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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 2882/2022 tra
nata a [...] il [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in CORSO MAZZINI 132 FORLI', con il patrocinio dell'avv. RANIERI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO G. GARIBALDI N. 54 FORLI'
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
in SUBBORGO FEDERICO COMANDINI 96 CESENA ITALIA, con il patrocinio dell'avv.
MAMBELLI SANDRO e dell'avv. MAMBELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA NATALE DELL'AMORE 20 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 01.07.2024 e confermate all'udienza del 20.03.2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 21/10/2022, per come di seguito integralmente trascritte: “-
I- dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1 ed ivi residente in [...]n.132 (C.F. ) e nato a [...]F._1 Controparte_1
Cesena (FC) il 21.03.1972 e residente in [...] a Forlì (C.F. ), C.F._2 dando la disposizione per le annotazioni nei registri dello Stato Civile di competenza;
-II- disporre che i coniugi possano vivere separati;
-III- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione prevalente presso la madre sig.ra -IV- Persona_1 Parte_1 assegnare la casa coniugale di Corso Mazzini n.132, Forlì (FC), di proprietà della sig.ra Pt_1
con quanto in essa contenuto, alla ricorrente perché vi risieda con il figlio,
[...] Persona_1 minorenne non autosufficiente e che già ivi convive con la madre;
-V- disporre che Persona_1 starà con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori: il martedì da quando esce da scuola, dove il padre lo andrà a prendere alle ore 16:15 fino alla mattina del giorno dopo quando il padre lo ricondurrà a scuola;
a week end alternati, dal sabato alle ore 15:00 quando lo andrà a prendere presso la casa della madre al lunedì mattina sino quando lo ricondurrà a scuola, nel periodo in cui non c'è scuola lo riaccompagnerà a casa della madre ovvero presso il centro estivo che dovesse frequentare;
nelle settimane che terminano con il week end nel quale starà con la madre, Per_1 il minore starà con il padre un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, che le parti concordano nella giornata del venerdì all'uscita da scuola ove il padre lo andrà a prendere al primo pomeriggio del sabato subito successivo quando lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 15:00; Per_1 starà con il padre per la metà dell'intero periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in ogni caso alternando di anno in anno con la madre quello comprendente il giorno di Natale con quello comprendente la fine dell'anno e alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
tutti i rimanenti “ponti” scolastici nel corso dell'anno, in via alternata, in modo da essere pariteticamente divisi tra i genitori;
trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre durante le Per_1 vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
il padre potrà portare in vacanza durante l'inverno per una settimana bianca concordando tale periodo Per_1 con la madre entro il mese di novembre di ogni anno;
-VI- che il sig. rilascia sin d'ora e Per_1 comunque si impegna, ove necessario, a rilasciare davanti alle competenti sedi, assenso al rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio in favore del minore - Persona_1
VII- disporre a carico del sig. assegno di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 di euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le Persona_1 famiglie di operai impiegati al consumo, da rimettersi a mani della madre sig.ra Parte_1 entro il 5 di ogni mese;
-VIII- porre a carico del Sig. le spese straordinarie per il Controparte_1 figlio così come individuate nel protocollo del Tribunale di Forlì, nella misura del Persona_1
60% con precisazione che l'onerato vi provvederà senza ritardo alla presentazione da parte della signora di richiesta di versamento per le causali di cui al protocollo del Tribunale Parte_1 di Forlì e nelle forme ivi indicate;
-IX- è comune volontà delle parti che l'assegno unico rilasciato in favore di venga percepito dalla sola sig.ra genitore collocatario e Persona_1 Parte_1 il sig. rinuncia a richiederne il 50%; -X- le parti dichiarano di avere composto ogni altra Per_1 questione tra di loro insorta e di nulla avere reciprocamente a pretendere a qualunque titolo o ragione per i rapporti tra di loro intercorsi;
-XI- nel procedimento avanti alla C.te D'appello RG
463/23 di reclamo e reclamo incidentale ai provvedimenti presidenziali, verrà depositata copia della presente istanza e conclusioni congiunte affinché il procedimento venga estinto per cessazione della materia del contendere;
-XII- le spese gli onorari di lite del presente procedimento e di quello in C.te
D'appello sopra menzionato vengono compensati tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2022, chiedeva la separazione con addebito Parte_1
da premettendo che dal matrimonio, celebrato a Forlì il 25.06.2011 (Anno Controparte_1
2011, 46, Parte II^, Serie A), era nato il figlio in data 04/08/2015, attualmente Persona_1
minorenne e pertanto non autosufficiente.
