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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 443/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 02/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 443 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
Valentino Vescio di Martirano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 CP_7 CP_8
CP_9
Porzio come da procura in atti
APPELLATI
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 277/2025, pubblicata in data 18/02/2025
___________________
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro depositato in data 14.8.2022, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e premesso di essere dipendenti della
[...] CP_8 CP_9 [...] in servizio presso il presidio ospedaliero di Monterotondo, Pt_1 chiedevano l'accertamento del loro diritto a percepire i buoni pasto in sostituzione della mensa per ogni turno di lavoro eccedente le 6 ore, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere detti buoni pasto ovvero il loro controvalore in denaro, a titolo risarcitorio. A sostegno della domanda esponevano:
-di svolgere la propria attività lavorativa, articolata in turni diurni, pomeridiani e notturni eccedenti le sei ore (tre turni 7.00/14.00; 14.00/21.00;
21.00/07.00 o due turni 7.00/19.00; 19.00/07.00);
- che non avevano percepito alcuna somma a titolo di buoni pasto giornalieri per turni eccedenti le sei ore;
- che, in ragione dell'articolazione dei turni di servizio giornalieri superiori alle 6 ore, avevano diritto di fruire della pausa per il servizio mensa o, in alternativa, di percepire in busta paga il controvalore economico dell'omesso servizio, ossia il c.d. buono pasto giornaliero per ogni turno svolto;
che la mancata erogazione del servizio, anche con modalità alternative, aveva natura di inadempimento contrattuale, sicché avevano diritto al risarcimento del danno, pari al valore del buono pasto non percepito. Chiedevano pertanto di “accertare il diritto dei ricorrenti al buono pasto in sostituzione della mensa per ogni turno eccedente le 6 ore pari ad € 4.13 cadauno con relativa cristallizzazione in busta paga e sul cedolino presenze e per l'effetto a) condannare l'azienda a consegnare i buoni pasto per la ogni turnazione descritta in premessa, o in alternativa, al controvalore in denaro, a titolo risarcitorio per la turnazione eseguita e descritta in premessa
o alla data ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare la alle somme di Parte_1 3
seguito riportate oltre interessi e rivalutazione monetaria e nello specifico per: - la signora che ha svolto dal settembre 2017 al luglio 2021 940 turni un totale di buoni CP_8 pasto persi pari ad € 3.882,20 (4,13, per i turni eseguiti) per i turni eseguiti;
- la signora che ha svolto dal settembre 2019 al giugno 2022 444 turni eccedenti CP_6 le 6 ore la somma totale di buoni pasto persi pari a euro 1.833,72 (4,13, per i turni eseguiti);
- la Signora che ha svolto dal settembre 2017 al luglio 2022 871 turni CP_7 eccedenti le 6 ore per un totale di buoni pasto persi pari a euro 3.597,23 di buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la Signora che ha svolto tra il 2020 e aprile 2022 303 turbi eccedenti le Controparte_2
6 ore un totale di buoni pasto persi pari a euro 1.251,39 di buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la Signora dal settembre 2017 al mese di dicembre 2020 ha svolto Controparte_5
641 turni eccedenti le 6 ore la somma di euro 2.647,33 per buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la signora che ha svolto dal settembre 2017 al luglio 2021 919 turni per Controparte_4 un totale di euro 3.795,47 per buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la signora che ha svolto dal settembre 2017 al maggio 2021 619 turni Controparte_3 un totale di euro 2.556,47 per buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la signora che ha svolto dal settembre 2017 al luglio 2021 877 turni un Parte_2 totale di euro 3.622,01 per buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- il Sig. che ha svolto dal settembre 2017 al mese di luglio 2022 821 Controparte_1 turni un totale di buoni pasto persi pari a euro 3.390,73 (4,13, per i turni eseguiti); oltre interessi e rivalutazione monetaria per tutti i ricorrenti;
b) condannare l'azienda a riconoscere il buono pasto in sostituzione della mensa per ogni turno eccedente le 6 ore pari ad € 4.13 cadauno con relativa cristallizzazione in busta paga e sul cedolino presenze a partire dal deposito del presente ricorso. Con vittoria di spese di giudizio”.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto;
in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati per il quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso.
