024 e il ricorso è stato tempestivamente depositato in data 17 giugno 2024, ossia il primo giorno non festivo successivo a domenica 16 giugno.
6. Il ricorso è tuttavia inammissibile per mancato esperimento dei rimedi preventivi indicati dall'art.
1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001, che prevede che: “1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1 bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702- bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare
Pagina 2 richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183- bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2- bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo
281- sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis”.
L'art. 2, comma 1, della legge stessa stabilisce poi che: “[è] inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art.
1-ter”.
7. Con riguardo alla suddetta norma, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 121/2020 ha affermato che: “La sanzione (di inammissibilità della richiesta di indennizzo in caso di mancata proposizione dei rimedi preventivi, n.d.r.) non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza di cui all'art.
1-ter, ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l'ammissibilità del successivo esperimento dell'azione indennitaria se l'eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale - peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato - riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso”.
Ed ancora “... 3.6.‒ L'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente, peraltro, dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità o meno di aderirvi, nel caso concreto, che «[r]ientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 4 settembre 2019, n. 22094). Ciò che la normativa censurata richiede alla parte del processo in corso è solo, dunque, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l'effetto, ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del
Pagina 3 processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata”.
8. Dunque, alla luce dell'interpretazione della normativa in esame resa dalla Corte Costituzionale, nel grado di appello del procedimento presupposto la difesa di ai fini Parte_1
dell'ammissibilità della successiva richiesta dell'equo indennizzo per l'eccessiva durata del processo, avrebbe dovuto avanzare, almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del giudizio, richiesta di pronuncia della sentenza immediatamente a seguito di discussione orale, essendo poi rimessa alla discrezionalità esclusiva della Corte di appello la scelta di aderire o meno a tale istanza e a nulla rilevando, pertanto, le considerazioni svolte dell'odierna opponente circa la ritenuta inaccoglibilità di tale istanza.
8. L'opposizione va pertanto rigettata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del . CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte opponente.
p.q.m.
la Corte rigetta l'opposizione; nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte opponente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 24.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Manuela Velotti
Pagina 4
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 876/2024 promosso da:
( ), con il patrocinio dell'avv. BONADIA IRENE Parte_1 C.F._1
) e dell'avvocato , elettivamente domiciliato in VIA BERNARDI, 8/12 C.F._2
40133 BOLOGNA
OPPONENTE contro
) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 5 ter l. n. 89/2001 ha proposto opposizione contro il decreto n. Parte_1
2395/2024 con il quale la Corte di Appello di Bologna, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'odierna reclamante per ottenere l'indennizzo a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio R.G. 4610/2013, R.G. APP. 924/2015, rilevandone la tardività, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, per decorso del termine semestrale dalla definitività del giudizio presupposto.
In particolare, il primo giudice affermava che la sentenza n. 2020/2023 del 04.08.2023 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 16.10.2023, di accoglimento dell'appello, fosse passata in giudicato in data 15.11.2023 per decorso del termine breve di impugnazione, mentre il deposito del ricorso ex art. 3 della L. n. 89/2001 era avvenuto in data 17 giugno 2024, oltre il termine semestrale di legge.
2. L'opponente ha impugnato il suddetto decreto, deducendo che la sentenza sopra menzionata, contrariamente a quanto affermato nel decreto di inammissibilità, risulta passata in giudicato in data
15.12.2023; invero il termine breve di impugnazione, da considerarsi decorrente dal giorno
Pagina 1 16.10.2023, quale data di notificazione (oltreché di pubblicazione) della predetta sentenza, è di giorni 60 come prescritto dall'art. 325, comma 2 c.p.c.
Pertanto il ricorso ex art. 3 della L. n. 89/2001, depositato in data 17 giugno 2024, ovverosia il primo giorno non festivo successivo, e quindi entro il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, risulterebbe tempestivamente proposto.
L'opponente ha conseguentemente chiesto di accertare il proprio diritto all'equo indennizzo ex L.
89/200 per l'ingiusta durata del processo, deducendo l'ammissibilità dell'originario ricorso nonostante il mancato esperimento dei c.d. rimedi preventivi di cui all'art. 1-ter della legge Pinto, in quanto la domanda introduttiva non avrebbe potuto essere proposta nelle forme del c.d. rito sommario, mancando il requisito della sommarietà dell'istruzione richiesta (artt. 702-bis e 702-ter
c.p.c.); d'altro canto, la proposizione dell'istanza di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. sarebbe stata inutile, a fronte del primo rinvio di sei anni per la precisazione delle conclusioni, data già di per sé successiva allo spirare del termine complessivo di ragionevole durata.
3. Il opposto è rimasto contumace. CP_1
4. All'esito dell'udienza del 7.2.2025, tenutasi con modalità cartolari, la Corte si è riservata di decidere.
***
5. La doglianza relativa al profilo della tempestività del ricorso è fondata;
l'art. 4 L.89/2001 prevede infatti che lo stesso sia proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sei mesi decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento presupposto è divenuta definitiva.
A sua volta, l'art. 325, comma 2 c.p.c. stabilisce che la sentenza passi in giudicato trascorsi 60 giorni dalla notifica della stessa alle parti.
Nel caso di specie, la sentenza n. 2020/2023 del 04.08.2023 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 16.10.2023, è divenuta definitiva il 15.12.2023, 60 giorni dopo la notifica alle parti avvenuta in data 16.10.2023 ex art. 325, comma 2 c.p.c., e non – come ritenuto nel decreto opposto
– 30 giorni dopo;
pertanto il termine ultimo di sei mesi da tale data per proporre il ricorso ex art. 4
L.89/2001 scadeva il 16 giugno 2024 e il ricorso è stato tempestivamente depositato in data 17 giugno 2024, ossia il primo giorno non festivo successivo a domenica 16 giugno.
6. Il ricorso è tuttavia inammissibile per mancato esperimento dei rimedi preventivi indicati dall'art.
1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001, che prevede che: “1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1 bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702- bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare
Pagina 2 richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183- bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2- bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo
281- sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis”.
L'art. 2, comma 1, della legge stessa stabilisce poi che: “[è] inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art.
1-ter”.
7. Con riguardo alla suddetta norma, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 121/2020 ha affermato che: “La sanzione (di inammissibilità della richiesta di indennizzo in caso di mancata proposizione dei rimedi preventivi, n.d.r.) non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza di cui all'art.
1-ter, ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l'ammissibilità del successivo esperimento dell'azione indennitaria se l'eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale - peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato - riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso”.
Ed ancora “... 3.6.‒ L'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente, peraltro, dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità o meno di aderirvi, nel caso concreto, che «[r]ientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 4 settembre 2019, n. 22094). Ciò che la normativa censurata richiede alla parte del processo in corso è solo, dunque, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l'effetto, ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del
Pagina 3 processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata”.
8. Dunque, alla luce dell'interpretazione della normativa in esame resa dalla Corte Costituzionale, nel grado di appello del procedimento presupposto la difesa di ai fini Parte_1
dell'ammissibilità della successiva richiesta dell'equo indennizzo per l'eccessiva durata del processo, avrebbe dovuto avanzare, almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del giudizio, richiesta di pronuncia della sentenza immediatamente a seguito di discussione orale, essendo poi rimessa alla discrezionalità esclusiva della Corte di appello la scelta di aderire o meno a tale istanza e a nulla rilevando, pertanto, le considerazioni svolte dell'odierna opponente circa la ritenuta inaccoglibilità di tale istanza.
8. L'opposizione va pertanto rigettata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del . CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte opponente.
p.q.m.
la Corte rigetta l'opposizione; nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte opponente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 24.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Manuela Velotti
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