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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/09/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LIPPARINI ANDREA e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. POLIZZI GIOVANNI e dell'avv. ,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per SER. “ Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione Controparte_2 reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza: rigettare
l'opposizione proposta, siccome infondata, sia in fatto che in diritto, confermando il decreto ingiuntivo
n. 1100/2020 (n. 2502/2020 R.G.) del Tribunale di Ferrara, e comunque con condanna di
[...]
accreditato, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Parte_2 in favore di , della somma di € 65.600,00, oltre Iva e interessi di Parte_1 legge;
in ogni caso, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del monitorio.”
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_1
In via preliminare, accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa ed ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
pagina 1 di 10 l'inammissibilità dello spiegato appello.
Nel merito, respingere in ogni caso il gravame presentato avverso la sentenza n. 108/2022, pubblicata Pt_1 dal Tribunale di Ferrara – Sezione Civile in data 16/02/2022, in quanto del tutto infondato, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni dedotte in narrativa, confermando integralmente la gravata pronuncia in ogni suo capo;
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e per le motivazioni dedotte in narrativa,
l'inammissibilità delle domande nuove svolte da parte appellante nel presente giudizio.”
IN FATTO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed Controparte_1 ottenuto dalla per complessivi € 65.000,00, in forza del contratto Parte_3 di appalto di somministrazione concluso tra le parti in data 24.09.2018 e avente ad oggetto la fornitura di servizi infermieristici, fisioterapici e socio assistenziali, da erogarsi ad opera della in uno dei Pt_1 reparti della (in fase di accreditamento con l' di Ferrara, al momento Controparte_1 Pt_4 della sottoscrizione del contratto).
2. Sosteneva l'opponente che, in considerazione della procedura di accreditamento in corso nonché della circostanza per cui l'accesso di pazienti al reparto predetto poteva subire nel tempo delle contrazioni, la trattativa intercorsa con l'opposta, che aveva poi condotto alla sottoscrizione del contratto oggetto di causa, aveva richiesto più interventi di modifica di specifiche clausole contrattuali, volte a consentire sia la riduzione che la sospensione dei servizi forniti, così da poterli adeguare al proprio effettivo fabbisogno. Nello specifico avevano subito consistenti modifiche l'art. 5 relativo alla durata del contratto e l'art. 7 relativo alla revisione dei prezzi.
In funzione di tale nuovo assetto contrattuale, , in data 10.07.2020 comunicava alla CP_1 Pt_1 di volere recedere dal contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 5, motivando tale recesso con l'intervenuta
“parziale cessazione degli accordi di fornitura con i committenti principali, che hanno portato alla chiusura del reparto della presso il quale la Vostra società svolgeva le prestazioni CP_1 oggetto del contratto di appalto”.
A detta comunicazione faceva seguito, in data 01.08.2020, un riscontro da parte della con il Pt_3 quale la Cooperativa prendeva atto del recesso e richiedeva il pagamento della fattura n.91 pari ad €
65.000 (poi azionata in sede monitoria) relativa ai 75 giorni intercorrenti tra la data di comunicazione del recesso (10.07.2020) e la data di efficacia dello stesso (23.09.2020).
La contestava prontamente sia la comunicazione che la fattura ad essa allegata, poiché, CP_1 secondo la sua tesi, il combinato disposto degli art. 6 e 7 del contratto d'appalto, in relazione al pagina 2 di 10 corrispettivo dei servizi offerti dall'opposta, prevedeva un costo di fornitura massimo a forfait di €
24.000,00 mensile, da rideterminarsi in base all'effettiva quantità dei servizi richiesti dalla stessa.
In sostanza, qualora l'attrice non avesse utilizzato i servizi forniti dalla non sarebbe stata Pt_3 tenuta al pagamento di alcuna prestazione, pur in vigenza del contratto di appalto, che non attribuiva all'opposta il diritto al compenso indipendentemente dalla quantità dei servizi effettivamente resi in favore della committente.
Dava, infine, atto della circostanza per cui la aveva inoltrato ai propri soci lavoratori Pt_1 un'informativa con la quale comunicava loro che, a seguito della risoluzione del contratto con la
, non avrebbe potuto provvedere al pagamento dei crediti già maturati. Secondo l'opponente CP_1 tale circostanza evidenziava non solo la difficoltà economica nella quale versava l'opposta, ma comportava, anche, la violazione dell'art. 6 del contratto d'appalto, che prevedeva la possibilità, per la committente, di sospendere legittimamente i pagamenti richiesti dall'appaltatrice a seguito del mancato assolvimento degli obblighi contributivi e degli obblighi retributivi, disattesi in forza della comunicazione dalla stessa Serv.Int.
3. Si costituiva in giudizio la , contestando in fatto e diritto la Pt_1 Parte_1 ricostruzione operata dall'opponente. Sosteneva, infatti, che il contratto di appalto prevedeva un corrispettivo mensile base di € 24.000,00, a cui dovevano poi aggiungersi gli eventuali conguagli in aumento, da determinarsi mese per mese sulla base del maggiore impiego del personale.
Precisava inoltre che, in data 14.3.2019, la le aveva richiesto la sospensione temporanea del CP_1 contratto - poi concessa - per la durata di circa sei mesi;
per questo motivo non vi era stata fatturazione in quel lasso temporale e non perché, come erroneamente sostenuto dall'opponente, il contratto prevedesse una fatturazione basata sui servizi effettivamente resi.
Assumeva inoltre che il contratto, correttamente interpretato, prevedeva la possibilità per di CP_1 recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5, ma con necessario preavviso di 75 giorni affinchè la cooperativa non dovesse subire l'irreparabile pregiudizio dell'improvvisa interruzione del rapporto contrattuale, e avesse il tempo per riorganizzare il lavoro dei soci-lavoratori.
L'opponente, in proposito, aveva erroneamente collegato il preavviso di cui all'art. 5 alla revisione dei prezzi di cui all'art. 7 e ragguagliato la fatturazione effettuata dall'appaltatrice, durante il periodo di preavviso, ai servizi effettivamente resi.
Infine, sosteneva di non aveva affatto omesso il pagamento degli stipendi dei soci-lavoratori, ma invocato semplicemente la disciplina di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 276/03, e dunque, la responsabilità solidale della committente nei confronti dei soci-dipendenti della Parte_3
pagina 3 di 10 4. Con sentenza n. 108/2022 il Tribunale di Ferrara accoglieva l'opposizione e, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite del grado.
Osservava il tribunale che il recesso esercitato dalla decorreva dal 23.09.2020 e la fattura CP_1 azionata in sede monitoria aveva ad oggetto, sostanzialmente, il corrispettivo che la assumeva Pt_1 dovuto per i 75 giorni di pendenza del preavviso;
era al riguardo pacifico che in quei mesi l'opposta non avesse erogato alcun servizio e che la fattura emessa fosse basata non sulle prestazioni socio- assistenziali effettivamente rese, ma su un'interpretazione delle clausole contrattuali che l'attrice in opposizione contestava.
Le norme che assumevano rilievo erano l'art. 6 e l'art. 7, il cui significato letterale consentiva di individuare con sufficienza chiarezza la volontà delle parti, che avevano pattuito un costo massimo a forfeit di € 24.000,00 mensili, conferendo poi all'appaltatrice la possibilità di determinare l'effettivo costo in funzione dei servizi in concreto richiesti.
In assenza, pertanto, di una specifica previsione contrattuale, nel periodo di preavviso vigeva lo stesso regolamento contrattuale che aveva disciplinato il rapporto in tutta la sua durata e, in difetto di una specifica clausola penale e di un indennizzo riconducibile alla categoria di cui all'art 1671 c.c., poiché non provato, non vi era ragione, per ritenere che il periodo di preavviso dovesse essere fatturato in assenza di servizi resi.
Il contratto, nel suo biennio di esecuzione, era stato infatti interpretato in conformità al suo disposto letterale, ossia prevedendo che la committente potesse determinare il prezzo sia un aumento che in diminuzione in base alle sue effettive esigenze;
in particolare in alcuni mesi del 2019 non risultava alcuna fatturazione della proprio perché la non aveva richiesto alcun servizio. A Pt_3 CP_1 CP_1 fronte del tenore delle clausole contrattuali, anche l'istruttoria orale richiesta dall'opposta era stata ritenuta inammissibile poiché tesa a provare circostanze documentali.
Infine, l'esame della questione della sospensione dei pagamenti invocata dalla ai sensi CP_1 dell'art. 6 del contratto appariva superflua, non essendo dovuto il pagamento della fattura ed essendo l'opposizione fondata.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la Si è costituita la Parte_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
pagina 4 di 10 6. Con il primo motivo di appello la si duole dell'errata individuazione e qualificazione del Pt_1 thema decidendum; contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'oggetto del giudizio non sarebbe affatto il costo dell'appalto, bensì le conseguenze per il recesso anticipato effettuato da
, ovvero il preavviso e il relativo indennizzo dovuto all'appaltatrice. CP_1
7. Con il secondo motivo lamenta la violazione ed errata applicazione degli art. 1362 e 1263 c.c.; il primo giudice avrebbe infatti reso un'interpretazione del contratto palesemente contrastante con la volontà delle parti come risultante dal comportamento complessivo delle stesse, poiché non era mai stato pattuito un costo variabile dell'appalto.
Una simile errata interpretazione sarebbe lesiva degli interessi dell'appaltatrice, che si vedrebbe privata dell'indennizzo a seguito del recesso esercitato dalla committente, pur dovendo sostenere i costi di gestione amministrativa e di organizzazione del lavoro che un appalto prevede.
Infine, le differenze di fatturazioni risultanti in atti riguarderebbero esclusivamente conguagli in aumento per le attività extracontrattuali svolte da che non giustificherebbero pertanto Pt_3
l'interpretazione del contratto operata dal giudice.
8. Con il terzo motivo contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per errata applicazione dell'art. 1671
c.c., con riferimento agli art. 5 e 7 del contratto di appalto.
Lo stesso prevederebbe infatti, all'art. 5, l'indennizzo dovuto all'appaltatrice – quindi alla - Pt_1 nella misura forfettaria di 2,5 mensilità del costo di appalto;
pertanto, l'appellante non sarebbe stata affatto tenuta a provare di avere sostenuto ex art. 1671 c.c. spese astrattamene riconducibili all'indennizzo, essendo lo stesso espressamente previsto da una disposizione contrattuale.
A nulla rileverebbe, pertanto, che il reparto nel quale si svolgevano le attività oggetto dell'appalto fosse stato chiuso e che durante tale periodo l'appellante non avesse effettuato alcuna attività, essendo comunque stato convenuto il suo compenso ai sensi dell'art. 5 e 7 dell'appalto.
9. Con il quarto motivo si lamenta l'omesso esame da parte del primo giudice del riconoscimento di debito effettuato da con pec del 10.07.2020; il credito azionato in via monitoria sarebbe stato CP_1 infatti riconosciuto dall'odierna appellata che, con la comunicazione di cui sopra, avrebbe chiesto di evitare il pagamento dell'indennità contrattuale di risoluzione anticipata, essendo consapevole di essere tenuta a corrispondere alla le mensilità del periodo di preavviso. Pt_1
10. Con il quinto motivo si censura l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha considerato che la fattura azionata in via monitoria era relativa all'indennità di preavviso. Sebbene non contestato che aveva provveduto alla chiusura del CP_1 reparto oggetto di appalto, il giudice avrebbe dovuto comunque ritenere dovuto il compenso per i giorni di luglio nei quali l'appalto aveva avuto ordinaria esecuzione. pagina 5 di 10 11. Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame ed errata valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio;
invero, la corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti proverebbe il fatto che la avesse gestito in autonomia organizzativa e Pt_1 amministrativa il reparto oggetto di appalto, e le prove orali non ammesse in primo grado avrebbero ulteriormente confermato la gestione autonoma, dimostrando come il rapporto intercorso doveva essere valutato in base alla normativa sugli appalti, e non ricondotto, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, alla fattispecie di “illecita somministrazione di manodopera”.
In particolare i docc. 7 e 24 dimostrerebbero che la fatturava mensilmente il costo Pt_1 contrattualmente pattuito e che le differenze di fatturazione riguardavano esclusivamente le prestazioni extracontrattuali richieste dalla . CP_1
12. Con il settimo motivo, incentrato sull'inadempienza contestata, relativa al ritardato pagamento degli stipendi ai soci-lavoratori e alla violazione dell'art. 6 del contratto, l'appellante puntualizza di avere semplicemente invocato la disciplina di cui all'art. 29 del D.LGS n. 276/03 e dunque la responsabilità solidale della committente, come dimostrerebbe la corrispondenza prodotta in atti, e non di avere sospeso gli stipendi dei lavoratori.
13. Con l'ottavo motivo l'appellante reitera la richiesta di rimessione della causa in istruttoria, con ammissione della prova orale già richiesta in primo grado e della CTU. La documentazione in atti dimostrerebbe incontestabilmente la sussistenza e l'esigibilità del credito ingiunto e le prove consentirebbero di confermare come lo svolgimento delle trattative avesse portato alla stipula di un contratto che prevedeva un'indennità di preavviso.
14. Con il nono motivo di appello si chiede, quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di gravame, la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
15. I primi tre motivi di appello, da trattarsi unitamente al quinto in quanto connessi, sono infondati.
La controversia ha ad oggetto la fattura n. 91 del 31.07.2020 di € 65.000,00, emessa dalla a Pt_1 fronte del “servizio infermieristico e socio assistenziale in appalto” reso in virtù del contratto di appalto di somministrazione in essere tra le parti, il cui importo sarebbe dovuto, secondo l'appellante, anche in costanza del periodo di preavviso e indipendentemente dai servizi effettivamente resi.
Orbene, le norme contrattuali che assumono rilievo al fine di ricostruire la comune volontà delle parti sono gli art. 5, 6 e 7. L'art. 5, “durata del contratto”, prevede la possibilità per il committente (ossia
) di “recedere dal contratto, qualora dovessero cessare gli accordi di fornitura, con i CP_1 committenti principali, delle prestazioni oggetto del presente contratto, con preavviso di 75 giorni mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec”.
pagina 6 di 10 La ha in concreto esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto in data 23.09.2020, CP_1 motivandolo con l'intervenuta “parziale cessazione degli accordi di fornitura con i committenti principali, che hanno portato alla chiusura del reparto della presso il quale la Vostra CP_1 CP_1 società svolgeva le prestazioni oggetto del contratto di appalto;
tali prestazioni, pertanto, allo stato non sono utilmente e/o diversamente impiegabili dalla scrivente”.
16. E' pacifico, per stessa ammissione dell'odierna appellante, che nei 75 giorni intercorrenti tra la data di recesso e lo scioglimento del vincolo contrattuale la non abbia erogato alcun servizio in Pt_1 favore della , poiché il reparto era stato chiuso;
la fattura emessa ed oggetto di opposizione CP_1 si basa infatti non sui servizi erogati ma su un'interpretazione, errata, del contratto, in forza della quale il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto, nel periodo di preavviso, anche in assenza di prestazioni socio assistenziali rese alla struttura.
I successivi art. 6 e 7 stabiliscono infatti che “il corrispettivo del presente appalto di servizi, giustificando preventivamente i costi, viene tra le parti stabilito a forfait in € 24.000,00 mensili + IVA di legge […]” e che “la stazione appaltante secondo il costo massimo a forfait del precedente art. 6 di
€ 24.000,00 mensili + IVA di legge, provvederà a determinare l'effettivo costo dell'appalto in funzione della reale esigenza di servizi richiesti dalla committente;
ciò in considerazione dell'effettiva presenza dei pazienti nel reparto oggetto del presente contratto”.
L'interpretazione letterale delle clausole sopra riportate consente di individuare con sufficiente chiarezza la volontà delle parti, da intendersi nel senso che queste abbiano pattuito un corrispettivo massimo a forfait di € 24.000,00 mensili, con facoltà, in capo alla committente, di richiedere i servizi in base alle reali esigenze intercorse e sulle quali l'appaltatore avrebbe poi dovuto rideterminare l'effettivo importo dovuto, nei limiti del suddetto tetto massimo.
17. La committente non era quindi tenuta a corrispondere una “quota minima” mensile di prestazioni, mentre l'appaltatrice si era obbligata a garantire, qualora richiesto, la prestazione fino alla misura massima prevista.
Pertanto, è priva di fondamento l'interpretazione secondo la quale nel contratto vi sarebbe una “sorta di clausola penale” in forza della quale la committente, in caso di recesso anticipato, è obbligata a pagare una somma corrispondente al corrispettivo massimo pattuito (quindi € 24.000,00) a prescindere dall'erogazione del servizio da parte dell'appaltatore.
Non solo, anche la previsione di un indennizzo ex art. 1671 c.c. che la intravede nell'art. 5, e la Pt_1 cui disposizione la libererebbe, a suo dire, dall'onere di provare le spese sostenute, non è in alcun modo disciplinata dal contratto;
al contrario, l'art. 5 fa riferimento solo alla durata del rapporto e al recesso della committente. pagina 7 di 10 18. In ogni caso, non essendo stata effettuata alcuna prestazione, l'indennizzo per spese e mancato guadagno di cui all'art 1671 c.c. non può certamente corrispondere al massimo del corrispettivo pattuito, ossia € 24.000 mensili secondo la pretesa di SercInt, poiché l'appaltatore che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno ha l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessaire per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto, non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass. n. 8853/2017).
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita al riguardo.
19. Va altresì sottolineato, per altro verso, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appallante, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti si evince come, nel periodo di esecuzione del contratto, le fatturazioni mensili variassero non in funzione di servizi extra appalto richiesti dalla
[...]
– di cui peraltro non c'è prova – ma fossero commisurate al fabbisogno effettivo della CP_1 committente.
Per fare qualche esempio, la fattura azionata nel mese di novembre 2018 è stata emessa per un importo di € 21.439,40; nel secondo semestre del 2019 la Casa di cura ha comunicato alla di non Pt_1 necessitare di alcun servizio sociosanitario e non risultano infatti fatturazioni attive per quei mesi;
anche a marzo del 2020 è stato fatturato un importo di € 14.598,04, inferiore al massimo pattuito.
20. È evidente dunque come al contratto, nel periodo di vigenza, sia stata data esecuzione in conformità al suo chiaro tenore letterale, ossia prevedendo un costo massimo fatturabile mensile, con determinazione in concreto del corrispettivo, anche in misura minore, in relazione ai reali fabbisogni della struttura.
La medesima regolamentazione deve essere pertanto applicata anche al periodo di preavviso di 75 giorni, in cui la non ha prestato alcun servizio alla , sicchè, in assenza di diversa e Pt_1 CP_1 CP_1 specifica pattuizione e del mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 1671 c.c. , nulla è dovuto per il suddetto all'appellante, come correttamente statuito dal primo giudice.
21. Anche il quarto motivo di appello è infondato.
La censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha omesso di esaminare il Pt_1 riconoscimento di debito asseritamente effettuato da con pec del 10.07.2020. CP_1
Con la predetta comunicazione, la stessa recedeva del contratto e testualmente dichiarava: “il contratto, perderà ogni efficacia decorso il termine di 75 giorni dalla ricezione della presente, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del contratto medesimo. In tale lasso temporale, tuttavia, la scrivente società, per le ragioni già evidenziate, non avrà necessità di usufruire dei servizi forniti da Pt_3
pagina 8 di 10 conseguentemente siamo con la presente a chiederVi di contattarci quanto prima al fine di congiuntamente valutare la possibilità di una risoluzione anticipata e consensuale del contratto predetto, che liberi entrambe le parti prima del decorso del termine di 75 giorni contrattualmente previsto”.
In proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo
(Cass., 9097/2018). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre
è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002, n. 15353)”. (Cass. n. 22948/2024; n.
9097/2018).
Orbene, nel caso di specie non ha riconosciuto alcun debito, poiché non ha neanche CP_1 implicitamente manifestato la consapevolezza dell'esistenza dello stesso ed espresso la volontà di sanarlo;
l'intento della comunicazione era, piuttosto, quello di far cessare anticipatamente l'efficacia del contratto – e così permettere alla stessa appaltatrice di meglio organizzare il proprio personale – stante la certezza in capo alla committente di non avere necessità che la restasse a sua Parte_1 disposizione, posto che la in vigenza del contratto, avrebbe comunque dovuto garantire, se Pt_3 richiesta, la copertura del servizio nei residui 75 giorni.
22. Anche il sesto e l'ottavo motivo sono infondati.
L'appellante contesta la mancata ammissione delle prove orali e l'errata valutazione delle prove documentali, fondamentali a suo dire, per dimostrare le modalità nelle quali il rapporto contrattuale si sarebbe svolto e configurare lo stesso come appalto e non come somministrazione illecita di mano d'opera.
In realtà la configurazione del rapporto con la somministrazione illecita di mano d'opera non è mai venuta in considerazione e, in ogni caso, le prove richieste concernono circostanze del tutto ininfluenti ai fini della corretta interpretazione del contratto, che risulta con chiarezza, come in precedenza evidenziato, dall'esame delle clausole contrattuali.
23. Il settimo e il nono motivo sono assorbiti dal rigetto dell'appello, essendo superfluo e irrilevante l'esame delle questioni della legittimità o meno della sospensione operata dalla e della CP_1 ipotetica violazione dell'art. 6 da parte dalla (per non avere la stessa corrisposto gli stipendi ai Pt_1 propri lavoratori), non essendo dovuto, a monte, il pagamento della fattura azionata. pagina 9 di 10 24. L'appello va pertanto interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 108/2022 del Tribunale di Ferrara e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 08.07.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LIPPARINI ANDREA e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. POLIZZI GIOVANNI e dell'avv. ,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per SER. “ Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione Controparte_2 reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza: rigettare
l'opposizione proposta, siccome infondata, sia in fatto che in diritto, confermando il decreto ingiuntivo
n. 1100/2020 (n. 2502/2020 R.G.) del Tribunale di Ferrara, e comunque con condanna di
[...]
accreditato, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Parte_2 in favore di , della somma di € 65.600,00, oltre Iva e interessi di Parte_1 legge;
in ogni caso, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del monitorio.”
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_1
In via preliminare, accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa ed ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
pagina 1 di 10 l'inammissibilità dello spiegato appello.
Nel merito, respingere in ogni caso il gravame presentato avverso la sentenza n. 108/2022, pubblicata Pt_1 dal Tribunale di Ferrara – Sezione Civile in data 16/02/2022, in quanto del tutto infondato, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni dedotte in narrativa, confermando integralmente la gravata pronuncia in ogni suo capo;
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e per le motivazioni dedotte in narrativa,
l'inammissibilità delle domande nuove svolte da parte appellante nel presente giudizio.”
IN FATTO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed Controparte_1 ottenuto dalla per complessivi € 65.000,00, in forza del contratto Parte_3 di appalto di somministrazione concluso tra le parti in data 24.09.2018 e avente ad oggetto la fornitura di servizi infermieristici, fisioterapici e socio assistenziali, da erogarsi ad opera della in uno dei Pt_1 reparti della (in fase di accreditamento con l' di Ferrara, al momento Controparte_1 Pt_4 della sottoscrizione del contratto).
2. Sosteneva l'opponente che, in considerazione della procedura di accreditamento in corso nonché della circostanza per cui l'accesso di pazienti al reparto predetto poteva subire nel tempo delle contrazioni, la trattativa intercorsa con l'opposta, che aveva poi condotto alla sottoscrizione del contratto oggetto di causa, aveva richiesto più interventi di modifica di specifiche clausole contrattuali, volte a consentire sia la riduzione che la sospensione dei servizi forniti, così da poterli adeguare al proprio effettivo fabbisogno. Nello specifico avevano subito consistenti modifiche l'art. 5 relativo alla durata del contratto e l'art. 7 relativo alla revisione dei prezzi.
In funzione di tale nuovo assetto contrattuale, , in data 10.07.2020 comunicava alla CP_1 Pt_1 di volere recedere dal contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 5, motivando tale recesso con l'intervenuta
“parziale cessazione degli accordi di fornitura con i committenti principali, che hanno portato alla chiusura del reparto della presso il quale la Vostra società svolgeva le prestazioni CP_1 oggetto del contratto di appalto”.
A detta comunicazione faceva seguito, in data 01.08.2020, un riscontro da parte della con il Pt_3 quale la Cooperativa prendeva atto del recesso e richiedeva il pagamento della fattura n.91 pari ad €
65.000 (poi azionata in sede monitoria) relativa ai 75 giorni intercorrenti tra la data di comunicazione del recesso (10.07.2020) e la data di efficacia dello stesso (23.09.2020).
La contestava prontamente sia la comunicazione che la fattura ad essa allegata, poiché, CP_1 secondo la sua tesi, il combinato disposto degli art. 6 e 7 del contratto d'appalto, in relazione al pagina 2 di 10 corrispettivo dei servizi offerti dall'opposta, prevedeva un costo di fornitura massimo a forfait di €
24.000,00 mensile, da rideterminarsi in base all'effettiva quantità dei servizi richiesti dalla stessa.
In sostanza, qualora l'attrice non avesse utilizzato i servizi forniti dalla non sarebbe stata Pt_3 tenuta al pagamento di alcuna prestazione, pur in vigenza del contratto di appalto, che non attribuiva all'opposta il diritto al compenso indipendentemente dalla quantità dei servizi effettivamente resi in favore della committente.
Dava, infine, atto della circostanza per cui la aveva inoltrato ai propri soci lavoratori Pt_1 un'informativa con la quale comunicava loro che, a seguito della risoluzione del contratto con la
, non avrebbe potuto provvedere al pagamento dei crediti già maturati. Secondo l'opponente CP_1 tale circostanza evidenziava non solo la difficoltà economica nella quale versava l'opposta, ma comportava, anche, la violazione dell'art. 6 del contratto d'appalto, che prevedeva la possibilità, per la committente, di sospendere legittimamente i pagamenti richiesti dall'appaltatrice a seguito del mancato assolvimento degli obblighi contributivi e degli obblighi retributivi, disattesi in forza della comunicazione dalla stessa Serv.Int.
3. Si costituiva in giudizio la , contestando in fatto e diritto la Pt_1 Parte_1 ricostruzione operata dall'opponente. Sosteneva, infatti, che il contratto di appalto prevedeva un corrispettivo mensile base di € 24.000,00, a cui dovevano poi aggiungersi gli eventuali conguagli in aumento, da determinarsi mese per mese sulla base del maggiore impiego del personale.
Precisava inoltre che, in data 14.3.2019, la le aveva richiesto la sospensione temporanea del CP_1 contratto - poi concessa - per la durata di circa sei mesi;
per questo motivo non vi era stata fatturazione in quel lasso temporale e non perché, come erroneamente sostenuto dall'opponente, il contratto prevedesse una fatturazione basata sui servizi effettivamente resi.
Assumeva inoltre che il contratto, correttamente interpretato, prevedeva la possibilità per di CP_1 recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5, ma con necessario preavviso di 75 giorni affinchè la cooperativa non dovesse subire l'irreparabile pregiudizio dell'improvvisa interruzione del rapporto contrattuale, e avesse il tempo per riorganizzare il lavoro dei soci-lavoratori.
L'opponente, in proposito, aveva erroneamente collegato il preavviso di cui all'art. 5 alla revisione dei prezzi di cui all'art. 7 e ragguagliato la fatturazione effettuata dall'appaltatrice, durante il periodo di preavviso, ai servizi effettivamente resi.
Infine, sosteneva di non aveva affatto omesso il pagamento degli stipendi dei soci-lavoratori, ma invocato semplicemente la disciplina di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 276/03, e dunque, la responsabilità solidale della committente nei confronti dei soci-dipendenti della Parte_3
pagina 3 di 10 4. Con sentenza n. 108/2022 il Tribunale di Ferrara accoglieva l'opposizione e, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite del grado.
Osservava il tribunale che il recesso esercitato dalla decorreva dal 23.09.2020 e la fattura CP_1 azionata in sede monitoria aveva ad oggetto, sostanzialmente, il corrispettivo che la assumeva Pt_1 dovuto per i 75 giorni di pendenza del preavviso;
era al riguardo pacifico che in quei mesi l'opposta non avesse erogato alcun servizio e che la fattura emessa fosse basata non sulle prestazioni socio- assistenziali effettivamente rese, ma su un'interpretazione delle clausole contrattuali che l'attrice in opposizione contestava.
Le norme che assumevano rilievo erano l'art. 6 e l'art. 7, il cui significato letterale consentiva di individuare con sufficienza chiarezza la volontà delle parti, che avevano pattuito un costo massimo a forfeit di € 24.000,00 mensili, conferendo poi all'appaltatrice la possibilità di determinare l'effettivo costo in funzione dei servizi in concreto richiesti.
In assenza, pertanto, di una specifica previsione contrattuale, nel periodo di preavviso vigeva lo stesso regolamento contrattuale che aveva disciplinato il rapporto in tutta la sua durata e, in difetto di una specifica clausola penale e di un indennizzo riconducibile alla categoria di cui all'art 1671 c.c., poiché non provato, non vi era ragione, per ritenere che il periodo di preavviso dovesse essere fatturato in assenza di servizi resi.
Il contratto, nel suo biennio di esecuzione, era stato infatti interpretato in conformità al suo disposto letterale, ossia prevedendo che la committente potesse determinare il prezzo sia un aumento che in diminuzione in base alle sue effettive esigenze;
in particolare in alcuni mesi del 2019 non risultava alcuna fatturazione della proprio perché la non aveva richiesto alcun servizio. A Pt_3 CP_1 CP_1 fronte del tenore delle clausole contrattuali, anche l'istruttoria orale richiesta dall'opposta era stata ritenuta inammissibile poiché tesa a provare circostanze documentali.
Infine, l'esame della questione della sospensione dei pagamenti invocata dalla ai sensi CP_1 dell'art. 6 del contratto appariva superflua, non essendo dovuto il pagamento della fattura ed essendo l'opposizione fondata.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la Si è costituita la Parte_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
pagina 4 di 10 6. Con il primo motivo di appello la si duole dell'errata individuazione e qualificazione del Pt_1 thema decidendum; contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'oggetto del giudizio non sarebbe affatto il costo dell'appalto, bensì le conseguenze per il recesso anticipato effettuato da
, ovvero il preavviso e il relativo indennizzo dovuto all'appaltatrice. CP_1
7. Con il secondo motivo lamenta la violazione ed errata applicazione degli art. 1362 e 1263 c.c.; il primo giudice avrebbe infatti reso un'interpretazione del contratto palesemente contrastante con la volontà delle parti come risultante dal comportamento complessivo delle stesse, poiché non era mai stato pattuito un costo variabile dell'appalto.
Una simile errata interpretazione sarebbe lesiva degli interessi dell'appaltatrice, che si vedrebbe privata dell'indennizzo a seguito del recesso esercitato dalla committente, pur dovendo sostenere i costi di gestione amministrativa e di organizzazione del lavoro che un appalto prevede.
Infine, le differenze di fatturazioni risultanti in atti riguarderebbero esclusivamente conguagli in aumento per le attività extracontrattuali svolte da che non giustificherebbero pertanto Pt_3
l'interpretazione del contratto operata dal giudice.
8. Con il terzo motivo contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per errata applicazione dell'art. 1671
c.c., con riferimento agli art. 5 e 7 del contratto di appalto.
Lo stesso prevederebbe infatti, all'art. 5, l'indennizzo dovuto all'appaltatrice – quindi alla - Pt_1 nella misura forfettaria di 2,5 mensilità del costo di appalto;
pertanto, l'appellante non sarebbe stata affatto tenuta a provare di avere sostenuto ex art. 1671 c.c. spese astrattamene riconducibili all'indennizzo, essendo lo stesso espressamente previsto da una disposizione contrattuale.
A nulla rileverebbe, pertanto, che il reparto nel quale si svolgevano le attività oggetto dell'appalto fosse stato chiuso e che durante tale periodo l'appellante non avesse effettuato alcuna attività, essendo comunque stato convenuto il suo compenso ai sensi dell'art. 5 e 7 dell'appalto.
9. Con il quarto motivo si lamenta l'omesso esame da parte del primo giudice del riconoscimento di debito effettuato da con pec del 10.07.2020; il credito azionato in via monitoria sarebbe stato CP_1 infatti riconosciuto dall'odierna appellata che, con la comunicazione di cui sopra, avrebbe chiesto di evitare il pagamento dell'indennità contrattuale di risoluzione anticipata, essendo consapevole di essere tenuta a corrispondere alla le mensilità del periodo di preavviso. Pt_1
10. Con il quinto motivo si censura l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha considerato che la fattura azionata in via monitoria era relativa all'indennità di preavviso. Sebbene non contestato che aveva provveduto alla chiusura del CP_1 reparto oggetto di appalto, il giudice avrebbe dovuto comunque ritenere dovuto il compenso per i giorni di luglio nei quali l'appalto aveva avuto ordinaria esecuzione. pagina 5 di 10 11. Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame ed errata valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio;
invero, la corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti proverebbe il fatto che la avesse gestito in autonomia organizzativa e Pt_1 amministrativa il reparto oggetto di appalto, e le prove orali non ammesse in primo grado avrebbero ulteriormente confermato la gestione autonoma, dimostrando come il rapporto intercorso doveva essere valutato in base alla normativa sugli appalti, e non ricondotto, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, alla fattispecie di “illecita somministrazione di manodopera”.
In particolare i docc. 7 e 24 dimostrerebbero che la fatturava mensilmente il costo Pt_1 contrattualmente pattuito e che le differenze di fatturazione riguardavano esclusivamente le prestazioni extracontrattuali richieste dalla . CP_1
12. Con il settimo motivo, incentrato sull'inadempienza contestata, relativa al ritardato pagamento degli stipendi ai soci-lavoratori e alla violazione dell'art. 6 del contratto, l'appellante puntualizza di avere semplicemente invocato la disciplina di cui all'art. 29 del D.LGS n. 276/03 e dunque la responsabilità solidale della committente, come dimostrerebbe la corrispondenza prodotta in atti, e non di avere sospeso gli stipendi dei lavoratori.
13. Con l'ottavo motivo l'appellante reitera la richiesta di rimessione della causa in istruttoria, con ammissione della prova orale già richiesta in primo grado e della CTU. La documentazione in atti dimostrerebbe incontestabilmente la sussistenza e l'esigibilità del credito ingiunto e le prove consentirebbero di confermare come lo svolgimento delle trattative avesse portato alla stipula di un contratto che prevedeva un'indennità di preavviso.
14. Con il nono motivo di appello si chiede, quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di gravame, la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
15. I primi tre motivi di appello, da trattarsi unitamente al quinto in quanto connessi, sono infondati.
La controversia ha ad oggetto la fattura n. 91 del 31.07.2020 di € 65.000,00, emessa dalla a Pt_1 fronte del “servizio infermieristico e socio assistenziale in appalto” reso in virtù del contratto di appalto di somministrazione in essere tra le parti, il cui importo sarebbe dovuto, secondo l'appellante, anche in costanza del periodo di preavviso e indipendentemente dai servizi effettivamente resi.
Orbene, le norme contrattuali che assumono rilievo al fine di ricostruire la comune volontà delle parti sono gli art. 5, 6 e 7. L'art. 5, “durata del contratto”, prevede la possibilità per il committente (ossia
) di “recedere dal contratto, qualora dovessero cessare gli accordi di fornitura, con i CP_1 committenti principali, delle prestazioni oggetto del presente contratto, con preavviso di 75 giorni mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec”.
pagina 6 di 10 La ha in concreto esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto in data 23.09.2020, CP_1 motivandolo con l'intervenuta “parziale cessazione degli accordi di fornitura con i committenti principali, che hanno portato alla chiusura del reparto della presso il quale la Vostra CP_1 CP_1 società svolgeva le prestazioni oggetto del contratto di appalto;
tali prestazioni, pertanto, allo stato non sono utilmente e/o diversamente impiegabili dalla scrivente”.
16. E' pacifico, per stessa ammissione dell'odierna appellante, che nei 75 giorni intercorrenti tra la data di recesso e lo scioglimento del vincolo contrattuale la non abbia erogato alcun servizio in Pt_1 favore della , poiché il reparto era stato chiuso;
la fattura emessa ed oggetto di opposizione CP_1 si basa infatti non sui servizi erogati ma su un'interpretazione, errata, del contratto, in forza della quale il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto, nel periodo di preavviso, anche in assenza di prestazioni socio assistenziali rese alla struttura.
I successivi art. 6 e 7 stabiliscono infatti che “il corrispettivo del presente appalto di servizi, giustificando preventivamente i costi, viene tra le parti stabilito a forfait in € 24.000,00 mensili + IVA di legge […]” e che “la stazione appaltante secondo il costo massimo a forfait del precedente art. 6 di
€ 24.000,00 mensili + IVA di legge, provvederà a determinare l'effettivo costo dell'appalto in funzione della reale esigenza di servizi richiesti dalla committente;
ciò in considerazione dell'effettiva presenza dei pazienti nel reparto oggetto del presente contratto”.
L'interpretazione letterale delle clausole sopra riportate consente di individuare con sufficiente chiarezza la volontà delle parti, da intendersi nel senso che queste abbiano pattuito un corrispettivo massimo a forfait di € 24.000,00 mensili, con facoltà, in capo alla committente, di richiedere i servizi in base alle reali esigenze intercorse e sulle quali l'appaltatore avrebbe poi dovuto rideterminare l'effettivo importo dovuto, nei limiti del suddetto tetto massimo.
17. La committente non era quindi tenuta a corrispondere una “quota minima” mensile di prestazioni, mentre l'appaltatrice si era obbligata a garantire, qualora richiesto, la prestazione fino alla misura massima prevista.
Pertanto, è priva di fondamento l'interpretazione secondo la quale nel contratto vi sarebbe una “sorta di clausola penale” in forza della quale la committente, in caso di recesso anticipato, è obbligata a pagare una somma corrispondente al corrispettivo massimo pattuito (quindi € 24.000,00) a prescindere dall'erogazione del servizio da parte dell'appaltatore.
Non solo, anche la previsione di un indennizzo ex art. 1671 c.c. che la intravede nell'art. 5, e la Pt_1 cui disposizione la libererebbe, a suo dire, dall'onere di provare le spese sostenute, non è in alcun modo disciplinata dal contratto;
al contrario, l'art. 5 fa riferimento solo alla durata del rapporto e al recesso della committente. pagina 7 di 10 18. In ogni caso, non essendo stata effettuata alcuna prestazione, l'indennizzo per spese e mancato guadagno di cui all'art 1671 c.c. non può certamente corrispondere al massimo del corrispettivo pattuito, ossia € 24.000 mensili secondo la pretesa di SercInt, poiché l'appaltatore che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno ha l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessaire per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto, non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass. n. 8853/2017).
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita al riguardo.
19. Va altresì sottolineato, per altro verso, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appallante, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti si evince come, nel periodo di esecuzione del contratto, le fatturazioni mensili variassero non in funzione di servizi extra appalto richiesti dalla
[...]
– di cui peraltro non c'è prova – ma fossero commisurate al fabbisogno effettivo della CP_1 committente.
Per fare qualche esempio, la fattura azionata nel mese di novembre 2018 è stata emessa per un importo di € 21.439,40; nel secondo semestre del 2019 la Casa di cura ha comunicato alla di non Pt_1 necessitare di alcun servizio sociosanitario e non risultano infatti fatturazioni attive per quei mesi;
anche a marzo del 2020 è stato fatturato un importo di € 14.598,04, inferiore al massimo pattuito.
20. È evidente dunque come al contratto, nel periodo di vigenza, sia stata data esecuzione in conformità al suo chiaro tenore letterale, ossia prevedendo un costo massimo fatturabile mensile, con determinazione in concreto del corrispettivo, anche in misura minore, in relazione ai reali fabbisogni della struttura.
La medesima regolamentazione deve essere pertanto applicata anche al periodo di preavviso di 75 giorni, in cui la non ha prestato alcun servizio alla , sicchè, in assenza di diversa e Pt_1 CP_1 CP_1 specifica pattuizione e del mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 1671 c.c. , nulla è dovuto per il suddetto all'appellante, come correttamente statuito dal primo giudice.
21. Anche il quarto motivo di appello è infondato.
La censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha omesso di esaminare il Pt_1 riconoscimento di debito asseritamente effettuato da con pec del 10.07.2020. CP_1
Con la predetta comunicazione, la stessa recedeva del contratto e testualmente dichiarava: “il contratto, perderà ogni efficacia decorso il termine di 75 giorni dalla ricezione della presente, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del contratto medesimo. In tale lasso temporale, tuttavia, la scrivente società, per le ragioni già evidenziate, non avrà necessità di usufruire dei servizi forniti da Pt_3
pagina 8 di 10 conseguentemente siamo con la presente a chiederVi di contattarci quanto prima al fine di congiuntamente valutare la possibilità di una risoluzione anticipata e consensuale del contratto predetto, che liberi entrambe le parti prima del decorso del termine di 75 giorni contrattualmente previsto”.
In proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo
(Cass., 9097/2018). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre
è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002, n. 15353)”. (Cass. n. 22948/2024; n.
9097/2018).
Orbene, nel caso di specie non ha riconosciuto alcun debito, poiché non ha neanche CP_1 implicitamente manifestato la consapevolezza dell'esistenza dello stesso ed espresso la volontà di sanarlo;
l'intento della comunicazione era, piuttosto, quello di far cessare anticipatamente l'efficacia del contratto – e così permettere alla stessa appaltatrice di meglio organizzare il proprio personale – stante la certezza in capo alla committente di non avere necessità che la restasse a sua Parte_1 disposizione, posto che la in vigenza del contratto, avrebbe comunque dovuto garantire, se Pt_3 richiesta, la copertura del servizio nei residui 75 giorni.
22. Anche il sesto e l'ottavo motivo sono infondati.
L'appellante contesta la mancata ammissione delle prove orali e l'errata valutazione delle prove documentali, fondamentali a suo dire, per dimostrare le modalità nelle quali il rapporto contrattuale si sarebbe svolto e configurare lo stesso come appalto e non come somministrazione illecita di mano d'opera.
In realtà la configurazione del rapporto con la somministrazione illecita di mano d'opera non è mai venuta in considerazione e, in ogni caso, le prove richieste concernono circostanze del tutto ininfluenti ai fini della corretta interpretazione del contratto, che risulta con chiarezza, come in precedenza evidenziato, dall'esame delle clausole contrattuali.
23. Il settimo e il nono motivo sono assorbiti dal rigetto dell'appello, essendo superfluo e irrilevante l'esame delle questioni della legittimità o meno della sospensione operata dalla e della CP_1 ipotetica violazione dell'art. 6 da parte dalla (per non avere la stessa corrisposto gli stipendi ai Pt_1 propri lavoratori), non essendo dovuto, a monte, il pagamento della fattura azionata. pagina 9 di 10 24. L'appello va pertanto interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 108/2022 del Tribunale di Ferrara e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 08.07.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
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