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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in data 4.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3575/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
TA PA, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Del Sarto Rossella, e con CP_1 la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.7.2022, premesso di lavorare alle dipendenze della Parte_1
con mansioni di operaio specializzato in trazione Controparte_2 elettrica, ha esposto che, in data 30.9.2020 durante il proprio turno di lavoro, munito di cintura di sicurezza, precipitava da una scala a pioli e urtava con la schiena su una rotaia di ferro. Dichiarava che a seguito di tale infortunio riportava le patologie indicate in ricorso;
di conseguenza presentava domanda all' di riconoscimento della malattia professionale. CP_1
L' ha riconosciuto in data 2.4.2021 l'esistenza dell'infortunio e la sua indennizzabilità, CP_3 valutando i postumi dell'evento nella misura del 10%. Tanto premesso, ritenendo che le patologie di cui è portatore gli hanno causato un danno biologico di entità superiore, ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare che, a causa dell'infortunio sul lavoro di cui è stato vittima, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 18%, o comunque superiore a quella determinata dall' , e per l'effetto condannare l' alla maggiore valutazione del CP_1 CP_3 danno biologico ai fini della rendita. Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato. CP_1
In corso di causa il Giudice disponeva CTU medico legale. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna del 4.11.2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza tecnica disposta in corso di causa ha consentito di accertare che a Parte_1 seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 30.9.2020, ebbe a riportare: “esiti di frattura dei processi spinosi di D9 e D10, esiti di frattura dei processi trasversi di D1, D2, D3, D4, esiti di frattura composta della IX costa ed esiti di frattura scomposta della X, XI, XII costa”. Tali infermità comportano un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato (cosiddetto danno biologico permanente) pari al 12%, sulla base delle indicazioni della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000. Alla luce delle riferite valutazioni peritali, della cui correttezza non è dato dubitare, in quanto ispirate a riconosciuti criteri scientifici, ed a chiari canoni logici, il ricorso va accolto. Deve quindi dichiararsi che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio indicato in ricorso, ha riportato un danno biologico pari al 12%, e condannare l' al pagamento in suo favore della CP_1 relativa rendita, ai sensi del Dlgs 38/2000, oltre interessi legali come per legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro patito in data 30.9.2020, ha riportato un danno biologico pari al 12%, e condanna l' al pagamento in suo favore della relativa rendita, ai sensi del Dlgs 38/2000, oltre CP_1 interessi legali come per legge;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 , oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola il 4.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in data 4.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3575/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
TA PA, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Del Sarto Rossella, e con CP_1 la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.7.2022, premesso di lavorare alle dipendenze della Parte_1
con mansioni di operaio specializzato in trazione Controparte_2 elettrica, ha esposto che, in data 30.9.2020 durante il proprio turno di lavoro, munito di cintura di sicurezza, precipitava da una scala a pioli e urtava con la schiena su una rotaia di ferro. Dichiarava che a seguito di tale infortunio riportava le patologie indicate in ricorso;
di conseguenza presentava domanda all' di riconoscimento della malattia professionale. CP_1
L' ha riconosciuto in data 2.4.2021 l'esistenza dell'infortunio e la sua indennizzabilità, CP_3 valutando i postumi dell'evento nella misura del 10%. Tanto premesso, ritenendo che le patologie di cui è portatore gli hanno causato un danno biologico di entità superiore, ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare che, a causa dell'infortunio sul lavoro di cui è stato vittima, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 18%, o comunque superiore a quella determinata dall' , e per l'effetto condannare l' alla maggiore valutazione del CP_1 CP_3 danno biologico ai fini della rendita. Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato. CP_1
In corso di causa il Giudice disponeva CTU medico legale. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna del 4.11.2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza tecnica disposta in corso di causa ha consentito di accertare che a Parte_1 seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 30.9.2020, ebbe a riportare: “esiti di frattura dei processi spinosi di D9 e D10, esiti di frattura dei processi trasversi di D1, D2, D3, D4, esiti di frattura composta della IX costa ed esiti di frattura scomposta della X, XI, XII costa”. Tali infermità comportano un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato (cosiddetto danno biologico permanente) pari al 12%, sulla base delle indicazioni della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000. Alla luce delle riferite valutazioni peritali, della cui correttezza non è dato dubitare, in quanto ispirate a riconosciuti criteri scientifici, ed a chiari canoni logici, il ricorso va accolto. Deve quindi dichiararsi che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio indicato in ricorso, ha riportato un danno biologico pari al 12%, e condannare l' al pagamento in suo favore della CP_1 relativa rendita, ai sensi del Dlgs 38/2000, oltre interessi legali come per legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro patito in data 30.9.2020, ha riportato un danno biologico pari al 12%, e condanna l' al pagamento in suo favore della relativa rendita, ai sensi del Dlgs 38/2000, oltre CP_1 interessi legali come per legge;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 , oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola il 4.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza