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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4187/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Rosita Beccari;
Parte_1 C.F._1
e c.f. , ammessa al Patrocinio a Controparte_1 C.F._2 era ne degli Avvocati di Livorno del 02.08.2024, con l'Avv. Barbara Mattafirri;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribun io
[...] atrimonio da essi contratto in Piombino (LI) il 22.05.2005, alle condizioni di cui al ricorso.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che in costanza di matrimonio è nato il figlio a Piombino (LI) in data 26.12.2011. Per_1
Con decreto emesso in data 04/11/2024 il Giudice relatore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16.01.2025 in trattazione scritta, nella quale ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 31.10.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 22.05.2005 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello st mb di Matrimonio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie A n. 10.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre con la quale continuerà ad abitare e risiedere nella abitazione della stessa sita in Piombino Via Ulisse Dini 8 fino al novembre 2024 e dal novembre 2024 sempre nell'abitazione della madre sita in Piombino Loc. Casone La Sughera, 339; la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio e sarà esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il minore.
3) Il figlio trascorrerà con il padre due giorni alla settimana con pernotto da individuare tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del figlio, nonché un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera prima di cena. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni. Il figlio, inoltre, trascorrerà durante le ferie estive almeno quindici giorni non consecutivi con ciascuno dei genitori, nonché una settimana nel periodo invernale. 4) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio, l'assegno mensile di €. 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno quindici di ogni mese, contribuirà, altresì, al 50% delle spese relative all'acquisto dell'abbigliamento per i cambi di stagione che dovranno essere previamente concordate. Sono poste a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% le seguenti spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie per la prole: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli, purché necessarie e urgenti;
d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista. - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici. -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici o università e/o corsi universitari pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica. - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette imposte da istituti privati, spese per alloggio universitario;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per ulteriori attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco); d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout); e) spese di custodia (baby sitter); f) viaggi e vacanze;
g) spese acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto, nonché relativi bollo e assicurazione e conseguimento della patente di guida. Ciascun genitore provvederà al rimborso all'altro delle suddette spese previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso, non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. I conteggi di dare/avere saranno effettuati a cadenza mensile. Le detrazioni saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra . CP_1
5) I coniugi danno atto di aver già risolto ogni altra questione di natura economica e patrimoniale, in particolare il SI. si impegna a Parte_1 consentire alla SI.ra di asportare a part e di novembre CP_1
2024 fino al dicemb li effetti personali della stessa riposti nel magazzino sito al piano terra dell'ex casa coniugale sita in Piombino Via Cellini 77.
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4187/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Rosita Beccari;
Parte_1 C.F._1
e c.f. , ammessa al Patrocinio a Controparte_1 C.F._2 era ne degli Avvocati di Livorno del 02.08.2024, con l'Avv. Barbara Mattafirri;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribun io
[...] atrimonio da essi contratto in Piombino (LI) il 22.05.2005, alle condizioni di cui al ricorso.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che in costanza di matrimonio è nato il figlio a Piombino (LI) in data 26.12.2011. Per_1
Con decreto emesso in data 04/11/2024 il Giudice relatore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16.01.2025 in trattazione scritta, nella quale ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 31.10.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 22.05.2005 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello st mb di Matrimonio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie A n. 10.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre con la quale continuerà ad abitare e risiedere nella abitazione della stessa sita in Piombino Via Ulisse Dini 8 fino al novembre 2024 e dal novembre 2024 sempre nell'abitazione della madre sita in Piombino Loc. Casone La Sughera, 339; la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio e sarà esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il minore.
3) Il figlio trascorrerà con il padre due giorni alla settimana con pernotto da individuare tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del figlio, nonché un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera prima di cena. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni. Il figlio, inoltre, trascorrerà durante le ferie estive almeno quindici giorni non consecutivi con ciascuno dei genitori, nonché una settimana nel periodo invernale. 4) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio, l'assegno mensile di €. 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno quindici di ogni mese, contribuirà, altresì, al 50% delle spese relative all'acquisto dell'abbigliamento per i cambi di stagione che dovranno essere previamente concordate. Sono poste a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% le seguenti spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie per la prole: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli, purché necessarie e urgenti;
d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista. - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici. -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici o università e/o corsi universitari pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica. - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette imposte da istituti privati, spese per alloggio universitario;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per ulteriori attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco); d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout); e) spese di custodia (baby sitter); f) viaggi e vacanze;
g) spese acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto, nonché relativi bollo e assicurazione e conseguimento della patente di guida. Ciascun genitore provvederà al rimborso all'altro delle suddette spese previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso, non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. I conteggi di dare/avere saranno effettuati a cadenza mensile. Le detrazioni saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra . CP_1
5) I coniugi danno atto di aver già risolto ogni altra questione di natura economica e patrimoniale, in particolare il SI. si impegna a Parte_1 consentire alla SI.ra di asportare a part e di novembre CP_1
2024 fino al dicemb li effetti personali della stessa riposti nel magazzino sito al piano terra dell'ex casa coniugale sita in Piombino Via Cellini 77.
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai