Sentenza 28 marzo 2006
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FATTO 1. Con atto di citazione depositato l'11 dicembre 2024, preceduto dall'invito a presentare controdeduzioni come prescritto dal codice di rito, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione C. Maria Lucia, all'epoca dei fatti amministratrice di sostegno del sig. S. Antonino, già condannata per peculato continuato oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di euro 100.000,00 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quale …
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1048 del 2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano. in accoglimento della domanda proposta da L. C. nei confronti della Recordati -Industria Chimica e Farmaceutica s.p.a., dichiarava la illegittimità dei due licenziamenti alla stessa intimati in data 28-6-2002 c 279-2002, con le conseguenze di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Tribunale, quanto al primo licenziamento, riferibile a fatti commessi fra il 15-5-2002 e il 13-6-2002, riteneva che i fatti contestati, sintetizzabili nell'accesso a Internet per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale del 4-5-2001, fossero stati rilevati e registrati da un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2006, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2006 |
Testo completo
M. -7 0 74/0 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto collegamento SEZIONE TERZA CIVILE untetizale перозгол Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18981/02 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 7074 Dott. Mario FANTACCHIOTTI Consigliere Rep. 1815 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 15/12/05 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere contributo unificato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMM ST DI ND GI SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ER GI DR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 74, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PERSICO, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARINETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RISSOLIO DI AL ZI SNC, in SCATOLIFICIO persona dei soci amministratori sigg.ri Ganio Ottavio Enrico e Rapalino NZ, elettivamente domiciliata in 2005 2299 ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio -1- BENITO la difende dell'avvocato chePANARITI, unitamente all'avvocato MARIO RAVA, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1574/01 della Corte d'Appello di TORINO, quarta sezione civile, emessa il 22/11/01, depositata il 06/12/01, R.G.1567/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 15/12/05 dal SEGRETO;
udito l'Avvocato Maria Teresa PERSICO;
udito l'Avvocato Benito P. PANARITI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 -2™ Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 25.8.1995 la AT LI di PA NZ & C. s.n.c., assumeva che 1'1.12.1994 stipulato con l'immobiliare Cristina di DR aveva ERluigi e C. s.n.c. due contratti collegati: uno di locazione da parte della locatrice convenuta di una porzione C di capannone di mq. 800, sita nel comune di Sommaria Perno per 1 il canone mensile di £. 2.000.000, oltre IVA;
uno di impegno della Immobiliare ad edificare un immobile contiguo al precedente ed a locarne all'attrice mq.
1.200 al canone mensile di £. 3 milioni, impegnandosi a stipulare la locazione entro il 31.8.1995; che nel maggio del 1995 la locatrice occupò con macchine ed utensili parte del capannone locato;
a seguito delle proteste, sosteneva che il che l'Immobiliare, contratto di locazione originario era stato consensualmente e del modificato con la riduzione della superficie a mq. 500 canone a £. 1.200.000, oltre IVA;
che egualmente fu inadempiente la convenuta in merito al secondo contratto, risultando realizzato il nuovo locale, privo di numerosi E elementi previsti;
che i due contratti erano teleologicamente collegati, avendo essa la necessità di disporre di un unico di mq. 2.000, per cui chiedeva che il tribunale capannone pronunziasse la risoluzione degli stessi e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 우 3 la domanda, Si costituiva la convenuta, che contestava assumendo che le parti si erano accordate per la riduzione della superficie del locale già realizzato, concesso in locazione, con contestuale riduzione del canone;
che nessuna mancanza di qualità presentava il nuovo locale realizzato. La convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, la declaratoria dell'avvenuta modifica del contratto originario e la dichiarazione di risoluzione del preliminare di locazione per il nuovo locale, per effetto della diffida dell'1.8.1995, ovvero per fatto e colpa dell'attrice. Il tribunale di Alba, con sentenza del 10.5.2001, accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale. Proponeva appello la convenuta, articolato in trentuno motivi. Resisteva l'appellata. La corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 6.12.2001, rigettava l'appello, salva la riforma dell'appellata sentenza in tema di IVA sui compensi al difensore. Riteneva la corte di merito che il giudice di appello aveva il E potere dovere di procedere ad integrare la motivazione del che l'omessa primo giudice ove essa fosse insufficiente;
pronunzia da parte del primo giudice su alcune eccezioni comportava il rigetto delle stesse, con la conseguenza che la pronunzia in sede di appello poteva essere emessa solo nel caso di impugnazione sul punto;
che era inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata trascrizione delle conclusioni nella sentenza di primo grado, atteso che il presente giudizio non era di annullamento, ma di cognizione di secondo grado, per cui trattatasi solo di irregolarità; che nella specie tra i due contratti vi era collegamento negoziale emergente sia dal testo letterale del preliminare sia dall'interesse della parte conduttrice;
che detto collegamento era unilaterale e cioè che solo il preliminare era collegato al contratto definitivo e non viceversa;
che, dovendosi dichiarare la risoluzione del contratto definitivo per grave inadempimento della locatrice, ciò comportava anche effetti risolutori del preliminare connesso. Riteneva, poi, la corte che la modifica (riduttiva) consensuale del contratto definitivo di locazione non era stata provata dall'appellante, in quanto i due testi da lei addotti si riferivano solo a mere discussioni, ma non alla conclusione di un accordo riduttivo come prospettato, ed ilinoltre che il teste ER era inattendibile;
che pagamento del canone in misura ridotta nel maggio 1995, era irrilevante, poiché dopo pochi giorni fu inoltrato il conguaglio e nel mese successivo fu pagato il canone intero;
che la sottrazione al godimento della conduttrice di trecento 1 mq. di immobile costituiva grave inadempimento da parte del locatore, con conseguente risoluzione del contratto definitivo di locazione e di quello collegato, il preliminare di locazione del costruendo locale;
che essendo intervenuto inadempimento grave 1'1.5.1995, era del tutto detto 5 dell'offerta del nuovo locale nel irrilevante discutere quell'anno, luglio di poiché sia pure per effetto del collegamento, in quella data anche il preliminare era risolto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.n.c. Immobiliare Cristina di DR ER GI. : Resiste con controricorso l'attrice. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 161 c.p.c., nullità della sentenza, nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto. Ritiene la ricorrente che erratamente la sentenza impugnata non ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessa trascrizione delle conclusioni, in quanto il giudice di primo grado ha omesso di motivare ed anche di pronunziarsi su tutte le istanze istruttorie formulate ed anche in relazione a parte delle domande di merito.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato. Osserva preliminarmente questa corte che la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di - per sé motivo di nullità della sentenza, occorrendo a tale fine che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice nel senso cioè di avere determinato о la mancata pronuncia sulle domande od eccezioni oppure un difetto di B motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (Cass. 28/07/2004, n.14199; Cass. 01/07/2004, n.12092). Ciò comporta che come questa Corte ha già rilevato - l'esigenza d'indicare in sentenza le conclusioni delle parti (art. 132, n. 3 C. p. c.) deve intendersi riferita, in funzione del principio di cui all'art. 112 dello stesso codice, alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza (sia pure non definitiva) e non anche alle richieste istruttorie, aventi funzione strumentale rispetto alla decisione (Cass. 29/01/1985, n.521). Infatti il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni о assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. S.U., 18/12/2001, n.15982).
2.2. Ciò vale a maggior ragione nell'ipotesi che tale eccezione di nullità della sentenza per omessa trascrizione di F conclusioni di istanze istruttorie sia effettuata nei motivi di appello avverso una sentenza di primo grado. - Infatti il giudizio di secondo grado, a differenza di quello legittimità, un giudizio di merito, comportantedi la revisio prioris istantiae per quanto circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi, con la conseguenza che un'eventuale carenza B. di motivazione della sentenza di primo grado può essere integrata dal giudice di appello.
2.3.Quanto alla censura secondo cui l'omessa trascrizione delle conclusione avrebbe avuto come effetto anche la mancata pronunzia su "parte delle domande di merito", essa è per genericità, sotto il profilo inammissibile dell'autosufficienza del ricorso. Infatti nel motivo non è indicata quale sia quella parte delle su cui il giudice di primo grado non sidomande di merito sarebbe pronunziato. Per giurisprudenza costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23 aprile 1999, n. 4070).
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, di collegamento negoziale e nesso teleologico tra negozi giuridici, dell'art. 2967 c.c. e disposizioni in tema di onere probatorio. Omessa, delle insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto (art. 360 n. 3, 4, 5, c.p.c.. Assume la ricorrente che, perché vi si a un collegamento negoziale tra due contratti, occorre che tale collegamento sia 9. voluto da entrambe le parti, mentre la corte di appello ha ritenuto che il collegamento negoziale del preliminare di relativo al locale da costruire) fosse locazione (quello fosse stato voluto da unilaterale e quindi il collegamento uno solo dei contraenti. Ritiene, invece, ricorrente che nessuna prova di tale collegamento era stata fornita ed anche che emergeva non esistere tale collegamento proprio dal contratto preliminare.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti ovvero a più negozi tra loro collegati. Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio alla regola della causa prevalente) eunico, soggetto contratti complessi (contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che riflette sul nesso intercorrente tra le si con un'intensità tale da precludere che varie prestazioni ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico).