In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata la casa familiare, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali istruzione, educazione e salute, siano assunte congiuntamente, mentre quelle quotidiane e urgenti vengano esercitate di volta in volta dal genitore che ha presso di sé il figlio, regolamentando il diritto di visita dello stesso con il padre, anche in relazione alle festività. Chiedeva, inoltre, che il padre versi un contributo al mantenimento ordinario del figlio di € 700,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al
80% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì, nonché un contributo al suo mantenimento ex art.156 c.c. pari ad euro 700,00 mensili in considerazione della sperequazione reddituale tra le parti, nettamente a favore del marito, nonché dei comportamenti assunti da quest'ultimo che hanno determinato la fine del loro rapporto coniugale.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 21.02.2023
[...]
, contestando integralmente gli assunti di controparte, chiedendo l'addebito della CP_1
separazione alla ricorrente essendo a lei imputabile il fallimento della relazione coniugale a causa dei suoi tradimenti nonché della violazione degli ulteriori doveri coniugali, l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata Per_1 la casa coniugale, versando, a titolo di mantenimento del minore, € 450,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Forlì, la regolamentazione del diritto di visita in misura pressoché conferme a quanto prospettato dalla ricorrente ed infine il rigetto della domanda avanzata dalla moglie volta ad ottenere euro 700,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, disponendo la i redditi adeguati per Pt_1
provvedere alle proprie esigenze.
A seguito dell'udienza del 17/01/2023, fallito il tentativo di conciliazione, veniva emessa ordinanza presidenziale depositata in data 05/04/2023 con la quale venivano assunti provvedimenti provvisori ed in particolare veniva disposto che corrispondesse a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2022, l'assegno mensile di € 450,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 60 % delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso il Tribunale nonché la corresponsione da parte di a a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno perequativo, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2022, l'assegno mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Con ordinanza depositata in data 28/09/2023 il Giudice assegnava alle parti i termini per le memorie ex art.183 co.6 c.p.c., successivamente depositate;
in seguito si pronunciava sulle richieste di prova orale.
All'udienza del 20/03/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 01.07.2024, dunque precisavano le conclusioni come da accordo raggiunto alle condizioni come da trascrizione in epigrafe. Rilevavano di aver provveduto al deposito dell'accordo in Corte di Appello. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 14/04/2023;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/11/1980, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il Controparte_1
25/06/2011 a Forlì (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2011 Atto n° 46 Parte II^ Serie A recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 2882/2022 tra
nata a [...] il [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in CORSO MAZZINI 132 FORLI', con il patrocinio dell'avv. RANIERI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO G. GARIBALDI N. 54 FORLI'
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
in SUBBORGO FEDERICO COMANDINI 96 CESENA ITALIA, con il patrocinio dell'avv.
MAMBELLI SANDRO e dell'avv. MAMBELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA NATALE DELL'AMORE 20 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 01.07.2024 e confermate all'udienza del 20.03.2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 21/10/2022, per come di seguito integralmente trascritte: “-
I- dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1 ed ivi residente in [...]n.132 (C.F. ) e nato a [...]F._1 Controparte_1
Cesena (FC) il 21.03.1972 e residente in [...] a Forlì (C.F. ), C.F._2 dando la disposizione per le annotazioni nei registri dello Stato Civile di competenza;
-II- disporre che i coniugi possano vivere separati;
-III- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione prevalente presso la madre sig.ra -IV- Persona_1 Parte_1 assegnare la casa coniugale di Corso Mazzini n.132, Forlì (FC), di proprietà della sig.ra Pt_1
con quanto in essa contenuto, alla ricorrente perché vi risieda con il figlio,
[...] Persona_1 minorenne non autosufficiente e che già ivi convive con la madre;
-V- disporre che Persona_1 starà con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori: il martedì da quando esce da scuola, dove il padre lo andrà a prendere alle ore 16:15 fino alla mattina del giorno dopo quando il padre lo ricondurrà a scuola;
a week end alternati, dal sabato alle ore 15:00 quando lo andrà a prendere presso la casa della madre al lunedì mattina sino quando lo ricondurrà a scuola, nel periodo in cui non c'è scuola lo riaccompagnerà a casa della madre ovvero presso il centro estivo che dovesse frequentare;
nelle settimane che terminano con il week end nel quale starà con la madre, Per_1 il minore starà con il padre un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, che le parti concordano nella giornata del venerdì all'uscita da scuola ove il padre lo andrà a prendere al primo pomeriggio del sabato subito successivo quando lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 15:00; Per_1 starà con il padre per la metà dell'intero periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in ogni caso alternando di anno in anno con la madre quello comprendente il giorno di Natale con quello comprendente la fine dell'anno e alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
tutti i rimanenti “ponti” scolastici nel corso dell'anno, in via alternata, in modo da essere pariteticamente divisi tra i genitori;
trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre durante le Per_1 vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
il padre potrà portare in vacanza durante l'inverno per una settimana bianca concordando tale periodo Per_1 con la madre entro il mese di novembre di ogni anno;
-VI- che il sig. rilascia sin d'ora e Per_1 comunque si impegna, ove necessario, a rilasciare davanti alle competenti sedi, assenso al rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio in favore del minore - Persona_1
VII- disporre a carico del sig. assegno di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 di euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le Persona_1 famiglie di operai impiegati al consumo, da rimettersi a mani della madre sig.ra Parte_1 entro il 5 di ogni mese;
-VIII- porre a carico del Sig. le spese straordinarie per il Controparte_1 figlio così come individuate nel protocollo del Tribunale di Forlì, nella misura del Persona_1
60% con precisazione che l'onerato vi provvederà senza ritardo alla presentazione da parte della signora di richiesta di versamento per le causali di cui al protocollo del Tribunale Parte_1 di Forlì e nelle forme ivi indicate;
-IX- è comune volontà delle parti che l'assegno unico rilasciato in favore di venga percepito dalla sola sig.ra genitore collocatario e Persona_1 Parte_1 il sig. rinuncia a richiederne il 50%; -X- le parti dichiarano di avere composto ogni altra Per_1 questione tra di loro insorta e di nulla avere reciprocamente a pretendere a qualunque titolo o ragione per i rapporti tra di loro intercorsi;
-XI- nel procedimento avanti alla C.te D'appello RG
463/23 di reclamo e reclamo incidentale ai provvedimenti presidenziali, verrà depositata copia della presente istanza e conclusioni congiunte affinché il procedimento venga estinto per cessazione della materia del contendere;
-XII- le spese gli onorari di lite del presente procedimento e di quello in C.te
D'appello sopra menzionato vengono compensati tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2022, chiedeva la separazione con addebito Parte_1
da premettendo che dal matrimonio, celebrato a Forlì il 25.06.2011 (Anno Controparte_1
2011, 46, Parte II^, Serie A), era nato il figlio in data 04/08/2015, attualmente Persona_1
minorenne e pertanto non autosufficiente.
In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata la casa familiare, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali istruzione, educazione e salute, siano assunte congiuntamente, mentre quelle quotidiane e urgenti vengano esercitate di volta in volta dal genitore che ha presso di sé il figlio, regolamentando il diritto di visita dello stesso con il padre, anche in relazione alle festività. Chiedeva, inoltre, che il padre versi un contributo al mantenimento ordinario del figlio di € 700,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al
80% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì, nonché un contributo al suo mantenimento ex art.156 c.c. pari ad euro 700,00 mensili in considerazione della sperequazione reddituale tra le parti, nettamente a favore del marito, nonché dei comportamenti assunti da quest'ultimo che hanno determinato la fine del loro rapporto coniugale.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 21.02.2023
[...]
, contestando integralmente gli assunti di controparte, chiedendo l'addebito della CP_1
separazione alla ricorrente essendo a lei imputabile il fallimento della relazione coniugale a causa dei suoi tradimenti nonché della violazione degli ulteriori doveri coniugali, l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata Per_1 la casa coniugale, versando, a titolo di mantenimento del minore, € 450,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Forlì, la regolamentazione del diritto di visita in misura pressoché conferme a quanto prospettato dalla ricorrente ed infine il rigetto della domanda avanzata dalla moglie volta ad ottenere euro 700,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, disponendo la i redditi adeguati per Pt_1
provvedere alle proprie esigenze.
A seguito dell'udienza del 17/01/2023, fallito il tentativo di conciliazione, veniva emessa ordinanza presidenziale depositata in data 05/04/2023 con la quale venivano assunti provvedimenti provvisori ed in particolare veniva disposto che corrispondesse a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2022, l'assegno mensile di € 450,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 60 % delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso il Tribunale nonché la corresponsione da parte di a a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno perequativo, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2022, l'assegno mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Con ordinanza depositata in data 28/09/2023 il Giudice assegnava alle parti i termini per le memorie ex art.183 co.6 c.p.c., successivamente depositate;
in seguito si pronunciava sulle richieste di prova orale.
All'udienza del 20/03/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 01.07.2024, dunque precisavano le conclusioni come da accordo raggiunto alle condizioni come da trascrizione in epigrafe. Rilevavano di aver provveduto al deposito dell'accordo in Corte di Appello. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 14/04/2023;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/11/1980, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il Controparte_1
25/06/2011 a Forlì (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2011 Atto n° 46 Parte II^ Serie A recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi