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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 28.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4157 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Iannone presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Mercato San Severino al corso Diaz
n. 209;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Volpe presso il CP_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Giovanni Palatucci
n. 12/B;
- RESISTENTE -
OGGETTO: spettanze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.7.2023 , rappresentando di aver Parte_1
lavorato in nero alle dipendenze di come badante in favore di CP_1
persona autosufficiente (segnatamente della madre di questa, Per_1
, presso l'abitazione di quest'ultima a Bellizzi) dal 26.4.2022 al
[...]
4.10.2022 dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00 ricevendo però soltanto
600,00 € al mese e nulla a titolo di tfr al termine del rapporto di lavoro, chiedeva che, accertato il vincolo della subordinazione, l'ormai ex datrice di lavoro fosse condannata al pagamento della somma complessiva di 3.500,00 € a titolo di differenze retributive.
Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio CP_1
sottolineando in via preliminare il difetto di titolarità del rapporto in quanto
[...]
datrice di lavoro della ricorrente sarebbe stata piuttosto direttamente la madre e, in ogni caso, l'avvenuto pagamento già di tutto quanto spettantele considerato oltretutto il suo ridotto orario di lavoro (segnatamente dal lunedì al sabato sì dalle 8:00 ma al massimo fino alle 12:00). Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva o che, in ogni caso, il ricorso fosse rigettato.
In via istruttoria venivano escussi vari testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, escusso l'ultimo teste, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per Pt_1
l'assorbente e preminente rilievo del difetto di prova della titolarità del rapporto in capo alla . CP_1
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Anche a voler ricondurre, allora, la prestazione lavorativa della al Pt_1
vincolo della subordinazione e ritenerla effettivamente svoltasi secondo quanto indicato in ricorso per l'orario e l'inquadramento invocati e ricevendo come controprestazione l'importo da essa stessa ammesso, non può non prendersi atto, ictu oculi e nell'immediatezza che parte ricorrente, a fronte della contestazione di parte resistente, della stessa titolarità del rapporto, non ha provato - e l'onere della prova era a suo carico - il fondamentale punto che sia stata la il suo effettivo datore di lavoro. CP_1
E invero, il teste anche a volerlo ritenere attendibile, conferma al più Tes_1
una prestazione lavorativa della a casa della madre della dal Pt_1 CP_1 lunedì al sabato giammai, del resto, contestata ma nulla è in grado di riferire sull'effettivo datore di lavoro, non conoscendo, tra l'altro, né la né la CP_1
madre ma avendole al più talora viste fuori al balcone.
Con riguardo, invece, all'altro teste indicato in ricorso, parte ricorrente all'odierna udienza è stata dichiarata decaduta.
Per contro le testi , rispettivamente nipote e figlia della Tes_2 CP_1 Per_1
e, quindi, rispetto al certamente a maggiore conoscenza dei fatti di Tes_1
causa, confermano che ad aver selezionato la e ad averla poi retribuita Pt_1
e allontanata da casa sua, sia stata direttamente la all'epoca dei fatti Per_1
ancora persona autosufficiente - e si tratta, per l'invero, di aspetto ammesso nello stesso ricorso - e in piena capacità anche mentali e, quindi, in grado di gestire anche il rapporto di lavoro. Né il legame di parentela con la resistente,
rispettivamente, figlia e sorella di questa, vale di per sé a inficiarne l'attendibilità. Oltretutto, lo si ripete, l'onere della prova della titolarità del rapporto era in capo alla ricorrente.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. È appena il caso di precisare che dette spese di lite vengono liquidate tenendo conto dei parametri del d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa
(nel caso in esame causa di lavoro) e al suo valore (nel caso in esame scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prender atto del difetto di legittimazione passiva impone, tuttavia,
di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4157 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente tra contro , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore della delle spese di Pt_1 CP_1
lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 28.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro