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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza dell'11 marzo
2025 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero 41897 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2024, promossa da:
, nato a [...] , il 1° maggio 1969, elettivamente Parte_1
domiciliato in Castelvolturno, Parco delle Rose, 9\b, presso lo studio degli avv.
Vincenzo e Vito DI PUORTO, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
(GIÀ ), in persona del Controparte_1 CP_2
l. p.t. CP_3
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: riconoscimento “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente esponeva:
1) di aver prestato servizio alle dipendenze del come Controparte_1
docente, con contratto a tempo determinato, dal 24 settembre 2019 al 31 agosto
2020, presso l'Istituto Comprensivo “IC ANTONIO MONTINARO” di Roma;
dal 24 settembre 2020 al 31 agosto 2021 presso l'Istituto Superiore “CINE TV –
ROBERTO ROSSELLINI” di Roma;
dall'8 settembre 2021 al 31 agosto 2022 presso l'Istituto Superiore “DE AMICIS CATTANEO” di Roma;
dal 12 settembre
2022 al 30 giugno 2023 presso l'Istituto Superiore “IC ARTEMISIA
GENTILESCHI” di Roma;
dall' 11 settembre 2023 al 30 giugno 2024 presso l'Istituto Superiore “DONATO BRAMANTE” di Roma, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
2) di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della c.d. “Carta Elettronica del
Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
-che, tutto ciò premesso, sosteneva il ricorrente che l'esclusione da tale beneficio, prevista dai D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno
1999, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di euro
500,00= per ogni anno scolastico;
-che l'amministrazione, benché ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace;
-che, non essendovi necessità di incombenti istruttori, all'udienza all'uopo fissata la causa veniva decisa (in modalità “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), previo deposito delle note conclusive previste dalla suddetta procedura, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
OSSERVA:
-che, sotto il profilo normativo:
I) l'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”;
II) il successivo comma 122, a sua volta, ha previsto che “Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,…nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;
III) il comma 124 ha aggiunto quanto segue: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria”.
IV) in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, all'art 2 («Destinatari»), ha precisato che “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” (comma 1), e che «la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» (comma 4).
V) il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ancora ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”;
-che, in merito a tali disposizioni, la C.G.U.E., con sentenza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, sottolineando che “… tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
…. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, CP_1
dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa …”;
-che, secondo la costante giurisprudenza della C.G.U.E., la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata); “… la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”;
-che, con la sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha poi annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente;
in merito il Consiglio, nell'evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato come fosse comunque possibile
“…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121
- 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi condivisibilmente affermato che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art.
1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…”;
-che, con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. CP_1
Cass. , 27 ottobre 2023, n.29961);
-che, ciò premesso in diritto, in fatto il ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in Controparte_1
forza di successivi contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso né emergono elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dai suddetti a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'affermata osservanza degli stessi obblighi formativi;
del resto, nulla è stato rilevato in merito dall'Amministrazione; -che, in conclusione, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, va senza dubbio affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso e l'Amministrazione va quindi condannata all'attribuzione di tale beneficio;
-che le spese devono seguire il generale principio della soccombenza, ma devono essere liquidate ai minimi di tariffa, tenendo conto, in particolare, della ripetitività delle questioni e della loro conseguente ridotta difficoltà giuridica ed escludendo la fase istruttoria, non presente;
P.T.M.
-dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto
MINISTERO a provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per gli aa. ss. di cui in motivazione (cinque), in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
-condanna il rimborsare al ricorrente -e per esso ai suoi difensori che si CP_6
dichiarano antistatari- le spese del grado, liquidate in complessivi euro1030,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza dell'11 marzo
2025 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero 41897 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2024, promossa da:
, nato a [...] , il 1° maggio 1969, elettivamente Parte_1
domiciliato in Castelvolturno, Parco delle Rose, 9\b, presso lo studio degli avv.
Vincenzo e Vito DI PUORTO, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
(GIÀ ), in persona del Controparte_1 CP_2
l. p.t. CP_3
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: riconoscimento “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente esponeva:
1) di aver prestato servizio alle dipendenze del come Controparte_1
docente, con contratto a tempo determinato, dal 24 settembre 2019 al 31 agosto
2020, presso l'Istituto Comprensivo “IC ANTONIO MONTINARO” di Roma;
dal 24 settembre 2020 al 31 agosto 2021 presso l'Istituto Superiore “CINE TV –
ROBERTO ROSSELLINI” di Roma;
dall'8 settembre 2021 al 31 agosto 2022 presso l'Istituto Superiore “DE AMICIS CATTANEO” di Roma;
dal 12 settembre
2022 al 30 giugno 2023 presso l'Istituto Superiore “IC ARTEMISIA
GENTILESCHI” di Roma;
dall' 11 settembre 2023 al 30 giugno 2024 presso l'Istituto Superiore “DONATO BRAMANTE” di Roma, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
2) di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della c.d. “Carta Elettronica del
Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
-che, tutto ciò premesso, sosteneva il ricorrente che l'esclusione da tale beneficio, prevista dai D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno
1999, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di euro
500,00= per ogni anno scolastico;
-che l'amministrazione, benché ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace;
-che, non essendovi necessità di incombenti istruttori, all'udienza all'uopo fissata la causa veniva decisa (in modalità “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), previo deposito delle note conclusive previste dalla suddetta procedura, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
OSSERVA:
-che, sotto il profilo normativo:
I) l'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”;
II) il successivo comma 122, a sua volta, ha previsto che “Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,…nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;
III) il comma 124 ha aggiunto quanto segue: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria”.
IV) in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, all'art 2 («Destinatari»), ha precisato che “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” (comma 1), e che «la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» (comma 4).
V) il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ancora ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”;
-che, in merito a tali disposizioni, la C.G.U.E., con sentenza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, sottolineando che “… tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
…. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, CP_1
dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa …”;
-che, secondo la costante giurisprudenza della C.G.U.E., la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata); “… la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”;
-che, con la sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha poi annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente;
in merito il Consiglio, nell'evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato come fosse comunque possibile
“…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121
- 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi condivisibilmente affermato che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art.
1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…”;
-che, con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. CP_1
Cass. , 27 ottobre 2023, n.29961);
-che, ciò premesso in diritto, in fatto il ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in Controparte_1
forza di successivi contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso né emergono elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dai suddetti a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'affermata osservanza degli stessi obblighi formativi;
del resto, nulla è stato rilevato in merito dall'Amministrazione; -che, in conclusione, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, va senza dubbio affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso e l'Amministrazione va quindi condannata all'attribuzione di tale beneficio;
-che le spese devono seguire il generale principio della soccombenza, ma devono essere liquidate ai minimi di tariffa, tenendo conto, in particolare, della ripetitività delle questioni e della loro conseguente ridotta difficoltà giuridica ed escludendo la fase istruttoria, non presente;
P.T.M.
-dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto
MINISTERO a provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per gli aa. ss. di cui in motivazione (cinque), in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
-condanna il rimborsare al ricorrente -e per esso ai suoi difensori che si CP_6
dichiarano antistatari- le spese del grado, liquidate in complessivi euro1030,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA