Decreto cautelare 19 luglio 2025
Decreto cautelare 30 luglio 2025
Decreto presidenziale 18 settembre 2025
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00777/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Colle NI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria - IL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Spinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza B. Michelotti, 1;
Regione Umbria, non costituita in giudizio;
nei confronti
NI AD, Umbria Vacanze s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari,
quanto al ricorso introduttivo:
- della richiesta di integrazione documentale del 26 maggio 2025, con cui IL ha evidenziato « che il contratto di comodato d’uso non risulta tra le tipologie di titolo di proprietà e/o di locazione eleggibili. In caso di comproprietà, usufrutto o locazione, autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte dei proprietari/comproprietari »;
- della nota del 18 giugno 2025 con cui è stato comunicato alla società ricorrente la non ammissibilità del progetto presentato al bando per sostegno agli investimenti delle imprese ricettive;
- della nota prot. n. 0008117 dell’8 luglio 2025 che confermava la non ammissibilità formale della domanda al suddetto bando;
- della nota inviata, a seguito di istanza di accesso, in data 11 luglio 2025 con cui sono state comunicate alla ricorrente le motivazioni della non ammissibilità;
- di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso il bando per sostegno agli investimenti delle imprese ricettive nella parte in cui dovesse essere considerato lesivo della posizione giuridica ed economica dell’odierna ricorrente nonché in particolare l’art. 8, comma 1, del suddetto bando nella parte in cui afferma la necessità di caricare a corredo della domanda il « titolo di proprietà e/o di locazione del bene regolarmente registrato della durata non inferiore a 6 anni dalla data di presentazione della domanda. In caso di comproprietà, usufrutto o locazione, autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte dei proprietari/comproprietari », ove interpretato che il comodato d’uso non possa essere equiparato ad un titolo di locazione ed integri gli estremi di una causa di esclusione dalla procedura;
- delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito di IL;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di cui al bando “ PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.4. - Sostegno agli investimenti delle imprese ricettive ” e a veder valutata la propria domanda, e del diritto della ricorrente alla remissione in termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e la condanna di IL all’esame e la valutazione della stessa;
quanto ai motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 19 settembre 2025:
- della scheda di valutazione del 6 agosto 2025 nella parte in cui la Commissione di valutazione ha assegnato alla domanda di parte ricorrente il punteggio di 56 dichiarando il progetto “ammissibile ma non finanziabile”;
- del verbale della seduta del comitato tecnico di valutazione;
- della graduatoria provvisoria del 22 luglio 2025 nella parte in cui esclude la ricorrente;
- della graduatoria provvisoria del 22 luglio 2025 così come aggiornata il 7 luglio 2025 a seguito della valutazione della IL nella parte in cui assegna 56 punti alla ricorrente invece di 91;
- della graduatoria provvisoria del 22 luglio 2025 così come aggiornata il 7 luglio 2025 a seguito della valutazione della IL nella parte in cui ammette nella graduatoria la società Umbria vacanze s.r.l.;
- del bando per sostegno agli investimenti delle imprese ricettive nella parte in cui l’art. 8 comma viene interpretato nel senso che la mancanza di documentazione obbligatoria può essere sanata tramite richiesta di integrazione successiva alla partecipazione al bando;
- della nota a margine del verbale n. 1 nella parte in cui introduce il criterio dell’operatività commerciale delle strutture ricettive;
- del diniego parziale all’accesso documentale del 20 agosto 2025 e di quello totale del 13 settembre 2025;
- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria - IL s.p.a.;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa EL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe la Colle NI s.r.l. ha impugnato gli atti della procedura “ PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.4 – Sostegno agli investimenti delle imprese ricettive ”;
- con decreti monocratici n. 63 del 2025 e n. 70 del 2025 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare ex art. 56 cod. proc. amm. ed è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di valutazione con accantonamento della relativa somma;
- si è costituita per resistere in giudizio IL s.p.a.;
- con atto notificato il 16 settembre 2025 la parte ricorrente ha presentato per motivi aggiunti per l’annullamento della graduatoria provvisoria nelle more approvata da IL, nonché, ai sensi del secondo comma dell’art. 116 cod. proc. amm., gravando il « diniego parziale all’accesso documentale del 20 agosto 2025 e quello totale de 13 settembre 2025 »;
- a seguito della trattazione camerale, con ordinanza 9 ottobre 2025 n. 274 sono state confermate le misure cautelari già disposte con i decreti nn. 63 e 77 del 2025 ed è stata fissata per la trattazione della domanda ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. la camera di consiglio del 18 novembre 2025;
- con istanza sottoscritta congiuntamente dai difensori delle parti costituite e depositata in data 14 novembre 2025, le parti hanno dato atto dell’intervenuta approvazione con determinazione dell’Amministratore unico di IL n. 654 del 5 novembre 2025 della graduatoria definitiva riferita alla procedura per cui è causa, da cui risulta che la Società ricorrente è stata ammessa al finanziamento per l’importo richiesto. Pertanto, essendo stato l’obiettivo sostanziale perseguito dalla ricorrente pienamente raggiunto, le parti hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali tra le parti
- alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, alla luce di quanto esposto ed attesa l’intervenuta la soddisfazione della pretesa dedotta nel ricorso, che non resti al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di giudizio, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LI | ER AR |
IL SEGRETARIO