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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 11/03/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56524 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, nato il [...] a Ihtte in [...], CF: Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Principe C.F._1 mberto, 27/29 nello studio dell'avv. Francesco Zofrea , CF :
, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti C.F._2
(indirizzo di posta elettronica certificata :
) Email_1 attore e
, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAP.PT., P. Iva e C.F. CP_1
,con sede legale in Roma, Circonvallazione Orientale n. 4514, P.IVA_1
c.a.p. 00178, in personale del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Baldassarri ( ) e dall'Avv. Luca Monteverde CodiceFiscale_3
( ),unitamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di C.F._4 delega in atti e presso il loro studio sito in Roma, Via Germanico n. 184, elettivamente domiciliata (p.e.c.
) Email_2
Convenuto Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con atto iscritto in data 24.12.2024 il sig. Parte_1 proponeva opposizione tardiva ex art.668 c.p.c avverso la convalida di sfratto per morosità concessa dall'intestato Tribunale in data 29.11.2024 alla . CP_1
Deduceva l'opponente di non avere potuto presenziare all'udienza del 29.11.24 per motivi a lui non imputabili e, precisamente, per il fatto che per il decesso improvviso del proprio genitore, aveva raggiunto il suo paese d'origine, partendo dalla Francia Circostanza questa che gli aveva
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reso impossibile conoscere tempestivamente l'udienza. Nel merito faceva richiesta di un termine di grazia per adempiere. Si costituiva la intimante convenuta che contestava l'ammissibilità dell'opposizione tardiva atteso che non ricorreva l'impedimento a presenziare e l'opponente era tutt'ora moroso La causa di natura documentale veniva decisa all'udienza dell'11.3.25. L'opposizione è inammissibile e va respinta. Dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'opponente (biglietti del volo: doc.02) e passaporto (doc. n 03) risulta che l'opponente era rientrato in Italia al momento del perfezionamento della notifica e anche dell'udienza. L'opposizione va quindi respinta in quanto infondata.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm. 55/2014 seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva ex art.668 c.p.c proposta da così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al rimborso in favore della controparte delle spese di lite che liquida in globali euro 1300,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 11/03/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56524 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, nato il [...] a Ihtte in [...], CF: Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Principe C.F._1 mberto, 27/29 nello studio dell'avv. Francesco Zofrea , CF :
, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti C.F._2
(indirizzo di posta elettronica certificata :
) Email_1 attore e
, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAP.PT., P. Iva e C.F. CP_1
,con sede legale in Roma, Circonvallazione Orientale n. 4514, P.IVA_1
c.a.p. 00178, in personale del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Baldassarri ( ) e dall'Avv. Luca Monteverde CodiceFiscale_3
( ),unitamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di C.F._4 delega in atti e presso il loro studio sito in Roma, Via Germanico n. 184, elettivamente domiciliata (p.e.c.
) Email_2
Convenuto Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con atto iscritto in data 24.12.2024 il sig. Parte_1 proponeva opposizione tardiva ex art.668 c.p.c avverso la convalida di sfratto per morosità concessa dall'intestato Tribunale in data 29.11.2024 alla . CP_1
Deduceva l'opponente di non avere potuto presenziare all'udienza del 29.11.24 per motivi a lui non imputabili e, precisamente, per il fatto che per il decesso improvviso del proprio genitore, aveva raggiunto il suo paese d'origine, partendo dalla Francia Circostanza questa che gli aveva
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reso impossibile conoscere tempestivamente l'udienza. Nel merito faceva richiesta di un termine di grazia per adempiere. Si costituiva la intimante convenuta che contestava l'ammissibilità dell'opposizione tardiva atteso che non ricorreva l'impedimento a presenziare e l'opponente era tutt'ora moroso La causa di natura documentale veniva decisa all'udienza dell'11.3.25. L'opposizione è inammissibile e va respinta. Dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'opponente (biglietti del volo: doc.02) e passaporto (doc. n 03) risulta che l'opponente era rientrato in Italia al momento del perfezionamento della notifica e anche dell'udienza. L'opposizione va quindi respinta in quanto infondata.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm. 55/2014 seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva ex art.668 c.p.c proposta da così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al rimborso in favore della controparte delle spese di lite che liquida in globali euro 1300,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone
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