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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4711/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 15 aprile 2025 da elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Parte_1
Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, che la rappresentano e difendono, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Diaz, 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Failla, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Marazza e Domenico De Feo, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: orario di lavoro: tempo tragitto e tempo avvio computer i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale CP_1 del 27/03/2013 nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente, come in premessa specificato per il periodo dal luglio 2013 al marzo 2020, per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella
1 misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il Giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dei tempi di ingresso ed uscita in azienda per il periodo dal luglio 2013 al marzo 2020, come dedotti in premessa pari a 14 minuti al giorno ovvero per quella diversa misura che stabilirà il Giudicante, condannando la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] differenze retributive a favore della ricorrente per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento per raggiungere la propria postazione e collegarsi nonché per i tempi necessari, dopo essersi scollegata, per lasciare i locali aziendali, la cui quantificazione delle differenze retributive sarà oggetto di separato giudizio;
2) in via subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del CP_1
27/03/2013 e del riferito regolamento aziendale del febbraio 2017; 3) condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
a) in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b) nel merito, rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
c) condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 15 aprile 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Parte_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava la ricorrente di essere stata dipendente della convenuta con contratto a tempo indeterminato dal 15 gennaio 1998 al 1° luglio 2024, quando era transitata a La sede lavorativa era in La Spezia, l'inquadramento lavorativo Controparte_2 al 5° liv. CCNL di categoria. Da febbraio 2013 sino a giugno 2017 aveva operato nel settore Parte_1
Caring in attività di customer care ovvero di Operatrice presso il servizio clienti 187, fornendo assistenza on line alla clientela in materia commerciale ed amministrativa. Fino a settembre 2020 aveva svolto mansioni amministrative in modalità back office (senza contatto con la clientela), presso il settore CDA sempre
2 in ambito , occupandosi di domiciliazioni bancarie, smistamento reclami ai Pt_2 settori competenti, inserimenti dati a sistema afferenti contratti ecc. Secondo le disposizioni dell'art. 26 CCNL, l'orario di lavoro era di 38 ore e 10 minuti alla settimana, su cinque giorni, per 7,38 ore al giorno. Il 27 marzo 2013, aveva sottoscritto con , , Controparte_1 CP_3 CP_4 Cont
e con il coordinamento nazionale delle R.S.U. un accordo collettivo aziendale, con il quale era stato introdotto, al paragrafo n. 4, un nuovo modello organizzativo dell'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa valido solo per il personale operante nel settore Controparte_6
In forza di tale contratto, dal 1° luglio 2013 l'attestazione dell'inizio della prestazione lavorativa non sarebbe più avvenuta attraverso la strisciatura del badge negli appositi marcatempo, ma attraverso la registrazione on line sui sistemi informatici aziendali, posti presso le postazioni lavorative (il c.d. log). Queste operazioni avevano richiesto a non meno di 5 minuti sia in Parte_1 entrata che in uscita (10 minuti in totale) e non meno di 2 minuti sia all'inizio che alla fine della pausa pranzo (4 minuti in totale), che non sarebbero stati più retribuiti in virtù della modifica organizzativa suddetta, dal 1° luglio 2013. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, non Controparte_1 considererebbe, ai fini della retribuzione, il tempo intercorrente tra l'ingresso ai tornelli e il raggiungimento della postazione di lavoro e fino all'inserimento delle credenziali nel computer. Per tali motivi, ritenendo come il tempo impiegato per raggiungere la postazione di lavoro, una volta passato il badge, ed avviare il computer, debba rientrare nell'ambito del tempo effettivo di lavoro da retribuirsi, aveva Parte_1 convenuto per sentire accogliere le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. Costituendosi in giudizio, con articolata memoria difensiva,
[...] ha contestato la fondatezza delle domande della controparte, CP_1 chiedendone il rigetto. La Difesa della resistente ha, in primo luogo, evidenziato come la clausola di cui all'art. 4 dell'intesa del 27 marzo 2013 si inserirebbe in un contesto di interdipendenza ed inscindibilità comprendente tutti i negozi sottoscritti in pari data e come, di conseguenza, sarebbe preclusa la possibilità di caducare solo la stessa, mantenendo in vita i connessi accordi tra l'azienda e le organizzazioni sindacali. Inoltre, ha dedotto come per oltre Controparte_1 Parte_1 dieci anni avesse beneficiato dell'applicazione delle clausole dell'accordo del 27 marzo 2013, senza manifestare alcun dissenso, neppure parziale, con ciò dimostrando di prestare acquiescenza rispetto all'applicazione e ai contenuti della disciplina collettiva. ha poi argomentato come con capitoli Controparte_1 Parte_1 assai generici, si sarebbe limitata ad affermare di essere stata sottoposta al potere
3 direttivo del datore di lavoro sin dal momento in cui avrebbe timbrato all'ingresso della struttura in cui svolgeva la propria prestazione e fino a quando avrebbe inserito le sue credenziali di accesso al computer, senza specificare quali sarebbero state le attività effettivamente svolte in tale lasso temporale e, comunque, le
“direttive” a cui sarebbero stati sottoposti, dovendosi, quindi, rigettare in ogni caso il ricorso, senza possibilità di ammettere alcuna prova testimoniale.
