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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4627/2015
Oggi, 6 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ARMANDO PETROSINO per il quale si riporta alle approntate Parte_1 difese e chiede che la causa venga decisa;
avv.to LUIGI CAMMAROTA, per delega dell'avv. MAURIZIO DE DOMINICIS, per l'appellata impresa assicuratrice, il quale si riporta alle predisposte difese ed alle conclusioni rassegnate nel corpo delle note illustrative da ultimo depositate.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione RAle della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorpRAta al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4627/2015 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 530/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato a margine Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, dall'Avv. Armando
Petrosino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla
Via Correale, n. 48;
- APPELLANTE -
E già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Maurizio De Dominicis, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Salerno alla Via Lucio Orofino, n. 47;
- APPELLATA -
NONCHÉ
, Controparte_3 CP_4
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza celebrata in data 6.3.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il sig. supposto proprietario della CP_4 vettura BMW targata BB216ZJ, il sig. asserito proprietario dell'autocarro Controparte_3
targato SA712373, nonché la compagnia (RA Controparte_2 Controparte_1
– evocata in causa senza aver fornito alcuna indicazione in ordine all'implicazione della
[...]
stessa nella controversia – onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla propria automobile (all'uopo stimati nell'importo di euro 6.688,54) in conseguenza del sinistro che sarebbe verificatosi in Nocera Inferiore in data 20.10.08, intorno alle ore 15:00.
Segnatamente, la difesa dell'allRA attore aveva dedotto: che, nel testé citato frangente tempRAle,
l'autocarro di proprietà del sig. nell'immettersi in retromarcia nella circolazione veicolare CP_3
di via Prov.le Nocera, avrebbe urtato, in corrispondenza della fiancata destra, la sopraggiungente vettura di proprietà del sig. che, per l'effetto del dianzi descritto impatto, avrebbe CP_4
modificato la propria traiettoria, fiendo per invadere la corsia riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, nell'occasione percorsa dalla vettura attorea, contro la quale avrebbe colliso;
che, in conseguenza di tale sinistro, il veicolo dei sig. avrebbe subito – non Pt_2
meglio precisati – danni, stimati in euro 6.688,54.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierno appellante aveva affermato che l'incidente sarebbe verificatosi “per colpa esclusiva del conducente dell'autocarro targato SA712373”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure l' (RA , chiedendo il rigetto Controparte_5 Controparte_1 della domanda attorea. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della compagnia assicurativa aveva in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in via preliminare, aveva eccepito l'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
ancRA in limine, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
quanto al merito, aveva negato l'effettiva verificazione del sinistro, nonché, in ogni caso, contestato la quantificazione del pregiudizio operata nel libello introduttivo, giacché non supportata da valida documentazione probatoria.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, il sig. non si era costituito. CP_4
Ordinata plurime volte la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del
3 sig. una volta perfezionatasi la stessa, era stata ammessa la prova testimoniale Controparte_3 ed era stato escusso l'unico teste indicato dall'attore; successivamente, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ebbene, nella gravata sentenza, il primo giudicante ha rigettato la domanda attorea, sostenendo de facto che il sig. , benché ne fosse onerato, non avesse dato prova della titolarità del lato Pt_1
passivo del rapporto in capo ai convenuti: segnatamente, ha affermato che l'istante non avesse depositato alcun documento attestante la proprietà della BMW targata BB216ZJ né idoneo a dar prova della copertura assicurativa dell'autocarro al cui conducente sarebbe da ascrivere la responsabilità dell'incidente.
Avverso tale arresto ha interposto gravame il sig. articolandolo sostanzialmente in Parte_1 due motivi e concludendo affinché, previo accertamento della la “responsabilità esclusiva del conducente dell'auto BMW tg. BB216ZJ nella causazione del sinistro”, il sig. – Controparte_3
asseritamente proprietario di un veicolo diverso dalla BMW tg. BB216ZJ, al cui guidatore, secondo lo stesso appellante, dovrebbe essere ascritta in via esclusiva la responsabilità dell'incidente per cui
è disputa – e la venissero condannati, in solido tra loro, “al risarcimento dei danni Controparte_6 subiti”.
Con la prima doglianza, l'appellante ha de facto lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che avrebbe prodotto sin dal giudizio di prime cure documentazione da cui poter desumere la sussistenza della titolarità del lato passivo del rapporto fatto valere in capo alle controparti: segnatamente, ha dedotto che “dalla fotocopia del libretto di circolazione” della BMW targata BB216ZJ si evincerebbe la proprietà del sig. , mentre dal modello CAI emergerebbe CP_4
la sussistenza della copertura per la rca.
Con la seconda censura, il sig. si è sostanzialmente doluto della violazione dell'art. 132, Pt_1
II comma, n. 4, c.p.c., assumendo che l'iter motivazionale approntato dal primo giudicante sarebbe lacunoso, giacché questi, “senza alcuna spiegazione, ha ritenuto di non analizzare l'attività istruttoria espletata”.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.7.18, si è costituita in giudizio la
[...]
(RA , invocando la reiezione del proposto appello. A Controparte_2 Controparte_1 fondamento dell'avanzata pretesa, la difesa della predetta impresa ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'infondatezza del proposto appello, affermando l'irreprensibilità dell'apparato motivazione approntato dal primo giudicante.
4 All'udienza celebrata in data 14.1.16, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del sig. appellato non costituitosi, è stato Controparte_3
assegnato un termine per la rinnovazione della stessa.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone di dichiarare la contumacia dei sig.ri CP_3
e i quali, pur se ritualmente evocati in giudizio, non hanno provveduto a
[...] CP_4
costituirsi.
Tanto atteso, la proposta domanda risarcitoria – pur prescindendo da qualsivoglia valutazione in ordine alle doglianze in cui l'appello si articola, nonché da ogni scrutinio circa la (in)sufficiente specificità dell'atto di gravame, lacunoso e contraddittorio (come evidenziato funditus nell'ordinanza adottata in data 7.10.24) come l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, nel corpo del quale nemmeno sono state indicate le ragioni per le quali il sig. e la compagnia CP_4
assicuratrice erano stati chiamati in causa né sono stati descritti i danni di cui si pretende il ristoro, in ossequio al principio della ragione più liquida, in forza del quale è possibile derogare all'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 279 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio – non può trovare accoglimento, non avendo l'istante offerto adeguata prova del danno lamentato né, a fortiori, della riconducibilità, sotto il profilo eziologico, dello stesso al sinistro per cui è disputa.
A questo proposito, non può omettersi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno
è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio
(patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve
5 essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
Ebbene, il sig. non ha in alcun modo dato prova dei pregiudizi subiti dalla propria Pt_1
vettura, avendo finanche omesso – almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum – di descriverli, nonché di precisare i punti d'urto tra il proprio veicolo e l'automobile di proprietà del sig. , in tal guisa avendo mancato di offrire qualsivoglia elemento da cui poter desumere, CP_4 anche inferenzialmente, l'effettiva sussistenza dei danni lamentati e, a fortiori, la riconducibilità dei medesimi al sinistro per cui è disputa.
Né può ritenersi che l'attore abbia dato prova del pregiudizio mediante la produzione del preventivo di spesa approntato – peraltro, senza aver previamente ispezionato la vettura, ma sulla base di rilievi fotografici forniti dall'appellante – dal per. ass. , atteso che tale documento, in Controparte_7
quanto redatto in assenza di contraddittorio, non ha valore di prova e, pertanto, non può reputarsi idoneo alla determinazione del quantum debeatur allorquando – come nel caso in esame – non sia stato confermato in sede di escussione testimoniale dall'autore (in tal senso, ex pluribus, Cass. n.
10315/14; Cass. 11765/13).
La prova del danno nemmeno può arguirsi dalle deposizioni testimoniali, giacché l'unico teste escusso, di là da non aver offerto indicazioni sufficientemente precise circa dinamica ed intensità dell'impatto, non ha descritto i pregiudizi subiti dalla vettura dell'originario attore né ha riconosciuto rilievi fotografici immortalanti i danni.
Sulla scorta di quanto dianzi affermato, il lamentato pregiudizio – peraltro, specificamente contestato dalla controparte costituitasi – non risulta essere suffragato da adeguati riscontri probatori.
Né varrebbe obiettare che il danno asseritamente subito dalla vettura dell'originario attore potrebbe essere determinato equitativamente ex art. 1226 c.c., tenuto conto che la determinazione del pregiudizio sulla base del criterio scolpito nel dettato della summenzionata norma presuppone che sia stata offerta in giudizio prova, anche presuntiva, della certa esistenza del nocumento, “in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura” (così, ex multis, Cass. n. 11968/13). Apertis verbis, affinché possa farsi legittimo ricorso all'equità per la quantificazione del pregiudizio deve trattarsi di danni non patrimoniali, la cui liquidazione per definizione non può essere dimostrata secondo
6 canoni rigidi, oppure di danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare – non già in ragione della semplice complessità della dimostrazione, bensì – per l'impossibilità assoluta o relativa, o per la rilevantissima difficoltà di prova: segnatamente, la liquidazione equitativa non può proficuamente invocarsi per ovviare alla semplice complessità della dimostrazione dell'entità dell'allegato pregiudizio, essendo necessaria l'impossibilità o la grande difficoltà di provarne la misura (cfr., ex multis, Cass. n. 127/16, secondo cui “la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno).
Aderendo all'illustrata impostazione interpretativa, si ritiene che nel caso in esame non possa procedersi ad una valutazione equitativa del danno, avendo il sig. chiesto il risarcimento Pt_1
di un pregiudizio emergente a carattere patrimoniale, la dimostrazione del cui ammontare non era né impossibile né particolarmente difficile (esemplificativamente, l'allRA attore avrebbe potuto produrre documentazione idonea a provare il pagamento dei lavori di ripristino dello status quo ante oppure indicare quali testimoni gli autori dei preventivi versati in atti o, ancRA, introdurre un procedimento di accertamento tecnico preventivo preordinato a stimare i danni subiti o sottoporre ai testi escussi fotografie immortalanti i danni alla carrozzeria o, infine, descrivere con sufficiente precisione i danni, dar prova dell'esistenza degli stessi e chiedere l'ammissione di una CTU per la quantificazione).
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto gravame non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e di CP_4 Controparte_3
2. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7 4. nulla per le spese in relazione alla posizione degli appellati contumaci;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 6.3.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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