Inoltre, contestava i conteggi della controparte assumendo la necessità di decurtare dagli stessi “… tutte le giornate che non risultano eccedenti le ore 6,30 (6 ore per la prestazione di lavoro e 30 minuti per la consumazione del pasto)” e formulava 4
specifici rilievi per le sole ricorrenti e (“… dall'esame dei CP_6 CP_2 cartellini allegati dalla stessa nel ricorso introduttivo, 3 giugno 2020 risultano ore lavorate
5,36 e quindi anche meno delle 6 ore, dal 19 gennaio 10 giorni di assenza per malattia;
giugno 2021 dal 15 assenza per malattia e dal 24 giugno assenza per ispettorato del lavoro;
luglio 2021 per tutto il mese permessi per ispettorato del lavoro, dal 7 settembre 2020 al 15 settembre assenza per malattia, etc. ; ancora, la Sig.ra ha Controparte_2 prodotto cartellini presenze non regolari e non certificati, dal quale non risultano con chiarezza i turni e l'orario di lavoro prestato. Tra le altre cose, a titolo dimostrativo, per luglio 2021 la dipendente ha percepito già 9 buoni pasto”).
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava l a corrispondere i seguenti importi:
-€ 3.882,20 in favore di;
CP_8
- € 1.833,72 in favore di;
Controparte_6
- € 3.597,23 in favore di CP_7
- € 1.251,39 in favore di Controparte_2
- € 2.647,33 in favore di;
Controparte_5
- € 3.795,47 in favore di;
Controparte_4
- € 2.556,47 in favore di;
Controparte_3
- € 3.622,01 in favore di Parte_2
- € 3.390,73 in favore di Controparte_1 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese processuali, da distrarsi. Osservava il Tribunale che:
- non era specificamente contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dei turni indicati in ricorso e risultanti dai cartellini delle presenze allegati ad esso, essendosi la convenuta limitata ad affermare che il diritto al “buono pasto” maturi in occasione di attività lavorativa prestata continuativamente per almeno otto ore;
- la normativa vigente (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, dell'art. 27, comma 4 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e dell'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999) prevedeva il diritto al buono pasto per tutto il personale che osservi un orario lavorativo eccedente le sei ore;
5
- disattendeva l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di compensazione del valore del buono pasto con la retribuzione percepita per i trenta minuti previsti per la consumazione del pasto al di fuori dell'orario di lavoro poiché l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto, conseguente unicamente all'osservanza dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, risulterebbe vanificato dalla suddetta decurtazione;
- disattendeva l'eccezione di parziale prescrizione del credito azionato posto che il diritto alla fruizione del buono pasto costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, soggetta pertanto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
- disattendeva la domanda di “cristallizzazione” in busta paga del buono pasto poiché si tratta di erogazione di prestazione assistenziale e non retributiva, e non essendo comunque stata versata in atti alcuna documentazione riguardante i turni che dovranno osservare i lavoratori per periodi successivi a quelli specificamente dedotti in ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' 5 Pt_1 formulando due motivi di gravame. Con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione e l'omessa valutazione di elementi probatori ed elementi di fatto essenziali ai fini della definizione della controversia. L'appellante, riproponendo l'eccezione di compensazione sollevata nel precedente grado di giudizio all'udienza del 16.11.2023, deduce che l'importo liquidabile ai ricorrenti a titolo di buoni pasto sia inferiore all'importo che i lavoratori dovrebbero restituire in virtù della decurtazione delle somme da loro percepite a titolo di ore lavorate durante la pausa pranzo, come da tabella riepilogativa che allega. Sotto altro profilo, richiama il principio della “compensatio lucri cum damno” in virtù del quale nella determinazione del danno risarcibile si deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno causa diretta nel fatto dannoso.
Con il secondo motivo di gravame deduce la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. per non aver il Giudice di prime cure disposto la compensazione delle spese tra le parti. Assume la che nel caso di specie sussisterebbe una reciproca soccombenza. 6
Ha concluso chiedendo di “1) annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Tivoli n.277/2025 del 18 febbraio 2025 RG 4054/2022; 2) conseguentemente, accertare, dichiarare e accogliere integralmente il proposto appello e, di conseguenza, le domande proposte dalla di compensatio lucri cum damno e per l'effetto Parte_1 annullare la condanna della stessa alla refusione nei riguardi dei Resistenti. 3) Spese dei due gradi di giudizio”.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, hanno dedotto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione in quanto formulata oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c. già in primo grado e, quindi preclusa, nonché l'inammissibilità dei conteggi e della nota richiamati all'udienza del 16.11.2023 ed allegati alle note autorizzate del 6.2.2025. Hanno poi rilevato l'impossibilità di qualificare le argomentazioni in merito al diritto di ripetizione delle somme, comprese quelle relative alla compensatio lucri cum damno, come mere difese o eccezioni in senso lato formulabili in ogni stato e grado del giudizio.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere che sono coperte al giudicato interno in quanto non oggetto di specifiche censure le statuizioni sul diritto dei lavoratori appellati al buono buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le 6 ore e alla natura assistenziale della erogazione, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale.
Invero i motivi di appello si incentrano esclusivamente sul mancato accoglimento della “eccezione riconvenzionale” di compensatio lucri cum damni e sulla regolamentazione delle spese processuali.
Neppure sono state riproposte in appello le specifiche censure in ordine alla posizione delle lavoratrici e che pertanto devono CP_2 CP_6 ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. 7
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale si è pronunciato sulla “eccezione riconvenzionale” di compensatio lucri cum damno, così statuendo “Va peraltro disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di compensazione del valore del buono pasto con la retribuzione percepita per i trenta minuti previsti per la consumazione del pasto, al di fuori dell'orario di lavoro, e quindi da decurtarsi;
al riguardo, in assenza di specifica marcatura, deve evidenziarsi come
l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto, conseguente unicamente all'osservanza dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola (in questi termini, cfr. Tribunale di Roma, 3° Sez. Lav., Sentenza n. 9235/2023 pubbl. il 18/10/2023)”.
Osserva la Corte che, in assenza di prova della fruizione della pausa di 30 minuti durante il turno di lavoro, nessuna decurtazione può essere operata, non ravvisandosi elementi che consentano di ritenere che i lavoratori abbiano sospeso per 30 minuti l'attività lavorativa in quanto ciò non risulta dai cartellini presenze prodotti in atti.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso, avendo il
Tribunale dato corretta applicazione al principio della soccombenza. Invero, secondo l'art. 92 c.p.c. la compensazione può essere disposta solo in caso di «soccombenza reciproca», «assoluta novità della questione trattata» o
«mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti». La tassatività di tale elencazione ha tuttavia subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In tale occasione, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare la portata del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., richiamando proprie precedenti pronunce, nelle quali aveva affermato che «l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice nel singolo processo, quando ricorrono giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale» (cfr. ord. n. 8
117 del 1999). La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987), la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del d.l. n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», ed aggiungendo che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa»; in proposito, essa ha posto in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986).
In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla
«gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione. La Corte di Cassazione nella pronuncia a SSUU (n. 32061/2022) ha statuito che la nozione di soccombenza reciproca di cui all'art. 92 cpc rimanda alle ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma non anche a quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta:
“e ciò sia in considerazione della valenza semantica generalmente attribuita all'aggettivo 9
«reciproca», la cui utilizzazione da parte del legislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione opposta tra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà di accomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza che giustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parte all'impugnazione della decisione. Determinante, in senso contrario a tale assimilazione, appare la diversità del parametro da adottare come riferimento ai fini della relativa valutazione, costituito nel secondo caso dal mancato accoglimento ad opera del provvedimento impugnato anche soltanto di alcune delle istanze proposte dalla parte, e nel primo dall'esito complessivo della lite, comprendente anche le istanze eventualmente accolte o rigettate nei precedenti gradi di giudizio: significativa, al riguardo, è la circostanza che la riforma o la cassazione anche parziale della decisione impugnata comporti la caducazione della statuizione relativa alle spese processuali, imponendo la totale rinnovazione del relativo regolamento, ai fini del quale occorre tenere conto anche delle predette istanze”.
Nel caso in esame deve escludersi la novità della questione o il mutamento di giurisprudenza, peraltro neppure dedotti dall'appellante, mentre non è ravvisabile la reciproca soccombenza, avendo il Tribunale integralmente accolto la domanda di accertamento della spettanza dei buoni pasto, salvo poi a riconoscere i soli importi richiesti a tale titolo e non la correlata richiesta di
“cristallizzazione” dei buoni pasto in busta paga.
Anche le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario all'odierna udienza.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 10
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 02/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 443/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 02/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 443 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
Valentino Vescio di Martirano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 CP_7 CP_8
CP_9
Porzio come da procura in atti
APPELLATI
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 277/2025, pubblicata in data 18/02/2025
___________________
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro depositato in data 14.8.2022, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e premesso di essere dipendenti della
[...] CP_8 CP_9 [...] in servizio presso il presidio ospedaliero di Monterotondo, Pt_1 chiedevano l'accertamento del loro diritto a percepire i buoni pasto in sostituzione della mensa per ogni turno di lavoro eccedente le 6 ore, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere detti buoni pasto ovvero il loro controvalore in denaro, a titolo risarcitorio. A sostegno della domanda esponevano:
-di svolgere la propria attività lavorativa, articolata in turni diurni, pomeridiani e notturni eccedenti le sei ore (tre turni 7.00/14.00; 14.00/21.00;
21.00/07.00 o due turni 7.00/19.00; 19.00/07.00);
- che non avevano percepito alcuna somma a titolo di buoni pasto giornalieri per turni eccedenti le sei ore;
- che, in ragione dell'articolazione dei turni di servizio giornalieri superiori alle 6 ore, avevano diritto di fruire della pausa per il servizio mensa o, in alternativa, di percepire in busta paga il controvalore economico dell'omesso servizio, ossia il c.d. buono pasto giornaliero per ogni turno svolto;
che la mancata erogazione del servizio, anche con modalità alternative, aveva natura di inadempimento contrattuale, sicché avevano diritto al risarcimento del danno, pari al valore del buono pasto non percepito. Chiedevano pertanto di “accertare il diritto dei ricorrenti al buono pasto in sostituzione della mensa per ogni turno eccedente le 6 ore pari ad € 4.13 cadauno con relativa cristallizzazione in busta paga e sul cedolino presenze e per l'effetto a) condannare l'azienda a consegnare i buoni pasto per la ogni turnazione descritta in premessa, o in alternativa, al controvalore in denaro, a titolo risarcitorio per la turnazione eseguita e descritta in premessa
o alla data ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare la alle somme di Parte_1 3
seguito riportate oltre interessi e rivalutazione monetaria e nello specifico per: - la signora che ha svolto dal settembre 2017 al luglio 2021 940 turni un totale di buoni CP_8 pasto persi pari ad € 3.882,20 (4,13, per i turni eseguiti) per i turni eseguiti;
- la signora che ha svolto dal settembre 2019 al giugno 2022 444 turni eccedenti CP_6 le 6 ore la somma totale di buoni pasto persi pari a euro 1.833,72 (4,13, per i turni eseguiti);
- la Signora che ha svolto dal settembre 2017 al luglio 2022 871 turni CP_7 eccedenti le 6 ore per un totale di buoni pasto persi pari a euro 3.597,23 di buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la Signora che ha svolto tra il 2020 e aprile 2022 303 turbi eccedenti le Controparte_2
6 ore un totale di buoni pasto persi pari a euro 1.251,39 di buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la Signora dal settembre 2017 al mese di dicembre 2020 ha svolto Controparte_5
641 turni eccedenti le 6 ore la somma di euro 2.647,33 per buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la signora che ha svolto dal settembre 2017 al luglio 2021 919 turni per Controparte_4 un totale di euro 3.795,47 per buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la signora che ha svolto dal settembre 2017 al maggio 2021 619 turni Controparte_3 un totale di euro 2.556,47 per buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- la signora che ha svolto dal settembre 2017 al luglio 2021 877 turni un Parte_2 totale di euro 3.622,01 per buoni pasto persi (4,13, per i turni eseguiti);
- il Sig. che ha svolto dal settembre 2017 al mese di luglio 2022 821 Controparte_1 turni un totale di buoni pasto persi pari a euro 3.390,73 (4,13, per i turni eseguiti); oltre interessi e rivalutazione monetaria per tutti i ricorrenti;
b) condannare l'azienda a riconoscere il buono pasto in sostituzione della mensa per ogni turno eccedente le 6 ore pari ad € 4.13 cadauno con relativa cristallizzazione in busta paga e sul cedolino presenze a partire dal deposito del presente ricorso. Con vittoria di spese di giudizio”.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto;
in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati per il quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso.
Inoltre, contestava i conteggi della controparte assumendo la necessità di decurtare dagli stessi “… tutte le giornate che non risultano eccedenti le ore 6,30 (6 ore per la prestazione di lavoro e 30 minuti per la consumazione del pasto)” e formulava 4
specifici rilievi per le sole ricorrenti e (“… dall'esame dei CP_6 CP_2 cartellini allegati dalla stessa nel ricorso introduttivo, 3 giugno 2020 risultano ore lavorate
5,36 e quindi anche meno delle 6 ore, dal 19 gennaio 10 giorni di assenza per malattia;
giugno 2021 dal 15 assenza per malattia e dal 24 giugno assenza per ispettorato del lavoro;
luglio 2021 per tutto il mese permessi per ispettorato del lavoro, dal 7 settembre 2020 al 15 settembre assenza per malattia, etc. ; ancora, la Sig.ra ha Controparte_2 prodotto cartellini presenze non regolari e non certificati, dal quale non risultano con chiarezza i turni e l'orario di lavoro prestato. Tra le altre cose, a titolo dimostrativo, per luglio 2021 la dipendente ha percepito già 9 buoni pasto”).
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava l a corrispondere i seguenti importi:
-€ 3.882,20 in favore di;
CP_8
- € 1.833,72 in favore di;
Controparte_6
- € 3.597,23 in favore di CP_7
- € 1.251,39 in favore di Controparte_2
- € 2.647,33 in favore di;
Controparte_5
- € 3.795,47 in favore di;
Controparte_4
- € 2.556,47 in favore di;
Controparte_3
- € 3.622,01 in favore di Parte_2
- € 3.390,73 in favore di Controparte_1 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese processuali, da distrarsi. Osservava il Tribunale che:
- non era specificamente contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dei turni indicati in ricorso e risultanti dai cartellini delle presenze allegati ad esso, essendosi la convenuta limitata ad affermare che il diritto al “buono pasto” maturi in occasione di attività lavorativa prestata continuativamente per almeno otto ore;
- la normativa vigente (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, dell'art. 27, comma 4 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e dell'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999) prevedeva il diritto al buono pasto per tutto il personale che osservi un orario lavorativo eccedente le sei ore;
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- disattendeva l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di compensazione del valore del buono pasto con la retribuzione percepita per i trenta minuti previsti per la consumazione del pasto al di fuori dell'orario di lavoro poiché l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto, conseguente unicamente all'osservanza dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, risulterebbe vanificato dalla suddetta decurtazione;
- disattendeva l'eccezione di parziale prescrizione del credito azionato posto che il diritto alla fruizione del buono pasto costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, soggetta pertanto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
- disattendeva la domanda di “cristallizzazione” in busta paga del buono pasto poiché si tratta di erogazione di prestazione assistenziale e non retributiva, e non essendo comunque stata versata in atti alcuna documentazione riguardante i turni che dovranno osservare i lavoratori per periodi successivi a quelli specificamente dedotti in ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' 5 Pt_1 formulando due motivi di gravame. Con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione e l'omessa valutazione di elementi probatori ed elementi di fatto essenziali ai fini della definizione della controversia. L'appellante, riproponendo l'eccezione di compensazione sollevata nel precedente grado di giudizio all'udienza del 16.11.2023, deduce che l'importo liquidabile ai ricorrenti a titolo di buoni pasto sia inferiore all'importo che i lavoratori dovrebbero restituire in virtù della decurtazione delle somme da loro percepite a titolo di ore lavorate durante la pausa pranzo, come da tabella riepilogativa che allega. Sotto altro profilo, richiama il principio della “compensatio lucri cum damno” in virtù del quale nella determinazione del danno risarcibile si deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno causa diretta nel fatto dannoso.