All'udienza del 29 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è infondato e va respinto. Parte_1
La questione in diritto sottesa alla vicenda qui discussa ha avuto alterne fortune nell'ambito della giurisprudenza di merito, di cui le parti danno ampia prova nei rispettivi atti introduttivi. Nondimeno, tale vicenda è giunta ad un approdo in Cassazione che pare consolidato, con le ordinanze nn. 14843 e 14848 del 28 maggio 2024, una delle quali (la n. 14843) pronunziata all'esito di un ricorso avvero una sentenza della locale Corte d'appello, che a propria volta aveva avallato l'indirizzo di questo Tribunale.
2. Nondimeno, nelle citate pronunzie di legittimità non si esaminano tutti i profili qui fatti valere da Controparte_1
Quello che nel caso di specie deve considerarsi assorbente, non trattato dalla S.C. nelle sentenze indicate al precedente §, ma qui in effetti sollevato dalla convenuta senza alcuna replica della controparte (ciò che ha già portato ad un rigetto di domande simili da parte di questo Tribunale: sent. n. 1065 del 10 maggio 2022, est. Di Leo) riguarda l'acquiescenza della ricorrente rispetto ai contratti “inscindibili” del 27 marzo 2013. Si deve infatti evidenziare come il comportamento concludente della ricorrente sia senz'altro fattore decisivo. L'acquiescenza del lavoratore (intesa come mancata contestazione dell'applicazione del CCNL) contribuisce a consolidare l'efficacia del contratto collettivo sul piano individuale, anche in assenza di adesione formale. Non prestando un esplicito dissenso per ben oltre dieci anni, dal 1° luglio 2013 fino, in sostanza alla diffida (7 aprile 2025: doc. 8 fasc. ric.) ed al deposito del ricorso, di qualche giorno successivo (15 aprile 2025), anche se, di fatto, la questione economica sottesa alla domanda si ferma intorno a marzo 2020, nei confronti dell'insieme delle pattuizioni di cui ai negozi del 27 marzo 2013 e specificatamente nei confronti delle clausole relative alle previsioni sull'orario di lavoro, ha in sostanza aderito, per acquiescenza, alle stesse. Parte_1
Infatti, la S.C. ha precisato che “i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali
4 stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo a una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato” (Cass. n. 26509/2020; n. 31201/2021). Si deve osservare che le pattuizioni del 27 marzo 2013, in assenza di dissenso esplicito dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti, siano venute a regolare pienamente il loro rapporto di lavoro. Deve quindi ritenersi rilevante che per oltre dieci anni, non abbia Parte_1 espresso alcun dissenso (non dimostrato qui in alcun modo) nei confronti dell'accordo aziendale. Né ella ha riferito qualcosa di diverso nel proprio ricorso o in sede di discussione. Risulta peraltro pacifico che gli accordi abbiano ricevuto attuazione continua e costante e sia stata applicata anche a senza riserve, la disciplina Parte_1 sull'orario di lavoro settimanale per 38 ore e 10 minuti (più favorevole perché migliorativa delle 40 ore indicate dal C.C.N.L.). Pertanto, non avendo manifestato alcun dissenso espresso e Parte_1 avendo anzi il suo comportamento concludente mostrato acquiescenza circa il recepimento degli accordi aziendali, sulla base dei principi affermati dalla Cassazione, è possibile affermare che anche il contratto collettivo aziendale impugnato trovi piena applicazione nei confronti di Parte_1
Sicché, si deve convenire con che il mancato dissenso Controparte_1 della ricorrente e il suo comportamento di acquiescenza manifestato per lungo tempo abbiano determinato un'adesione al negozio in questione e, nel suo ambito, alla clausola 4 relativa alle modalità di attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa, con legittima applicazione della stessa anche a
[...]
e con conseguente necessità di rigettare le domande proposte con l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (la varietà delle pronunzie della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 29 settembre 2025. Il giudice
5 Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 15 aprile 2025 da elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Parte_1
Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, che la rappresentano e difendono, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Diaz, 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Failla, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Marazza e Domenico De Feo, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: orario di lavoro: tempo tragitto e tempo avvio computer i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale CP_1 del 27/03/2013 nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente, come in premessa specificato per il periodo dal luglio 2013 al marzo 2020, per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella
1 misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il Giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dei tempi di ingresso ed uscita in azienda per il periodo dal luglio 2013 al marzo 2020, come dedotti in premessa pari a 14 minuti al giorno ovvero per quella diversa misura che stabilirà il Giudicante, condannando la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] differenze retributive a favore della ricorrente per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento per raggiungere la propria postazione e collegarsi nonché per i tempi necessari, dopo essersi scollegata, per lasciare i locali aziendali, la cui quantificazione delle differenze retributive sarà oggetto di separato giudizio;
2) in via subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del CP_1
27/03/2013 e del riferito regolamento aziendale del febbraio 2017; 3) condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
a) in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b) nel merito, rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
c) condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 15 aprile 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Parte_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava la ricorrente di essere stata dipendente della convenuta con contratto a tempo indeterminato dal 15 gennaio 1998 al 1° luglio 2024, quando era transitata a La sede lavorativa era in La Spezia, l'inquadramento lavorativo Controparte_2 al 5° liv. CCNL di categoria. Da febbraio 2013 sino a giugno 2017 aveva operato nel settore Parte_1
Caring in attività di customer care ovvero di Operatrice presso il servizio clienti 187, fornendo assistenza on line alla clientela in materia commerciale ed amministrativa. Fino a settembre 2020 aveva svolto mansioni amministrative in modalità back office (senza contatto con la clientela), presso il settore CDA sempre
2 in ambito , occupandosi di domiciliazioni bancarie, smistamento reclami ai Pt_2 settori competenti, inserimenti dati a sistema afferenti contratti ecc. Secondo le disposizioni dell'art. 26 CCNL, l'orario di lavoro era di 38 ore e 10 minuti alla settimana, su cinque giorni, per 7,38 ore al giorno. Il 27 marzo 2013, aveva sottoscritto con , , Controparte_1 CP_3 CP_4 Cont
e con il coordinamento nazionale delle R.S.U. un accordo collettivo aziendale, con il quale era stato introdotto, al paragrafo n. 4, un nuovo modello organizzativo dell'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa valido solo per il personale operante nel settore Controparte_6
In forza di tale contratto, dal 1° luglio 2013 l'attestazione dell'inizio della prestazione lavorativa non sarebbe più avvenuta attraverso la strisciatura del badge negli appositi marcatempo, ma attraverso la registrazione on line sui sistemi informatici aziendali, posti presso le postazioni lavorative (il c.d. log). Queste operazioni avevano richiesto a non meno di 5 minuti sia in Parte_1 entrata che in uscita (10 minuti in totale) e non meno di 2 minuti sia all'inizio che alla fine della pausa pranzo (4 minuti in totale), che non sarebbero stati più retribuiti in virtù della modifica organizzativa suddetta, dal 1° luglio 2013. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, non Controparte_1 considererebbe, ai fini della retribuzione, il tempo intercorrente tra l'ingresso ai tornelli e il raggiungimento della postazione di lavoro e fino all'inserimento delle credenziali nel computer. Per tali motivi, ritenendo come il tempo impiegato per raggiungere la postazione di lavoro, una volta passato il badge, ed avviare il computer, debba rientrare nell'ambito del tempo effettivo di lavoro da retribuirsi, aveva Parte_1 convenuto per sentire accogliere le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. Costituendosi in giudizio, con articolata memoria difensiva,
[...] ha contestato la fondatezza delle domande della controparte, CP_1 chiedendone il rigetto. La Difesa della resistente ha, in primo luogo, evidenziato come la clausola di cui all'art. 4 dell'intesa del 27 marzo 2013 si inserirebbe in un contesto di interdipendenza ed inscindibilità comprendente tutti i negozi sottoscritti in pari data e come, di conseguenza, sarebbe preclusa la possibilità di caducare solo la stessa, mantenendo in vita i connessi accordi tra l'azienda e le organizzazioni sindacali. Inoltre, ha dedotto come per oltre Controparte_1 Parte_1 dieci anni avesse beneficiato dell'applicazione delle clausole dell'accordo del 27 marzo 2013, senza manifestare alcun dissenso, neppure parziale, con ciò dimostrando di prestare acquiescenza rispetto all'applicazione e ai contenuti della disciplina collettiva. ha poi argomentato come con capitoli Controparte_1 Parte_1 assai generici, si sarebbe limitata ad affermare di essere stata sottoposta al potere
3 direttivo del datore di lavoro sin dal momento in cui avrebbe timbrato all'ingresso della struttura in cui svolgeva la propria prestazione e fino a quando avrebbe inserito le sue credenziali di accesso al computer, senza specificare quali sarebbero state le attività effettivamente svolte in tale lasso temporale e, comunque, le
“direttive” a cui sarebbero stati sottoposti, dovendosi, quindi, rigettare in ogni caso il ricorso, senza possibilità di ammettere alcuna prova testimoniale.
All'udienza del 29 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è infondato e va respinto. Parte_1
La questione in diritto sottesa alla vicenda qui discussa ha avuto alterne fortune nell'ambito della giurisprudenza di merito, di cui le parti danno ampia prova nei rispettivi atti introduttivi. Nondimeno, tale vicenda è giunta ad un approdo in Cassazione che pare consolidato, con le ordinanze nn. 14843 e 14848 del 28 maggio 2024, una delle quali (la n. 14843) pronunziata all'esito di un ricorso avvero una sentenza della locale Corte d'appello, che a propria volta aveva avallato l'indirizzo di questo Tribunale.
2. Nondimeno, nelle citate pronunzie di legittimità non si esaminano tutti i profili qui fatti valere da Controparte_1
Quello che nel caso di specie deve considerarsi assorbente, non trattato dalla S.C. nelle sentenze indicate al precedente §, ma qui in effetti sollevato dalla convenuta senza alcuna replica della controparte (ciò che ha già portato ad un rigetto di domande simili da parte di questo Tribunale: sent. n. 1065 del 10 maggio 2022, est. Di Leo) riguarda l'acquiescenza della ricorrente rispetto ai contratti “inscindibili” del 27 marzo 2013. Si deve infatti evidenziare come il comportamento concludente della ricorrente sia senz'altro fattore decisivo. L'acquiescenza del lavoratore (intesa come mancata contestazione dell'applicazione del CCNL) contribuisce a consolidare l'efficacia del contratto collettivo sul piano individuale, anche in assenza di adesione formale. Non prestando un esplicito dissenso per ben oltre dieci anni, dal 1° luglio 2013 fino, in sostanza alla diffida (7 aprile 2025: doc. 8 fasc. ric.) ed al deposito del ricorso, di qualche giorno successivo (15 aprile 2025), anche se, di fatto, la questione economica sottesa alla domanda si ferma intorno a marzo 2020, nei confronti dell'insieme delle pattuizioni di cui ai negozi del 27 marzo 2013 e specificatamente nei confronti delle clausole relative alle previsioni sull'orario di lavoro, ha in sostanza aderito, per acquiescenza, alle stesse. Parte_1
Infatti, la S.C. ha precisato che “i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali
4 stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo a una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato” (Cass. n. 26509/2020; n. 31201/2021). Si deve osservare che le pattuizioni del 27 marzo 2013, in assenza di dissenso esplicito dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti, siano venute a regolare pienamente il loro rapporto di lavoro. Deve quindi ritenersi rilevante che per oltre dieci anni, non abbia Parte_1 espresso alcun dissenso (non dimostrato qui in alcun modo) nei confronti dell'accordo aziendale. Né ella ha riferito qualcosa di diverso nel proprio ricorso o in sede di discussione. Risulta peraltro pacifico che gli accordi abbiano ricevuto attuazione continua e costante e sia stata applicata anche a senza riserve, la disciplina Parte_1 sull'orario di lavoro settimanale per 38 ore e 10 minuti (più favorevole perché migliorativa delle 40 ore indicate dal C.C.N.L.). Pertanto, non avendo manifestato alcun dissenso espresso e Parte_1 avendo anzi il suo comportamento concludente mostrato acquiescenza circa il recepimento degli accordi aziendali, sulla base dei principi affermati dalla Cassazione, è possibile affermare che anche il contratto collettivo aziendale impugnato trovi piena applicazione nei confronti di Parte_1
Sicché, si deve convenire con che il mancato dissenso Controparte_1 della ricorrente e il suo comportamento di acquiescenza manifestato per lungo tempo abbiano determinato un'adesione al negozio in questione e, nel suo ambito, alla clausola 4 relativa alle modalità di attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa, con legittima applicazione della stessa anche a
[...]
e con conseguente necessità di rigettare le domande proposte con l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (la varietà delle pronunzie della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 29 settembre 2025. Il giudice
5 Dott. Giorgio Mariani
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