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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2043/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA con l'avv. Antonio Pagliaro (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, con i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC:
che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE Oggetto: Mobilità docenti interprovinciale e diritto alla precedenza ex L. 104/92. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/10/2023, la ricorrente, nella qualità di docente di ruolo di sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado sin dal 1° settembre 2022, agiva in questa sede al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza, ex art. 33 L. 104/1992 ed ex art. 601 del D.lgs. 297/94, nella procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2023/2024. La docente, in particolare, rappresentava: 1) di aver inserito nella domanda di mobilità territoriale interprovinciale, ai fini dell'attribuzione della precedenza, la necessità di assistere il suocero convivente disabile, nella qualità di affine (nuora) in quanto referente unico;
2) che il suocero, il sig. residente nella provincia a Ionadi, era stato riconosciuto dalla Controparte_3
Commissione Medica, sin dal mese di agosto 2022, quale portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3, L. n. 104/1992); 3) di aver indicato nella suddetta domanda di mobilità quali preferenze territoriali i Comuni di: Vibo Valentia, Tropea, , , Nicotera, Soriano Per_1 Per_2
Calabro, Filadelfia e Serra San Bruno;
4) di non aver ricevuto riguardo alla richiesta inviata il riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, L. n. 104/1992 e di non aver
1 ottenuto l'invocato trasferimento interprovinciale in provincia di Vibo Valentia;
5) di aver conseguito per l'anno scolastico 2023/2024 soltanto un'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'I.I.S. Morelli – Colao di Vibo Valentia. Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Previo accertamento e declaratoria/dichiarazione di illegittimità e/o di nullità dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18.05.2022, concernente la mobilità del personale scolastico per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, per contrarietà a norme imperative, nonché di ogni altra disposizione contrattuale in contrasto con la L. n. 104/1992 e con il D. Lgs. n. 297/1994, nella parte e per quanto di interesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2023/2024, ex art. 33, commi 5 e 7, L. n. 104/1992; 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento su posto “HH – SOSTEGNO” Scuola Secondaria di II Grado Sostegno – Laureati in Provincia di Vibo Valentia a decorrere dal 01.09.2023; 3) Per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente a porre in essere tutti gli atti/provvedimenti di legge atti a trasferire la ricorrente su posto “HH – SOSTEGNO” Scuola Secondaria di II Grado Sostegno – Laureati in Provincia di Vibo Valentia a decorrere dal 01.09.2023; 4) Condannare, inoltre, l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
[...]
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento della precedenza, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, per l'anno scolastico 2023/2024, in ragione dell'applicazione dell'art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/1992, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 18.5.2022, intervenuto a disciplinare la mobilità del personale scolastico per il triennio 2022/2025, in quanto, asseritamente, derogatorio nella legge suddetta.
3. Non nuoce rammentare l'art. 33, ai commi 5 e 7 della L. n. 104/1992, il quale stabilisce che: «
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
7. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede», disciplinando la fruibilità della prestazione da parte del lavoratore dipendente, pubblico o privato, nella qualità di coniuge, parente o affine entro il secondo grado, della persona che versa in stato di grave disabilità.
4. Nel caso di specie, sebbene la ricorrente, rientri tra i soggetti affini potenzialmente beneficiari della prestazione di cui si tratta, non potrebbe, in concreto, auspicare ad ottenere quanto richiesto, posto che l'operato dell'Amministrazione scolastica si appalesa corretto.
5. Ed invero, l'inciso “ove possibile” richiamato dal quinto comma predetto, esclude ogni assolutezza del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento presso un Istituto della
2 provincia di residenza del soggetto versante in situazione di grave disabilità. In tal senso, la Suprema Corte si è espressa con Ordinanza n. 21627 del 20.7.2023, affermando il principio di diritto secondo cui: «La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il diritto in discussione – a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) – non è assoluto e illimitato e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto, come evidenziato dall'inciso “ove possibile” contenuto nella norma (v., ad es., Cass. n. 18223/2011); nel procedere al suddetto bilanciamento di interessi, occorre rammentare che, in materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla legge n. 53 del 2000 e dalla legge n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009 (Cass. n. 6150/2019; v. anche, sul divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, quale limite esterno al potere datoriale, prevalente nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, salva l'insuscettibilità di essere le stesse diversamente soddisfatte, Cass. n. 33429/2022; nonché, sull'onere della prova, spettante al datore di lavoro, di dimostrare le circostanze ostative all'esercizio del diritto al trasferimento, Cass. n. 3896/2009 e successive conformi)».
6. Il bilanciamento fra i due interessi: quello del dipendente ad ottenere il trasferimento presso un luogo di lavoro più vicino alla residenza dell'affine che necessita di assistenza e quello economico–organizzativo dell'amministrazione datrice, si è realizzato nel caso di specie, mediante l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'istituto di Vibo Valentia, ottenuta dalla ricorrente.
7. L'amministrazione datrice in ossequio ai dettami di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1.3.2023 e del CCNI relativo alla mobilità del personale docente per il triennio 2022/2025 del 18.5.2022 – sui cui criteri, la medesima domanda di mobilità si fonda (si cfr. domanda di mobilità allegata dalla ricorrente), ha legittimamente provveduto a riconoscere alla ricorrente l'assegnazione provvisoria, specie in occasione della condizione temporanea, e comunque non permanente, della posizione di “unico referente” riconosciuta alla ricorrente.
7.1. Ed infatti, l'art. 13 del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA stabilisce che: “Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi,
o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità” e l'art. 14, invece, sottolinea come:
“il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di
3 una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
8. Pertanto, considerato l'effettivo, concreto e legittimo bilanciamento degli interessi in questione, stante l'avvicinamento concesso alla ricorrente e finalizzato a garantire una più
“comoda” assistenza al suocero disabile, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione nei termini invocati.
9. Ne discende il rigetto del ricorso.
10. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Cont complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore del .
Vibo Valentia, 20/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA con l'avv. Antonio Pagliaro (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, con i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC:
che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE Oggetto: Mobilità docenti interprovinciale e diritto alla precedenza ex L. 104/92. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/10/2023, la ricorrente, nella qualità di docente di ruolo di sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado sin dal 1° settembre 2022, agiva in questa sede al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza, ex art. 33 L. 104/1992 ed ex art. 601 del D.lgs. 297/94, nella procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2023/2024. La docente, in particolare, rappresentava: 1) di aver inserito nella domanda di mobilità territoriale interprovinciale, ai fini dell'attribuzione della precedenza, la necessità di assistere il suocero convivente disabile, nella qualità di affine (nuora) in quanto referente unico;
2) che il suocero, il sig. residente nella provincia a Ionadi, era stato riconosciuto dalla Controparte_3
Commissione Medica, sin dal mese di agosto 2022, quale portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3, L. n. 104/1992); 3) di aver indicato nella suddetta domanda di mobilità quali preferenze territoriali i Comuni di: Vibo Valentia, Tropea, , , Nicotera, Soriano Per_1 Per_2
Calabro, Filadelfia e Serra San Bruno;
4) di non aver ricevuto riguardo alla richiesta inviata il riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, L. n. 104/1992 e di non aver
1 ottenuto l'invocato trasferimento interprovinciale in provincia di Vibo Valentia;
5) di aver conseguito per l'anno scolastico 2023/2024 soltanto un'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'I.I.S. Morelli – Colao di Vibo Valentia. Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Previo accertamento e declaratoria/dichiarazione di illegittimità e/o di nullità dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18.05.2022, concernente la mobilità del personale scolastico per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, per contrarietà a norme imperative, nonché di ogni altra disposizione contrattuale in contrasto con la L. n. 104/1992 e con il D. Lgs. n. 297/1994, nella parte e per quanto di interesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2023/2024, ex art. 33, commi 5 e 7, L. n. 104/1992; 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento su posto “HH – SOSTEGNO” Scuola Secondaria di II Grado Sostegno – Laureati in Provincia di Vibo Valentia a decorrere dal 01.09.2023; 3) Per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente a porre in essere tutti gli atti/provvedimenti di legge atti a trasferire la ricorrente su posto “HH – SOSTEGNO” Scuola Secondaria di II Grado Sostegno – Laureati in Provincia di Vibo Valentia a decorrere dal 01.09.2023; 4) Condannare, inoltre, l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
[...]