Con il secondo motivo di gravame deduce la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. per non aver il Giudice di prime cure disposto la compensazione delle spese tra le parti. Assume la che nel caso di specie sussisterebbe una reciproca soccombenza. 6
Ha concluso chiedendo di “1) annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Tivoli n.277/2025 del 18 febbraio 2025 RG 4054/2022; 2) conseguentemente, accertare, dichiarare e accogliere integralmente il proposto appello e, di conseguenza, le domande proposte dalla di compensatio lucri cum damno e per l'effetto Parte_1 annullare la condanna della stessa alla refusione nei riguardi dei Resistenti. 3) Spese dei due gradi di giudizio”.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, hanno dedotto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione in quanto formulata oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c. già in primo grado e, quindi preclusa, nonché l'inammissibilità dei conteggi e della nota richiamati all'udienza del 16.11.2023 ed allegati alle note autorizzate del 6.2.2025. Hanno poi rilevato l'impossibilità di qualificare le argomentazioni in merito al diritto di ripetizione delle somme, comprese quelle relative alla compensatio lucri cum damno, come mere difese o eccezioni in senso lato formulabili in ogni stato e grado del giudizio.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere che sono coperte al giudicato interno in quanto non oggetto di specifiche censure le statuizioni sul diritto dei lavoratori appellati al buono buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le 6 ore e alla natura assistenziale della erogazione, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale.
Invero i motivi di appello si incentrano esclusivamente sul mancato accoglimento della “eccezione riconvenzionale” di compensatio lucri cum damni e sulla regolamentazione delle spese processuali.
Neppure sono state riproposte in appello le specifiche censure in ordine alla posizione delle lavoratrici e che pertanto devono CP_2 CP_6 ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. 7
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale si è pronunciato sulla “eccezione riconvenzionale” di compensatio lucri cum damno, così statuendo “Va peraltro disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di compensazione del valore del buono pasto con la retribuzione percepita per i trenta minuti previsti per la consumazione del pasto, al di fuori dell'orario di lavoro, e quindi da decurtarsi;
al riguardo, in assenza di specifica marcatura, deve evidenziarsi come
l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto, conseguente unicamente all'osservanza dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola (in questi termini, cfr. Tribunale di Roma, 3° Sez. Lav., Sentenza n. 9235/2023 pubbl. il 18/10/2023)”.
Osserva la Corte che, in assenza di prova della fruizione della pausa di 30 minuti durante il turno di lavoro, nessuna decurtazione può essere operata, non ravvisandosi elementi che consentano di ritenere che i lavoratori abbiano sospeso per 30 minuti l'attività lavorativa in quanto ciò non risulta dai cartellini presenze prodotti in atti.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso, avendo il
Tribunale dato corretta applicazione al principio della soccombenza. Invero, secondo l'art. 92 c.p.c. la compensazione può essere disposta solo in caso di «soccombenza reciproca», «assoluta novità della questione trattata» o
«mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti». La tassatività di tale elencazione ha tuttavia subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In tale occasione, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare la portata del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., richiamando proprie precedenti pronunce, nelle quali aveva affermato che «l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice nel singolo processo, quando ricorrono giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale» (cfr. ord. n. 8
117 del 1999). La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987), la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del d.l. n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», ed aggiungendo che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa»; in proposito, essa ha posto in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986).
In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla
«gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione. La Corte di Cassazione nella pronuncia a SSUU (n. 32061/2022) ha statuito che la nozione di soccombenza reciproca di cui all'art. 92 cpc rimanda alle ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma non anche a quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta:
“e ciò sia in considerazione della valenza semantica generalmente attribuita all'aggettivo 9
«reciproca», la cui utilizzazione da parte del legislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione opposta tra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà di accomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza che giustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parte all'impugnazione della decisione. Determinante, in senso contrario a tale assimilazione, appare la diversità del parametro da adottare come riferimento ai fini della relativa valutazione, costituito nel secondo caso dal mancato accoglimento ad opera del provvedimento impugnato anche soltanto di alcune delle istanze proposte dalla parte, e nel primo dall'esito complessivo della lite, comprendente anche le istanze eventualmente accolte o rigettate nei precedenti gradi di giudizio: significativa, al riguardo, è la circostanza che la riforma o la cassazione anche parziale della decisione impugnata comporti la caducazione della statuizione relativa alle spese processuali, imponendo la totale rinnovazione del relativo regolamento, ai fini del quale occorre tenere conto anche delle predette istanze”.
Nel caso in esame deve escludersi la novità della questione o il mutamento di giurisprudenza, peraltro neppure dedotti dall'appellante, mentre non è ravvisabile la reciproca soccombenza, avendo il Tribunale integralmente accolto la domanda di accertamento della spettanza dei buoni pasto, salvo poi a riconoscere i soli importi richiesti a tale titolo e non la correlata richiesta di
“cristallizzazione” dei buoni pasto in busta paga.
Anche le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario all'odierna udienza.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 10
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 02/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)