4.2. Il collegamento contrattuale (che può risultare legislativamente fissato ed è quindi tipico, come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 C.C., ma può essere anche atipico in quanto espressione dell'autonomia contrattuale indicata nell'art. 1322 c.c.) nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. collegamento negoziale può essere bilaterale Questo unilaterale (cfr. Cass. 06/09/1991, n.9388; Cass. 06/08/2004, n. 15190). E' bilaterale quando le vicende di un contratto reagiscono necessariamente sull'altro, per cui l'invalidità di uno, nel generale, determina necessariamentesuo significato piu' l'invalidità dell'altro e reciprocamente. E' unilaterale, quando tale reciprocità non sussiste ed un negozio può restare valido, anche in presenza dell' invalidità dell'altro 4.3.Il "contratto collegato" non è, quindi, un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal 8 10 fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. E tuttavia, in ipotesi siffatte, se pure il collegamento dei contratti delineato dalle parti può determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra di essi, così che le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ° alla risoluzione dell'uno possano ripercuotersi sugli altri, detto collegamento non esclude che i singoli contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una propria causa e conservino una distinta individualità giuridica. ( cfr.Cass. 07/07/2004, n. 12454; 18/07/2003, n. 11240; Cass. Cass. 21/12/1999, n.14372; Cass. 25/08/1998, n.8410; Cass. 12/12/1995, n.12733; Cass. 27/04/1995, n.4645).
4.5.Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 28/06/2001, n.8844).
4.6. Nella fattispecie il giudice di appello non ha ritenuto, trattasse di collegamentocome assume la ricorrente che si unilaterale, perchè voluto solo dall'attrice, ○ in ogni caso Д 11 solo da una parte, ma ha accertato l'unilateralità del collegamento del contratto preliminare di locazione, nel senso che questo solo era collegato al contratto di locazione del locale esistente (mq, 800), per cui, mentre quest'ultimo contratto poteva esistere anche senza che si fosse poi concluso il contratto definitivo per il costruendo locale di mq. 1200, il preliminare non poteva esistere senza il primo. L'accertamento di tale collegamento negoziale, nel predetto senso unilaterale, è stato tratto dal giudice di merito dal tenore letterale del contratto preliminare (pag. 47 sentenza).
4.7.La censura della ricorrente secondo cui sarebbe stata errata l'interpretazione data dal giudice di appello a tale testo contrattuale è inammissibile per genericità. Infatti la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 e segg. C.C., tenuta ad indicare e dimostrare quali canoni о criteri interpretativi siano stati violati, non potendo limitarsi a genericamente le norme che ritiene siano staterichiamare disapplicate erroneamente applicate. In mancanza о l'individuazione della volontà negoziale che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto , istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensi allorchè esse sono insufficienti inficiate da contraddittorietà 12 logica о giuridica (Cass. 28.8.2001, n. 11289; Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998,n. 3142). Nella fattispecie la ricorrente non ha indicato quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati dal giudice di merito.
4.8.Quanto alla censura di vizio motivazionale, a parte la genericità della stessa, la ricorrente non riporta nel ricorso (trascrivendolo) il testo del contratto preliminare, che sarebbe stato erratamente interpretato dal giudice. Ciò determina l'inammissibilità della censura per mancato rispetto del suddetto principio di autosufficienza del ricorso.
5.Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli arrt. 2697 C.C., 116 c.p.c., di quelle in tema di onere probatorio e valutazione delle prove, nonché di quelle in risoluzione per inadempimento e suamateria di confessione, gravità. Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erratamente valutato la prova testimoniale nella parte in cui i testi riferivano dell'avvenuta modifica del contratto definitivo di locazione del locale di mq. 800; che erratamente aveva ritenuto il teste ZO ER inattendibile. avrebbe errato il giudice di Inoltre secondo la ricorrente merito nel non ritenere che era stata la stessa legale rappresentante dello AT LI a confessare di Q.13 aver disposto il pagamento ridotto per il mese di maggio, addossando poi la responsabilità alla segretaria.
6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per il poterecassazione conferisce al giudice di legittimità non riesaminare il merito della intera vicenda processuale di sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del - merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative Q 14 e dalle deduzioni di parte. (Cass. S.U. 27/12/1997, n.13045, 14/02/2003, n.2222 ; Cass. 25.8.2003, n.12467; Cass.Cass. 15.4.2000, n. 4916).
6.2.Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale. Infatti la corte di merito, valutando le deposizioni dei due testi (ER e Fontanone) addotti dalla convenuta, ha osservato che gli stessi si riferivano solo a discussioni tra le parti in merito ad una possibile modifica del contratto definitivo relativo al primo locale, ma che nulla avevano potuto riferire in merito al punto se tale modifica sia avvenuta meno.
6.3. Ritenuta l'irrilevanza del teste ER, la motivazione della corte in merito anche alla sua inattendibilità risulta essere posta ad abundantiam, con la conseguenza che la censura sul punto è inammissibile. Infatti le argomentazioni ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità indipendentemente dalla loro esattezza ○ meno, se il dispositivo sia fondato su argomentazione avente carattere principale ed corretta assorbente. E' quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente "ratio decidendi" della medesima, non avendo nessuna influenza sul dispositivo e, quindi, non producendo effetti giuridici (Cass. 4 agosto १ 15 2000, n. 10241; Cass. 10 giugno 1999, n. 5714; Cass. 23 luglio 1987, n. 6431; Cass. 13 giugno 1987, n. 5231).
6.4.In merito alla censura secondo cui il giudice di appello non avrebbe valutato la "confessione" della PA NZ, in merito al fatto che fu essa a disporre l'ordine di bonifico per il pagamento del canone ridotto e non la segretaria per errore, la stessa è inammissibile per non essere stato riportato, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, integralmente della PA la dichiarazione sull'intero capo in questione del capitolato, quanto meno riportando solo un passo atomisticamente avulso dalla restante dichiarazione, tanto più che la controricorrente, riportando nel suo controricorso la dichiarazione dell'intero capo, fa emergere che la LI dichiarò che non era assolutamente vero quanto riportato nel capitolato e che essa si limitò a firmare in bianco l'ordine di bonifico presentatole dalla sua come faceva normalmente per tutti gli ordini disegretaria, bonifici. Osserva in proposito questa Corte che, quando alla confessione si accompagna la dichiarazione di altri fatti о circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto contestato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, se la controparte contesta le dichiarazioni, il confitente ha l'onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento secondo le 16 circostanze dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse (Cass. 27/09/2000, n.12803).
7. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697 e 116 c.p.c., delle disposizioni in tema di onere della prova ed in materia di risoluzione per inadempimento e contraddittoria sua gravità, nonché l'omessa, insufficiente e motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3,4 e 5, c.p.c.. Anzitutto assume la ricorrente che non è vero che essa non aveva contestato la ritenuta gravità dell'inadempimento; che in ogni caso, anche se fosse così, essa non aveva un obbligo di contestare ogni situazione di fatto dedotta dalla controparte. Lamenta poi la ricorrente che la corte di merito abbia ritenuto grave l'inadempimento pur in mancanza di prove sul punto.
8.1. Ritiene questa corte che anche questo motivo infondato. Anzitutto, correttamente interpretata la sentenza impugnata, espressamente recita a pag. 55: "la ritenuta gravità che dell'inadempimento e la sua prioritaria cronologia non sono state oggetto di alcuna censura", si intende che il giudice di appello ha ritenuto che l'assenza di censure sul punto attenesse a censure avverso la sentenza di primo grado. Quindi erratamente la ricorrente ritiene che il giudice di appello si S"17 riferisca a mancata contestazione degli assunti di controparte.
8.2. In ogni caso, ove anche quello indicato dalla ricorrente fosse il senso del suddetto passo della sentenza di appello, va Osservato che la ricorrente si limita ad assumere contestazioni sul punto della gravità l'esistenza delle dell'inadempimento, ma in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non indica in quali termini ed in quale atto processuale essa abbia mosso tali contestazioni, con conseguente inammissibilità della censura secondo cui 8.3. Neppure è esatto l'assunto della ricorrente essa non aveva un onere di contestazione dei fatti come prospettati dalla controparte. Premesso che la causa in questione è iniziata il 28.5.1995, e quindi allorchè era già in vigore l'attuale formulazione S.U. di questa dell'art. 167 c.p.c., va Osservato che le Corte, con sentenza 23 gennaio 2002, n. 761, hanno chiarito che l'art. 167, I C., c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, fa della non - contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia probatorio del fatto non contestato e dovrà controllo sussistente, proprio per la ragione che ritenerlo l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua $ 18 dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Sicchè la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal sé, dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso ( è stato testualmente affermato che "il fatto non controverso non ha bisogno di prova, perché le parti ne hanno disposto vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza").
8.4.Quanto al punto, secondo cui la corte di merito avrebbe ritenuto la gravità dell'inadempimento, pur in assenza di prove, la censura è inconferente e, come tale, inammissibile. Infatti la corte di merito si è limitata a predente atto della decisione del primo giudice (che aveva ritenuto grave inadempimento il comportamento del locatore che aveva sottratto al godimento del conduttore 350 mq dell'immobile locato di mq. 850) e della mancanza di censura in merito, con la conseguenza che essa non poteva riesaminare questo punto della decisone di primo grado.
9.Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
19 R.G. 1898.1/2002 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in €. 2600,00, di cui €. 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, lì 15 dicembre 2005. Il Presidente Il cons. est. 1 Antonio Sequela Vitonio turs DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIEREC OC Battista 6 MAR. 2006 Oggi IL CANCELLERE C1 OC Battista™ 20