Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5663 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
18 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5663/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev. ;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. G. Taccone;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha formulato opposizione avverso alle ordinanze di ingiunzione nn. OI-002686913 e OI-002686915, notificate dall' in CP_1
data 24 Ottobre 2024, aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis,
l. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, per un importo complessivo di € 2.011,77 e rispettivamente € 12.373,18.
In particolare, oltre a rilevare l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione impugnate per omessa o quantomeno tardiva notifica degli avvisi di accertamento ad esse sottesi, con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 28, l.
689/1981.
Nel merito, contestando la sussistenza della asserita condotta omissiva, ha rilevato come spetti
CP_ all' di provare il fatto costitutivo della propria pretesa.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione per tutti i motivi esposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione e la sussistenza della condotta omissiva contestata, ha rappresentato l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di ingiunzione.
Con riguardo all'eccezione di decadenza, ha sottolineato come l'art. 14, l. 689/81, non possa applicarsi, trattandosi di una norma generale, ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs. 8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83.
Sul punto ha ancora osservato che, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione, il termine di 90 giorni non risulti decorso, dovendo essere calcolato a far data dall'ultimazione di tutti gli accertamenti.
Sottolineando altresì la sopravvenuta modifica legislativa del termine di decadenza, esteso dall'art. 23, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, al secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, ha ribadito la tempestività delle notifiche delle contestazioni. Infine ha rilevato la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della notifica di atti interruttivi, nonché della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) e finanche della sospensione relativa al periodo emergenziale
Covid-19, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile
2020, n. 27.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificata successivamente ad avvisi di accertamento emessi in seguito a violazioni commesse ex art. 2, comma
1 bis l. 638/83.
Ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione a ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi altresì la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa, nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Una volta inquadrato l'istituto sotto il profilo normativo, giova osservare che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è circoscritto dalla causa petendi delineata dal ricorrente e dalla preclusione, per la P.A., di far valere, a sostegno della propria pretesa, fatti distinti da quelli indicati nell'ordinanza di ingiunzione.
In tale quadro, al pari di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente - opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005;
Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In tal senso, seguendo le regole previste in tema di onere della prova incombente sull'opponente ex art. 2697 c.c., nei limiti delle contestazioni sollevate spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
“Ne consegue che sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, nella specie, in disparte la legittimità o meno, nel merito, della pretesa dell' , CP_1
non sussistono gli estremi per una valutazione positiva di legittimità del procedimento sanzionatorio
CP_ ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, non avendo l' – al di là della validità o meno del procedimento di notificazione dell'atto di accertamento – dato prova della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14, l. 689/1981, risultando nel caso di specie inapplicabile ratione temporis il più ampio termine introdotto dall'art. 23, D.L.
48/2023, riferibile alle sole violazioni successive all'1.01.2023.
Il citato art. 14 impone infatti alla P.A., pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta secondo quanto prescritto dall'ultimo comma, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Pertanto, avendo il caso di specie ad oggetto omissioni contributive afferenti alle annualità 2014
e 2015, in mancanza di prova del momento di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria
o della Procura della Repubblica, ex art. 9, d.lgs. 8/2016, la potestà sanzionatoria sarebbe stata esercitabile dall'Istituto sin dal 6.2.2016, data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, la quale – come detto – ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00.
Pertanto, considerata l'indubbia applicabilità della l. 689/81 alla luce di quanto previsto dall'art. 6, d.lgs. 8/2016 (secondo cui “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.”), nel caso di specie le notificazioni degli atti di CP_ accertamento della violazione, effettuate dall' solo nel Luglio 2018, integra una violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione
€ 5.201,00 – € 26,000) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità, vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione nn. OI-002686913 e
OI- 002686915.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.695,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 18/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo