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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 90-1/2025 r.g. promosso da (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ida Lanci, del Foro di Modena, presso la cui persone e il cui studio in Soliera, alla Via
Canale n. 510, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
(c.f./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Novi di Modena (MO), Via Cesare Battisti n. 38, Frazione Rovereto sulla Secchia, rappresentate e difesa dall'avv. Fabio Benetti del Foro di Modena, presso il cui studio in Carpi (MO), via B. Peruzzi n. 8, è elettivamente domiciliato.
Con ricorso del 24/3/2025 è stata proposta da domanda di apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di , Controparte_1
lamentando il mancato pagamento del proprio credito di complessivi € 22.407,84 (come da atto di precetto), fondato sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 511/2024 (n. 1809/2024 RG), emesso il 18/11/2024 il Giudice del Tribunale di Modena – sezione lavoro e non opposto, e successivo atto di precetto del 20/11/2024.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 30/4/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica (perfezionatasi a mezzo PEC, a cura della Cancelleria, in data 24/3/2025), la
1 ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente si è associata alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett. c) CCII) e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale ed è soggetta, pertanto, alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCI.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 511/2024 (n. 1809/2024 RG), emesso il 18/11/2024 il Giudice del Tribunale di Modena – sezione lavoro (doc. 1) e per quanto conta non opposto, e successivo atto di precetto del 20/11/2024 (doc. 2), cui ha fatto seguito un pignoramento mobiliare con esito negativo (doc. 3). È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Se. Un., n. 1521 del 23/1/2013) che “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del 28/11/2018);
- considerato che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale, nonché risultando pacificamente superati i requisiti congiunti indicati all'art.2, comma 1, lettera d) CCII, come si evince dai bilanci trasmessi dal Registro delle imprese, nonché dalla documentazione depositata dalla stessa resistente (docc. 8, 13);
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammonta ad € 22.407,84 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti nei confronti di Agenzia delle Entrate (non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione) per € 173.756,07 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 21.747,97, nonché nei confronti dell' CP_2
40.857,37 (ancora in fase amministrativa);
pag. 2 di 6 - ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass.
n. 13644/2013), con la conseguenza che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente
l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo
e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. n. 25167/2016; in termini Cass.
n. 18137/2018).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 250.000,00 euro, di cui in parte relativi a crediti da lavoro, forte indice di insolvenza. A ciò si aggiunga che:
a) la resistente non ha contestato il proprio stato di insolvenza e, anzi, ha confermato di aver provveduto alla cessazione dell'attività produttiva e al licenziamento dei dipendenti;
b) dalla situazione economico patrimoniale al 11/4/2025 (doc. 13) emerge uno squilibrio tra attivo e passivo di euro 660.536,49;
c) sulla base delle allegazioni della stessa resistente, a fronte dell'ingente passivo suindicato, la società è proprietaria di tutti i macchinari e i beni strumentali presenti nell'azienda ma non è proprietaria di beni immobili e attualmente conduce in locazione l'immobile in cui ha la sede;
è intestataria di un conto corrente con un saldo attivo di € 34.915,00.
pag. 3 di 6 Da ciò se ne desume la sostanziale impossibilità della società debitrice di far fronte alla cospicua esposizione debitoria accumulata, in assenza di prova, il cui onere grava sul debitore, di elementi attivi sufficienti e prontamente liquidabili;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 213 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...] P.IVA_1
Novi di Modena (MO), Via Cesare Battisti n. 38, Frazione Rovereto sulla Secchia;
nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. Giulio Bergomi, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pag. 4 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24/07/2025 ad ore 10:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate pag. 5 di 6 inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 8/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 90-1/2025 r.g. promosso da (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ida Lanci, del Foro di Modena, presso la cui persone e il cui studio in Soliera, alla Via
Canale n. 510, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
(c.f./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Novi di Modena (MO), Via Cesare Battisti n. 38, Frazione Rovereto sulla Secchia, rappresentate e difesa dall'avv. Fabio Benetti del Foro di Modena, presso il cui studio in Carpi (MO), via B. Peruzzi n. 8, è elettivamente domiciliato.
Con ricorso del 24/3/2025 è stata proposta da domanda di apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di , Controparte_1
lamentando il mancato pagamento del proprio credito di complessivi € 22.407,84 (come da atto di precetto), fondato sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 511/2024 (n. 1809/2024 RG), emesso il 18/11/2024 il Giudice del Tribunale di Modena – sezione lavoro e non opposto, e successivo atto di precetto del 20/11/2024.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 30/4/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica (perfezionatasi a mezzo PEC, a cura della Cancelleria, in data 24/3/2025), la
1 ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente si è associata alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett. c) CCII) e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale ed è soggetta, pertanto, alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCI.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 511/2024 (n. 1809/2024 RG), emesso il 18/11/2024 il Giudice del Tribunale di Modena – sezione lavoro (doc. 1) e per quanto conta non opposto, e successivo atto di precetto del 20/11/2024 (doc. 2), cui ha fatto seguito un pignoramento mobiliare con esito negativo (doc. 3). È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Se. Un., n. 1521 del 23/1/2013) che “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del 28/11/2018);
- considerato che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale, nonché risultando pacificamente superati i requisiti congiunti indicati all'art.2, comma 1, lettera d) CCII, come si evince dai bilanci trasmessi dal Registro delle imprese, nonché dalla documentazione depositata dalla stessa resistente (docc. 8, 13);
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammonta ad € 22.407,84 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti nei confronti di Agenzia delle Entrate (non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione) per € 173.756,07 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 21.747,97, nonché nei confronti dell' CP_2
40.857,37 (ancora in fase amministrativa);
pag. 2 di 6 - ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass.
n. 13644/2013), con la conseguenza che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente
l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo
e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. n. 25167/2016; in termini Cass.
n. 18137/2018).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 250.000,00 euro, di cui in parte relativi a crediti da lavoro, forte indice di insolvenza. A ciò si aggiunga che:
a) la resistente non ha contestato il proprio stato di insolvenza e, anzi, ha confermato di aver provveduto alla cessazione dell'attività produttiva e al licenziamento dei dipendenti;
b) dalla situazione economico patrimoniale al 11/4/2025 (doc. 13) emerge uno squilibrio tra attivo e passivo di euro 660.536,49;
c) sulla base delle allegazioni della stessa resistente, a fronte dell'ingente passivo suindicato, la società è proprietaria di tutti i macchinari e i beni strumentali presenti nell'azienda ma non è proprietaria di beni immobili e attualmente conduce in locazione l'immobile in cui ha la sede;
è intestataria di un conto corrente con un saldo attivo di € 34.915,00.
pag. 3 di 6 Da ciò se ne desume la sostanziale impossibilità della società debitrice di far fronte alla cospicua esposizione debitoria accumulata, in assenza di prova, il cui onere grava sul debitore, di elementi attivi sufficienti e prontamente liquidabili;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 213 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...] P.IVA_1
Novi di Modena (MO), Via Cesare Battisti n. 38, Frazione Rovereto sulla Secchia;
nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. Giulio Bergomi, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pag. 4 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24/07/2025 ad ore 10:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate pag. 5 di 6 inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 8/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
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