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento della precedenza, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, per l'anno scolastico 2023/2024, in ragione dell'applicazione dell'art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/1992, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 18.5.2022, intervenuto a disciplinare la mobilità del personale scolastico per il triennio 2022/2025, in quanto, asseritamente, derogatorio nella legge suddetta.
3. Non nuoce rammentare l'art. 33, ai commi 5 e 7 della L. n. 104/1992, il quale stabilisce che: «
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
7. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede», disciplinando la fruibilità della prestazione da parte del lavoratore dipendente, pubblico o privato, nella qualità di coniuge, parente o affine entro il secondo grado, della persona che versa in stato di grave disabilità.
4. Nel caso di specie, sebbene la ricorrente, rientri tra i soggetti affini potenzialmente beneficiari della prestazione di cui si tratta, non potrebbe, in concreto, auspicare ad ottenere quanto richiesto, posto che l'operato dell'Amministrazione scolastica si appalesa corretto.
5. Ed invero, l'inciso “ove possibile” richiamato dal quinto comma predetto, esclude ogni assolutezza del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento presso un Istituto della
2 provincia di residenza del soggetto versante in situazione di grave disabilità. In tal senso, la Suprema Corte si è espressa con Ordinanza n. 21627 del 20.7.2023, affermando il principio di diritto secondo cui: «La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il diritto in discussione – a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) – non è assoluto e illimitato e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto, come evidenziato dall'inciso “ove possibile” contenuto nella norma (v., ad es., Cass. n. 18223/2011); nel procedere al suddetto bilanciamento di interessi, occorre rammentare che, in materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla legge n. 53 del 2000 e dalla legge n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009 (Cass. n. 6150/2019; v. anche, sul divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, quale limite esterno al potere datoriale, prevalente nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, salva l'insuscettibilità di essere le stesse diversamente soddisfatte, Cass. n. 33429/2022; nonché, sull'onere della prova, spettante al datore di lavoro, di dimostrare le circostanze ostative all'esercizio del diritto al trasferimento, Cass. n. 3896/2009 e successive conformi)».
6. Il bilanciamento fra i due interessi: quello del dipendente ad ottenere il trasferimento presso un luogo di lavoro più vicino alla residenza dell'affine che necessita di assistenza e quello economico–organizzativo dell'amministrazione datrice, si è realizzato nel caso di specie, mediante l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'istituto di Vibo Valentia, ottenuta dalla ricorrente.
7. L'amministrazione datrice in ossequio ai dettami di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1.3.2023 e del CCNI relativo alla mobilità del personale docente per il triennio 2022/2025 del 18.5.2022 – sui cui criteri, la medesima domanda di mobilità si fonda (si cfr. domanda di mobilità allegata dalla ricorrente), ha legittimamente provveduto a riconoscere alla ricorrente l'assegnazione provvisoria, specie in occasione della condizione temporanea, e comunque non permanente, della posizione di “unico referente” riconosciuta alla ricorrente.
7.1. Ed infatti, l'art. 13 del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA stabilisce che: “Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi,
o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità” e l'art. 14, invece, sottolinea come:
“il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di
3 una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
8. Pertanto, considerato l'effettivo, concreto e legittimo bilanciamento degli interessi in questione, stante l'avvicinamento concesso alla ricorrente e finalizzato a garantire una più
“comoda” assistenza al suocero disabile, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione nei termini invocati.
9. Ne discende il rigetto del ricorso.
10. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Cont complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore del .
Vibo Valentia, 20/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Damiani
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