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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1525/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
resa nella controversia iscritta al numero 1525 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Domenico D'Antonio presso il cui studio professionale, in Campobasso via Trento n. 16, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di precetto del 12.9.2023, dall'Avvocato Felice D'Acquisto e dall'Avvocato Giuseppe Palomba presso il cui studio professionale, in Milano C.so Magenta n. 84, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1
promosso opposizione al precetto notificatogli dalla società in data Controparte_1
12.09.2023 e contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 16.909,04, oltre interessi sino al saldo, giusta sentenza n. 7038/2021 del Tribunale di Milano e sentenza n. 2462/2022 della Corte
d'Appello di Milano (cfr. atto di precetto notificato, prodotto in allegato all'atto di citazione sub doc.
1). Segnatamente, l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c. per essere stata omessa nel suddetto atto la data della notificazione delle sentenze avvenuta pagina 1 di 6 precedentemente e separatamente presso il procuratore costituito della EU Italia sr.; per essere stato omesso nell'atto di precetto l'indicazione che la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano era stata munita della formula esecutiva in data 25.2.2022; l'errato calcolo della somma precettata per essere state inserite nell'atto di precetto le spese esenti nel calcolo delle competenze legali in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, per cui il credito risulterebbe pari ad euro 16.565,79, inferiore rispetto a quello precettato;
errata indicazione della parte intimata denominata società in Parte_1
liquidazione, laddove detta società non era sottoposta ad alcun tipo di liquidazione. Sulla base di tali assunti, dedotti a fondamento della sussistenza del fumus boni iuris, nonché del dedotto periculum in mora, allegato in termini di grave nocumento che deriverebbe in caso di esecuzione forzata per una somma maggiore rispetto a quella dovuta e per le nullità eccepite, in via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché del precetto opposto. Nel merito ha chiesto dichiararsi inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto, non sussistendo il credito nella misura fatta valere dall'opposta.
L'opposta Hyundai si è costituita ritualmente in giudizio, eccependo:
1. la pretestuosità del rilievo di nullità del precetto in relazione alla precedente notifica dei titoli esecutivi al procuratore costituito, atteso che ai fini dell'esecuzione la notifica del precetto e dei titoli esecutivi andava eseguita alla parte personalmente;
2) l'infondatezza dell'asserita nullità dell'atto di precetto per l'omessa menzione in esso del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà della sentenza del Tribunale di Milano, che, per effetto della riforma Cartabia, non era più richiesto essendo sufficiente l'attestazione che il titolo esecutivo era conforme alla copia estratta dal fascicolo telematico e, comunque, parte opponente non aveva allegato alcun nocumento al proprio diritto di difesa;
3) l'infondatezza dell'ulteriore motivo di nullità del precetto per l'asserito erroneo calcolo delle somme precettate, frutto di un mero errore di calcolo considerato quanto già rettificato da essa opposta con pec del 22 luglio 2022; 4) Infondatezza dell'asserita indicazione della parte intimata laddove la denominazione, la partita Iva, l'indirizzo fisico della sede legale e l'indirizzo PEC, non lasciavano dubbio alcuno sulla esatta corrispondenza tra il soggetto indicato nella notifica e quello indicato nell'atto di precetto. La convenuta ha quindi chiesto rigettarsi l'opposizione formulata da controparte, nonché l'istanza sospensiva formulata contestualmente.
Con ordinanza del 10.2.2024, resa nell'ambito del procedimento incidentale, il Tribunale sospendeva parzialmente l'efficacia del precetto nei limiti della somma di euro 107,25. La causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 7.2.2025 veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, si osserva preliminarmente, che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva
(o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata,
pagina 2 di 6 nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. Cass. n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. n. 14544/2000).
In merito agli asseriti vizi relativi a requisiti formali del precetto e/o del titolo, questo Giudice osserva anzitutto che l'opposizione, in parte de qua, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con tali motivi non si contesta il diritto di controparte ad agire in via esecutiva, ma la nullità, appunto, del precetto e/o della sua notifica, ovvero il quomodo dell'instaurazione della procedura esecutiva (cfr. Cass. n. 25900/2016), diversamente dal motivo di opposizione relativo alla contestazione dell'importo precettato perché eccessivo, che rientra, invece, nell'ambito dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c.
1) Sulla precedente notifica dei titoli esecutivi al procuratore costituito.
Il motivo è inconsistente.
Parte opposta non aveva alcun onere di indicare nell'atto di precetto la data della precedente notifica delle sentenze eseguita presso il procuratore costituito della società essendo noto che la Parte_1
semplice notificazione della sentenza al procuratore costituito è idonea e necessaria ai soli fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (cfr. Cass. S.U. n. 12898/2011), mentre, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, c.p.c., per procedere ad esecuzione forzata è necessario che il titolo esecutivo e il precetto siano notificati alla parte personalmente per renderla edotta degli elementi essenziali dell'azione esecutiva che si va ad intraprendere e di consentire alla parte stessa di adempiere spontaneamente, al fine di evitare l'esecuzione.
Nella specie parte opposta, uniformandosi a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 479 cpc, ha proceduto alla redazione dell'atto di precetto di seguito ai titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano ed ha provveduto alla loro notifica alla parte personalmente (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione).
E' comunque, al di là della questione dirimente dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione, anche qualora fosse mancata la notifica del titolo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall'art. 479
c.p.c.) è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale”, precisando inoltre che “la sanatoria della nullità conseguente all'omessa o
pagina 3 di 6 irregolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 cpc può determinarsi solo nel caso in cui la proposizione dell'opposizione dimostri comunque che lo scopo dell'opposizione è stato raggiunto, nel senso che (anche al di là della regolarità del relativo procedimento notificatorio) risulti che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore” (cfr. Cass. n.
19440/2019), come avvenuto nella specie.
2) Sull'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà della sentenza del Tribunale di Milano.
Anche tale motivo di opposizione non coglie nel segno.
Infatti, la sola contestazione dell'omessa indicazione nel precetto della data in cui la sentenza del
Tribunale di Milano era stata munita di formula esecutiva, non è sufficiente per ritenere fondata e meritevole di accoglimento la censura se non viene assistita dall'ulteriore allegazione in ordine al concreto pregiudizio causato da tale irregolarità. La giurisprudenza di legittimità, in un vizio contestato ben più grave rispetto a quello censurato dall'opponente, ha chiarito che: “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.” (cfr. Cass. n. 1427/2022).
La censura è, peraltro, infondata anche nel merito perché parte opponente, tenuto conto della data di notifica dell'atto di precetto ( 12.9.2023), non tiene conto della riformulazione dell'art. 475 c.p.c. a seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs n. 149/2022), ai sensi del quale:” “Le sentenze, i provvedimenti
e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Parte opposta ha ritualmente attestato la conformità dei titoli esecutivi notificati agli originali telematici.
3) Sull'errata indicazione della parte intimata
Parte opponente eccepisce la nullità insanabile del precetto per avere parte opposta indicato come debitrice la società EU Italia srl in Liquidazione, mentre la società non sarebbe sottoposta ad alcuna procedura. Al di là della circostanza che dalla visura camerale del 13.12.2023 la società Parte_1
pagina 4 di 6 con provvedimento del 30 aprile 2021 era stata sottoposta a scioglimento e liquidazione (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione), in ogni caso, come chiarito ripetutamente dalla Suprema Corte, il
Giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se quella nullità possa essere sanata dal fatto che, per il debitore, non vi era nessuna incertezza di essere l'effettivo destinatario dell'intimazione.
Sicchè, pur ammettendo l'erronea indicazione della società debitrice, tale elemento formale non potrà mai determinare la nullità del precetto qualora l'identificazione del debitore risulta soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (cfr. Cass. 1928/2020).
Ebbene, nella specie, come osservato dalla parte opposta, la denominazione, la Partita Iva, l'indirizzo della sede legale unitamente all'indirizzo PEC della depongono per la corrispondenza Parte_1 tra il soggetto cui è stato notificato l'atto di precetto e quello indicato come debitore nello stesso atto.
Essendo stato raggiunto lo scopo dell'atto processuale, non rileva la mancanza o incompletezza od imprecisione di un elemento formale, avendo, tra l'altro, parte opponente preso specifica posizione sulla pretesa del creditore contestandone il quantum, che giammai avrebbe eccepito se non fosse stato l'effettivo destinatario della pretesa dell'opposta.
4) Sull'errato calcolo della somma precettata.
Il motivo di opposizione, considerata l'esiguità dell'importo calcolato in eccesso nell'atto di precetto, non determina la nullità integrale dello stesso e della procedura esecutiva, ma solo la rideterminazione dell'importo alla base del diritto del creditore a procedere esecutivamente.
La S. C. è costante nell'affermare il principio che l'eccessività della somma portata nell'atto di precetto ne determina l'invalidità parziale esclusivamente per la somma eccedente, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, per cui l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione sulla quantità del credito ( cfr. Cass. n. 20238/2024).
Dall'importo intimato nell'atto di precetto, di totali euro 16.909,04, devono quindi essere detratti euro
338,50 oggetto della opposizione, così modificando l'ordinanza del 10.2.2024 resa nell'ambito del procedimento incidentale. Si ottiene pertanto il credito residuo di euro 16.570,54, corrispondente alla somma per cui la parte opposta ha diritto di procedere esecutivamente.
Non si ravvisano gli estremi della condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che l'opposizione, sebbene per il solo motivo relativo alla erroneità del calcolo delle somme precettate, è stata accolta.
Considerato che
i motivi di opposizione sono stati quasi integralmente rigettati tranne quello relativo alla rideterminazione del credito dell'opposta, le spese di lite devono essere parzialmente compensate nella misura di 1/4, mentre la restante quota graverà sulla società opponente.
pagina 5 di 6 Tali spese sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/ 2014.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante in carica, avverso il precetto notificatole in data 12.09.2023 da parte della così provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara il diritto della Controparte_1
di procedere in via esecutiva contro la limitatamente all'importo di euro
[...] Parte_1
16.570,54, con esclusione di quello ulteriore di euro 338,50 indicato nel precetto qui opposto;
- condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
di 3/4 delle spese della presente lite, determinate in questa proporzione in complessivi
[...]
euro 3.807,75, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
compensa per la residua quota di 1/4 le spese del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso il 26 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Michele Dentale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
resa nella controversia iscritta al numero 1525 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Domenico D'Antonio presso il cui studio professionale, in Campobasso via Trento n. 16, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di precetto del 12.9.2023, dall'Avvocato Felice D'Acquisto e dall'Avvocato Giuseppe Palomba presso il cui studio professionale, in Milano C.so Magenta n. 84, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1
promosso opposizione al precetto notificatogli dalla società in data Controparte_1
12.09.2023 e contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 16.909,04, oltre interessi sino al saldo, giusta sentenza n. 7038/2021 del Tribunale di Milano e sentenza n. 2462/2022 della Corte
d'Appello di Milano (cfr. atto di precetto notificato, prodotto in allegato all'atto di citazione sub doc.
1). Segnatamente, l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c. per essere stata omessa nel suddetto atto la data della notificazione delle sentenze avvenuta pagina 1 di 6 precedentemente e separatamente presso il procuratore costituito della EU Italia sr.; per essere stato omesso nell'atto di precetto l'indicazione che la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano era stata munita della formula esecutiva in data 25.2.2022; l'errato calcolo della somma precettata per essere state inserite nell'atto di precetto le spese esenti nel calcolo delle competenze legali in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, per cui il credito risulterebbe pari ad euro 16.565,79, inferiore rispetto a quello precettato;
errata indicazione della parte intimata denominata società in Parte_1
liquidazione, laddove detta società non era sottoposta ad alcun tipo di liquidazione. Sulla base di tali assunti, dedotti a fondamento della sussistenza del fumus boni iuris, nonché del dedotto periculum in mora, allegato in termini di grave nocumento che deriverebbe in caso di esecuzione forzata per una somma maggiore rispetto a quella dovuta e per le nullità eccepite, in via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché del precetto opposto. Nel merito ha chiesto dichiararsi inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto, non sussistendo il credito nella misura fatta valere dall'opposta.
L'opposta Hyundai si è costituita ritualmente in giudizio, eccependo:
1. la pretestuosità del rilievo di nullità del precetto in relazione alla precedente notifica dei titoli esecutivi al procuratore costituito, atteso che ai fini dell'esecuzione la notifica del precetto e dei titoli esecutivi andava eseguita alla parte personalmente;
2) l'infondatezza dell'asserita nullità dell'atto di precetto per l'omessa menzione in esso del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà della sentenza del Tribunale di Milano, che, per effetto della riforma Cartabia, non era più richiesto essendo sufficiente l'attestazione che il titolo esecutivo era conforme alla copia estratta dal fascicolo telematico e, comunque, parte opponente non aveva allegato alcun nocumento al proprio diritto di difesa;
3) l'infondatezza dell'ulteriore motivo di nullità del precetto per l'asserito erroneo calcolo delle somme precettate, frutto di un mero errore di calcolo considerato quanto già rettificato da essa opposta con pec del 22 luglio 2022; 4) Infondatezza dell'asserita indicazione della parte intimata laddove la denominazione, la partita Iva, l'indirizzo fisico della sede legale e l'indirizzo PEC, non lasciavano dubbio alcuno sulla esatta corrispondenza tra il soggetto indicato nella notifica e quello indicato nell'atto di precetto. La convenuta ha quindi chiesto rigettarsi l'opposizione formulata da controparte, nonché l'istanza sospensiva formulata contestualmente.
Con ordinanza del 10.2.2024, resa nell'ambito del procedimento incidentale, il Tribunale sospendeva parzialmente l'efficacia del precetto nei limiti della somma di euro 107,25. La causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 7.2.2025 veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, si osserva preliminarmente, che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva
(o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata,
pagina 2 di 6 nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. Cass. n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. n. 14544/2000).
In merito agli asseriti vizi relativi a requisiti formali del precetto e/o del titolo, questo Giudice osserva anzitutto che l'opposizione, in parte de qua, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con tali motivi non si contesta il diritto di controparte ad agire in via esecutiva, ma la nullità, appunto, del precetto e/o della sua notifica, ovvero il quomodo dell'instaurazione della procedura esecutiva (cfr. Cass. n. 25900/2016), diversamente dal motivo di opposizione relativo alla contestazione dell'importo precettato perché eccessivo, che rientra, invece, nell'ambito dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c.
1) Sulla precedente notifica dei titoli esecutivi al procuratore costituito.
Il motivo è inconsistente.
Parte opposta non aveva alcun onere di indicare nell'atto di precetto la data della precedente notifica delle sentenze eseguita presso il procuratore costituito della società essendo noto che la Parte_1
semplice notificazione della sentenza al procuratore costituito è idonea e necessaria ai soli fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (cfr. Cass. S.U. n. 12898/2011), mentre, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, c.p.c., per procedere ad esecuzione forzata è necessario che il titolo esecutivo e il precetto siano notificati alla parte personalmente per renderla edotta degli elementi essenziali dell'azione esecutiva che si va ad intraprendere e di consentire alla parte stessa di adempiere spontaneamente, al fine di evitare l'esecuzione.
Nella specie parte opposta, uniformandosi a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 479 cpc, ha proceduto alla redazione dell'atto di precetto di seguito ai titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano ed ha provveduto alla loro notifica alla parte personalmente (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione).
E' comunque, al di là della questione dirimente dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione, anche qualora fosse mancata la notifica del titolo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall'art. 479
c.p.c.) è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale”, precisando inoltre che “la sanatoria della nullità conseguente all'omessa o
pagina 3 di 6 irregolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 cpc può determinarsi solo nel caso in cui la proposizione dell'opposizione dimostri comunque che lo scopo dell'opposizione è stato raggiunto, nel senso che (anche al di là della regolarità del relativo procedimento notificatorio) risulti che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore” (cfr. Cass. n.
19440/2019), come avvenuto nella specie.
2) Sull'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà della sentenza del Tribunale di Milano.
Anche tale motivo di opposizione non coglie nel segno.
Infatti, la sola contestazione dell'omessa indicazione nel precetto della data in cui la sentenza del
Tribunale di Milano era stata munita di formula esecutiva, non è sufficiente per ritenere fondata e meritevole di accoglimento la censura se non viene assistita dall'ulteriore allegazione in ordine al concreto pregiudizio causato da tale irregolarità. La giurisprudenza di legittimità, in un vizio contestato ben più grave rispetto a quello censurato dall'opponente, ha chiarito che: “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.” (cfr. Cass. n. 1427/2022).
La censura è, peraltro, infondata anche nel merito perché parte opponente, tenuto conto della data di notifica dell'atto di precetto ( 12.9.2023), non tiene conto della riformulazione dell'art. 475 c.p.c. a seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs n. 149/2022), ai sensi del quale:” “Le sentenze, i provvedimenti
e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Parte opposta ha ritualmente attestato la conformità dei titoli esecutivi notificati agli originali telematici.
3) Sull'errata indicazione della parte intimata
Parte opponente eccepisce la nullità insanabile del precetto per avere parte opposta indicato come debitrice la società EU Italia srl in Liquidazione, mentre la società non sarebbe sottoposta ad alcuna procedura. Al di là della circostanza che dalla visura camerale del 13.12.2023 la società Parte_1
pagina 4 di 6 con provvedimento del 30 aprile 2021 era stata sottoposta a scioglimento e liquidazione (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione), in ogni caso, come chiarito ripetutamente dalla Suprema Corte, il
Giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se quella nullità possa essere sanata dal fatto che, per il debitore, non vi era nessuna incertezza di essere l'effettivo destinatario dell'intimazione.
Sicchè, pur ammettendo l'erronea indicazione della società debitrice, tale elemento formale non potrà mai determinare la nullità del precetto qualora l'identificazione del debitore risulta soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (cfr. Cass. 1928/2020).
Ebbene, nella specie, come osservato dalla parte opposta, la denominazione, la Partita Iva, l'indirizzo della sede legale unitamente all'indirizzo PEC della depongono per la corrispondenza Parte_1 tra il soggetto cui è stato notificato l'atto di precetto e quello indicato come debitore nello stesso atto.
Essendo stato raggiunto lo scopo dell'atto processuale, non rileva la mancanza o incompletezza od imprecisione di un elemento formale, avendo, tra l'altro, parte opponente preso specifica posizione sulla pretesa del creditore contestandone il quantum, che giammai avrebbe eccepito se non fosse stato l'effettivo destinatario della pretesa dell'opposta.
4) Sull'errato calcolo della somma precettata.
Il motivo di opposizione, considerata l'esiguità dell'importo calcolato in eccesso nell'atto di precetto, non determina la nullità integrale dello stesso e della procedura esecutiva, ma solo la rideterminazione dell'importo alla base del diritto del creditore a procedere esecutivamente.
La S. C. è costante nell'affermare il principio che l'eccessività della somma portata nell'atto di precetto ne determina l'invalidità parziale esclusivamente per la somma eccedente, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, per cui l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione sulla quantità del credito ( cfr. Cass. n. 20238/2024).
Dall'importo intimato nell'atto di precetto, di totali euro 16.909,04, devono quindi essere detratti euro
338,50 oggetto della opposizione, così modificando l'ordinanza del 10.2.2024 resa nell'ambito del procedimento incidentale. Si ottiene pertanto il credito residuo di euro 16.570,54, corrispondente alla somma per cui la parte opposta ha diritto di procedere esecutivamente.
Non si ravvisano gli estremi della condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che l'opposizione, sebbene per il solo motivo relativo alla erroneità del calcolo delle somme precettate, è stata accolta.
Considerato che
i motivi di opposizione sono stati quasi integralmente rigettati tranne quello relativo alla rideterminazione del credito dell'opposta, le spese di lite devono essere parzialmente compensate nella misura di 1/4, mentre la restante quota graverà sulla società opponente.
pagina 5 di 6 Tali spese sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/ 2014.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante in carica, avverso il precetto notificatole in data 12.09.2023 da parte della così provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara il diritto della Controparte_1
di procedere in via esecutiva contro la limitatamente all'importo di euro
[...] Parte_1
16.570,54, con esclusione di quello ulteriore di euro 338,50 indicato nel precetto qui opposto;
- condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
di 3/4 delle spese della presente lite, determinate in questa proporzione in complessivi
[...]
euro 3.807,75, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
compensa per la residua quota di 1/4 le spese del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso il 26 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Michele Dentale
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