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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2611/2024 promossa da:
con il patrocinio degli Avv. ANGELA BUCCICO e FRANCESCA Parte_1
FRANCIOTTI
e con il patrocinio dell'Avv. SILVIA BARTOLLINI;
Controparte_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27.02.2024 e premesso che Parte_1 Controparte_1
Per_ dalla convivenza more uxorio sono nati i figli e , rispettivamente il 16.07.2011 Per_1
e il 21.02.2014, hanno chiesto disporsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale sui due figli minori alle condizioni di seguito riportate:
“1. i figli minori, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che, Per_1 Persona_3
di comune accordo, ne stabiliscono la residenza abituale. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dovranno essere assunte tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
2. i figli minori sono collocati in via prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Parte_1
(00196) Roma, Via degli Olimpionici n. 78, alla stessa assegnata, e di cui è comproprietaria con il al 50%; CP_1
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo desideri, previ accordi con la madre e, comunque, alle seguenti modalità:
(i) weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, sino alle ore 20,00 della domenica, ovvero,
dalle ore 9.00 del sabato mattina sino al lunedì curandone l'accompagnamento a scuola;
(ii) il mercoledì, dall'uscita da scuola, sino al giorno seguente curandone l'accompagnamento a scuola;
Per_ (iii) i genitori trascorreranno insieme i compleanni dei figli e Per_1
(iv) le festività natalizie, ad anni alterni, per sette giorni consecutivi, avendo cura di trascorrere la
Vigilia con la madre ed il Natale con il padre e poi, alternativamente, dalle ore 9:00 del 26.12 sino alle ore 20:00 del 30.12 e dalle ore 9:00 del 31.12 sino alle ore 20:00 del 6.01;
(v) le festività pasquali ad anni alterni (con la mamma il 2024);
(vi) durante le vacanze estive, previ accordi da prendere entro il 31 maggio di ogni anno, per un periodo di sette giorni a giugno ed ulteriori quindici giorni - anche non consecutivi- nei mesi di luglio e/o agosto;
Per_ 4. a far data dal deposito del ricorso, il padre contribuirà al mantenimento dei figli, e Per_1
mediante un contributo mensile di € 1.000,00 (ovvero, € 500,00 ciascuno), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi, tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Arch. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'Arch. si farà Parte_1 Controparte_1
altresì carico, per l'intero (100%), delle spese medico-sanitarie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato etc…) afferenti i figli minori;
nonché
del 70% delle spese straordinarie, documentate e concordate per iscritto, in ossequio al Protocollo del
Tribunale di Roma;
5. l'Assegno Unico e Universale sarà riscosso integralmente (100%) dall'Arch. Parte_1
6. le parti si impegnano entro la fine del mese di luglio 2024, ad estinguere, pro quota (50%), il mutuo n. 741567883,70 contratto con l'istituto di credito MPS ed acceso per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa familiare;
sino ad allora, la rata (100%) resterà a carico di Controparte_1
7. si obbliga, inoltre, entro e non oltre dieci giorni dal deposito del ricorso, ad Controparte_1
estinguere il debito maturato (e a farsi carico delle rate sino al 31 dicembre 2023) per il pagamento della TARI, relativa all'immobile adibito a casa familiare sito in (00196) Roma, Via degli Olimpionici
n. 78. Dal 2024, la TARI sarà a carico dell'Arch. Pt_1
8. le parti dichiarano di aver in tal modo definito tutti i rapporti patrimoniali dipendenti e/o conseguenti al rapporto di convivenza e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere;
9. attesa la presenza di due figli minori, e si danno reciproco assenso al Parte_1 Controparte_1
rilascio e rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio;
10. con compensazione delle spese di lite”.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Nulla sulle spese attesa la natura di ricorso congiunto.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, regola le condizioni relative inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità rispetto a quanto riportato in parte motiva, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22 gennaio
2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi