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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/03/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dr.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 839/2022, promossa da
, (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca C.F._2
Rotondo, in forza di procura agli atti del primo grado di giudizio;
Appellanti
CONTRO
(P. Iva già e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
la mandataria in persona del Responsabile di Controparte_2
Direzione General Counsel, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino, giusta procura in atti
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 912/2022 resa dal Tribunale Ordinario di
Pescara, nel giudizio n. R.G. 969/2020, resa a verbale in data 15 giugno 2022.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in citazione: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283
c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito, in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 912/2022 pronunciata dal Tribunale di Pescara il 15/06/2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 969/2020, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente gli Appellanti da qualsiasi obbligo nei confronti della
Controparte; 3) in via subordinata, accogliere l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. avanzata dal sig. mandando esente lo stesso da qualsiasi Parte_1
obbligo nei confronti della Controparte;
4) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna al pagamento delle spese del giudizio monitorio già liquidate perché esse non sono dovute oppure dovute in misura inferiore, inoltre disporre la compensazione, anche parziale, delle spese del primo grado, dal momento che l'opposizione, almeno in parte, è stata accolta;
5) In ogni caso, condannare la Controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario'”. Conclusioni integrate in sede di udienza di p.c: “Chiede altresì che l'Ecc.ma Corte voglia accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della in quanto non ha Controparte_1
adeguatamente provato la inclusione del credito de quo nella presunta cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB, in forza del quale la società avrebbe Parte_3
CP_ ceduto alla predetta dei crediti, fra i quali quello oggetto di causa. L'Appellata ha violato le prescrizioni dell'art. 58 TUB in quanto ha omesso di produrre: -
l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco;
- la prova della pubblicazione nel Registro Imprese della cessione;
- il contratto di cessione medesimo, il quale non compare fra i documenti di causa”.
Per l'appellata in comparsa di costituzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - rigettare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, mancando i presupposti di legge. – accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art.
342 c.p.c. e/o all'art. 345 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte dell'appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la appellata sentenza n.
912/2022 (R.G. n. 969/2022) emessa dal Tribunale di Pescara. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, condannare comunque i signori e Parte_1 Pt_2
al pagamento, in favore di della somma di
[...] Controparte_3
13.192,55 oltre interessi di mora al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero nella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”. Conclusioni non modificate in sede di udienza di p.c..
In fatto e in diritto
1. La sentenza appellata decidendo sull'opposizione proposta dagli odierni appellanti, allora opponenti, nelle loro rispettive qualità di debitrice principale, sig.ra e di garante, sig. avverso il decreto ingiuntivo emesso in Pt_2 Parte_1 favore della per il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
16.594,85, quale debito residuo del contratto di finanziamento n. 35257945
C sottoscritto con (procedimento di primo grado instaurato al fine di Parte_3
veder dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto, illegittimo e ciò sulla base della invocata:
1. Inesistenza/nullità del contratto art. 117 Tub;
2. Violazione delle norme sul credito al consumo. – Art. 124 Tub vigente ratione temporis – Assenza delle indicazioni del tasso di interesse e dei maggiori oneri in caso di mora – Violazione art. 117 Tub;
3. Illegittima applicazione del tasso di mora – Assenza della pattuizione;
4. Assenza di contratto di coobbligazione- Decadenza del diritto della nei confronti del fideiussore – CP_5
Violazione del principio di preventiva escussione del debitore principale;
5. Usura ab origine;
6. Illegittima segnalazione presso e , revocava il Organizzazione_1 Org_2
decreto ingiuntivo opposto e condannava gli allora opponenti al pagamento in favore della opposta della minore somma di € 13.192,55 – così rideterminata in considerazione dell'errato conteggio degli interessi di mora da parte dell'opposta -, con condanna alle spese del procedimento monitorio, già liquidate e del primo grado di giudizio.
Il Tribunale di Pescara premetteva di dover ribadire quanto già esplicitato nell'ordinanza del 24.02.2021, con la quale aveva concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 13.192,55, ovvero, previa rappresentazione delle ragioni dell'opposizione, per la parte che qui interessa, che:
- l'opposta aveva prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento, seppure composto dalle prime quattro pagine, dal quale risultavano le sottoscrizioni di entrambi gli opponenti anche in riferimento alla consegna del contratto, alle caratteristiche tipiche dello stesso, alle condizioni contrattuali pattuite ed alle registrazioni contabili;
- parte opponente non aveva fornito alcuna indicazione in senso contrario documentalmente riscontrabile;
- il disconoscimento degli opponenti ai sensi dell'art. 2917 c.c. era tardivo in quanto effettuato non con l'atto di opposizione ma in prima udienza e in ogni caso, gli effetti di tale disconoscimento sono diversi da quello previsto ex art. 215 c.p.c., potendo il giudice valutare la sua efficacia rappresentativa;
- non vi era stato alcun formale disconoscimento delle sottoscrizioni, in quanto formulato in forma generica e tardiva;
Da tale punto di partenza e ricordando i principi in materia di riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, il Tribunale proseguiva nella sentenza impugnata evidenziando che dal contratto versato in atti emergeva che: le firma dei debitori sono state ripetutamente apposte sul modulo contrattuale agli effetti della perfezione del negozio;
dell'accettazione del trattamento dei dati personali;
dell'autorizzazione all'addebito dei pagamenti tramite RID bancario;
della conferma di aver ritirato copia del contratto corredato del documento di sintesi;
dell'adesione al programma facoltativo di assicurazione;
dell'accettazione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; cosicché da un lato la disciplina contrattuale è completa in tutti i suoi elementi essenziali e dall'altro i consumatori sono stati resi edotti di predetta disciplina in ogni sua parte (pag. 4, terzo capoverso della sentenza).
Il Giudice di prime cure rilevava come gli opponenti non avevano mai contestato in maniera specifica nessuna delle circostanze sopra enunciate sia non disconoscendo le firme apposte sul contratto sia non eccependo di non aver approvato le clausole ex art. 1341 c.c. sia non negando di aver ricevuto le somme erogate in proprio favore, essendosi limitati a sostenere che il contratto non corrispondesse a quanto previsto dall'art. 124 Tub.
In relazione alla specifica posizione del garante, il Tribunale rilevava che questi aveva espressamente approvato la clausola n.
4.10 delle condizioni generali di contratto con dispensa dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., mentre per quanto concerneva la mancata indicazione del tasso di mora il Giudice evidenziava che risultava stabilito nella misura del 10,00% dagli artt.
1.3 e 4.4 delle condizioni generali di contratto.
Il Tribunale non riteneva, quindi, provata l'opposizione.
2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello gli allora opponenti, oggi appellanti, sulla base di tre motivi di seguito compendiati:
1) Mancata prova del credito – Tempestivo disconoscimento del contratto ex art. 2719 c.c. – Mancata produzione dell'originale – Mancata verificazione –
Vizio di motivazione della sentenza.
Con tale motivo di doglianza, gli appellanti lamentano essenzialmente la circostanza dell'avere il Giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione un documento inutilizzabile, il contratto di finanziamento prodotto in giudizio, composto di sole quattro pagine a fronte dell'avvenuto disconoscimento di tale atto ex art. 2917 c.c., riconosciuto tardivo dal primo giudice e omettendo questi di motivare sulla contestazione di conformità all'originale avanzata in primo grado.
Nell'argomentare sulla tempestività dell'eccezione di disconoscimento, gli appellanti rappresentano che la stessa era stata già formula con l'atto di citazione in opposizione nella parte in cui avevano evidenziato il numero totale delle pagine in 24
a fronte delle sole 4 pagine prodotte in sede monitoria e ciò in relazione alla invocata nullità del contratto ex art. 117 tub, e, successivamente, alla pag. 3 dell'atto di opposizione ove avevano contestato esplicitamente tale conformità, aggiungendo inoltre che gli stessi appellanti avevano dichiarato l'assenza delle proprie firme nel contratto disconoscendo anche queste.
Parte appellata prosegue insistendo sulla inutilizzabilità del contratto di finanziamento come versato in atti in quanto mancante di 20 fogli sul totale dei 24 -
CP_ assunto non contestato dalla e sull'omesso deposito da parte di questa del documento integrale, circostanza non presa in considerazione dal primo Giudice, al pari della proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
CP Da ultimo, gli appellanti lamentano la mancata prova da parte dell' dell'avvenuta erogazione del credito, avendo la stessa prodotto un estratto conto privo della certificazione dell'art. 50 Tub, mancando così la prova della certezza e liquidità del credito.
2) Decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione contro il garante.
In riferimento alla sola posizione del garante, la parte appellante si duole del mancato
CP riconoscimento della decadenza in cui sarebbe incorsa l' per il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c. di sei mesi dalla data di scadenza del debito
(28.07.2013) in quanto il procedimento monitorio è stato introdotto bel oltre tale scadenza, lamentando la conclusione alla quale era arrivato il Giudice di prime cure il quale aveva posto l'attenzione sulla clausola 4.10 della condizioni generali di contratto che in virtù della quale il fideiussore dispensava l'istituto di finanziamento dal rispetto di quanto previsto nell'art. 1957 c.c..
In particolare, il garante rappresenta che la clausola sopra menzionata, contenuta alla pag. 2 del contratto, non era stata da egli sottoscritta considerando irrilevante la sottoscrizione apposta alla pag. 1 che richiama la clausola 4.10 in considerazione della sua inefficacia ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto non risulta specificamente approvata e né il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali può rispettare il requisito della specifica approvazione.
Parte appellante prosegue asserendo la nullità della clausola ai sensi dell'art. 33, II c., lett. t) del Cod. Consumo nonché dell'art. 36 stesso Codice. 3) Violazione degli artt. 92 e 653, co.3, c.p.c. – Revoca dell'ingiunzione ed errata condanna al pagamento delle spese monitorie - Parziale compensazione delle spese di primo grado.
Con tale ultimo motivo gli appellanti asseriscono come il Giudice di prime cure abbia condannato gli allora opponenti alle spese del procedimento monitorio pur avendo revocato il decreto ingiuntivo, revoca asseritamente collegata all'errore
CP commesso dalla nell'indicare l'importo ingiunto relativamente all'ammontare degli interessi.
In considerazione di tale ultimo aspetto, le spese del procedimento monitorio dovevano essere poste a carico dell'opposta essendo la somma ingiunta stata ridotta in maniera apprezzabile.
Analoga doglianza parte appellata la muove in relazione alla condanna alle spese del primo grado di giudizio essendo stata parzialmente accolta l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si è costituita la e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
, la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
ai sensi degli artt. 342, 354 e 348 bis c.p.c., ha contestato nel merito i motivi di gravame e rassegnato le conclusioni come sopra trascritte.
4. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e con ordinanza del 12 luglio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*******
5.1 La Corte ritiene, per completezza delle argomentazioni poste al vaglio, di esaminare preliminarmente l' eccezione di parte appellante, formulata con le note scritte del 7.07.2023 in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2023 con la quale ha invocato “la carenza di legittimazione della in quanto Controparte_1
non ha adeguatamente provato la inclusione del credito de quo nella presunta cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 della
Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB, in forza del quale la società Parte_3
CP_ avrebbe ceduto alla predetta dei crediti, fra i quali quello oggetto di causa”, in quanto agli atti mancherebbero l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco;
- la prova della pubblicazione nel Registro Imprese della cessione;
- il contratto di cessione medesimo, il quale non compare fra i documenti di causa; eccezione che non è stata coltivata nei successivi atti difensivi (comparsa conclusionale e memoria di replica).
A parere della Corte, tale eccezione è priva di fondamento in considerazione del fatto l'originaria operazione di cessione dei crediti tra e non è stata Pt_3 CP_1
effettuata ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB – cartolarizzazione – ma nell'ambito della ordinaria cessione regolata dell'art. 1260
c.c. e la stessa è stata debitamente comunicata dalla a mezzo Controparte_1
raccomandata sia alla debitrice sia al garante (circostanza non contestata); successivamente ha incorporato con il Controparte_1 Controparte_1
trasferimento in suo favore di tutti i rapporti attivi e passivi.
5.2 Anche le eccezioni sollevate dalla società appellata circa l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non meritano accoglimento.
Iniziando la disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la Corte ritiene, come già enunciato in altre pronunce, di aderire a quanto espresso dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. (Sent. n. 27199/17) secondo la quale: “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso che ci occupa, dalla disamina dell'atto di appello emergono con chiarezza le parti della sentenza contestate, le ragioni a sostegno delle doglianze mosse, senza considerare che parte appellata è stata in grado di contestare in maniera puntuale quanto dedotto dall'appellante circostanza questa che, implicitamente, fa propendere per l'esaustività dell'appello proposto.
La seconda eccezione -inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.- invece, risulta implicitamente superata, avendo la Corte ritenuto di procedere direttamente alla trattazione della causa senza passare per l'udienza filtro, e, in ogni caso, a questo stato della causa la Corte non può procedere a una pronuncia di tal fatta in quanto una volta iniziata la trattazione il giudice di appello perde, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con il provvedimento di cui si discute (Cass. Civ. ord. n.
15786/2021).
6.1 Passando al merito della vicenda, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In primo luogo appare provata la sussistenza del credito vantato nei confronti dell'appellante Parte_2
Ciò in ragione del fatto che entrambi gli appellanti, sin dal primo grado di giudizio non hanno mai contestato la circostanza di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, né (quanto alla in particolare) di aver ricevuto la somma Pt_2
erogata a titolo di finanziamento nè, da ultimo, di aver dato esecuzione al contratto di finanziamento, limitando la propria difesa a contestazioni di carattere formale del contratto versato in atti.
Pur riconoscendo sussistente l'errore nel quale è incorso il Giudice di prime cure nel dichiarare la tardività della dichiarazione di disconoscimento ex art. 2917 c.c. effettuata in primo grado, per difformità della copia all'originale, in quanto al contrario è stata formulata con il primo atto difensivo utile, ovvero con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 5755/2023), deve ritenersi che la formula utilizzata dagli appellanti non rivesta quel carattere di specificità tale da poterla ritenere ammissibile.
Parte appellante fonda principalmente il proprio assunto sulla base del fatto che, come ampiamente descritto in precedenza, il contratto prodotto agli atti è composto da sole quattro pagine a fronte delle 24 indicate, ma nulla allega circa l'indicazione della difformità tra il contenuto del documento prodotto e di quello originale (la cui copia è stata consegnata agli appellanti, come da dichiarazione sottoscritta da entrambi e non disconosciuta nei modi e nei tempi normativamente previsti) o di eventuali divergenze tra le condizioni pattuite e quelle ivi riportate ed accettate .
Inoltre, va condiviso l'assunto espresso dal Giudice di prime cure, nell'ordinanza da questi resa in data 24.02.2021 e ribadito in sentenza, in relazione al diverso regime degli effetti giuridici tra il disconoscimento operato ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e quello ai sensi dell'art. 2719 c.c., ove solo nel primo caso se non viene effettuata l'istanza di verificazione a opera della parte che intende profittare del documento, questo non può essere utilizzato ai fini del decidere, mentre nel secondo caso al
Giudice non è impedito accertare la conformità all'originale anche attraverso presunzioni, potendo apprezzare l'efficacia rappresentativa del documento (Cass.
Civ. n. 9439/2010; Cass. Civ. n. 14950/2018).
Alla luce della documentazione versata in atti, comprensiva anche delle lettere con le quali la cessionaria ha comunicato alla debitrice e al garante l'avvenuta cessione del credito con richiesta di pagamento del credito vantato (doc. 4 e 9 fascicolo monitorio dell'appellata), non contestata dagli appellanti, nonché della mancanza del disconoscimento da parte degli stessi delle firme apposte sulla pag. 1 del contratto di finanziamento, unitamente a tutti gli altri elementi precedentemente richiamati, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
6.2 Con il secondo motivo di doglianza, gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure della decadenza in cui sarebbe
CP incorsa la nei confronti del garante per non aver rispettato il termine previsto nell'art. 1957 c.c. in quanto il garante avrebbe dispensato la finanziaria dal rispetto dello stesso a seguito della sottoscrizione della relativa clausola ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., invocando, a confutazione di quanto sostenuto dal
Tribunale, l'inefficacia delle clausole sottoscritte in blocco nonché la nullità di protezione prevista dal Cod. del Consumo (arrt. 33 e 36 del predetto codice) anche alla luce della sentenza della Cassazione Civile a Sezione Unite n. 9479/2023, in relazione alla valutazione da parte del Giudice della qualità di consumatore rivestita dal sottoscrittore/garante in fase monitoria.
La Corte ritiene tale ultima argomentazione inconferente ai fatti per cui è causa in considerazione del fatto che la sentenza richiamata a Sezioni Unite, pur dettando un decalogo che il Giudice deve seguire nell'ambito del procedimento monitorio nel rilevare la qualità dell'ingiunto come consumatore e valutazione delle possibili clausole come vessatorie - “Fase monitoria: il Giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione;
b.1) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre ctu), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva
l'abusività della clausola, ne terrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo dell'abusitività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata deliberazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato nell'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase Esecutiva: Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito
– di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
(…)” questa ha rilevanza per il futuro e in ogni caso è afferente all'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto e rapporto tra d.i. non opposto e eventuale fase di esecuzione e non, come nel caso che ci occupa, di opposizione a d.i. tempestivamente proposta.
Esclusa dunque la riferibilità della pronuncia resa in finzione di nomofilachia al caso di specie, nondimeno l' eccezione di nullità della clausola di cui al punto 4.10, formulata in questo grado di giudizio (ma in ogni caso rilevabile d'ufficio) è fondata e va pertanto accolta.
E' principio di diritto ormai consolidato che la norma di cui all'art. 1957 c.c. è derogabile e rinunciabile dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass.
n.28943/2017; Cass. n.21867/2013; Cass. n.9455/2012, Cass. n.13078/2008 e Cass.
n.9245/2007).
Tuttavia il carattere disponibile della disposizione normativa prevista a favore di una delle parti del contratto non esclude la natura vessatoria di detta clausola, ove ciò si risolva nella limitazione di cui all'art.33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo.
La clausola che contempla la rinuncia ad avvalersi della decadenza di cui all'art.1957 c.c. rientra pienamente nelle clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Pertanto, quando il garante riveste la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo. È quindi onere del professionista (nel caso di specie non assolto) provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art.34, comma 5, Cod. Cons., non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica ex art. 1341, comma 2, c.c. (Trib.
Milano, 12 luglio 2019, Appello Brescia, 26 aprile 2023, Trib. Treviso, 7 giugno
2018).
In ragione di ciò va dichiarata inoperante la rinuncia stabilita nel punto 4.10 del contratto di finanziamento, nella parte in cui il garante dispensa il finanziatore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del garantito ,
e rilevato che non è contestato che il creditore non abbia proposto e coltivato le sue istanze nei confronti del debitore entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, va dichiarata nei confronti di la Parte_1
decadenza della appellata dal diritto di escutere la garanzia da questi prestata.
6.3 Con il terzo motivo parte appellante lamenta il duplice errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel confermare sia le spese del procedimento monitorio, liquidate in quella sede, a fronte dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso per un importo errato, con riduzione in maniera apprezzabile della somma ingiunta, sia nel non compensare almeno in parte le spese del giudizio di opposizione a d.i..
La Corte condivide le argomentazioni dedotte dagli appellanti nei limiti in cui la richiesta azionata in monitorio risulta essere (come riconosciuto dalla stessa appellata nella sua costituzione in primo grado) esorbitante rispetto al credito vantato (il che ha reso comunque necessaria la proposizione dell'opposizione) evenienza che giustifica la parziale compensazione, nella misura della metà delle spese del giudizio monitorio, nella misura già liquidata, per il resto da porsi a carico dell'opponente
Parte_2
Quanto alle spese di entrambi i gradi del presente giudizio - quelle del presente grado liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, non svoltasi- considerata la parziale soccombenza reciproca, le stesse vanno poste per metà a carico dell'appellante e compensate tra le parti per la residua Parte_2
metà.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello:
1) Dichiara la nullità per vessatorietà ex art. 33 Cod. Consumo, nei confronti di della clausola di cui al punto 4.10 del contratto di Parte_1
finanziamento nella parte in cui il garante dispensa il finanziatore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del garantito e per l'effetto dichiara la decadenza della appellata dal diritto di escutere la garanzia da questi prestata e rigetta la domanda contro lo stesso proposta.
2) condanna al pagamento della metà delle spese di lite, nella Parte_2
misura liquidata in fase monitoria e di opposizione e liquidate, quanto al presente grado, per l'intero in euro 3.966,00, oltre spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto il 23.2. 2023.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
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La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dr.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 839/2022, promossa da
, (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca C.F._2
Rotondo, in forza di procura agli atti del primo grado di giudizio;
Appellanti
CONTRO
(P. Iva già e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
la mandataria in persona del Responsabile di Controparte_2
Direzione General Counsel, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino, giusta procura in atti
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 912/2022 resa dal Tribunale Ordinario di
Pescara, nel giudizio n. R.G. 969/2020, resa a verbale in data 15 giugno 2022.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in citazione: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283
c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito, in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 912/2022 pronunciata dal Tribunale di Pescara il 15/06/2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 969/2020, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente gli Appellanti da qualsiasi obbligo nei confronti della
Controparte; 3) in via subordinata, accogliere l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. avanzata dal sig. mandando esente lo stesso da qualsiasi Parte_1
obbligo nei confronti della Controparte;
4) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna al pagamento delle spese del giudizio monitorio già liquidate perché esse non sono dovute oppure dovute in misura inferiore, inoltre disporre la compensazione, anche parziale, delle spese del primo grado, dal momento che l'opposizione, almeno in parte, è stata accolta;
5) In ogni caso, condannare la Controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario'”. Conclusioni integrate in sede di udienza di p.c: “Chiede altresì che l'Ecc.ma Corte voglia accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della in quanto non ha Controparte_1
adeguatamente provato la inclusione del credito de quo nella presunta cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB, in forza del quale la società avrebbe Parte_3
CP_ ceduto alla predetta dei crediti, fra i quali quello oggetto di causa. L'Appellata ha violato le prescrizioni dell'art. 58 TUB in quanto ha omesso di produrre: -
l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco;
- la prova della pubblicazione nel Registro Imprese della cessione;
- il contratto di cessione medesimo, il quale non compare fra i documenti di causa”.
Per l'appellata in comparsa di costituzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - rigettare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, mancando i presupposti di legge. – accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art.
342 c.p.c. e/o all'art. 345 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte dell'appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la appellata sentenza n.
912/2022 (R.G. n. 969/2022) emessa dal Tribunale di Pescara. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, condannare comunque i signori e Parte_1 Pt_2
al pagamento, in favore di della somma di
[...] Controparte_3
13.192,55 oltre interessi di mora al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero nella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”. Conclusioni non modificate in sede di udienza di p.c..
In fatto e in diritto
1. La sentenza appellata decidendo sull'opposizione proposta dagli odierni appellanti, allora opponenti, nelle loro rispettive qualità di debitrice principale, sig.ra e di garante, sig. avverso il decreto ingiuntivo emesso in Pt_2 Parte_1 favore della per il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
16.594,85, quale debito residuo del contratto di finanziamento n. 35257945
C sottoscritto con (procedimento di primo grado instaurato al fine di Parte_3
veder dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto, illegittimo e ciò sulla base della invocata:
1. Inesistenza/nullità del contratto art. 117 Tub;
2. Violazione delle norme sul credito al consumo. – Art. 124 Tub vigente ratione temporis – Assenza delle indicazioni del tasso di interesse e dei maggiori oneri in caso di mora – Violazione art. 117 Tub;
3. Illegittima applicazione del tasso di mora – Assenza della pattuizione;
4. Assenza di contratto di coobbligazione- Decadenza del diritto della nei confronti del fideiussore – CP_5
Violazione del principio di preventiva escussione del debitore principale;
5. Usura ab origine;
6. Illegittima segnalazione presso e , revocava il Organizzazione_1 Org_2
decreto ingiuntivo opposto e condannava gli allora opponenti al pagamento in favore della opposta della minore somma di € 13.192,55 – così rideterminata in considerazione dell'errato conteggio degli interessi di mora da parte dell'opposta -, con condanna alle spese del procedimento monitorio, già liquidate e del primo grado di giudizio.
Il Tribunale di Pescara premetteva di dover ribadire quanto già esplicitato nell'ordinanza del 24.02.2021, con la quale aveva concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 13.192,55, ovvero, previa rappresentazione delle ragioni dell'opposizione, per la parte che qui interessa, che:
- l'opposta aveva prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento, seppure composto dalle prime quattro pagine, dal quale risultavano le sottoscrizioni di entrambi gli opponenti anche in riferimento alla consegna del contratto, alle caratteristiche tipiche dello stesso, alle condizioni contrattuali pattuite ed alle registrazioni contabili;
- parte opponente non aveva fornito alcuna indicazione in senso contrario documentalmente riscontrabile;
- il disconoscimento degli opponenti ai sensi dell'art. 2917 c.c. era tardivo in quanto effettuato non con l'atto di opposizione ma in prima udienza e in ogni caso, gli effetti di tale disconoscimento sono diversi da quello previsto ex art. 215 c.p.c., potendo il giudice valutare la sua efficacia rappresentativa;
- non vi era stato alcun formale disconoscimento delle sottoscrizioni, in quanto formulato in forma generica e tardiva;
Da tale punto di partenza e ricordando i principi in materia di riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, il Tribunale proseguiva nella sentenza impugnata evidenziando che dal contratto versato in atti emergeva che: le firma dei debitori sono state ripetutamente apposte sul modulo contrattuale agli effetti della perfezione del negozio;
dell'accettazione del trattamento dei dati personali;
dell'autorizzazione all'addebito dei pagamenti tramite RID bancario;
della conferma di aver ritirato copia del contratto corredato del documento di sintesi;
dell'adesione al programma facoltativo di assicurazione;
dell'accettazione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; cosicché da un lato la disciplina contrattuale è completa in tutti i suoi elementi essenziali e dall'altro i consumatori sono stati resi edotti di predetta disciplina in ogni sua parte (pag. 4, terzo capoverso della sentenza).
Il Giudice di prime cure rilevava come gli opponenti non avevano mai contestato in maniera specifica nessuna delle circostanze sopra enunciate sia non disconoscendo le firme apposte sul contratto sia non eccependo di non aver approvato le clausole ex art. 1341 c.c. sia non negando di aver ricevuto le somme erogate in proprio favore, essendosi limitati a sostenere che il contratto non corrispondesse a quanto previsto dall'art. 124 Tub.
In relazione alla specifica posizione del garante, il Tribunale rilevava che questi aveva espressamente approvato la clausola n.
4.10 delle condizioni generali di contratto con dispensa dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., mentre per quanto concerneva la mancata indicazione del tasso di mora il Giudice evidenziava che risultava stabilito nella misura del 10,00% dagli artt.
1.3 e 4.4 delle condizioni generali di contratto.
Il Tribunale non riteneva, quindi, provata l'opposizione.
2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello gli allora opponenti, oggi appellanti, sulla base di tre motivi di seguito compendiati:
1) Mancata prova del credito – Tempestivo disconoscimento del contratto ex art. 2719 c.c. – Mancata produzione dell'originale – Mancata verificazione –
Vizio di motivazione della sentenza.
Con tale motivo di doglianza, gli appellanti lamentano essenzialmente la circostanza dell'avere il Giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione un documento inutilizzabile, il contratto di finanziamento prodotto in giudizio, composto di sole quattro pagine a fronte dell'avvenuto disconoscimento di tale atto ex art. 2917 c.c., riconosciuto tardivo dal primo giudice e omettendo questi di motivare sulla contestazione di conformità all'originale avanzata in primo grado.
Nell'argomentare sulla tempestività dell'eccezione di disconoscimento, gli appellanti rappresentano che la stessa era stata già formula con l'atto di citazione in opposizione nella parte in cui avevano evidenziato il numero totale delle pagine in 24
a fronte delle sole 4 pagine prodotte in sede monitoria e ciò in relazione alla invocata nullità del contratto ex art. 117 tub, e, successivamente, alla pag. 3 dell'atto di opposizione ove avevano contestato esplicitamente tale conformità, aggiungendo inoltre che gli stessi appellanti avevano dichiarato l'assenza delle proprie firme nel contratto disconoscendo anche queste.
Parte appellata prosegue insistendo sulla inutilizzabilità del contratto di finanziamento come versato in atti in quanto mancante di 20 fogli sul totale dei 24 -
CP_ assunto non contestato dalla e sull'omesso deposito da parte di questa del documento integrale, circostanza non presa in considerazione dal primo Giudice, al pari della proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
CP Da ultimo, gli appellanti lamentano la mancata prova da parte dell' dell'avvenuta erogazione del credito, avendo la stessa prodotto un estratto conto privo della certificazione dell'art. 50 Tub, mancando così la prova della certezza e liquidità del credito.
2) Decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione contro il garante.
In riferimento alla sola posizione del garante, la parte appellante si duole del mancato
CP riconoscimento della decadenza in cui sarebbe incorsa l' per il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c. di sei mesi dalla data di scadenza del debito
(28.07.2013) in quanto il procedimento monitorio è stato introdotto bel oltre tale scadenza, lamentando la conclusione alla quale era arrivato il Giudice di prime cure il quale aveva posto l'attenzione sulla clausola 4.10 della condizioni generali di contratto che in virtù della quale il fideiussore dispensava l'istituto di finanziamento dal rispetto di quanto previsto nell'art. 1957 c.c..
In particolare, il garante rappresenta che la clausola sopra menzionata, contenuta alla pag. 2 del contratto, non era stata da egli sottoscritta considerando irrilevante la sottoscrizione apposta alla pag. 1 che richiama la clausola 4.10 in considerazione della sua inefficacia ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto non risulta specificamente approvata e né il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali può rispettare il requisito della specifica approvazione.
Parte appellante prosegue asserendo la nullità della clausola ai sensi dell'art. 33, II c., lett. t) del Cod. Consumo nonché dell'art. 36 stesso Codice. 3) Violazione degli artt. 92 e 653, co.3, c.p.c. – Revoca dell'ingiunzione ed errata condanna al pagamento delle spese monitorie - Parziale compensazione delle spese di primo grado.
Con tale ultimo motivo gli appellanti asseriscono come il Giudice di prime cure abbia condannato gli allora opponenti alle spese del procedimento monitorio pur avendo revocato il decreto ingiuntivo, revoca asseritamente collegata all'errore
CP commesso dalla nell'indicare l'importo ingiunto relativamente all'ammontare degli interessi.
In considerazione di tale ultimo aspetto, le spese del procedimento monitorio dovevano essere poste a carico dell'opposta essendo la somma ingiunta stata ridotta in maniera apprezzabile.
Analoga doglianza parte appellata la muove in relazione alla condanna alle spese del primo grado di giudizio essendo stata parzialmente accolta l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si è costituita la e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
, la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
ai sensi degli artt. 342, 354 e 348 bis c.p.c., ha contestato nel merito i motivi di gravame e rassegnato le conclusioni come sopra trascritte.
4. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e con ordinanza del 12 luglio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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5.1 La Corte ritiene, per completezza delle argomentazioni poste al vaglio, di esaminare preliminarmente l' eccezione di parte appellante, formulata con le note scritte del 7.07.2023 in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2023 con la quale ha invocato “la carenza di legittimazione della in quanto Controparte_1
non ha adeguatamente provato la inclusione del credito de quo nella presunta cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 della
Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB, in forza del quale la società Parte_3
CP_ avrebbe ceduto alla predetta dei crediti, fra i quali quello oggetto di causa”, in quanto agli atti mancherebbero l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco;
- la prova della pubblicazione nel Registro Imprese della cessione;
- il contratto di cessione medesimo, il quale non compare fra i documenti di causa; eccezione che non è stata coltivata nei successivi atti difensivi (comparsa conclusionale e memoria di replica).
A parere della Corte, tale eccezione è priva di fondamento in considerazione del fatto l'originaria operazione di cessione dei crediti tra e non è stata Pt_3 CP_1
effettuata ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB – cartolarizzazione – ma nell'ambito della ordinaria cessione regolata dell'art. 1260
c.c. e la stessa è stata debitamente comunicata dalla a mezzo Controparte_1
raccomandata sia alla debitrice sia al garante (circostanza non contestata); successivamente ha incorporato con il Controparte_1 Controparte_1
trasferimento in suo favore di tutti i rapporti attivi e passivi.
5.2 Anche le eccezioni sollevate dalla società appellata circa l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non meritano accoglimento.
Iniziando la disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la Corte ritiene, come già enunciato in altre pronunce, di aderire a quanto espresso dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. (Sent. n. 27199/17) secondo la quale: “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso che ci occupa, dalla disamina dell'atto di appello emergono con chiarezza le parti della sentenza contestate, le ragioni a sostegno delle doglianze mosse, senza considerare che parte appellata è stata in grado di contestare in maniera puntuale quanto dedotto dall'appellante circostanza questa che, implicitamente, fa propendere per l'esaustività dell'appello proposto.
La seconda eccezione -inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.- invece, risulta implicitamente superata, avendo la Corte ritenuto di procedere direttamente alla trattazione della causa senza passare per l'udienza filtro, e, in ogni caso, a questo stato della causa la Corte non può procedere a una pronuncia di tal fatta in quanto una volta iniziata la trattazione il giudice di appello perde, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con il provvedimento di cui si discute (Cass. Civ. ord. n.
15786/2021).
6.1 Passando al merito della vicenda, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In primo luogo appare provata la sussistenza del credito vantato nei confronti dell'appellante Parte_2
Ciò in ragione del fatto che entrambi gli appellanti, sin dal primo grado di giudizio non hanno mai contestato la circostanza di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, né (quanto alla in particolare) di aver ricevuto la somma Pt_2
erogata a titolo di finanziamento nè, da ultimo, di aver dato esecuzione al contratto di finanziamento, limitando la propria difesa a contestazioni di carattere formale del contratto versato in atti.
Pur riconoscendo sussistente l'errore nel quale è incorso il Giudice di prime cure nel dichiarare la tardività della dichiarazione di disconoscimento ex art. 2917 c.c. effettuata in primo grado, per difformità della copia all'originale, in quanto al contrario è stata formulata con il primo atto difensivo utile, ovvero con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 5755/2023), deve ritenersi che la formula utilizzata dagli appellanti non rivesta quel carattere di specificità tale da poterla ritenere ammissibile.
Parte appellante fonda principalmente il proprio assunto sulla base del fatto che, come ampiamente descritto in precedenza, il contratto prodotto agli atti è composto da sole quattro pagine a fronte delle 24 indicate, ma nulla allega circa l'indicazione della difformità tra il contenuto del documento prodotto e di quello originale (la cui copia è stata consegnata agli appellanti, come da dichiarazione sottoscritta da entrambi e non disconosciuta nei modi e nei tempi normativamente previsti) o di eventuali divergenze tra le condizioni pattuite e quelle ivi riportate ed accettate .
Inoltre, va condiviso l'assunto espresso dal Giudice di prime cure, nell'ordinanza da questi resa in data 24.02.2021 e ribadito in sentenza, in relazione al diverso regime degli effetti giuridici tra il disconoscimento operato ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e quello ai sensi dell'art. 2719 c.c., ove solo nel primo caso se non viene effettuata l'istanza di verificazione a opera della parte che intende profittare del documento, questo non può essere utilizzato ai fini del decidere, mentre nel secondo caso al
Giudice non è impedito accertare la conformità all'originale anche attraverso presunzioni, potendo apprezzare l'efficacia rappresentativa del documento (Cass.
Civ. n. 9439/2010; Cass. Civ. n. 14950/2018).
Alla luce della documentazione versata in atti, comprensiva anche delle lettere con le quali la cessionaria ha comunicato alla debitrice e al garante l'avvenuta cessione del credito con richiesta di pagamento del credito vantato (doc. 4 e 9 fascicolo monitorio dell'appellata), non contestata dagli appellanti, nonché della mancanza del disconoscimento da parte degli stessi delle firme apposte sulla pag. 1 del contratto di finanziamento, unitamente a tutti gli altri elementi precedentemente richiamati, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
6.2 Con il secondo motivo di doglianza, gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure della decadenza in cui sarebbe
CP incorsa la nei confronti del garante per non aver rispettato il termine previsto nell'art. 1957 c.c. in quanto il garante avrebbe dispensato la finanziaria dal rispetto dello stesso a seguito della sottoscrizione della relativa clausola ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., invocando, a confutazione di quanto sostenuto dal
Tribunale, l'inefficacia delle clausole sottoscritte in blocco nonché la nullità di protezione prevista dal Cod. del Consumo (arrt. 33 e 36 del predetto codice) anche alla luce della sentenza della Cassazione Civile a Sezione Unite n. 9479/2023, in relazione alla valutazione da parte del Giudice della qualità di consumatore rivestita dal sottoscrittore/garante in fase monitoria.
La Corte ritiene tale ultima argomentazione inconferente ai fatti per cui è causa in considerazione del fatto che la sentenza richiamata a Sezioni Unite, pur dettando un decalogo che il Giudice deve seguire nell'ambito del procedimento monitorio nel rilevare la qualità dell'ingiunto come consumatore e valutazione delle possibili clausole come vessatorie - “Fase monitoria: il Giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione;
b.1) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre ctu), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva
l'abusività della clausola, ne terrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo dell'abusitività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata deliberazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato nell'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase Esecutiva: Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito
– di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
(…)” questa ha rilevanza per il futuro e in ogni caso è afferente all'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto e rapporto tra d.i. non opposto e eventuale fase di esecuzione e non, come nel caso che ci occupa, di opposizione a d.i. tempestivamente proposta.
Esclusa dunque la riferibilità della pronuncia resa in finzione di nomofilachia al caso di specie, nondimeno l' eccezione di nullità della clausola di cui al punto 4.10, formulata in questo grado di giudizio (ma in ogni caso rilevabile d'ufficio) è fondata e va pertanto accolta.
E' principio di diritto ormai consolidato che la norma di cui all'art. 1957 c.c. è derogabile e rinunciabile dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass.
n.28943/2017; Cass. n.21867/2013; Cass. n.9455/2012, Cass. n.13078/2008 e Cass.
n.9245/2007).
Tuttavia il carattere disponibile della disposizione normativa prevista a favore di una delle parti del contratto non esclude la natura vessatoria di detta clausola, ove ciò si risolva nella limitazione di cui all'art.33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo.
La clausola che contempla la rinuncia ad avvalersi della decadenza di cui all'art.1957 c.c. rientra pienamente nelle clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Pertanto, quando il garante riveste la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo. È quindi onere del professionista (nel caso di specie non assolto) provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art.34, comma 5, Cod. Cons., non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica ex art. 1341, comma 2, c.c. (Trib.
Milano, 12 luglio 2019, Appello Brescia, 26 aprile 2023, Trib. Treviso, 7 giugno
2018).
In ragione di ciò va dichiarata inoperante la rinuncia stabilita nel punto 4.10 del contratto di finanziamento, nella parte in cui il garante dispensa il finanziatore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del garantito ,
e rilevato che non è contestato che il creditore non abbia proposto e coltivato le sue istanze nei confronti del debitore entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, va dichiarata nei confronti di la Parte_1
decadenza della appellata dal diritto di escutere la garanzia da questi prestata.
6.3 Con il terzo motivo parte appellante lamenta il duplice errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel confermare sia le spese del procedimento monitorio, liquidate in quella sede, a fronte dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso per un importo errato, con riduzione in maniera apprezzabile della somma ingiunta, sia nel non compensare almeno in parte le spese del giudizio di opposizione a d.i..
La Corte condivide le argomentazioni dedotte dagli appellanti nei limiti in cui la richiesta azionata in monitorio risulta essere (come riconosciuto dalla stessa appellata nella sua costituzione in primo grado) esorbitante rispetto al credito vantato (il che ha reso comunque necessaria la proposizione dell'opposizione) evenienza che giustifica la parziale compensazione, nella misura della metà delle spese del giudizio monitorio, nella misura già liquidata, per il resto da porsi a carico dell'opponente
Parte_2
Quanto alle spese di entrambi i gradi del presente giudizio - quelle del presente grado liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, non svoltasi- considerata la parziale soccombenza reciproca, le stesse vanno poste per metà a carico dell'appellante e compensate tra le parti per la residua Parte_2
metà.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello:
1) Dichiara la nullità per vessatorietà ex art. 33 Cod. Consumo, nei confronti di della clausola di cui al punto 4.10 del contratto di Parte_1
finanziamento nella parte in cui il garante dispensa il finanziatore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del garantito e per l'effetto dichiara la decadenza della appellata dal diritto di escutere la garanzia da questi prestata e rigetta la domanda contro lo stesso proposta.
2) condanna al pagamento della metà delle spese di lite, nella Parte_2
misura liquidata in fase monitoria e di opposizione e liquidate, quanto al presente grado, per l'intero in euro 3.966,00, oltre spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto il 23.2. 2023.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono